Articolo 76 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 75Articolo 77
Versione
14 maggio 1968
Art. 76.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio
1957-58(articolo 72) L. 23.703.103.213
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 74)... L. 126.557.247 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... L. 1.314.673.747
---------------- Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 25.144.334.207
Entrata in vigore il 14 maggio 1968