Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06272/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6272 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Callegari, Gabriele Pafundi, Daniele Sussman Detto Steinberg, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento, 14;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- emesso in data 17.01.2020 e notificato all’odierna ricorrente in data 25.05.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.02.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- emesso in data 17.01.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.02.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: notizia di reato del 29.012015, per spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate ex art. 455 c.p.; notizia di reato del 10.09.2012, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 c.p.; notizia di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 del d.P.R. n. 309/1990;
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessata con ministeriale del 03.05.2019, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni che non aggiungevano nuovi ed utili elementi per una definizione favorevole del procedimento.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto , non essendo stato effettivamente compiuto alcun accertamento istruttorio volto ad appurare la reale sussistenza dei requisiti formali, comunque indispensabili e imprescindibili nella valutazione richiesta ai fini della concessione della cittadinanza.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 27 della Cost., violazione dei principi di legalità, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di proporzionalità e d’adeguatezza allo scopo dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti sostanziali, illogicità, erroneità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione , fondandosi il diniego impugnato sulla base esclusiva di alcune notizie di reato, senza idonea ed adeguata istruttoria e, senza valutare, in concreto, la persona dell’odierna ricorrente, la sua posizione personale e lavorativa e il raggiungimento di un adeguato livello di integrazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 3 dicembre 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico della ricorrente pregiudizi per spendita di monete falsificate, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2016) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, pertanto, è stata riconosciuta non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come la detenzione, l’acquisto e la cessione di stupefacenti, hanno ad oggetto una fattispecie particolarmente grave, idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità, oltre ad essere un chiaro indice di scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il quater, 15 aprile 2015, n. 5554).
Si tratta, infatti, di addebiti considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/17, in cui è stato ribadito che “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (vedi anche Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Come anticipato, tale orientamento è stato condiviso dalla Sezione rimarcando che “l’Amministrazione non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che il reato posto in essere rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica (…), precisando che “il fatto è punito con la reclusione da sei a venti anni e che anche se nella sua forma più lieve, di cui al comma 5 del D.P.R. 309/1990 (integrata dalla condotta pregiudizievole tenuta dal ricorrente), è prevista la pena ridotta della reclusione da sei mesi a quattro anni, il massimo edittale stabilito è comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022; n. 6522/2022, 6554/2022, nonché, da ultimo, da Lazio, sez. V bis, n. 16216/2022).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802), non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che ai comportamenti contestati non avrebbe fatto seguito l’esercizio dell’azione penale, rimanendo comunque indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015).
Non può d’altra parte ritenersi verosimile, a fronte di così gravi e reiterati addebiti, ovvero di una pluralità di dati fattuali concreti e convergenti, la sola rassicurazione della ricorrente secondo cui i reati contestati sarebbero dovuti ad equivoci o comunque imputabili ad altri soggetti con i quali la stessa si sarebbe trovata occasionalmente in contatto per altre e diverse ragioni, trattandosi di prospettazione che non risulta suffragata da alcun elemento di verosimiglianza.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai pregiudizi valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte la ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.