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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. CI, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2319/2022 R.G.L. vertente
T R A
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Dibitonto, come da procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n.34320220000043879000 a titolo di contributi previdenziali – Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 5/2016, pari ad € 7.949,66.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.3.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e Parte_1 di diritto: “Con l'avviso di addebito n. 34320220000043879000 (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data
18.03.2022, l' di Foggia, con sede alla via della Repubblica n. 18, ha intimato alla in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante, di pagare la somma di €. 7.949,66 di cui: a) €. 4.672,43 per modello DM/10 rettificativo per il mese di maggio 2016; b) €. 2.803,46 per somme aggiuntive ex lege 388/2000, art. 116, co. 8, lett. b); c) €.
469,66 per interessi di mora;
d) €. 4,11 per spese di notifica. Avverso il predetto avviso di addebito di €. 7.949,66 la in persona del legale rappresentante, come rappresentata, ai sensi dell'art. 24, co. 5°, D. Lgs n. Parte_1
pagina 1 di 4 46/99 e dell'art. 442 c.p.c., propone, con il presente atto, ricorso, per i seguenti motivi. Per l'attività svolta, la Società opponente ha regolarmente versato tutti i contributi previdenziali previsti dalla legge alle relative scadenze ed in particolare, per il mese di maggio 2016, nulla ha versato all' avendo detratto legittimamente in Controparte_2 compensazione i propri crediti, come risulta dall'attestazione di denuncia contributiva.
Da quest'ultimo documento, lo stesso ha riconosciuto sia in data 27.06.16 che in data 31.07.18 la legittimità CP_1 della compensazione e quindi la regolarità della denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2016: in particolare ha riscontrato che l'anomalia nella denuncia di maggio 2016 riguardava non l'intero credito messo in compensazione di
€. 6.738,00, ma solo una minima parte pari ad €. 491,23 (doc. 3). Perciò, per il mese di maggio 2016 il debito contributivo di €. 2.819,00, è stato giustamente compensato integralmente dal credito dell'opponente di €. CP_1
6.247,00, riconosciuto dallo stesso (doc. 4). Pertanto, la richiesta di indebita contribuzione è frutto di un CP_1 evidente errore commesso dall'Ente previdenziale.
Inoltre, si rappresenta che la predetta anomalia, relativa all'attestazione della denuncia contributiva di maggio 2016, aveva già dato luogo ad altro avviso di addebito notificato alla Società opponente in data 26.07.2018 e tempestivamente opposto con ricorso al Giudice del lavoro di Foggia (RGL 8266/18), giudizio definito con sentenza n. 6515/2018 che ha dichiarato cessata la materia del contendere per aver l'Istituto previdenziale sgravato, in corso di causa, il predetto avviso di addebito, avendo riconosciuto la regolarità delle denunce mensili (modello DM/10) e degli importi posti a compensazione per il mese di maggio 2016.
Infine, e non da ultimo, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce anche l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, della L. 335/95”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiari illegittima la pretesa creditoria di cui è causa perché del tutto infondata, oltre che prescritta e, per l'effetto, annulli l'avviso di addebito della somma di €. 7.949,66”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 La presente controversia ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall' nei confronti CP_1 della per il recupero di contributi previdenziali relativi al modello DM/10 rettificativo Parte_1 per il mese di maggio 2016.
La questione oggetto del presente giudizio presenta profili di fatto e di diritto completamente diversi rispetto a quelli definiti con sentenza del Tribunale di Foggia, Giudice del lavoro, n.6515/2018
(R.G.L. 8266/18), che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per aver l'Istituto previdenziale riconosciuto la regolarità delle denunce mensili e degli importi posti a compensazione pagina 2 di 4 per il mese di maggio 2016, nell'ambito dell'opposizione all'avviso di addebito 343 2018 00019256 notificato il 26.7.2018 per € 3.839,75 (doc.7 – in uno al ricorso).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la società aveva effettuato compensazioni utilizzando crediti che riteneva di vantare nei confronti dell che ha contestato la legittimità di tali operazioni. CP_1
E' noto che quando la pretesa contributiva riguardi compensazioni operate dal contribuente, spetta a quest'ultimo fornire la prova dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione e della regolare trasmissione dei flussi contributivi richiesti.
Nel caso di specie la società ha dedotto di aver effettuato compensazioni legittime, ma non ha fornito adeguata prova documentale dell'effettivo ammontare del credito utilizzato.
Con nota di rettifica del 17.2.2021, e dunque successivamente alla sentenza in termini, l' CP_1 precisava alla società ricorrente che “La presente nota di rettifica, emessa il 22/02/2021, si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2016 con saldo di € -3.428,00. Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito CP_3 non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA. Dal risultato elaborativo sono emersi i seguenti addebiti:
Differenze contributive a debito azienda € 4.672,43
Sanzioni civili per differenze contributive € 3.150,30
(n. giorni 730 al tasso 30,00% e n. giorni per interessi di mora 1011 al tasso 2,68%)
Importo totale a debito dell' azienda € 7.822,73 Da versare entro il 24/03/2021” (doc.1-2 – in uno alla memoria di costituzione).
Dunque la nota di rettifica in questione è stata emessa per il disconoscimento dell'importo di
€4.672,42 relativo al conguaglio CIG (Cassa integrazione Guadagni) “di cui alle autorizzazioni nn.
310020157474 – 310020157501, scadute il 09.10.2016, nn. 310020157778 – 310020157779 –
310020157780, scadute il 15.10.2016, n. 310020158852, scaduta il 10.11.2016, e n. 310020159019, scaduta il 18.11.2016”.
In particolare, le Circ. n. 197/2015 (paragrafo 1.7) e n. 9/2017 (paragrafo 3) prevedono CP_1 espressamente che “sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi e ai CP_3
pagina 3 di 4 correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge” (doc. 8 e 9 – in uno alla memoria di costituzione).
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
€26.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono la prevalente soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2319/2022 proposto da Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA AR CI)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. CI, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2319/2022 R.G.L. vertente
T R A
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Dibitonto, come da procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n.34320220000043879000 a titolo di contributi previdenziali – Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 5/2016, pari ad € 7.949,66.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.3.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e Parte_1 di diritto: “Con l'avviso di addebito n. 34320220000043879000 (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data
18.03.2022, l' di Foggia, con sede alla via della Repubblica n. 18, ha intimato alla in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante, di pagare la somma di €. 7.949,66 di cui: a) €. 4.672,43 per modello DM/10 rettificativo per il mese di maggio 2016; b) €. 2.803,46 per somme aggiuntive ex lege 388/2000, art. 116, co. 8, lett. b); c) €.
469,66 per interessi di mora;
d) €. 4,11 per spese di notifica. Avverso il predetto avviso di addebito di €. 7.949,66 la in persona del legale rappresentante, come rappresentata, ai sensi dell'art. 24, co. 5°, D. Lgs n. Parte_1
pagina 1 di 4 46/99 e dell'art. 442 c.p.c., propone, con il presente atto, ricorso, per i seguenti motivi. Per l'attività svolta, la Società opponente ha regolarmente versato tutti i contributi previdenziali previsti dalla legge alle relative scadenze ed in particolare, per il mese di maggio 2016, nulla ha versato all' avendo detratto legittimamente in Controparte_2 compensazione i propri crediti, come risulta dall'attestazione di denuncia contributiva.
Da quest'ultimo documento, lo stesso ha riconosciuto sia in data 27.06.16 che in data 31.07.18 la legittimità CP_1 della compensazione e quindi la regolarità della denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2016: in particolare ha riscontrato che l'anomalia nella denuncia di maggio 2016 riguardava non l'intero credito messo in compensazione di
€. 6.738,00, ma solo una minima parte pari ad €. 491,23 (doc. 3). Perciò, per il mese di maggio 2016 il debito contributivo di €. 2.819,00, è stato giustamente compensato integralmente dal credito dell'opponente di €. CP_1
6.247,00, riconosciuto dallo stesso (doc. 4). Pertanto, la richiesta di indebita contribuzione è frutto di un CP_1 evidente errore commesso dall'Ente previdenziale.
Inoltre, si rappresenta che la predetta anomalia, relativa all'attestazione della denuncia contributiva di maggio 2016, aveva già dato luogo ad altro avviso di addebito notificato alla Società opponente in data 26.07.2018 e tempestivamente opposto con ricorso al Giudice del lavoro di Foggia (RGL 8266/18), giudizio definito con sentenza n. 6515/2018 che ha dichiarato cessata la materia del contendere per aver l'Istituto previdenziale sgravato, in corso di causa, il predetto avviso di addebito, avendo riconosciuto la regolarità delle denunce mensili (modello DM/10) e degli importi posti a compensazione per il mese di maggio 2016.
Infine, e non da ultimo, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce anche l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, della L. 335/95”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiari illegittima la pretesa creditoria di cui è causa perché del tutto infondata, oltre che prescritta e, per l'effetto, annulli l'avviso di addebito della somma di €. 7.949,66”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 La presente controversia ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall' nei confronti CP_1 della per il recupero di contributi previdenziali relativi al modello DM/10 rettificativo Parte_1 per il mese di maggio 2016.
La questione oggetto del presente giudizio presenta profili di fatto e di diritto completamente diversi rispetto a quelli definiti con sentenza del Tribunale di Foggia, Giudice del lavoro, n.6515/2018
(R.G.L. 8266/18), che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per aver l'Istituto previdenziale riconosciuto la regolarità delle denunce mensili e degli importi posti a compensazione pagina 2 di 4 per il mese di maggio 2016, nell'ambito dell'opposizione all'avviso di addebito 343 2018 00019256 notificato il 26.7.2018 per € 3.839,75 (doc.7 – in uno al ricorso).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la società aveva effettuato compensazioni utilizzando crediti che riteneva di vantare nei confronti dell che ha contestato la legittimità di tali operazioni. CP_1
E' noto che quando la pretesa contributiva riguardi compensazioni operate dal contribuente, spetta a quest'ultimo fornire la prova dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione e della regolare trasmissione dei flussi contributivi richiesti.
Nel caso di specie la società ha dedotto di aver effettuato compensazioni legittime, ma non ha fornito adeguata prova documentale dell'effettivo ammontare del credito utilizzato.
Con nota di rettifica del 17.2.2021, e dunque successivamente alla sentenza in termini, l' CP_1 precisava alla società ricorrente che “La presente nota di rettifica, emessa il 22/02/2021, si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2016 con saldo di € -3.428,00. Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito CP_3 non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA. Dal risultato elaborativo sono emersi i seguenti addebiti:
Differenze contributive a debito azienda € 4.672,43
Sanzioni civili per differenze contributive € 3.150,30
(n. giorni 730 al tasso 30,00% e n. giorni per interessi di mora 1011 al tasso 2,68%)
Importo totale a debito dell' azienda € 7.822,73 Da versare entro il 24/03/2021” (doc.1-2 – in uno alla memoria di costituzione).
Dunque la nota di rettifica in questione è stata emessa per il disconoscimento dell'importo di
€4.672,42 relativo al conguaglio CIG (Cassa integrazione Guadagni) “di cui alle autorizzazioni nn.
310020157474 – 310020157501, scadute il 09.10.2016, nn. 310020157778 – 310020157779 –
310020157780, scadute il 15.10.2016, n. 310020158852, scaduta il 10.11.2016, e n. 310020159019, scaduta il 18.11.2016”.
In particolare, le Circ. n. 197/2015 (paragrafo 1.7) e n. 9/2017 (paragrafo 3) prevedono CP_1 espressamente che “sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi e ai CP_3
pagina 3 di 4 correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge” (doc. 8 e 9 – in uno alla memoria di costituzione).
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
€26.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono la prevalente soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2319/2022 proposto da Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA AR CI)
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