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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 11720/2025, chiamata all'udienza dell'1/12/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Macina Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/9/2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso che, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data
13/12/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente con decorrenza 12/2/2024, lamentava che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, pur Controparte_2 essendo decorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (30/12/2024) e dalla trasmissione del modello AP70 (20/2/2025). Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, invocando la condanna dell' al pagamento della somma pari ad € CP_1
6.886,77 a titolo di ratei dell'assegno di invalidità civile per il periodo dall'1/3/2024 al
30/9/2025, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'odierna udienza, il Tribunale rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 1/9/2025 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa contraddistinta da n. di R.G. 11720/2025, chiamata all'udienza dell'1/12/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Macina Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/9/2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso che, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data
13/12/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente con decorrenza 12/2/2024, lamentava che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, pur Controparte_2 essendo decorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa (30/12/2024) e dalla trasmissione del modello AP70 (20/2/2025). Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, invocando la condanna dell' al pagamento della somma pari ad € CP_1
6.886,77 a titolo di ratei dell'assegno di invalidità civile per il periodo dall'1/3/2024 al
30/9/2025, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'odierna udienza, il Tribunale rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 1/9/2025 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 2 di 2