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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 23/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. 13929 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
TU LV , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MA SO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: indebito assistenziale;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale deducendo la illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 31.8.2023 con il quale le era stata comunicata l'esistenza di un debito a suo carico di 5268,60.
Ritenuto il recupero totalmente ingiustificato avendo l' erogato le somme CP_1 spontaneamente ed essendo state le stesse percepite in buona fede dall'accipiens, concludeva chiedendo al giudice adito di “accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria operata dal convenuto quanto al periodo indicato e dedotto in atti, attesa la insussistenza dei requisiti di legge ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte illegittimamente richieste in restituzione quanto al periodo dedotto ed antecedente al provvedimento di revoca sussistendo l'irripetibilità del predetto indebito
1 quantificato come in atti in €. 5.268,60 s.e.o. In relazione all'eventuale e comunque illegittima contestazione d'indebito per ulteriore periodo, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte ulteriormente richieste con declaratoria dell'illegittimità degli atti presupposti, connessi o consequenziali ignoti numero e data e comunque afferenti alla ricorrente ed al dedotto rapporto assistenziale con accertamento negativo dell'indebito, dichiarando la parte in ogni caso non tenuta alla restituzione delle somme” con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio tempestivamente chiedendo rinvio per verificare la CP_1
cessazione della materia del contendere;
in subordine concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
In data 22.1.2025 l' depositava documentazione ed all'udienza del 23.1. 2025 parte CP_1 ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso
All' udienza del 23.10.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Come evidenziato nella pronuncia n. 15759 del 12/06/2019 della Cassazione civile sez. lav.,
e in Cass. 28771/2018 “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
Si è altresì precisato che, in generale, "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
2 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L.
n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).”
Nel caso de quo si tratta di un indebito relativo al periodo in cui alla ricorrente, a seguito di visita di revisione del 25.11.2022 che aveva accertato una percentuale di invalidità pari al
100%, era stata revocata l'indennità di accompagnamento.
L' –nella relazione interna che è stata depositata in data 22.1.2025 ha confermato che CP_1
detto verbale non risultava essere stato recapitato alla ricorrente e che il pagamento dell'indennità di accompagnamento - a seguito i ricostituzione della pensione effettuata in data 31.8.2025 era stato ritenuto indebito con decorrenza dal 1.10.2023 con relativo indebito
CP_ dal 1.12.2023 al 30.9.2023. L' affermava poi che nemmeno la notifica dell'indebito e la successiva comunicazione di inizio di trattenuta rateale erano state correttamente comunicate alla parte.
E' possibile qui richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Ciò posto, nel caso di specie, l'indebito si riferisce al periodo dal 01/12/2023 al 30/09/2023, ma pacificamente la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica del verbale di revisione, del
TE08 con cui si dava comunicazione della riliquidazione e della comunicazione dell'inizio della trattenuta rateale.
In conclusione, deve ritenersi che, sino alla comunicazione con cui si chiedeva la restituzione dell'indebito avvenuta il 31.8.2023, si era in presenza di una situazione in cui l'affidamento della ricorrente era senz'altro meritevole di tutela, con la conseguenza che l' non CP_1
avrebbe potuto ripetere le somme versate prima di allora;
diversamente per quanto concerne le somme riferibili al periodo successivo e dunque dal 1.9.2023 e sino al 30.9.2023 l'azione di recupero si palesa del tutto legittima.
3 Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, stante l'illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito da parte dell' nella parte in cui la stessa aveva ad oggetto somme CP_1
corrisposte in un periodo anteriore alla comunicazione del provvedimento che accertava la natura indebita della corresponsione dei ratei di invalidità civile.
Le spese di lite si compensano nella misura di un quarto stante l'accoglimento parziale, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Liguori definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione comunicato dall' alla ricorrente sulla prestazione inv. civ. n. 044- CP_1
510407654599 limitatamente alle somme corrisposte sino al 31.8.2023;
condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore trattenute sulla pensione cat. CP_1
INV. CIV n. ; PartitaIVA_1
compensa le spese di lite per un quarto e condanna l' alla refusione della restante parte CP_1
che liquida in euro 1398,25 oltre spese generali, ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 23/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 23/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. 13929 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
TU LV , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MA SO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: indebito assistenziale;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale deducendo la illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 31.8.2023 con il quale le era stata comunicata l'esistenza di un debito a suo carico di 5268,60.
Ritenuto il recupero totalmente ingiustificato avendo l' erogato le somme CP_1 spontaneamente ed essendo state le stesse percepite in buona fede dall'accipiens, concludeva chiedendo al giudice adito di “accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria operata dal convenuto quanto al periodo indicato e dedotto in atti, attesa la insussistenza dei requisiti di legge ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte illegittimamente richieste in restituzione quanto al periodo dedotto ed antecedente al provvedimento di revoca sussistendo l'irripetibilità del predetto indebito
1 quantificato come in atti in €. 5.268,60 s.e.o. In relazione all'eventuale e comunque illegittima contestazione d'indebito per ulteriore periodo, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare come non dovute le somme tutte ulteriormente richieste con declaratoria dell'illegittimità degli atti presupposti, connessi o consequenziali ignoti numero e data e comunque afferenti alla ricorrente ed al dedotto rapporto assistenziale con accertamento negativo dell'indebito, dichiarando la parte in ogni caso non tenuta alla restituzione delle somme” con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio tempestivamente chiedendo rinvio per verificare la CP_1
cessazione della materia del contendere;
in subordine concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
In data 22.1.2025 l' depositava documentazione ed all'udienza del 23.1. 2025 parte CP_1 ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso
All' udienza del 23.10.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Come evidenziato nella pronuncia n. 15759 del 12/06/2019 della Cassazione civile sez. lav.,
e in Cass. 28771/2018 “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)".
Si è altresì precisato che, in generale, "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
2 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L.
n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).”
Nel caso de quo si tratta di un indebito relativo al periodo in cui alla ricorrente, a seguito di visita di revisione del 25.11.2022 che aveva accertato una percentuale di invalidità pari al
100%, era stata revocata l'indennità di accompagnamento.
L' –nella relazione interna che è stata depositata in data 22.1.2025 ha confermato che CP_1
detto verbale non risultava essere stato recapitato alla ricorrente e che il pagamento dell'indennità di accompagnamento - a seguito i ricostituzione della pensione effettuata in data 31.8.2025 era stato ritenuto indebito con decorrenza dal 1.10.2023 con relativo indebito
CP_ dal 1.12.2023 al 30.9.2023. L' affermava poi che nemmeno la notifica dell'indebito e la successiva comunicazione di inizio di trattenuta rateale erano state correttamente comunicate alla parte.
E' possibile qui richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Ciò posto, nel caso di specie, l'indebito si riferisce al periodo dal 01/12/2023 al 30/09/2023, ma pacificamente la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica del verbale di revisione, del
TE08 con cui si dava comunicazione della riliquidazione e della comunicazione dell'inizio della trattenuta rateale.
In conclusione, deve ritenersi che, sino alla comunicazione con cui si chiedeva la restituzione dell'indebito avvenuta il 31.8.2023, si era in presenza di una situazione in cui l'affidamento della ricorrente era senz'altro meritevole di tutela, con la conseguenza che l' non CP_1
avrebbe potuto ripetere le somme versate prima di allora;
diversamente per quanto concerne le somme riferibili al periodo successivo e dunque dal 1.9.2023 e sino al 30.9.2023 l'azione di recupero si palesa del tutto legittima.
3 Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, stante l'illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito da parte dell' nella parte in cui la stessa aveva ad oggetto somme CP_1
corrisposte in un periodo anteriore alla comunicazione del provvedimento che accertava la natura indebita della corresponsione dei ratei di invalidità civile.
Le spese di lite si compensano nella misura di un quarto stante l'accoglimento parziale, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Liguori definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione comunicato dall' alla ricorrente sulla prestazione inv. civ. n. 044- CP_1
510407654599 limitatamente alle somme corrisposte sino al 31.8.2023;
condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore trattenute sulla pensione cat. CP_1
INV. CIV n. ; PartitaIVA_1
compensa le spese di lite per un quarto e condanna l' alla refusione della restante parte CP_1
che liquida in euro 1398,25 oltre spese generali, ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 23/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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