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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1016/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il 12\08\1981 Parte_1 C.F._1 ed ivi residente nella Via G. Marconi n. 72 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Bianca Mascolino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nata Bochum Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Germania) il 02/08/1979 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Carnemolla, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10.10.2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto nel Comune di IT in data 11.07.2007, trascritto nel registro dello Stato civile dello stesso Comune, anno 2007, parte 2, serie A, atto n. 81, Uff. 1; Per_ hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate, in IT, le figlie:
(18/10/2008), (29/09/2014) e (13/06/2016); Per_2 Per_3 hanno esposto di essersi separati giusta Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1102/24 del
25.06.2024, che ha omologato in toto le condizioni dettate nell'accordo di conversione da separazione giudiziale a consensuale;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 25.06.2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1102/24 del
25.06.2024, che ha omologato in toto le condizioni dettate nell'accordo di conversione da separazione giudiziale a consensuale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti
è stata espressamente dichiarata dalle parti, le quali hanno evidenziato che dalla data della separazione non vi è stata reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza,
2 sussistendo, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
1) affidare le figlie minori, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa della madre in IT, Via Milano n. 9;
2) i genitori assumeranno di comune le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le minori con sé;
3) i coniugi danno atto di avere risolto ogni pendenza patrimoniale che tra loro intercorreva alla data della separazione;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento e il Sig.
[...]
si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto delle figlie minori versando un Parte_1 assegno di € 400,00 mensile, da pagarsi alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, fermo restando che le spese mediche non mutuabili e scolastiche dei figli saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
5) L'importo di cui all'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla Sig.ra
, giusto consenso che il Sig. rilascia con la sottoscrizione Controparte_1 Pt_1 del presente accordo;
6) le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. La Per_ figlia , oggi di anni 16, potrà decidere liberamente quando vedere il padre, mentre con Per_ riferimento alle altre due figlie ( , di anni 10 e , di anni 9) il padre potrà stare Per_2 con loro, salvo diverso accordo, nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 19:00 alle
22:00 compatibilmente con le esigenze delle minori e, alternativamente, il sabato dalle
15:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00;
7) durante le vacanze natalizie e pasquali il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva il potrà stare con le figlie nel mese di Luglio per 10 gg. consecutivi nella Pt_1 casa dei nonni paterni in C.da Salito in Scoglitti.
3 Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con l'interesse delle figlie minori, né con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti IT in data
11.07.2007, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di IT, anno 2007, parte 2, serie A, atto n. 81, Uff. 1;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alle figlie minori ed al loro mantenimento, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di IT (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IT (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il 12\08\1981 Parte_1 C.F._1 ed ivi residente nella Via G. Marconi n. 72 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Bianca Mascolino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nata Bochum Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Germania) il 02/08/1979 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Carnemolla, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10.10.2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto nel Comune di IT in data 11.07.2007, trascritto nel registro dello Stato civile dello stesso Comune, anno 2007, parte 2, serie A, atto n. 81, Uff. 1; Per_ hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate, in IT, le figlie:
(18/10/2008), (29/09/2014) e (13/06/2016); Per_2 Per_3 hanno esposto di essersi separati giusta Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1102/24 del
25.06.2024, che ha omologato in toto le condizioni dettate nell'accordo di conversione da separazione giudiziale a consensuale;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 25.06.2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1102/24 del
25.06.2024, che ha omologato in toto le condizioni dettate nell'accordo di conversione da separazione giudiziale a consensuale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti
è stata espressamente dichiarata dalle parti, le quali hanno evidenziato che dalla data della separazione non vi è stata reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza,
2 sussistendo, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
1) affidare le figlie minori, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa della madre in IT, Via Milano n. 9;
2) i genitori assumeranno di comune le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le minori con sé;
3) i coniugi danno atto di avere risolto ogni pendenza patrimoniale che tra loro intercorreva alla data della separazione;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento e il Sig.
[...]
si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto delle figlie minori versando un Parte_1 assegno di € 400,00 mensile, da pagarsi alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, fermo restando che le spese mediche non mutuabili e scolastiche dei figli saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
5) L'importo di cui all'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla Sig.ra
, giusto consenso che il Sig. rilascia con la sottoscrizione Controparte_1 Pt_1 del presente accordo;
6) le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. La Per_ figlia , oggi di anni 16, potrà decidere liberamente quando vedere il padre, mentre con Per_ riferimento alle altre due figlie ( , di anni 10 e , di anni 9) il padre potrà stare Per_2 con loro, salvo diverso accordo, nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 19:00 alle
22:00 compatibilmente con le esigenze delle minori e, alternativamente, il sabato dalle
15:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00;
7) durante le vacanze natalizie e pasquali il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva il potrà stare con le figlie nel mese di Luglio per 10 gg. consecutivi nella Pt_1 casa dei nonni paterni in C.da Salito in Scoglitti.
3 Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con l'interesse delle figlie minori, né con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti IT in data
11.07.2007, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di IT, anno 2007, parte 2, serie A, atto n. 81, Uff. 1;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alle figlie minori ed al loro mantenimento, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di IT (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IT (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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