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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3354/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066670883000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
16/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320220066670883000 emessa da Agenzia delle Entrate - SI, asseritamente notificata il 26/1/2024, con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.087,74 per controllo Modello CUD anno 2019;
adduceva i seguenti motivi (si riporta ampio estratto del ricorso):
<< Il ricorrente, già dipendente della Società_1 s.r.l., oggi sottoposta a procedura di fallimento, con propria pec del 17/12/2018 inviava al proprio sostituto d'imposta Società_1 s.r.l. ed allo studio del Dott. Nominativo_1, consulente della Società datrice di lavoro, un'autocertificazione avente ad oggetto
“Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta anno 2018”, nella quale indicava i soggetti componenti il nucleo familiare.
In tale autocertificazione non veniva richiesta dal ricorrente alcuna detrazione per la propria figlia convivente Nominativo_2, … (All. 1).
In data 15/4/2019 il ricorrente ed alcuni propri colleghi di lavoro presentavano al Comando della Guardia di Finanza di Catania un esposto scritto con il quale veniva denunciato che la Società_1 s.r.l. aveva certificato nel Modello C.U. del 2019 di avere pagato le retribuzioni di tutto il 2018, mentre la retribuzione percepita riguardava solo le mensilità da Gennaio a Maggio 2018 (All. 2).
Il ricorrente, pertanto, con ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto al n. … ingiungeva alla Società_1 s.r.l. il pagamento delle seguenti voci retributive: 1) 13° mensilità 2017; 2) 13° mensilità 2018; 3) mensilità da Giugno ad Agosto 2018 (All. 3).
Con successivo ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. … il ricorrente chiedeva il pagamento delle ulteriori somme non pagate a titolo di Infortunio anno 2018 e retribuzioni Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre 2018 (All. 4).
Le somme spettanti al ricorrente, tuttavia, non sono mai state pagate a causa del fallimento della
Società.
Con nota del 4/6/2021 … (richiamata nella parte motiva della cartella, n.d.r.), l'Agenzia delle Entrate comunicava al ricorrente che il controllo formale della Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018 trasmessa dal sostituto d'imposta avrebbe accertato che la propria figlia Nominativo_2 avrebbe percepito nel corso dell'anno 2018 redditi da lavoro dipendente e quindi il ricorrente avrebbe usufruito di detrazioni per “carichi di famiglia” di € 690,00 (All. 5).
Con propria pec del 27/7/2021 il ricorrente comunicava all' Agenzia delle Entrate che per l'anno indicato nella suddetta nota lo stesso non solo non aveva mai richiesto le detrazioni fiscali che gli erano state contestate ma addirittura non aveva mai ricevuto alcun tipo di detrazione ed allegava la relativa documentazione giustificativa.
In tale pec il ricorrente allegava la documentazione probatoria ed in particolare, all'allegato n. 5, il sopra indicato esposto alla Guardia di Finanza (All. 6).
Con pec del 30/7/2021 il ricorrente comunicava a Società_1 s.r.l. ed allo studio tributario del Dott. Nominativo_1 che con l'autocertificazione sopra indicata del 17/12/2018 avente ad oggetto “Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta anno 2018” non aveva richiesto alcuna detrazione fiscale per la propria figlia
(cfr. all. 1) e si riservava di agire in giudizio
contro
Società_1 s.r.l. e lo studio tributario del Dott. Nominativo_1 per errata comunicazione della C.U. dell'anno 2018, con relativa richiesta di risarcimento danni (All. 7).
A tale comunicazione Società_1 s.r.l. non dava alcun riscontro, mentre il Dott. Nominativo_1 rispondeva con propria pec del 3/8/2021 ove si dichiarava che lo stesso dal 9/10/2018 aveva risolto il contratto professionale con Società_1 s.r.l. e pertanto non gravava sullo stesso alcun onere in merito alla redazione (nell'anno 2019) dei Modelli CU (All. 8).
Con la cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
SI ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 1.087,86 così motivata: “Controllo modello CUD anno 2018. Dichiarazione modello CUD 2019 presentata per il periodo d'imposta 2018” (All.
9).
La parte della motivazione ove è riportato “Controllo modello CUD anno 2018” è tuttavia errata, in quanto, come sopra visto, la vicenda controversa riguarda la dichiarazione reddituale del 2019 con i redditi percepiti nel 2018.
Dalla superiore ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta, risulta evidente l'illegittimità dell'atto impugnato.
In primo luogo si rileva che il ricorrente aveva debitamente comunicato, con la pec del 17/12/2018 di cui all'allegato 1), al proprio sostituto d'imposta Società_1 s.r.l. ed allo studio del Dott. Nominativo_1, l'autocertificazione riguardante la propria situazione fiscale per l'anno 2018, nella quale indicava i soggetti componenti il nucleo familiare e senza chiedere alcuna detrazione fiscale per la propria figlia.
In secondo luogo, il ricorrente non solo, come detto, non ha mai richiesto le detrazioni fiscali che gli sono state contestate, ma non ha mai ricevuto alcun tipo di detrazione (cfr. all. 3).
Si aggiunge che l'Amministrazione era a conoscenza della effettiva situazione reddituale del ricorrente per l'anno in questione (2018), in quanto, come sopra visto, lo stesso ha provveduto ad inviarle copia dell'esposto presentato alla Guardia di Finanza, ove venivano denunciate irregolarità retributive e copia dei ricorsi per Decreto ingiuntivo n. 10412/2018 e 7055/2019 RG ed era in grado, usando la normale diligenza ed in applicazione dei principi di buona fede nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente di cui al Codice del Contribuente, di interloquire con il Sig. Ricorrente_1 e risolvere le problematiche in questione.
Né l'Amministrazione ha mai inteso dare riscontri alle numerose richieste del ricorrente, avanzate presso gli sportelli al pubblico, di prendere atto della buona fede dello stesso e risolvere la vicenda, revocando in autotutela la richiesta di pagamento di somme non dovute >>.
Con note depositate il 20/5/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - SI non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 2/7/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con condanna alle spese nella misura di € 100.
Con note depositate il 30/1/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze. In data 10/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata fa seguito ad iscrizione a ruolo che l'Ufficio a operato dopo controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73; in tale sede, l'Ufficio ha rettificato le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico in quanto essi risultavano aver percepito un reddito annuo superiore ad € 2.840,51 (limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico).
Il ricorrente ha documentato di non aver mai percepito né richiesto la detrazione per la propria figlia convivente (si veda l'autocertificazione datata 17/12/2018: la detrazione è richiesta solo per la moglie); che il sostituto di imposta (la società Società_1), pur avendo certificato nel modello C.U. del 2019 di avere pagato tutte le retribuzioni mensili, non aveva in realtà provveduto al pagamento di alcune mensilità, sicchè l'odierno ricorrente doveva chiedere l'emissione di due decreti ingiuntivi;
che la società è fallita nel maggio 2021.
L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio, evidenzia che <
l'insinuazione al passivo del fallimento. Va sottolineato che nell'ambito di qualsiasi procedura concorsuale, il diritto del lavoratore subordinato a percepire le retribuzioni rappresenta un credito di natura privilegiata;
pertanto è ragionevole ritenere che il credito vantato dal ricorrente possa essere soddisfatto nella fase della liquidazione del piano di finale riparto e che verrà soddisfatto sulla base dei dati trasmessi nella C.U. dove il sostituto ha indicato detrazioni per familiari a carico non spettanti>>.
L'assunto dell'ente impositore appare, allo stato, meramente ipotetico, sicchè il ricorso va accolto.
Con riguardo alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle essendosi l'Ufficio legittimamente basato sugli esiti del controllo formale;
va revocata la condanna alle spese già inflitta per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio (con revoca della condanna alle spese inflitta in sede cautelare). - Così deciso in Catania, il 10/2/2026 - Il Giudice
ON RE RS (firmato digitalmente)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3354/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066670883000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
16/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320220066670883000 emessa da Agenzia delle Entrate - SI, asseritamente notificata il 26/1/2024, con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.087,74 per controllo Modello CUD anno 2019;
adduceva i seguenti motivi (si riporta ampio estratto del ricorso):
<< Il ricorrente, già dipendente della Società_1 s.r.l., oggi sottoposta a procedura di fallimento, con propria pec del 17/12/2018 inviava al proprio sostituto d'imposta Società_1 s.r.l. ed allo studio del Dott. Nominativo_1, consulente della Società datrice di lavoro, un'autocertificazione avente ad oggetto
“Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta anno 2018”, nella quale indicava i soggetti componenti il nucleo familiare.
In tale autocertificazione non veniva richiesta dal ricorrente alcuna detrazione per la propria figlia convivente Nominativo_2, … (All. 1).
In data 15/4/2019 il ricorrente ed alcuni propri colleghi di lavoro presentavano al Comando della Guardia di Finanza di Catania un esposto scritto con il quale veniva denunciato che la Società_1 s.r.l. aveva certificato nel Modello C.U. del 2019 di avere pagato le retribuzioni di tutto il 2018, mentre la retribuzione percepita riguardava solo le mensilità da Gennaio a Maggio 2018 (All. 2).
Il ricorrente, pertanto, con ricorso per Decreto Ingiuntivo iscritto al n. … ingiungeva alla Società_1 s.r.l. il pagamento delle seguenti voci retributive: 1) 13° mensilità 2017; 2) 13° mensilità 2018; 3) mensilità da Giugno ad Agosto 2018 (All. 3).
Con successivo ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. … il ricorrente chiedeva il pagamento delle ulteriori somme non pagate a titolo di Infortunio anno 2018 e retribuzioni Settembre, Ottobre,
Novembre, Dicembre 2018 (All. 4).
Le somme spettanti al ricorrente, tuttavia, non sono mai state pagate a causa del fallimento della
Società.
Con nota del 4/6/2021 … (richiamata nella parte motiva della cartella, n.d.r.), l'Agenzia delle Entrate comunicava al ricorrente che il controllo formale della Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018 trasmessa dal sostituto d'imposta avrebbe accertato che la propria figlia Nominativo_2 avrebbe percepito nel corso dell'anno 2018 redditi da lavoro dipendente e quindi il ricorrente avrebbe usufruito di detrazioni per “carichi di famiglia” di € 690,00 (All. 5).
Con propria pec del 27/7/2021 il ricorrente comunicava all' Agenzia delle Entrate che per l'anno indicato nella suddetta nota lo stesso non solo non aveva mai richiesto le detrazioni fiscali che gli erano state contestate ma addirittura non aveva mai ricevuto alcun tipo di detrazione ed allegava la relativa documentazione giustificativa.
In tale pec il ricorrente allegava la documentazione probatoria ed in particolare, all'allegato n. 5, il sopra indicato esposto alla Guardia di Finanza (All. 6).
Con pec del 30/7/2021 il ricorrente comunicava a Società_1 s.r.l. ed allo studio tributario del Dott. Nominativo_1 che con l'autocertificazione sopra indicata del 17/12/2018 avente ad oggetto “Dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta anno 2018” non aveva richiesto alcuna detrazione fiscale per la propria figlia
(cfr. all. 1) e si riservava di agire in giudizio
contro
Società_1 s.r.l. e lo studio tributario del Dott. Nominativo_1 per errata comunicazione della C.U. dell'anno 2018, con relativa richiesta di risarcimento danni (All. 7).
A tale comunicazione Società_1 s.r.l. non dava alcun riscontro, mentre il Dott. Nominativo_1 rispondeva con propria pec del 3/8/2021 ove si dichiarava che lo stesso dal 9/10/2018 aveva risolto il contratto professionale con Società_1 s.r.l. e pertanto non gravava sullo stesso alcun onere in merito alla redazione (nell'anno 2019) dei Modelli CU (All. 8).
Con la cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
SI ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 1.087,86 così motivata: “Controllo modello CUD anno 2018. Dichiarazione modello CUD 2019 presentata per il periodo d'imposta 2018” (All.
9).
La parte della motivazione ove è riportato “Controllo modello CUD anno 2018” è tuttavia errata, in quanto, come sopra visto, la vicenda controversa riguarda la dichiarazione reddituale del 2019 con i redditi percepiti nel 2018.
Dalla superiore ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta, risulta evidente l'illegittimità dell'atto impugnato.
In primo luogo si rileva che il ricorrente aveva debitamente comunicato, con la pec del 17/12/2018 di cui all'allegato 1), al proprio sostituto d'imposta Società_1 s.r.l. ed allo studio del Dott. Nominativo_1, l'autocertificazione riguardante la propria situazione fiscale per l'anno 2018, nella quale indicava i soggetti componenti il nucleo familiare e senza chiedere alcuna detrazione fiscale per la propria figlia.
In secondo luogo, il ricorrente non solo, come detto, non ha mai richiesto le detrazioni fiscali che gli sono state contestate, ma non ha mai ricevuto alcun tipo di detrazione (cfr. all. 3).
Si aggiunge che l'Amministrazione era a conoscenza della effettiva situazione reddituale del ricorrente per l'anno in questione (2018), in quanto, come sopra visto, lo stesso ha provveduto ad inviarle copia dell'esposto presentato alla Guardia di Finanza, ove venivano denunciate irregolarità retributive e copia dei ricorsi per Decreto ingiuntivo n. 10412/2018 e 7055/2019 RG ed era in grado, usando la normale diligenza ed in applicazione dei principi di buona fede nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente di cui al Codice del Contribuente, di interloquire con il Sig. Ricorrente_1 e risolvere le problematiche in questione.
Né l'Amministrazione ha mai inteso dare riscontri alle numerose richieste del ricorrente, avanzate presso gli sportelli al pubblico, di prendere atto della buona fede dello stesso e risolvere la vicenda, revocando in autotutela la richiesta di pagamento di somme non dovute >>.
Con note depositate il 20/5/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - SI non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 2/7/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con condanna alle spese nella misura di € 100.
Con note depositate il 30/1/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze. In data 10/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento impugnata fa seguito ad iscrizione a ruolo che l'Ufficio a operato dopo controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73; in tale sede, l'Ufficio ha rettificato le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico in quanto essi risultavano aver percepito un reddito annuo superiore ad € 2.840,51 (limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico).
Il ricorrente ha documentato di non aver mai percepito né richiesto la detrazione per la propria figlia convivente (si veda l'autocertificazione datata 17/12/2018: la detrazione è richiesta solo per la moglie); che il sostituto di imposta (la società Società_1), pur avendo certificato nel modello C.U. del 2019 di avere pagato tutte le retribuzioni mensili, non aveva in realtà provveduto al pagamento di alcune mensilità, sicchè l'odierno ricorrente doveva chiedere l'emissione di due decreti ingiuntivi;
che la società è fallita nel maggio 2021.
L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio, evidenzia che <
l'insinuazione al passivo del fallimento. Va sottolineato che nell'ambito di qualsiasi procedura concorsuale, il diritto del lavoratore subordinato a percepire le retribuzioni rappresenta un credito di natura privilegiata;
pertanto è ragionevole ritenere che il credito vantato dal ricorrente possa essere soddisfatto nella fase della liquidazione del piano di finale riparto e che verrà soddisfatto sulla base dei dati trasmessi nella C.U. dove il sostituto ha indicato detrazioni per familiari a carico non spettanti>>.
L'assunto dell'ente impositore appare, allo stato, meramente ipotetico, sicchè il ricorso va accolto.
Con riguardo alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle essendosi l'Ufficio legittimamente basato sugli esiti del controllo formale;
va revocata la condanna alle spese già inflitta per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio (con revoca della condanna alle spese inflitta in sede cautelare). - Così deciso in Catania, il 10/2/2026 - Il Giudice
ON RE RS (firmato digitalmente)