TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 - sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 215/2024 avente per oggetto: responsabilità
extracontrattuale vertente tra elettivamente domiciliata presso l'avv. Stefano APPIANO del Foro di Parte_1
Asti, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
- attrice –
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Andrea CUNEO e Eleonora ROSSI del
Foro di Genova, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria DETOMATIS del Foro di Torino, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.01.2024, conveniva in Parte_1
Co giudizio (di seguito per comodità ), per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle copiose infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 27.08.2023 nel proprio appartamento, sito all'ultimo piano del “Condominio Azalea”, ubicato in Alba, Via Ciro Menotti 2.
Deduceva l'attrice che le infiltrazioni erano state causate dalla inadeguata copertura
Co provvisoria predisposta da , appaltatrice delle opere di rifacimento del tetto condominiale.
Malgrado dalla prima mattinata di domenica 27.08.2023 fino a tutto il giorno successivo,
Co fossero previsti nel comune di Alba fenomeni piovosi, , non avendo ancora completato il nuovo tetto, ma avendo già rimosso parte del precedente, aveva predisposto un sistema provvisorio di copertura, che si rivelò inadeguato allo scopo. Quella sera si verificarono infatti abbondanti infiltrazioni all'interno dell'appartamento, con fuoriuscita di acqua corrente dai lampadari, dall'impianto di condizionamento e dall'impianto elettrico, con allagamento dell'alloggio.
Co Il personale di interveniva la sera stessa e dopo un paio di giorni provvedeva a praticare delle aperture nel soffitto per consentire all'acqua, ancora stagnante nel sottotetto, di defluire.
Derivavano danni a porzioni estese dell'alloggio ed ai mobili ivi presenti, che impedivano all'attrice ed alla di lei figlia, di anni cinque, di continuare ad abitare nell'immobile,
costringendole a trasferirsi sino al 29.12.2023 presso unità abitative messe a disposizione dalla convenuta a proprie spese, prima in Alba, Viale Masera 26, poi in Alba, viale Vico 1. Al
2 29.12.2023 l'attrice con la figlia si trasferivano poi presso un altro appartamento in Alba, via
Pertinace, messo sempre a disposizione dalla convenuta, fino al 31.03.2024, ove ancora dimoravano alla data della proposizione del giudizio.
L'architetto incaricato dall'attrice stimava i danni subiti dall'immobile ed il costo per il ripristino in euro 16.922,09 oltre Iva, oltre a quantificare in un periodo di un anno l'inutilizzabilità dell'alloggio a causa dell'umidità che ne era derivata.
Inoltre, il mancato godimento dell'immobile cagionava all'attrice un danno non patrimoniale correlato allo stress dell'abitare fuori casa con una figlia piccola per svariati mesi, certificato dalla perizia medico legale della dott.ssa specialista in psichiatria. Persona_1
L'attrice, invocando pertanto una responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2043
c.c., instava per il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 31.154,81 per i danni strutturali, i danni agli arredi, il costo per smontaggio, smantellamento e stoccaggio di quelli non danneggiati, spese legali e spese tecniche ed il mancato godimento dell'immobile,
oltre il danno non patrimoniale quantificato in euro 19.000,00.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva la propria assenza di responsabilità, adducendo che l'evento dannoso fosse da ricondurre a caso fortuito, integrato da un evento atmosferico di carattere eccezionale ed imprevedibile, che aveva interessato il Comune di Alba in quella data;
osservava peraltro, che sul tetto dell'immobile era stato posizionato un doppio strato di teli, in materiale idrorepellente, molto resistente, in modo da impedire l'ingresso di qualunque agente atmosferico.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere da questa manlevata da ogni pretesa CP_2
attorea, nonchè condannarsi la compagnia alla rifusione di tutte le somme sostenute e
3 sostenende per la sistemazione abitativa dell'attrice e della di lei figlia sino al rientro della stessa nel proprio appartamento, somme quantificate sino a quel momento nell'importo di euro 15.508,98.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale aderiva alla difesa della CP_2
convenuta in punto an debeatur, insistendo per la sussistenza del caso fortuito.
In via subordinata, con riferimento alla domanda di manleva, eccepiva i limiti della copertura assicurativa prevista dalla polizza n. 753561096, sostenendo che: CP_2 Parte_2
- la garanzia per danni da acqua piovana coprisse unicamente i danni alle cose mobili presenti all'interno dell'alloggio e non i danni strutturali all'immobile, - non sarebbero addebitabili ad le spese per la diversa collocazione abitativa dell'attrice, - opererebbe comunque una CP_2
franchigia del 10% con un minimo di euro 1.500,00.
Allegava relazione redatta dallo studio peritale incaricato, che accertava un danno totale pari ad euro 26.000,00, di cui euro 6.140,00 per i danni alle cose ed euro 19.860,00 per i danni alle parti murarie.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testi e, ritenuta la necessità di approfondire la sussistenza del lamentato danno alla persona, con ordinanza del 15.01.2025 veniva disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale ausiliario il dott. Per_2
[...]
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, depositava la propria relazione in data 30.04.2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e discutevano oralmente la causa.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla responsabilità di Controparte_1
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio.
4 Il fatto illecito è integrato dalla condotta negligente e imprudente di Controparte_1
la quale, nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto ha omesso di CP_4
predisporre coperture provvisorie idonee a proteggere l'immobile sottostante da eventi atmosferici.
Tale condotta costituisce una palese violazione delle più elementari regole di perizia e diligenza professionale che si richiedono a un'impresa specializzata, nonché del principio generale del neminem laedere.
Il nesso di causalità tra tale condotta omissiva e il danno è evidente: le copiose infiltrazioni che hanno danneggiato l'appartamento dell'attrice sono diretta conseguenza dell'inadeguatezza
Co delle protezioni approntate da a fronte delle precipitazioni del 27 agosto 2023.
Quanto all'elemento soggettivo della colpa, esso è pienamente ravvisabile nella vicenda.
L'eccezione di caso fortuito sollevata dalla convenuta, basata sulla presunta eccezionalità
dell'evento atmosferico, non è idonea a escludere la colpa. Sebbene i dati pluviometrici prodotti dimostrino l'intensità delle piogge, un tale evento non può considerarsi imprevedibile o inevitabile per un operatore professionale, specialmente durante la stagione estiva,
notoriamente soggetta a temporali anche di forte intensità. La prevedibilità dell'evento imponeva all'appaltatrice l'adozione di cautele e presidi ben più efficaci di quelli concretamente utilizzati. La circostanza che le coperture si siano rivelate insufficienti è, di per sé, la prova della condotta colposa dell'impresa.
Peraltro, il doc. 4 allegato da parte convenuta, laddove riproduce la Gazzetta d'Alba, che menzionava che per la giornata del 27 agosto 2023 restava in vigore l'allerta gialla su tutto il
Piemonte, mentre già nella giornata precedente del 26 agosto “i temporali avevano colpito le
aree del e dell'alta Valsusa, oltre a Novarese, Astigiano e Vercellese”, indica che Parte_3
le precipitazioni erano previste e già diffuse dal giorno precedente in aree limitrofe, il che avrebbe dovuto imporre all'impresa cautele ancora più stringenti per evitare le infiltrazioni.
5 I testimoni escussi all'udienza del 15.01.2025 hanno tra l'altro riferito, vedasi teste Tes_1
Co
, operaio di che si era occupato di eseguire i lavori sul tetto dello stabile, “noi,
[...]
soprattutto prima del weekend, cerchiamo di coprire tutto il tetto. Ricordo di essere
intervenuto la sera della domenica in questione, chiamato da un mio collega. Sono arrivato
con sul posto intorno a mezzanotte, siamo saliti nel sottotetto cercando di Testimone_2
risistemare i teli, visto che aveva piovuto tanto. I teli avevano fatto pancia e si erano riempiti
di acqua”. Anche il teste , che aveva lavorato sul tetto in questione, riferisce Testimone_3
“ogni fine giornata noi scattiamo le foto per documentare il lavoro svolto. La copertura del
tetto con teli è sempre la medesima, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche…. I teli
azzurri vengono ancorati con dei listelli, che vengono fermati con viti avvitate sulla struttura,
se è possibile. In caso non sia possibile ancorarli, arrotoliamo il listello con il telo e fissiamo
il telo. In questo caso era la prima ipotesi, i listelli che fermavano i teli erano avvitati sulla
struttura”.
A conclusione della giornata del venerdì precedente, in cui gli operai avevano lasciato il cantiere, i teli erano stati pertanto fermati con dei listelli avvitati alla struttura sottostante;
a causa delle forti piogge, i teli si erano poi riempiti d'acqua. Secondo la testimonianza degli operai, il vento non aveva scoperchiato i teli sul tetto, ma questi si erano riempiti d'acqua, che poi era penetrata nell'alloggio sottostante, di proprietà della signora . Indicativo, Pt_1
inoltre, che la copertura con i teli venisse eseguita sempre nello stesso modo e non venisse invece rinforzata in concomitanza di abbondanti precipitazioni atmosferiche, come quelle previste in quella serata.
La responsabilità va pertanto ascritta alla convenuta per tutti i danni conseguenti alle infiltrazioni.
2. Sulla quantificazione del danno.
6 Il danno subito dall'attrice si compone di una componente patrimoniale e una non patrimoniale.
Per quanto riguarda i danni materiali all'immobile (opere murarie, impianti, finiture) ed ai beni mobili in esso contenuti, si ritiene di poter procedere ad una liquidazione sulla base della documentazione in atti, in particolare le perizie di parte.
Da esse si rileva come le stime relative ai danni all'immobile prodotte dall'attrice (relazione
Arch. doc. 5 attoreo) e dalla terza chiamata (elaborato peritale Claim Center S.r.l., Per_3
doc. 3 ), pur divergendo, offrano un quadro sufficientemente definito, che ha reso CP_2
superflua la nomina di un CTU estimativo, come da ordinanza di questo ufficio.
La perizia redatta dalla compagnia di assicurazione ha valutato in euro 19.860 i danni occorsi alle parti murarie ed ai locali, a fronte dell'importo di euro 16.922,09 netto Iva di cui al computo metrico estimativo della perizia di parte attrice, mentre, quanto ai danni materiali agli arredi, parte attrice ha allegato i costi per l'esatta sostituzione dei beni pari ad euro
6.498,98, a fronte di una stima del perito della compagnia di euro 6.140,00.
Considerata l'allegazione di semplici preventivi di spesa per i ripristini e la sostituzione degli arredi danneggiati, nonché le valutazioni dei tecnici di parte, si stima equo liquidare, a titolo di danno patrimoniale per il ripristino dell'immobile e la sostituzione dei beni mobili, la somma complessiva di € 25.000,00, già rivalutata all'attualità.
Quanto al danno non patrimoniale l'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e metodologici, vengono integralmente recepite, ha accertato che la sig.ra
, in conseguenza diretta degli eventi per cui è causa, ha sofferto di un “disturbo Pt_1
dell'adattamento con ansia”. Il CTU, dott. ha così concluso: “tale disturbo ha Per_2
determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 10% della durata di 7 mesi.
Attualmente non sussistono postumi di invalidità permanente quantificabili”.
7 Il CTU ha ritenuto del tutto verosimile che lo stress derivante dall'abbandono forzato della propria abitazione e dai successivi traslochi, ben tre diverse collocazioni prima di rientrare nell'abitazione, unitamente alla gestione di una bambina in tale contesto, abbia causato la patologia diagnosticata.
Per la liquidazione di tale danno, si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano (tabelle
2024, tenuto conto che il danno da stress è stato patito dall'attrice in un periodo compreso tra settembre 2023 e marzo 2024). Considerato un periodo di 210 giorni (7 mesi) di inabilità
temporanea parziale al 10%, si liquida la somma di € 2.415,00 (€ 115,00/giorno per I.T.T. x
210 gg. x 10%).
Il danno complessivo da risarcire in favore dell'attrice ammonta pertanto a € 27.415,00 (€
25.000,00 + 2.415,00), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non trova riconoscimento in questa sede il danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà, rappresentato dall'attrice e parametrato al periodo di tempo in cui l'abitazione è
stata inservibile. Detta voce di danno, che trova fondamento nella previsione dell'art. 2059
c.c., secondo cui “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, ha avuto un'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza, che ne ha esteso la risarcibilità ai casi in cui venga leso un interesse costituzionalmente rilevante, come per esempio, il diritto di proprietà. La sua lesione, infatti, può comportare la compromissione di altri diritti inviolabili, che trovano nella proprietà la loro estrinsecazione, fra cui per esempio,
il diritto al normale svolgimento della vita familiare o il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, ovvero le conseguenze pregiudizievoli che tale violazione provoca sulla sfera personale del danneggiato. Nel caso di specie, tuttavia, al di là
di lamentare uno stress da adattamento, già riconosciuto e liquidato quale invalidità
temporanea parziale, l'attrice non ha allegato e provato, se non in via del tutto generica, la compromissione della serenità familiare, l'alterazione delle abitudini quotidiane, l'eventuale
8 scomodità o distanza delle sistemazioni alternative dal lavoro o dalla scuola dell'infanzia della figlia, o altri disagi specifici. Per tali motivi, detta voce di danno non viene riconosciuta.
Non possono infatti trovare accoglimento le voci di risarcimento attinenti al costo per smontaggio e smantellamento degli arredi danneggiati, supportati da un preventivo, nonchè le spese di consulenza tecnica di parte e le spese legali, le prime non comprovate da una fattura di pagamento, le seconde ricomprese nella liquidazione delle spese del presente giudizio.
Non possono infine trovare ingresso le spese condominiali sostenute dall'attrice, quantificate in euro 2.800,00 in quanto l'importo del preventivo attiene alla gestione 01.06.2022-
31.05.2023, precedente a quella interessata dall'evento di cui è causa, non a quella successiva in cui effettivamente l'attrice non abitò l'immobile dal 28.08.2023 al 31.03.2024, quando poi rientrò nell'appartamento. In ogni caso sarebbero spese comunque sopportate dall'attrice,
anche in assenza di danno.
3. Sulla domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Co La domanda di manleva formulata da nei confronti di è fondata e deve CP_2
essere accolta.
La terza chiamata ha eccepito che la polizza, per i danni da acqua piovana, coprirebbe solo i danni alle “cose che si trovano all'interno dei fabbricati”, escludendo i danni alle strutture murarie. Tale interpretazione restrittiva non può essere condivisa.
La polizza in oggetto prevede una garanzia generale per la “Responsabilità Civile verso
Terzi”. La clausola specifica relativa ai danni da agenti atmosferici, come correttamente
Co argomentato dalla difesa di , ha natura estensiva e non limitativa della garanzia. Essa
chiarisce che la copertura R.C.T. “comprende” anche tali danni, senza escludere altre tipologie di pregiudizio riconducibili alla responsabilità dell'assicurato verso terzi, quali sono i danni alle parti strutturali dell'immobile di proprietà di un terzo danneggiato. Le clausole di
9 esclusione o limitazione della garanzia devono essere formulate in modo esplicito e inequivocabile, ciò che non si riscontra nel caso di specie.
Al contrario, la polizza (doc. 8 convenuta) menziona quale “bisogno assicurativo principale”
la “protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per …… distruzione o
deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza” e alla voce “bisogni assicurativi ulteriori” la “protezione contro i danni a cose trovantisi
all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati
da infiltrazioni di acqua piovana o da altri eventi atmosferici”.
La garanzia viene pertanto prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di una franchigia come indicato nella scheda di polizza.
Pertanto, è tenuta a manlevare di tutte le somme che CP_2 Controparte_1
quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno, nonché
delle spese legali liquidate in suo favore. La manleva opererà nei limiti del massimale di polizza e con l'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto, pari al 10% con il minimo di € 1.500,00.
Co La manleva non si estende tuttavia ai costi sostenuti da per la sistemazione alloggiativa alternativa della sig.ra e della figlia, trattandosi di una spesa non contemplata nelle Pt_1
voci di polizza.
Tale voce di danno riguarda infatti la copertura di un danno indiretto da mancato godimento dell'immobile.
La polizza contiene una clausola specifica per i "Danni da interruzioni o sospensioni di
attività", che estende tuttavia la copertura RCT a "danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza."
10 Detta clausola di estensione reintroduce la copertura, ma la limita esplicitamente a un elenco di attività di natura economica e produttiva.
L'interpretazione letterale e sistematica di questa clausola porta a concludere che il danno derivante dal mancato godimento di un'abitazione privata non rientra nell'ambito di operatività della garanzia. L'elenco "attività industriali, professionali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi" è infatti specifico e non include la fruizione di un immobile a scopo residenziale. La struttura contrattuale (esclusione generale e successiva deroga parziale e specifica) rafforza l'idea che tutto ciò che non è espressamente ricompreso nella deroga rimane escluso dalla copertura.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, Controparte_1
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, secondo i valori medi di cui ai parametri del D.M. 147/2022, ad eccezione della fase decisionale, liquidata nei minimi in quanto svoltasi con breve discussione orale.
Allo stesso modo, risultata soccombente nel rapporto processuale con la CP_2
chiamante, va condannata a rifondere a le spese di lite da Controparte_1
quest'ultima sostenute.
Le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di e, in virtù dell'accoglimento della Controparte_1
domanda di manleva, di in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
11 1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_1
dei danni subiti da per i fatti di cui è causa;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 27.415,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3. Condanna a rifondere ad le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere CP_2
indenne di quanto la stessa è tenuta a versare all'attrice in forza dei Controparte_1
capi 2) e 3) della presente sentenza, il tutto nei limiti del massimale e con l'applicazione dello scoperto contrattuale pari al 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;
5. Condanna a rifondere a le spese di lite, che si CP_2 Controparte_1
liquidano in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
6. Pone le spese della CTU medico legale, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 CP_2
Così deciso in data 10 dicembre 2025.
Il GOP
Avv. Anna Tinivella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 - sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 215/2024 avente per oggetto: responsabilità
extracontrattuale vertente tra elettivamente domiciliata presso l'avv. Stefano APPIANO del Foro di Parte_1
Asti, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
- attrice –
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Andrea CUNEO e Eleonora ROSSI del
Foro di Genova, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria DETOMATIS del Foro di Torino, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.01.2024, conveniva in Parte_1
Co giudizio (di seguito per comodità ), per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle copiose infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 27.08.2023 nel proprio appartamento, sito all'ultimo piano del “Condominio Azalea”, ubicato in Alba, Via Ciro Menotti 2.
Deduceva l'attrice che le infiltrazioni erano state causate dalla inadeguata copertura
Co provvisoria predisposta da , appaltatrice delle opere di rifacimento del tetto condominiale.
Malgrado dalla prima mattinata di domenica 27.08.2023 fino a tutto il giorno successivo,
Co fossero previsti nel comune di Alba fenomeni piovosi, , non avendo ancora completato il nuovo tetto, ma avendo già rimosso parte del precedente, aveva predisposto un sistema provvisorio di copertura, che si rivelò inadeguato allo scopo. Quella sera si verificarono infatti abbondanti infiltrazioni all'interno dell'appartamento, con fuoriuscita di acqua corrente dai lampadari, dall'impianto di condizionamento e dall'impianto elettrico, con allagamento dell'alloggio.
Co Il personale di interveniva la sera stessa e dopo un paio di giorni provvedeva a praticare delle aperture nel soffitto per consentire all'acqua, ancora stagnante nel sottotetto, di defluire.
Derivavano danni a porzioni estese dell'alloggio ed ai mobili ivi presenti, che impedivano all'attrice ed alla di lei figlia, di anni cinque, di continuare ad abitare nell'immobile,
costringendole a trasferirsi sino al 29.12.2023 presso unità abitative messe a disposizione dalla convenuta a proprie spese, prima in Alba, Viale Masera 26, poi in Alba, viale Vico 1. Al
2 29.12.2023 l'attrice con la figlia si trasferivano poi presso un altro appartamento in Alba, via
Pertinace, messo sempre a disposizione dalla convenuta, fino al 31.03.2024, ove ancora dimoravano alla data della proposizione del giudizio.
L'architetto incaricato dall'attrice stimava i danni subiti dall'immobile ed il costo per il ripristino in euro 16.922,09 oltre Iva, oltre a quantificare in un periodo di un anno l'inutilizzabilità dell'alloggio a causa dell'umidità che ne era derivata.
Inoltre, il mancato godimento dell'immobile cagionava all'attrice un danno non patrimoniale correlato allo stress dell'abitare fuori casa con una figlia piccola per svariati mesi, certificato dalla perizia medico legale della dott.ssa specialista in psichiatria. Persona_1
L'attrice, invocando pertanto una responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2043
c.c., instava per il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 31.154,81 per i danni strutturali, i danni agli arredi, il costo per smontaggio, smantellamento e stoccaggio di quelli non danneggiati, spese legali e spese tecniche ed il mancato godimento dell'immobile,
oltre il danno non patrimoniale quantificato in euro 19.000,00.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva la propria assenza di responsabilità, adducendo che l'evento dannoso fosse da ricondurre a caso fortuito, integrato da un evento atmosferico di carattere eccezionale ed imprevedibile, che aveva interessato il Comune di Alba in quella data;
osservava peraltro, che sul tetto dell'immobile era stato posizionato un doppio strato di teli, in materiale idrorepellente, molto resistente, in modo da impedire l'ingresso di qualunque agente atmosferico.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere da questa manlevata da ogni pretesa CP_2
attorea, nonchè condannarsi la compagnia alla rifusione di tutte le somme sostenute e
3 sostenende per la sistemazione abitativa dell'attrice e della di lei figlia sino al rientro della stessa nel proprio appartamento, somme quantificate sino a quel momento nell'importo di euro 15.508,98.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale aderiva alla difesa della CP_2
convenuta in punto an debeatur, insistendo per la sussistenza del caso fortuito.
In via subordinata, con riferimento alla domanda di manleva, eccepiva i limiti della copertura assicurativa prevista dalla polizza n. 753561096, sostenendo che: CP_2 Parte_2
- la garanzia per danni da acqua piovana coprisse unicamente i danni alle cose mobili presenti all'interno dell'alloggio e non i danni strutturali all'immobile, - non sarebbero addebitabili ad le spese per la diversa collocazione abitativa dell'attrice, - opererebbe comunque una CP_2
franchigia del 10% con un minimo di euro 1.500,00.
Allegava relazione redatta dallo studio peritale incaricato, che accertava un danno totale pari ad euro 26.000,00, di cui euro 6.140,00 per i danni alle cose ed euro 19.860,00 per i danni alle parti murarie.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testi e, ritenuta la necessità di approfondire la sussistenza del lamentato danno alla persona, con ordinanza del 15.01.2025 veniva disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale ausiliario il dott. Per_2
[...]
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, depositava la propria relazione in data 30.04.2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e discutevano oralmente la causa.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla responsabilità di Controparte_1
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio.
4 Il fatto illecito è integrato dalla condotta negligente e imprudente di Controparte_1
la quale, nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto ha omesso di CP_4
predisporre coperture provvisorie idonee a proteggere l'immobile sottostante da eventi atmosferici.
Tale condotta costituisce una palese violazione delle più elementari regole di perizia e diligenza professionale che si richiedono a un'impresa specializzata, nonché del principio generale del neminem laedere.
Il nesso di causalità tra tale condotta omissiva e il danno è evidente: le copiose infiltrazioni che hanno danneggiato l'appartamento dell'attrice sono diretta conseguenza dell'inadeguatezza
Co delle protezioni approntate da a fronte delle precipitazioni del 27 agosto 2023.
Quanto all'elemento soggettivo della colpa, esso è pienamente ravvisabile nella vicenda.
L'eccezione di caso fortuito sollevata dalla convenuta, basata sulla presunta eccezionalità
dell'evento atmosferico, non è idonea a escludere la colpa. Sebbene i dati pluviometrici prodotti dimostrino l'intensità delle piogge, un tale evento non può considerarsi imprevedibile o inevitabile per un operatore professionale, specialmente durante la stagione estiva,
notoriamente soggetta a temporali anche di forte intensità. La prevedibilità dell'evento imponeva all'appaltatrice l'adozione di cautele e presidi ben più efficaci di quelli concretamente utilizzati. La circostanza che le coperture si siano rivelate insufficienti è, di per sé, la prova della condotta colposa dell'impresa.
Peraltro, il doc. 4 allegato da parte convenuta, laddove riproduce la Gazzetta d'Alba, che menzionava che per la giornata del 27 agosto 2023 restava in vigore l'allerta gialla su tutto il
Piemonte, mentre già nella giornata precedente del 26 agosto “i temporali avevano colpito le
aree del e dell'alta Valsusa, oltre a Novarese, Astigiano e Vercellese”, indica che Parte_3
le precipitazioni erano previste e già diffuse dal giorno precedente in aree limitrofe, il che avrebbe dovuto imporre all'impresa cautele ancora più stringenti per evitare le infiltrazioni.
5 I testimoni escussi all'udienza del 15.01.2025 hanno tra l'altro riferito, vedasi teste Tes_1
Co
, operaio di che si era occupato di eseguire i lavori sul tetto dello stabile, “noi,
[...]
soprattutto prima del weekend, cerchiamo di coprire tutto il tetto. Ricordo di essere
intervenuto la sera della domenica in questione, chiamato da un mio collega. Sono arrivato
con sul posto intorno a mezzanotte, siamo saliti nel sottotetto cercando di Testimone_2
risistemare i teli, visto che aveva piovuto tanto. I teli avevano fatto pancia e si erano riempiti
di acqua”. Anche il teste , che aveva lavorato sul tetto in questione, riferisce Testimone_3
“ogni fine giornata noi scattiamo le foto per documentare il lavoro svolto. La copertura del
tetto con teli è sempre la medesima, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche…. I teli
azzurri vengono ancorati con dei listelli, che vengono fermati con viti avvitate sulla struttura,
se è possibile. In caso non sia possibile ancorarli, arrotoliamo il listello con il telo e fissiamo
il telo. In questo caso era la prima ipotesi, i listelli che fermavano i teli erano avvitati sulla
struttura”.
A conclusione della giornata del venerdì precedente, in cui gli operai avevano lasciato il cantiere, i teli erano stati pertanto fermati con dei listelli avvitati alla struttura sottostante;
a causa delle forti piogge, i teli si erano poi riempiti d'acqua. Secondo la testimonianza degli operai, il vento non aveva scoperchiato i teli sul tetto, ma questi si erano riempiti d'acqua, che poi era penetrata nell'alloggio sottostante, di proprietà della signora . Indicativo, Pt_1
inoltre, che la copertura con i teli venisse eseguita sempre nello stesso modo e non venisse invece rinforzata in concomitanza di abbondanti precipitazioni atmosferiche, come quelle previste in quella serata.
La responsabilità va pertanto ascritta alla convenuta per tutti i danni conseguenti alle infiltrazioni.
2. Sulla quantificazione del danno.
6 Il danno subito dall'attrice si compone di una componente patrimoniale e una non patrimoniale.
Per quanto riguarda i danni materiali all'immobile (opere murarie, impianti, finiture) ed ai beni mobili in esso contenuti, si ritiene di poter procedere ad una liquidazione sulla base della documentazione in atti, in particolare le perizie di parte.
Da esse si rileva come le stime relative ai danni all'immobile prodotte dall'attrice (relazione
Arch. doc. 5 attoreo) e dalla terza chiamata (elaborato peritale Claim Center S.r.l., Per_3
doc. 3 ), pur divergendo, offrano un quadro sufficientemente definito, che ha reso CP_2
superflua la nomina di un CTU estimativo, come da ordinanza di questo ufficio.
La perizia redatta dalla compagnia di assicurazione ha valutato in euro 19.860 i danni occorsi alle parti murarie ed ai locali, a fronte dell'importo di euro 16.922,09 netto Iva di cui al computo metrico estimativo della perizia di parte attrice, mentre, quanto ai danni materiali agli arredi, parte attrice ha allegato i costi per l'esatta sostituzione dei beni pari ad euro
6.498,98, a fronte di una stima del perito della compagnia di euro 6.140,00.
Considerata l'allegazione di semplici preventivi di spesa per i ripristini e la sostituzione degli arredi danneggiati, nonché le valutazioni dei tecnici di parte, si stima equo liquidare, a titolo di danno patrimoniale per il ripristino dell'immobile e la sostituzione dei beni mobili, la somma complessiva di € 25.000,00, già rivalutata all'attualità.
Quanto al danno non patrimoniale l'espletata CTU medico legale, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e metodologici, vengono integralmente recepite, ha accertato che la sig.ra
, in conseguenza diretta degli eventi per cui è causa, ha sofferto di un “disturbo Pt_1
dell'adattamento con ansia”. Il CTU, dott. ha così concluso: “tale disturbo ha Per_2
determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 10% della durata di 7 mesi.
Attualmente non sussistono postumi di invalidità permanente quantificabili”.
7 Il CTU ha ritenuto del tutto verosimile che lo stress derivante dall'abbandono forzato della propria abitazione e dai successivi traslochi, ben tre diverse collocazioni prima di rientrare nell'abitazione, unitamente alla gestione di una bambina in tale contesto, abbia causato la patologia diagnosticata.
Per la liquidazione di tale danno, si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano (tabelle
2024, tenuto conto che il danno da stress è stato patito dall'attrice in un periodo compreso tra settembre 2023 e marzo 2024). Considerato un periodo di 210 giorni (7 mesi) di inabilità
temporanea parziale al 10%, si liquida la somma di € 2.415,00 (€ 115,00/giorno per I.T.T. x
210 gg. x 10%).
Il danno complessivo da risarcire in favore dell'attrice ammonta pertanto a € 27.415,00 (€
25.000,00 + 2.415,00), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non trova riconoscimento in questa sede il danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà, rappresentato dall'attrice e parametrato al periodo di tempo in cui l'abitazione è
stata inservibile. Detta voce di danno, che trova fondamento nella previsione dell'art. 2059
c.c., secondo cui “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, ha avuto un'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza, che ne ha esteso la risarcibilità ai casi in cui venga leso un interesse costituzionalmente rilevante, come per esempio, il diritto di proprietà. La sua lesione, infatti, può comportare la compromissione di altri diritti inviolabili, che trovano nella proprietà la loro estrinsecazione, fra cui per esempio,
il diritto al normale svolgimento della vita familiare o il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, ovvero le conseguenze pregiudizievoli che tale violazione provoca sulla sfera personale del danneggiato. Nel caso di specie, tuttavia, al di là
di lamentare uno stress da adattamento, già riconosciuto e liquidato quale invalidità
temporanea parziale, l'attrice non ha allegato e provato, se non in via del tutto generica, la compromissione della serenità familiare, l'alterazione delle abitudini quotidiane, l'eventuale
8 scomodità o distanza delle sistemazioni alternative dal lavoro o dalla scuola dell'infanzia della figlia, o altri disagi specifici. Per tali motivi, detta voce di danno non viene riconosciuta.
Non possono infatti trovare accoglimento le voci di risarcimento attinenti al costo per smontaggio e smantellamento degli arredi danneggiati, supportati da un preventivo, nonchè le spese di consulenza tecnica di parte e le spese legali, le prime non comprovate da una fattura di pagamento, le seconde ricomprese nella liquidazione delle spese del presente giudizio.
Non possono infine trovare ingresso le spese condominiali sostenute dall'attrice, quantificate in euro 2.800,00 in quanto l'importo del preventivo attiene alla gestione 01.06.2022-
31.05.2023, precedente a quella interessata dall'evento di cui è causa, non a quella successiva in cui effettivamente l'attrice non abitò l'immobile dal 28.08.2023 al 31.03.2024, quando poi rientrò nell'appartamento. In ogni caso sarebbero spese comunque sopportate dall'attrice,
anche in assenza di danno.
3. Sulla domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Co La domanda di manleva formulata da nei confronti di è fondata e deve CP_2
essere accolta.
La terza chiamata ha eccepito che la polizza, per i danni da acqua piovana, coprirebbe solo i danni alle “cose che si trovano all'interno dei fabbricati”, escludendo i danni alle strutture murarie. Tale interpretazione restrittiva non può essere condivisa.
La polizza in oggetto prevede una garanzia generale per la “Responsabilità Civile verso
Terzi”. La clausola specifica relativa ai danni da agenti atmosferici, come correttamente
Co argomentato dalla difesa di , ha natura estensiva e non limitativa della garanzia. Essa
chiarisce che la copertura R.C.T. “comprende” anche tali danni, senza escludere altre tipologie di pregiudizio riconducibili alla responsabilità dell'assicurato verso terzi, quali sono i danni alle parti strutturali dell'immobile di proprietà di un terzo danneggiato. Le clausole di
9 esclusione o limitazione della garanzia devono essere formulate in modo esplicito e inequivocabile, ciò che non si riscontra nel caso di specie.
Al contrario, la polizza (doc. 8 convenuta) menziona quale “bisogno assicurativo principale”
la “protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per …… distruzione o
deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza” e alla voce “bisogni assicurativi ulteriori” la “protezione contro i danni a cose trovantisi
all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati
da infiltrazioni di acqua piovana o da altri eventi atmosferici”.
La garanzia viene pertanto prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di una franchigia come indicato nella scheda di polizza.
Pertanto, è tenuta a manlevare di tutte le somme che CP_2 Controparte_1
quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno, nonché
delle spese legali liquidate in suo favore. La manleva opererà nei limiti del massimale di polizza e con l'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto, pari al 10% con il minimo di € 1.500,00.
Co La manleva non si estende tuttavia ai costi sostenuti da per la sistemazione alloggiativa alternativa della sig.ra e della figlia, trattandosi di una spesa non contemplata nelle Pt_1
voci di polizza.
Tale voce di danno riguarda infatti la copertura di un danno indiretto da mancato godimento dell'immobile.
La polizza contiene una clausola specifica per i "Danni da interruzioni o sospensioni di
attività", che estende tuttavia la copertura RCT a "danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza."
10 Detta clausola di estensione reintroduce la copertura, ma la limita esplicitamente a un elenco di attività di natura economica e produttiva.
L'interpretazione letterale e sistematica di questa clausola porta a concludere che il danno derivante dal mancato godimento di un'abitazione privata non rientra nell'ambito di operatività della garanzia. L'elenco "attività industriali, professionali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi" è infatti specifico e non include la fruizione di un immobile a scopo residenziale. La struttura contrattuale (esclusione generale e successiva deroga parziale e specifica) rafforza l'idea che tutto ciò che non è espressamente ricompreso nella deroga rimane escluso dalla copertura.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, Controparte_1
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, secondo i valori medi di cui ai parametri del D.M. 147/2022, ad eccezione della fase decisionale, liquidata nei minimi in quanto svoltasi con breve discussione orale.
Allo stesso modo, risultata soccombente nel rapporto processuale con la CP_2
chiamante, va condannata a rifondere a le spese di lite da Controparte_1
quest'ultima sostenute.
Le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di e, in virtù dell'accoglimento della Controparte_1
domanda di manleva, di in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
11 1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_1
dei danni subiti da per i fatti di cui è causa;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 27.415,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3. Condanna a rifondere ad le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere CP_2
indenne di quanto la stessa è tenuta a versare all'attrice in forza dei Controparte_1
capi 2) e 3) della presente sentenza, il tutto nei limiti del massimale e con l'applicazione dello scoperto contrattuale pari al 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;
5. Condanna a rifondere a le spese di lite, che si CP_2 Controparte_1
liquidano in € 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
6. Pone le spese della CTU medico legale, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 CP_2
Così deciso in data 10 dicembre 2025.
Il GOP
Avv. Anna Tinivella
12