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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 747/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati:
VA AR Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
AN VE Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 747/ 2024 vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Coletta APPELLANTE Parte_1
E
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 8329/2023 pubblicata il
27.09.2023 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 40098/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 26.03.2024, la sig.re chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado n. 8329/2023, avente ad oggetto il demansionamento e le condotte persecutorie dirette alla emarginazione della ricorrente nel contesto aziendale. Con decreto del 16.04.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 24.01.2025.
Rinviata la causa all'udienza del 06.11.2025, le parti non comparivano e la causa veniva nuovamente rinviata all'udienza odierna.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale, nonché gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma, ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348
c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione, e in quella successiva ritualmente comunicata, determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema
Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
tutto quanto sopra premesso così dispone:
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'18.12.2025.
La Consigliera est. La Presidente
AN VE VA AR
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati:
VA AR Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
AN VE Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 747/ 2024 vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Coletta APPELLANTE Parte_1
E
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 8329/2023 pubblicata il
27.09.2023 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 40098/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 26.03.2024, la sig.re chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado n. 8329/2023, avente ad oggetto il demansionamento e le condotte persecutorie dirette alla emarginazione della ricorrente nel contesto aziendale. Con decreto del 16.04.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 24.01.2025.
Rinviata la causa all'udienza del 06.11.2025, le parti non comparivano e la causa veniva nuovamente rinviata all'udienza odierna.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale, nonché gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma, ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348
c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione, e in quella successiva ritualmente comunicata, determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema
Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
tutto quanto sopra premesso così dispone:
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'18.12.2025.
La Consigliera est. La Presidente
AN VE VA AR