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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1821/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Presidente 1) dott. Alberto Nicola Filardo
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Tiziana Drago ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1821/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: C.F. 1 1), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Rocco Cardillo;
appellante principale-appellata incidentale e
,rappresentata e difesa Avv. Controparte_1 (C.F.: C.F. 2
dall'Avv. Stefania Mantelli;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 398/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il
05.03.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: "Si precisano le conclusioni, richiamando quelle contenute sia: 1-) nell'atto di Citazione in opposizione al Decreto Ing/vo N. 607/2009 - RGAC n. 1844/2009 del
Tribunale di Catanzaro;
2-) che quelle contenute nell'Atto di Appello avverso la Sentenza N. 398
/2018 dello stesso Tribunale di Catanzaro;
che devono intendersi tutte integralmente qui riportate e trascritte e che, di seguito, sommariamente si richiamano: 1-) in primis: riconoscere e dichiarare, stante il mancato riconoscimento dell'avvenuto pagamento della somma concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza alla Conciliazione presso la Comm/ne Prov/le dell'Ufficio del
Lavoro di Catanzaro, invece, l'avvenuto pagamento peraltro, MAI CONTESTATO dalle parti attrici, operato in favore e nelle mani della Controparte_1 di quanto concordato, con conseguente estinzione dell'obbligazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
2-) in subordine, riconoscere e dichiarare l'avvenuta prescrizione presuntiva eccepita, per avvenuto pagamento del dovuto e concordato > compenso, stante il trascorso termine di legge;
3-) in ulteriore subordine : dichiarata errata ed infondata la valutazione del valore della causa e del numero dei procuratori incaricati;
Con la dichiarazione, comunque, che la convenuta appellante Parte_1
nulla deve e a nessun titolo alle appellate attrici, avendo ella estinto ogni debito, mediante pagamento in contanti nelle mani dell'Avv. per come confermato da essa stessa anche Controparte_1
,
in relazione alla somma concordata. Si insiste, infine, nella condanna delle Appellate alle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".
Per l'appellante incidentale: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare l'appello principale siccome improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
2) in accoglimento del proposto gravame incidentale, riformare la sentenza di primo grado confermando il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, accogliere l'appello incidentale riconoscendo gli interessi legali con decorrenza 13.01.2003; 4) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio".
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 607/2009 emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore degli avv.ti
CP_2 della somma di €7.554,03 per ciascuna, oltre interessi e spese Controparte_1 e
,
del procedimento, a titolo di remunerazione dell'attività professionale svolta in suo favore nella vertenza relativa alla liquidazione di compensi dovutile dalla Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'avvenuto pagamento e comunque la prescrizione ai sensi degli artt. 2956 e ss. c.c.; in subordine l'eccessività della somma liquidata rispetto all'attività effettivamente svolta, peraltro dal solo avv. CP_1 , ed ai risultati ottenuti. Chiedeva, quindi, dichiararsi la improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa avversaria per intervenuta prescrizione ovvero in subordine rigettare la domanda ovvero in ulteriore subordine ridurre la somma liquidata dal COA di Catanzaro in quella minore ritenuta di giustizia riferendola al solo avv. CP_1 e non anche all'avv. CP_2 .
Si costituivano le opposte chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale di parte opponente ed escussione testi, con sentenza n. 398/2018 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava la somma dovuta dall'opponente in complessivi €4.320,00 oltre accessori, aumentati del 20% oltre
Iva; compensava le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva provata l'attività espletata dai legali ma erronea la valutazione del suo ammontare che, tenuto conto del valore della transazione indicato in €140.000,00,
quantificava in €4.320,00 00 oltre accessori, aumentati del 20% per la presenza di due difensori. 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 15.10.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) mancato riconoscimento Parte_1
dell'avvenuto pagamento della somma concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza extragiudiziale prestata. Deduceva l'appellante che entrambe le avvocatesse avevano confermato che tra le parti era stato convenuto il pagamento della somma di €5.000,00 e che la Parte_1 in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato che l'importo di €1.500,00 era stato versato all'atto del conferimento dell'incarico ai fini del pagamento del contributo unificato ed il resto subito dopo la transazione;
2) mancata valutazione dell'eccezione di prescrizione;
rilevava l'appellante che il
Tribunale aveva completamento omesso l'esame di detta eccezione;
3) erronea valutazione del valore della causa e del numero dei procuratori impegnati. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure aveva indicato un valore della causa di €140.000,00 mentre quello reale era di €30.000,00 e non aveva tenuto conto del fatto che l'attività si era risolta in qualche lettera e nell'assistenza al verbale di conciliazione e per un solo legale. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 quale somma così concordata per le prestazioni professionali effettuate e conseguentemente l'avvenuta estinzione di ogni suo debito;
in subordine dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa avversaria per avere saldato ogni debito;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 resasi nelle moreSi costituiva con comparsa del 17.01.2019 l'avv. cessionaria anche del credito dell'avv. CP_2 la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; deduceva la violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 mai avanzata in primo grado;
in ogni caso contestava tanto l'accordo sulla somma di €5.000,00 quanto l'avvenuto pagamento, così come il fatto che la Parte_1 avesse trattato solo con l'avv. CP_1
e non anche con l'avv. CP_2 ; rilevava, quanto all'eccezione di prescrizione, che era documentalmente provato che l'appellante non avesse pagato alcunchè pur riconoscendo dovuto il compenso per l'attività svolta, sicchè correttamente l'eccezione de qua era stata ritenuta assorbita;
affermava, ancora, che il valore della causa era stato correttamente indicato dal COA di Catanzaro in €73.336,88 corrispondenti a lire 142.000.000 sicchè quello indicato in sentenza era stato erroneamente riportato in euro. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e in via incidentale instava per la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Lamentava al riguardo che il giudice di prime cure aveva immotivatamente determinato i compensi in €4.320,00
e non aveva riconosciuto l'intero compenso in favore di ciascun legale, in violazione dell'art. 7 D.M.
585/1994 applicabile ratione temporis, ed ancora non aveva riconosciuto gli interessi legali con decorrenza 13.01.2003.
All'esito della prima udienza di trattazione del 12.02.2019 la Corte rinviava al 28.09.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale. La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2.2. Va pure disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. dovendosi escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante principale contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza extragiudiziale prestata.
La doglianza è infondata.
Riesaminando innanzitutto il piano assertivo delineato dal contegno difensivo delle parti, si rileva che l'opponente, tanto nell'atto di opposizione quanto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., non ha mai allegato la predetta circostanza.
Invero le parti opposte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. hanno introdotto nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito alla Parte_1 il fatto che la stessa avesse assunto, in sede di sottoscrizione della transazione, “l'impegno di corrispondere gli onorari, pari ad euro 5.000,00, che la società Controparte_4 aveva inteso ricomprendere nella somma omnicomprensiva risultante dalla transazione” e che detta somma non era mai stata corrisposta;
la Parte_1 interrogata "
all'udienza del 10.05.2011, ha dichiarato che l'accordo originario sull'ammontare degli onorari era di €5.000,00 e che tale somma era stata corrisposta in due diverse soluzioni, la prima per €1.500,00 in contanti all'atto della firma del mandato e la seconda per €3.500,00 sempre in contanti subito dopo la transazione.
Con la contestazione affidata al presente gravame l'appellante mira, dunque, a ben vedere, a introdurre l'indagine su un fatto che non aveva mai allegato in primo grado, pur essendo nella sua diretta ed immediata disponibilità.
In via assorbente va comunque evidenziato che la mera dichiarazione della Parte_1 non può costituire prova dell'avvenuto pagamento in mancanza di un riscontro probatorio documentale.
In proposito, è ben noto che la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più - qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso - lasciare la situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono essere lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24799/2024). Nella specie, tuttavia, difettano elementi di prova potenzialmente idonei a corroborare le affermazioni della Parte_1 e anzi le emergenze documentali valgono semmai a sconfessarle.
Controparte_5 nell'interesseEd infatti tutte le comunicazioni con cui l'Avv.
dell'appellante, ha risposto alle diffide di pagamento degli Avv.ti CP_1 e CP_2 non recano alcun riferimento all'avvenuto pagamento della somma concordata di €5.000,00.
Più in particolare, in data 03/05.06.2003, in riscontro alla richiesta di pagamento degli onorari relativa all'attività svolta in favore dell'appellante datata 30/31.05.2003 (successiva alla transazione intervenuta nel gennaio 2003), l'avv. CP_5 nell'interesse dell'appellante, senza mai affermare di aver corrisposto alcunchè a nessuno e per nessuna delle pratiche richiamate in missiva, dopo aver contestato la quantificazione degli onorari e le singole voci all'uopo indicate, concludeva affermando espressamente "ferma la volontà della sig.ra Parte_1 di corrisponderle interamente il dovuto in base alle tariffe professionali vigenti ed al lavoro effettivamente posto in essere anche in considerazione del fatto che l'accordo transattivo è stato chiuso per £58.000,000 (...)" (cfr. pagg. nn. 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv. CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024). Ed ancora, in riscontro alla diffida datata 12.06.2003, sempre l'Avv. Controparte_5 a mezzo racc. a/r datata 08/11.07.2003, provvedeva di propria iniziativa a quantificare gli onorari dovuti sia in relazione all'accordo transattivo intervenuto con la società
Controparte_3 sia in relazione alla posizione INA Assitalia, invitando ad emettere fattura per procedere al pagamento degli onorari unilateralmente determinati, ancora una volta senza mai fare cenno a fantomatici versamenti effettuati dalla sua assistita (cfr. pagg. nn. 81, 82, 83, 84 e 85 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv. CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024).
Dopo essersi rivolte al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, gli Avv.ti CP_1 e CP_2 a mezzo
,
racc. a/r datata 10/20.05.2006, inoltravano nuova diffida con i relativi conteggi ed ancora una volta l'Avv. a mezzo racc. a/r datata 26.05.2006, insisteva nel manifestare la Controparte_5
disponibilità dell'appellante a corrispondere l'importo dalla stessa unilateralmente determinato (cfr. pag. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv.
CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024). A mezzo racc. a/r datata 31.05.2006 le appellate inviavano nuova diffida, cui faceva seguito nuovo riscontro del 06/12.06.2006, con il quale l'Avv. CP_5 nel richiamare le precedenti missive, continuava ad auspicare una definizione bonaria.
Deriva da quanto innanzi la infondatezza dell'assunto di parte appellante.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di prescrizione.
Ora, effettivamente nella sentenza impugnata il Tribunale ha omesso l'esame della questione di prescrizione dedotta dall'appellante con l'atto di opposizione. Il motivo, tuttavia, non conduce all'esito favorevole dell'appello essendo l'eccezione infondata.
Occorre, infatti, tener presente che, ai sensi dell'art. 2959 C.C., l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se la parte che la oppone nelle ipotesi indicate dagli artt. 2954,
2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Per costante e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, il debitore che neghi l'esistenza del credito (l'an) o anche solo l'entità della somma richiesta (il quantum) non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. Cass. n. 17595/19, Cass. n. 15303/19, Cass. n. 30058/17 e Cass. n. 12771/12).
Inoltre, l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2059 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il convenuto afferma bensì di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dall'attore: le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (v. Cass. 7 aprile 2005 n. 7277). Ai fini dell'accoglibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, occorre avere unicamente riguardo all'entità della somma oggetto della domanda.
Orbene, l'appellante principale nell'atto di opposizione ha eccepito la "eccessiva, sproporzionata ed ingiustificata liquidazione degli onorari" (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione) contestando le voci riconosciute dal COA e la liquidazione delle competenze in favore dell'avv. CP_2 che a suo dire non avrebbe effettuato alcuna prestazione. Tali contestazioni costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che, come detto sopra, presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Né potrebbe condurre a diversa conclusione l'allegazione dell'appellante di avvenuto pagamento della somma di €5.000,00, trattandosi di somma inferiore a quella richiesta dal creditore ingiungente.
3.3. Può a questo punto procedersi all'esame delle doglianze involgenti la congruità della somma riconosciuta dal giudice di prime cure contestata, per opposti profili, da entrambe le parti. Va subito evidenziato che l'assunto della Parte_1 secondo cui l'avv. CP_2 non avrebbe
svolto alcuna attività è documentalmente smentito dagli atti a firma della stessa (tre lettere indirizzate alla Controparte_3 e l'atto di citazione).
Ciò posto, ritiene, innanzitutto, la Corte che la doglianza dell'appellante incidentale in ordine alla omessa indicazione, da parte del giudice di prime cure, dei criteri sottesi alla quantificazione dei compensi sia fondata. Invero, deve darsi seguito al principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui,
"il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe".
Nella specie il Tribunale, a fronte della specifica indicazione delle voci di onorario contenute nel parere del COA e dei diritti di procuratore contenuti nella nota spese allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non solo ha liquidato in misura omnicomprensiva i compensi, ma neppure ha motivato le ragioni di tale sua decisione.
Ora, venendo alla misura del compenso, l'appellante principale afferma che il primo giudice ha errato nell'individuare il valore della causa in €140.000,00 invece che in €30.000,00 corrispondente alla somma attribuita in transazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (da ultimo
Cass. civ. sez. II, 09/07/2025, n. 18773).
Nella specie dall'atto di citazione si ricava che la somma richiesta era pari ad €73.336,78, sicchè il valore della controversia deve intendersi pari a detto importo.
Non può poi essere accolto il motivo di appello incidentale secondo cui ciascun legale avrebbe diritto all'intero compenso complessivamente maturato per l'attività svolta in favore della
Parte_1 a ciò ostando la circostanza che le prestazioni indicate in parcella non sono state tutte
,
svolte da entrambi gli avvocati. In particolare, le lettere del 12.07.2001, 28.09.2001, 26.04.2002 e l'atto di citazione risultano sottoscritti dal solo avv. CP_2; mentre tutta la fase propedeutica alla transazione e l'assistenza in sede di conciliazione risultano svolte dal solo avv. CP_1 atteso che le
lettere dell'11.09.2002, 05.11.2002, 06.12.2002 e 20.12.2002 sono firmate dal predetto legale, così come l'istanza alla Commissione Provinciale del Lavoro;
ed ancora, dal processo verbale di conciliazione si ricava che la Parte_1 era assistita dall'avv. CP_1 che ha sottoscritto l'accordo transattivo.
Ciò posto, ritiene la corte che le voci liquidate dal COA trovino rispondenza nella documentazione in atti, con la precisazione che alcune di esse, quali conversazioni telefoniche e conferenze di trattazione, sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l"id quod plerumque accidit.
Muovendo dalle voci di onorario, vanno riconosciute ad entrambi gli avvocati le seguenti: parere orale, esame e studio della pratica, conferenze di trattazione (n. 10), per un totale di €1.277,92 ciascuno. Vanno riconosciute in favore del solo avv. CP_2 le seguenti voci: lettere (n.3), comunicazioni telefoniche (n.20), redazione atto di citazione, per un totale di €1.150,95; in favore del solo avv. CP_1 : lettere (n.4), comunicazioni telefoniche (n.15), istanza Commissione Provinciale, assistenza redazione accordo transattivo, per un totale di €1.765,62.
Quanto ai diritti di procuratore, vanno riconosciute ad entrambi gli avvocati le seguenti voci: posizione ad archivio, disamina corrispondenza, consultazioni cliente, corrispondenza informativa, esame documentazione prodotta, redazione nota spese, parere consiglio ordine, deposito atti in cancelleria, accesso ufficio, ritiro fascicolo, per un totale di €820,00 per ciascun legale;
in favore del solo avv. CP_2 delega e autentica di ogni firma (n.1), redazione atto di citazione, per un totale di
€96,00; in favore del solo avv. CP_1 : delega e autentica di ogni firma (n.1), opera prestata per la conciliazione, istanza Commissione Provinciale del lavoro, assistenza formalizzazione accordo transattivo, per un totale di €224,00.
Ne deriva che la somma complessivamente spettante all'avv. CP_1 , anche quale cessionaria del credito vantato dall'avv. CP_2 , è pari ad €5.472,00 a titolo di onorario e ad €1.960,00 per diritti di procuratore, nonché ad €208,42 per esborsi.
Parte_1Pertanto, ferma restando la revoca del D.I. n. 607/2009, va condannata al
pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 delle somme sopra indicate, oltre interessi legali dal
,
13.01.2003 al saldo. In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede quasi dimezzata la somma ingiunta, per entrambi i gradi di giudizio la Parte_1 va condannata al pagamento della metà delle spese di lite, compensandosi la restante metà. Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
[...] e sull'appello incidentale proposto da avv. Controparte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 398/2018 pubblicata in data 05.03.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del D.I. n. 607/2009, condanna Parte_1 al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 delle seguenti somme: €5.472,00 per onorari, €1.960,00 per diritti di procuratore, €208,42 per esborsi, oltre rimborso spese generali 10%, cpa ed iva su diritti e onorari,
e interessi legali dal 13.01.2003 al saldo;
Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_13) condanna della metà delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi
€1.369,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €2.738,00), oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi €1.630,75 di cui
€177,75 per esborsi (pari alla metà di €355,50) ed €1.453,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €2.906,00), oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cap e iva di legge, compensando la restante metà.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Presidente 1) dott. Alberto Nicola Filardo
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Consigliere relatore 3) dott.ssa Tiziana Drago ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1821/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: C.F. 1 1), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Rocco Cardillo;
appellante principale-appellata incidentale e
,rappresentata e difesa Avv. Controparte_1 (C.F.: C.F. 2
dall'Avv. Stefania Mantelli;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 398/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il
05.03.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: "Si precisano le conclusioni, richiamando quelle contenute sia: 1-) nell'atto di Citazione in opposizione al Decreto Ing/vo N. 607/2009 - RGAC n. 1844/2009 del
Tribunale di Catanzaro;
2-) che quelle contenute nell'Atto di Appello avverso la Sentenza N. 398
/2018 dello stesso Tribunale di Catanzaro;
che devono intendersi tutte integralmente qui riportate e trascritte e che, di seguito, sommariamente si richiamano: 1-) in primis: riconoscere e dichiarare, stante il mancato riconoscimento dell'avvenuto pagamento della somma concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza alla Conciliazione presso la Comm/ne Prov/le dell'Ufficio del
Lavoro di Catanzaro, invece, l'avvenuto pagamento peraltro, MAI CONTESTATO dalle parti attrici, operato in favore e nelle mani della Controparte_1 di quanto concordato, con conseguente estinzione dell'obbligazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
2-) in subordine, riconoscere e dichiarare l'avvenuta prescrizione presuntiva eccepita, per avvenuto pagamento del dovuto e concordato > compenso, stante il trascorso termine di legge;
3-) in ulteriore subordine : dichiarata errata ed infondata la valutazione del valore della causa e del numero dei procuratori incaricati;
Con la dichiarazione, comunque, che la convenuta appellante Parte_1
nulla deve e a nessun titolo alle appellate attrici, avendo ella estinto ogni debito, mediante pagamento in contanti nelle mani dell'Avv. per come confermato da essa stessa anche Controparte_1
,
in relazione alla somma concordata. Si insiste, infine, nella condanna delle Appellate alle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".
Per l'appellante incidentale: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare l'appello principale siccome improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
2) in accoglimento del proposto gravame incidentale, riformare la sentenza di primo grado confermando il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, accogliere l'appello incidentale riconoscendo gli interessi legali con decorrenza 13.01.2003; 4) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio".
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 607/2009 emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore degli avv.ti
CP_2 della somma di €7.554,03 per ciascuna, oltre interessi e spese Controparte_1 e
,
del procedimento, a titolo di remunerazione dell'attività professionale svolta in suo favore nella vertenza relativa alla liquidazione di compensi dovutile dalla Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'avvenuto pagamento e comunque la prescrizione ai sensi degli artt. 2956 e ss. c.c.; in subordine l'eccessività della somma liquidata rispetto all'attività effettivamente svolta, peraltro dal solo avv. CP_1 , ed ai risultati ottenuti. Chiedeva, quindi, dichiararsi la improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa avversaria per intervenuta prescrizione ovvero in subordine rigettare la domanda ovvero in ulteriore subordine ridurre la somma liquidata dal COA di Catanzaro in quella minore ritenuta di giustizia riferendola al solo avv. CP_1 e non anche all'avv. CP_2 .
Si costituivano le opposte chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale di parte opponente ed escussione testi, con sentenza n. 398/2018 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava la somma dovuta dall'opponente in complessivi €4.320,00 oltre accessori, aumentati del 20% oltre
Iva; compensava le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva provata l'attività espletata dai legali ma erronea la valutazione del suo ammontare che, tenuto conto del valore della transazione indicato in €140.000,00,
quantificava in €4.320,00 00 oltre accessori, aumentati del 20% per la presenza di due difensori. 1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 15.10.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) mancato riconoscimento Parte_1
dell'avvenuto pagamento della somma concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza extragiudiziale prestata. Deduceva l'appellante che entrambe le avvocatesse avevano confermato che tra le parti era stato convenuto il pagamento della somma di €5.000,00 e che la Parte_1 in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato che l'importo di €1.500,00 era stato versato all'atto del conferimento dell'incarico ai fini del pagamento del contributo unificato ed il resto subito dopo la transazione;
2) mancata valutazione dell'eccezione di prescrizione;
rilevava l'appellante che il
Tribunale aveva completamento omesso l'esame di detta eccezione;
3) erronea valutazione del valore della causa e del numero dei procuratori impegnati. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure aveva indicato un valore della causa di €140.000,00 mentre quello reale era di €30.000,00 e non aveva tenuto conto del fatto che l'attività si era risolta in qualche lettera e nell'assistenza al verbale di conciliazione e per un solo legale. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 quale somma così concordata per le prestazioni professionali effettuate e conseguentemente l'avvenuta estinzione di ogni suo debito;
in subordine dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa avversaria per avere saldato ogni debito;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 resasi nelle moreSi costituiva con comparsa del 17.01.2019 l'avv. cessionaria anche del credito dell'avv. CP_2 la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; deduceva la violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 mai avanzata in primo grado;
in ogni caso contestava tanto l'accordo sulla somma di €5.000,00 quanto l'avvenuto pagamento, così come il fatto che la Parte_1 avesse trattato solo con l'avv. CP_1
e non anche con l'avv. CP_2 ; rilevava, quanto all'eccezione di prescrizione, che era documentalmente provato che l'appellante non avesse pagato alcunchè pur riconoscendo dovuto il compenso per l'attività svolta, sicchè correttamente l'eccezione de qua era stata ritenuta assorbita;
affermava, ancora, che il valore della causa era stato correttamente indicato dal COA di Catanzaro in €73.336,88 corrispondenti a lire 142.000.000 sicchè quello indicato in sentenza era stato erroneamente riportato in euro. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e in via incidentale instava per la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Lamentava al riguardo che il giudice di prime cure aveva immotivatamente determinato i compensi in €4.320,00
e non aveva riconosciuto l'intero compenso in favore di ciascun legale, in violazione dell'art. 7 D.M.
585/1994 applicabile ratione temporis, ed ancora non aveva riconosciuto gli interessi legali con decorrenza 13.01.2003.
All'esito della prima udienza di trattazione del 12.02.2019 la Corte rinviava al 28.09.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale. La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2.2. Va pure disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. dovendosi escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante principale contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento della somma di €5.000,00 concordata a titolo di competenze legali per l'assistenza extragiudiziale prestata.
La doglianza è infondata.
Riesaminando innanzitutto il piano assertivo delineato dal contegno difensivo delle parti, si rileva che l'opponente, tanto nell'atto di opposizione quanto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., non ha mai allegato la predetta circostanza.
Invero le parti opposte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. hanno introdotto nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito alla Parte_1 il fatto che la stessa avesse assunto, in sede di sottoscrizione della transazione, “l'impegno di corrispondere gli onorari, pari ad euro 5.000,00, che la società Controparte_4 aveva inteso ricomprendere nella somma omnicomprensiva risultante dalla transazione” e che detta somma non era mai stata corrisposta;
la Parte_1 interrogata "
all'udienza del 10.05.2011, ha dichiarato che l'accordo originario sull'ammontare degli onorari era di €5.000,00 e che tale somma era stata corrisposta in due diverse soluzioni, la prima per €1.500,00 in contanti all'atto della firma del mandato e la seconda per €3.500,00 sempre in contanti subito dopo la transazione.
Con la contestazione affidata al presente gravame l'appellante mira, dunque, a ben vedere, a introdurre l'indagine su un fatto che non aveva mai allegato in primo grado, pur essendo nella sua diretta ed immediata disponibilità.
In via assorbente va comunque evidenziato che la mera dichiarazione della Parte_1 non può costituire prova dell'avvenuto pagamento in mancanza di un riscontro probatorio documentale.
In proposito, è ben noto che la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più - qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso - lasciare la situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono essere lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24799/2024). Nella specie, tuttavia, difettano elementi di prova potenzialmente idonei a corroborare le affermazioni della Parte_1 e anzi le emergenze documentali valgono semmai a sconfessarle.
Controparte_5 nell'interesseEd infatti tutte le comunicazioni con cui l'Avv.
dell'appellante, ha risposto alle diffide di pagamento degli Avv.ti CP_1 e CP_2 non recano alcun riferimento all'avvenuto pagamento della somma concordata di €5.000,00.
Più in particolare, in data 03/05.06.2003, in riscontro alla richiesta di pagamento degli onorari relativa all'attività svolta in favore dell'appellante datata 30/31.05.2003 (successiva alla transazione intervenuta nel gennaio 2003), l'avv. CP_5 nell'interesse dell'appellante, senza mai affermare di aver corrisposto alcunchè a nessuno e per nessuna delle pratiche richiamate in missiva, dopo aver contestato la quantificazione degli onorari e le singole voci all'uopo indicate, concludeva affermando espressamente "ferma la volontà della sig.ra Parte_1 di corrisponderle interamente il dovuto in base alle tariffe professionali vigenti ed al lavoro effettivamente posto in essere anche in considerazione del fatto che l'accordo transattivo è stato chiuso per £58.000,000 (...)" (cfr. pagg. nn. 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv. CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024). Ed ancora, in riscontro alla diffida datata 12.06.2003, sempre l'Avv. Controparte_5 a mezzo racc. a/r datata 08/11.07.2003, provvedeva di propria iniziativa a quantificare gli onorari dovuti sia in relazione all'accordo transattivo intervenuto con la società
Controparte_3 sia in relazione alla posizione INA Assitalia, invitando ad emettere fattura per procedere al pagamento degli onorari unilateralmente determinati, ancora una volta senza mai fare cenno a fantomatici versamenti effettuati dalla sua assistita (cfr. pagg. nn. 81, 82, 83, 84 e 85 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv. CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024).
Dopo essersi rivolte al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, gli Avv.ti CP_1 e CP_2 a mezzo
,
racc. a/r datata 10/20.05.2006, inoltravano nuova diffida con i relativi conteggi ed ancora una volta l'Avv. a mezzo racc. a/r datata 26.05.2006, insisteva nel manifestare la Controparte_5
disponibilità dell'appellante a corrispondere l'importo dalla stessa unilateralmente determinato (cfr. pag. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del fascicolo di parte appellata, denominato "fascicolo Avv.
CP_6 digitalizzato in data 29.04.2024). A mezzo racc. a/r datata 31.05.2006 le appellate inviavano nuova diffida, cui faceva seguito nuovo riscontro del 06/12.06.2006, con il quale l'Avv. CP_5 nel richiamare le precedenti missive, continuava ad auspicare una definizione bonaria.
Deriva da quanto innanzi la infondatezza dell'assunto di parte appellante.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di prescrizione.
Ora, effettivamente nella sentenza impugnata il Tribunale ha omesso l'esame della questione di prescrizione dedotta dall'appellante con l'atto di opposizione. Il motivo, tuttavia, non conduce all'esito favorevole dell'appello essendo l'eccezione infondata.
Occorre, infatti, tener presente che, ai sensi dell'art. 2959 C.C., l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se la parte che la oppone nelle ipotesi indicate dagli artt. 2954,
2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Per costante e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, il debitore che neghi l'esistenza del credito (l'an) o anche solo l'entità della somma richiesta (il quantum) non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. Cass. n. 17595/19, Cass. n. 15303/19, Cass. n. 30058/17 e Cass. n. 12771/12).
Inoltre, l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2059 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il convenuto afferma bensì di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dall'attore: le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (v. Cass. 7 aprile 2005 n. 7277). Ai fini dell'accoglibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, occorre avere unicamente riguardo all'entità della somma oggetto della domanda.
Orbene, l'appellante principale nell'atto di opposizione ha eccepito la "eccessiva, sproporzionata ed ingiustificata liquidazione degli onorari" (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione) contestando le voci riconosciute dal COA e la liquidazione delle competenze in favore dell'avv. CP_2 che a suo dire non avrebbe effettuato alcuna prestazione. Tali contestazioni costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che, come detto sopra, presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Né potrebbe condurre a diversa conclusione l'allegazione dell'appellante di avvenuto pagamento della somma di €5.000,00, trattandosi di somma inferiore a quella richiesta dal creditore ingiungente.
3.3. Può a questo punto procedersi all'esame delle doglianze involgenti la congruità della somma riconosciuta dal giudice di prime cure contestata, per opposti profili, da entrambe le parti. Va subito evidenziato che l'assunto della Parte_1 secondo cui l'avv. CP_2 non avrebbe
svolto alcuna attività è documentalmente smentito dagli atti a firma della stessa (tre lettere indirizzate alla Controparte_3 e l'atto di citazione).
Ciò posto, ritiene, innanzitutto, la Corte che la doglianza dell'appellante incidentale in ordine alla omessa indicazione, da parte del giudice di prime cure, dei criteri sottesi alla quantificazione dei compensi sia fondata. Invero, deve darsi seguito al principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui,
"il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe".
Nella specie il Tribunale, a fronte della specifica indicazione delle voci di onorario contenute nel parere del COA e dei diritti di procuratore contenuti nella nota spese allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non solo ha liquidato in misura omnicomprensiva i compensi, ma neppure ha motivato le ragioni di tale sua decisione.
Ora, venendo alla misura del compenso, l'appellante principale afferma che il primo giudice ha errato nell'individuare il valore della causa in €140.000,00 invece che in €30.000,00 corrispondente alla somma attribuita in transazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (da ultimo
Cass. civ. sez. II, 09/07/2025, n. 18773).
Nella specie dall'atto di citazione si ricava che la somma richiesta era pari ad €73.336,78, sicchè il valore della controversia deve intendersi pari a detto importo.
Non può poi essere accolto il motivo di appello incidentale secondo cui ciascun legale avrebbe diritto all'intero compenso complessivamente maturato per l'attività svolta in favore della
Parte_1 a ciò ostando la circostanza che le prestazioni indicate in parcella non sono state tutte
,
svolte da entrambi gli avvocati. In particolare, le lettere del 12.07.2001, 28.09.2001, 26.04.2002 e l'atto di citazione risultano sottoscritti dal solo avv. CP_2; mentre tutta la fase propedeutica alla transazione e l'assistenza in sede di conciliazione risultano svolte dal solo avv. CP_1 atteso che le
lettere dell'11.09.2002, 05.11.2002, 06.12.2002 e 20.12.2002 sono firmate dal predetto legale, così come l'istanza alla Commissione Provinciale del Lavoro;
ed ancora, dal processo verbale di conciliazione si ricava che la Parte_1 era assistita dall'avv. CP_1 che ha sottoscritto l'accordo transattivo.
Ciò posto, ritiene la corte che le voci liquidate dal COA trovino rispondenza nella documentazione in atti, con la precisazione che alcune di esse, quali conversazioni telefoniche e conferenze di trattazione, sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l"id quod plerumque accidit.
Muovendo dalle voci di onorario, vanno riconosciute ad entrambi gli avvocati le seguenti: parere orale, esame e studio della pratica, conferenze di trattazione (n. 10), per un totale di €1.277,92 ciascuno. Vanno riconosciute in favore del solo avv. CP_2 le seguenti voci: lettere (n.3), comunicazioni telefoniche (n.20), redazione atto di citazione, per un totale di €1.150,95; in favore del solo avv. CP_1 : lettere (n.4), comunicazioni telefoniche (n.15), istanza Commissione Provinciale, assistenza redazione accordo transattivo, per un totale di €1.765,62.
Quanto ai diritti di procuratore, vanno riconosciute ad entrambi gli avvocati le seguenti voci: posizione ad archivio, disamina corrispondenza, consultazioni cliente, corrispondenza informativa, esame documentazione prodotta, redazione nota spese, parere consiglio ordine, deposito atti in cancelleria, accesso ufficio, ritiro fascicolo, per un totale di €820,00 per ciascun legale;
in favore del solo avv. CP_2 delega e autentica di ogni firma (n.1), redazione atto di citazione, per un totale di
€96,00; in favore del solo avv. CP_1 : delega e autentica di ogni firma (n.1), opera prestata per la conciliazione, istanza Commissione Provinciale del lavoro, assistenza formalizzazione accordo transattivo, per un totale di €224,00.
Ne deriva che la somma complessivamente spettante all'avv. CP_1 , anche quale cessionaria del credito vantato dall'avv. CP_2 , è pari ad €5.472,00 a titolo di onorario e ad €1.960,00 per diritti di procuratore, nonché ad €208,42 per esborsi.
Parte_1Pertanto, ferma restando la revoca del D.I. n. 607/2009, va condannata al
pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 delle somme sopra indicate, oltre interessi legali dal
,
13.01.2003 al saldo. In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede quasi dimezzata la somma ingiunta, per entrambi i gradi di giudizio la Parte_1 va condannata al pagamento della metà delle spese di lite, compensandosi la restante metà. Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
[...] e sull'appello incidentale proposto da avv. Controparte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 398/2018 pubblicata in data 05.03.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del D.I. n. 607/2009, condanna Parte_1 al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 delle seguenti somme: €5.472,00 per onorari, €1.960,00 per diritti di procuratore, €208,42 per esborsi, oltre rimborso spese generali 10%, cpa ed iva su diritti e onorari,
e interessi legali dal 13.01.2003 al saldo;
Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_13) condanna della metà delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi
€1.369,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €2.738,00), oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi €1.630,75 di cui
€177,75 per esborsi (pari alla metà di €355,50) ed €1.453,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €2.906,00), oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cap e iva di legge, compensando la restante metà.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo