Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 428
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 25.06.2024 è dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1102/24. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti è stata espressamente dichiarata dalle parti, le quali hanno evidenziato che dalla data della separazione non vi è stata reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sussistendo, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • Accolto
    Condizioni concordate non contrastanti con l'interesse delle figlie minori e norme di legge

    Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con l'interesse delle figlie minori, né con norme di legge e, inoltre, poiché vertono su diritti disponibili.

  • Accolto
    Accordo di rinuncia al mantenimento reciproco

    Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla loro rinuncia al reciproco mantenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 428
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 428
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo