Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:28, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO LUIGI
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10
l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti, maturato e non riscosso per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in cui il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto;
e per l'effetto, condannare • il , in persona del CP_1 Controparte_1 [...]
a riconoscere, e dunque, a mettere a disposizione del sig. la carta elettronica del docente (o altro CP_3 Pt_1 equipollente) per l'importo complessivo di euro 2.500,00 (per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) al fine di poterne fruire per le finalità consentite dalla legge;
in via subordinata • accertare e dichiarare l'inadempimento del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ex art. 1218 c.c., per aver illegittimamente privato il sig. del beneficio economico Pt_1 riconosciuto dalla legge tramite la carta elettronica del docente (pari ad euro 500,00 annuo) negli anni scolastici in cui ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto (ovvero 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
2019/2020 e 2020/2021); e per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
a risarcire il danno subito dal sig. a causa ed in conseguenza del mancato Controparte_3 Pt_1 riconoscimento e godimento della carta elettronica del docente, da quantificarsi ex art. 1226 c.c., e dunque in via equitativa, sulla base dell'importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico di servizio (2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), nella somma complessiva di euro 2.500,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto Superiore “Vespucci –
Colombo” di dal 16.01.2017 al 10.07.2017, presso il di CP_2 Controparte_4 CP_2 dal 24.01.2018 al 14.06.2018, presso l'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di dal CP_2
15.11.2018 al 16.04.2019 (e non dal 1.3.2019 come erroneamente indicato in ricorso), presso il di Cecina, con nr. 2 contratti a tempo determinato dal 7.10.2019 al Controparte_5
2.12.2019 e dal 3.12.2019 al 02.02.2020 e presso l'Istituto Superiore “A. Pesenti” di Cascina dal
05.02.2020 al 12.06.2020, presso Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di (quale sede CP_2 principale e con prima sede di completamento: Controparte_6
pagina 2 di 10 di e seconda sede di completamento Istituto Superiore “Marco Polo” di Cecina) CP_7 CP_2 dal 16.10.2020 al 12.06.2021. Tanto premesso, l'odierno attore lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto attoreo avuto riguardo agli AA.SS 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, nonché
l'infondatezza della richiesta di parte ricorrente relativamente a tutti gli AA.SS. oggetto di ricorso in quanto lo avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella tipologia di Pt_1 incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6
o al 31/8).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso merita parziale accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_8 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli pagina 3 di 10 insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove pagina 4 di 10 classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_9
pagina 5 di 10 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione spiegata in memoria con riferimento agli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, deve rilevarsi la fondatezza della stessa.
In effetti, come noto, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Di conseguenza, tenuto conto che la diffida in atti risulta ricevuta in data 8.12.2023 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso), in mancanza di precedenti atti interruttivi, deve ritenersi prescritto il diritto per gli 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, diritto esercitabile fin dall' dei relativi Pt_2 Pt_3 contratti a termine ovvero rispettivamente dal 16.1.2017, dal 24.1.2018 e dal 15.11.2018 (v. stato matricolare, doc. 7 allegato al ricorso).
pagina 6 di 10 Per contro, non può prendersi a riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione della carta, stante il chiaro disposto dell'art. 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, a prescindere dal fatto che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.
In tal senso si è pure espressa la Suprema Corte che dopo aver affermato “(..) Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n.
4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in CP_1 particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219).” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 29961/2023).
Tanto premesso deve poi dirsi, avuto riguardo all'eccezione di parte resistente riguardo alle eccezioni brevi e saltuari limitatamente agli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 (atteso che, come detto, la pretesa attorea per gli AA.SS. precedenti risulta prescritta, Supra) che, come risulta dai contratti versati in atti dal ricorrente (cfr. docc.
4-6 allegati al ricorso, nonché lo stato matricolare,
pagina 7 di 10 doc. 7 allegato al ricorso) che lo rispetto all'annualità 2019/2020 ha svolto servizio dal Pt_1
7.10.2019 al 12.6.2020 in forza di dieci contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico, seppur su due sedi di esecuzione ( di Cecina e l'Istituto Superiore “A. Pesenti” di Controparte_5
Cascina), di orario (orario completo).
Quanto all'A.S. 2020/2021 risulta che lo ha svolto servizio dal 16.10.2020 al 12.06.2021 in Pt_1 forza di dieci contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico, presso gli stessi Istituti (Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di quale sede principale e con prima CP_2 sede di completamento: Istituto Superiore – Buontalenti/Cappellini Orlando di e seconda CP_2 sede di completamento Istituto Superiore “Marco Polo” di Cecina).
Deve allora ricordarsi che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29961/2023) ha posto il principio di diritto secondo il quale il bonus per cui è causa spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 588/2023, che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Dal complesso delle disposizioni che regolano la materia, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso”, di talché la relativa eccezione deve essere rigettata (cfr.,
pagina 8 di 10 in senso conforme, Tribunale di Padova, sentenza n. 490/2023; Tribunale di Vicenza, sentenza n.
503/2023).
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto immesso in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021(cfr. doc. 8 allegato al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, e 2020/2021 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare nella misura della metà le spese di lite che si liquidano, per l'ulteriore metà, come in dispositivo secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto pagina 9 di 10 - condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta docente CP_1 Parte_1 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 514,75 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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