Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ Avv. Mariapaola Marro, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Antonella Zocco, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l'annullamento
a) dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 27.01.2021 recante l’irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all'annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IE AS Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 300 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato militare dell’Arma dei Carabinieri;
- che il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale -OMISSIS-., nell’ambito del quale il militare veniva imputato per i reati di “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”; “favoreggiamento della prostituzione”, “concussione”;
- che, all’esito del processo penale, l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato” (ord. confermata dal CdS con ordinanza n. 4716/2021).
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 12.05.2021, con ordinanza cautelare n. 173/2021, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 1392, comma 3, ai sensi del quale "Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione"; sono invece decorsi 352 giorni tra la data di conoscenza effettiva della sentenza della Corte di Cassazione (21.10.2019) e la data del provvedimento disciplinare emesso dal Ministero della difesa (28.12.2020); 2) il procedimento disciplinare è stato instaurato prima della formazione del giudicato penale; infatti, la Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623 c.p.p., ritenendo necessario un ulteriore giudizio di merito con riguardo alle circostanze attenuanti generiche in relazione ai residui reati contestati; l’inchiesta formale è stata avviata e la contestazione degli addebiti è stata notificata in data antecedente rispetto alla data di acquisizione della sentenza integrale della Corte di cassazione da parte dell’Amministrazione; 3) violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’Amministrazione non ha valutato compiutamente il fatto contestato al militare e tutte le circostanze – aggravanti ed attenuanti – che necessariamente influenzano la decisione finale circa la tipologia e l’entità della sanzione di stato da irrogare.
L’Amministrazione eccepiva che il provvedimento finale impugnato è stato emesso, dunque, entro il termine finale perentorio previsto dalla citata norma che, tenuto conto del contenuto dell’art. 1392 (270 giorni) e del combinato disposto degli artt. 103 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 (in tutto 82 giorni di sospensione per emergenza sanitaria) va calcolato in 270 giorni più 82 giorni, dunque 352 giorni, mentre la durata del procedimento de quo deve essere calcolata dalla data del 15 gennaio 2020 (dies a quo, giorno dell’acquisizione in forma integrale della sentenza irrevocabile. Quanto alla seconda censura, l’Avvocatura eccepiva che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta comunque la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato; e che nulla vieta all’Amministrazione, in virtù del principio dell’autonomia degli ordinamenti, di porre in essere proprie attività istruttorie. Infine, quanto alla terza censura, l’Avvocatura eccepiva che i fatti addebitati al ricorrente erano di considerevole gravità e che la notizia aveva avuto ampio risalto sui giornali, e che doveva ritenersi biasimevole il comportamento tenuto dal militare, poiché contrastante con le peculiarità dello status rivestito dallo stesso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Quanto alla prima censura, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il termine di cui all’art. art. 1392, comma 3, è stato rispettato. Infatti, tenuto conto del contenuto dell’art. 1392 (270 giorni) e del combinato disposto degli artt. 103 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 (in tutto 82 giorni di sospensione per emergenza sanitaria), il termine stesso va calcolato in 270 giorni più 82 giorni, dunque 352 giorni, mentre la durata del procedimento de quo deve essere calcolata dalla data del 15 gennaio 2020 (dies a quo, giorno dell’acquisizione in forma integrale della sentenza irrevocabile).
Quanto alla seconda censura, è anch’essa infondata. Come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, l'annullamento con rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena e, dunque, la commissione del reato e la responsabilità dell’imputato erano state definitivamente accertate; e nulla vieta all’Amministrazione, in virtù del principio dell’autonomia degli ordinamenti, di porre in essere proprie attività istruttorie.
Infine, non si ravvisa alcuna violazione del principio di proporzionalità.
Come si evince dagli atti, il ricorrente venuto a conoscenza dell’attività di sfruttamento del meretricio, sistematicamente svolta ai danni di decine di giovani prostitute italiane ed extracomunitarie dai gestori di due locali notturni ubicati in -OMISSIS-, ometteva di denunciare alla Procura della Repubblica di Novara, alla quale aveva l’obbligo di riferire, le notizie di reato delle quali era a conoscenza (fatto commesso in epoca anteriore al giugno 2006, nel grado di Appuntato Scelto); favoriva l’attività di gestione di case di prostituzione e di sfruttamento del meretricio sistematicamente svolta dai gestori di due locali notturni ubicati in -OMISSIS-, non riferendo all’Autorità Giudiziaria.
Tenendo i comportamenti di seguito specificati, faceva inoltre sorgere negli appartenenti al sodalizio criminale dedito a gestire la prostituzione all’interno dei suddetti locali la convinzione di godere dell’informale “protezione” delle Forze di Polizia, in tal modo rafforzando i propositi criminali degli appartenenti al sodalizio medesimo.
Nello specifico il ricorrente, nel corso del servizio d’istituto, frequentava con assiduità e senza alcuna motivazione di servizio, alcuni locali notturni, ivi giungendo con l’auto recante i colori d’istituto e vestendo l’uniforme, accompagnandosi con altro militare, palpeggiando, inoltre, in occasione di ciascun accesso, il seno e le parti intime di diverse prostitute presenti nei locali, intrattenendosi all’interno per periodi di tempo di almeno 30 minuti; consumava, nei citati luoghi, alcolici ed altre bevande senza pagare alcun corrispettivo per le dette consumazioni; consumava rapporti sessuali con diverse prostitute operanti nei locali, senza pagare alle medesime alcun corrispettivo; intratteneva assidui rapporti con i capi ed i referenti del sodalizio criminale (fatti commessi sino al giugno 2006, nel grado di Appuntato Scelto) ed infine, abusando della propria qualifica di agente di P.G., induceva i gestori dei locali a consegnargli, in plurime occasioni, diverse confezioni di bottiglie di “champagne”, senza alcun corrispettivo per la dazione medesima, avvalendosi del timore nei medesimi generato dal rischio di ritorsioni che lo stesso, nella sua qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri ed Agente di P.G., avrebbe potuto porre in essere (fatti commessi in epoca anteriore al 16 giugno 2006, nel grado di Appuntato Scelto). Detti comportamenti venivano peraltro assunti in palese violazione dell’ordine impartito dal Comandante pro tempore della Compagnia di Arona, in data 12 marzo 2005, che proibiva a pattuglie singole dell’Aliquota Radiomobile di frequentare i “night” se non in caso di assoluta urgenza.
I reati commessi dal ricorrente (“omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”; “favoreggiamento della prostituzione”, “concussione”) sono di particolare gravità e senza dubbio tali da giustificare pienamente la sanzione inflitta. Come rilevato in sede cautelare e come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorrente ha tenuto un comportamento contrastante con le peculiarità dello status rivestito dallo stesso e caratterizzato da gravissime carenze morali e di carattere; egli ha quindi leso profondamente quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, violando così del giuramento prestato e dunque aveva irrimediabilmente compromesso quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente. Inoltre, come pure sottolineato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva depositata in data 4.5.2021, la notizia ha avuto un forte risalto sui quotidiani di informazione a carattere regionale e nazionale (con conseguente aggravamento della lesione arrecata al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza).
È pertanto infondata anche la terza censura.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 300 dell’anno 2021;
2. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE AS Di AP, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AS Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.