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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Vasto il 2.10.1978, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Andrea Cecinelli
E
, n. a Lanciano il 21.3.1977, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Andrea Cecinelli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 19.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 24.2.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
19.11.2024, del seguente preciso tenore:
i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4 La casa coniugale sita nel Comune di Castel Frentano (CH), in Per_1
Matteotti n.8, di proprietà del Sig. è a quest'ultimo assegnata;
la moglie si Pt_2 allontanerà dalla casa coniugale asportando i propri oggetti ed effetti personali, non appena reperirà un immobile in locazione nelle vicinanze e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
Il figlio avrà la residenza presso l'abitazione del padre ma sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con la previsione di tempi paritetici di permanenza dello stesso con il padre e la madre;
grazie a questa modalità di affidamento il figlio potrà conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sarà garantita una costanza nella frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché verranno mantenute le relazioni sociali già instaurate dallo stesso minore, scongiurando il rischio che questo possa soffrire di forma alcuna di discontinuità. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
Il collocamento del figlio presso le abitazioni dei Sig.ri e Pt_2 Parte_1 rispetterà quale schema quello delle settimane alterne ( sette giorni con il padre e sette giorni con la madre), salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione dei propri impegni lavorativi e sempre nel rispetto del primario interesse del minore e di una frequentazione con esse paritetica;
altresì durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del minore presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
in caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente atto;
Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il Sig. Parte_2 corrisponderà altresì entro il primo giorno di ogni mese alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 4 quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile Parte_1 di € 200,00 (duecento/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto, mediante bonifico bancario sul contro corrente intestato alla Sig.ra ben noto al sig. importo da rivalutarsi Parte_1 Pt_2 annualmente secondo gli indici Istati costo della vita;
Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti, le spese straordinarie per il figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano, che si ritiene qui integralmente riportato;
Le parti convengono che l'assegno unico per le figlie a carico erogato dall' CP_1 sarà percepito integralmente dalla madre;
I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio del figlio minore
Per_2
I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
Dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossacesia (Anno 2007 n. 21 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lanciano il 25.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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