TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI RA, all'udienza del 19.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2828/2024 avente ad oggetto “Ricorso avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia dei containers"
TRA
con sede in Pt 1 alla via Parte 1 '
Camillo Sorgente n.72 (p.iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Fabio Cadeddu, presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in Pt 1 al n.8 della Via R. Giordano;
'
-RICORRENTE-
E
(C.F. P.IVA 2 ), in persona del Ministro Controparte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno (C.F. P.IVA 3 · P.E.C. Email 1 fax
0892586940), presso cui ope legis domicilia in Pt 1 al Corso Vittorio Emanuele,
n. 58; RESISTENTE -
NONCHE' CONTRO
Controparte 2
-RESISTENTE/ CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., artt. 170 del D.P.R.115/2002 e 15 del D. Lgs
50/2011 del 16. 4. 2024 la in persona del l.r.p.t., Parte 1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia di containers n. MRSU347502.7 e SGCU013178.1, reso in data 9.4.2024
dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, nel proc.
penale iscritto al n. 7682/2021/21 RGNR RG GIP 1066/2022 - Procedimento
-
archiviato) comunicato in data 10.4.2024. agendo nei confronti del Controparte_1
[...] in persona del CP 3 pro-tempore, nonché della CP 2 '
presso il Tribunale di Salerno e premetteva che, con istanza
[...] indirizzata all' CP 4 resso il Tribunale di Salerno e depositata a mezzo piattaforma SIAMM in data 20.1.2023 - la Parte 1 chiedeva, ai sensi degli artt.
58 e 168 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, la liquidazione dell'indennità
per l'attività di custodia svolta con riferimento ai due containers indicati in epigrafe. Riferiva la ricorrente che il GIP, con decreto del 9.4.2024 (doc. 2),
rilevava che: a) che "la tesi prospettata dall'istante (secondo cui dovrebbero considerarsi alla stregua di "usi locali", come tali rilevanti ai sensi del citato art. 58..., le tariffe commerciali adottate dall'impresa richiedente) non può trovare accoglimento nel caso specifico, atteso che l'impresa istante non ha allegato altre analoghe tariffe di imprese operanti nel settore della custodia di containers all'interno del Porto di Pt 1 (così
dunque lasciando intendere di operare in un regime di monopolio di fatto o comunque in posizione dominante nel mercato di riferimento del Porto di Pt 1 ) ed atteso che le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente privatistica (invero, le stesse appaiono legate ad esigenze commerciali di breve-medio periodo per operazioni di imbarco e sbarco su navi mercantili e, pertanto, non appaiono compatibili con le diverse esigenze di natura giudiziaria, essenzialmente di mediolungo periodo)"; b) che al caso appare applicabile l'analogia, in virtù della decisione della Suprema Corte di cui all'Ordinanza
n.1205 del 21.1.2020 e conseguentemente liquidava l'indennità di custodia in €
1469,84. La ricorrente lamentava l'illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58
comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è
determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle, l'indennità è
liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal GIP, il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto, autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali. Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che: (i) le tabelle ministeriali si possono applicare solo ai sequestri di veicoli e natanti;
(ii) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n.
752, da ultimo confermata da Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019); (iii) il provvedimento di liquidazione, afferma -senza fornire un'adeguata e specifica motivazione che le tariffe alla istanza “stante la loro natura privatistica ed in assenza di prova della loro applicazione generalizzata” non rappresentano usi locali;
(iv) solo in via residuale e, quindi, solo in assenza di usi locali si potrà fare riferimento ad una applicazione "analogica". Inoltre, sosteneva che il Gip avrebbe errato nella parte in cui parla di "monopolio" o "posizione dominante", visto che il mercato di riferimento non è il porto di Pt 1 ma quello dei porti soggetti '
alla vigilanza della stessa Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.
Secondo parte ricorrente, è altresì errata la apparente critica del GIP secondo cui le tariffe "appaiono di natura privatistica” in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (i) l'uso locale è sicuramente integrato dalle tariffe di natura privatistica utilizzate delle imprese portuali (ii) non è necessaria la prova dell'applicazione generale di tali tariffe perché le stesse costituiscono usi “a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis. La società ricorrente,
dunque, chiedeva che fosse liquidata l'indennità di custodia in conformità agli usi locali più convenienti per la PA e coincidenti con la tariffa applicata nel Porto di Pt 1 e considerato, quindi, che i contenitori sequestrati sono lunghi 20 e 40
piedi e sono rimasti in custodia rispettivamente, un totale di 781 giorni il container di 20 piedi, da moltiplicarsi per la tariffa giornaliera più vantaggiosa per l'Amministrazione pari ad € 25,00 (€ 19.525,00), nonché, un totale di 787
giorni il container di 40 piedi MRSU, da moltiplicarsi per la tariffa giornaliera più
vantaggiosa per l'Amministrazione pari ad € 50,00 (€ 39.350,00). Chiedeva quindi liquidarsi per i due containers un totale di € 58.875,00. La ricorrente così
concludeva: voglia il Tribunale adito, ogni eventuale diversa domanda, deduzione od eccezione respinta, così provvedere e giudicare, 1. accogliere la domanda e, revocato il decreto opposto, liquidare, a titolo di indennità della custodia di cui in ricorso, in favore della la somma di €58.875,00, Parte 1
così come calcolata nell'istanza di liquidazione alla quale integralmente ci si riporta,
ovvero la somma che si riterrà equa e giusta, e, quindi, condannare il Controparte 1
[...] al pagamento della relativa somma, oltre interessi di mora come per Legge;
2. Condannare altresì il al pagamento di spese e compensi del Controparte_1
presente giudizio, cui ha dato causa. In data 19.09.2024 si costituiva il convenuto con cui eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità
del ricorso per mancata instaurazione del contradditorio;
l'erroneità dell'avverso riferimento agli usi locali quale parametro per la liquidazione;
l'erroneità del riferimento alle c.d. "spese documentate" in quanto l'opponente ha richiesto il rimborso di spese, senza in alcun modo documentarle, così come richiesto dall'invocato art. 58 u.c. del DPR 115/2002. Instaurato il contradditorio, in data
7.11.2025 il Giudice, rinviava la causa per la precisazione la decisione ex art. 281
sexies al 19.11.2025 con termine per note conclusionali sino a 20 giorni prima.
Nel merito La risoluzione dell'opposizione dipende da tale questione: se siano applicabili al caso di specie i tariffari dell'Autorità portuale di Pt 1 , debitamente allegati all'istanza, in quanto usi locali oppure se questi ultimi non possano considerarsi tali con conseguente applicazione analogica nei termini già espletata dal GIP. Nel
merito, ritiene questo giudice che il GIP abbia fatto corretta applicazione delle norme di diritto che escludono i tariffari dell'Autorità portuale di Pt 1 dagli usi locali. Pertanto, il decreto di liquidazione va confermato. Specificamente, né
al momento di presentazione dell'istanza né nell'odierno giudizio, il ricorrente ha assolto alla prova che i tariffari citati possano assurgere a “usi”. Vero è che «a seguito dell'emanazione del D.M. giustizia n. 265 del 2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la CP 5 ridotte secondo equità e, in via residuale,
secondo gli usi locali)»; e che «la determinazione dell'indennità di custodia, per i
beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali.
L'uso locale, al quale rinviano il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, art. 58, comma 2, e il D.M. n. 265 del 2006, art. 5,
va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione,
comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sè a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris"» (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 13/05/2022, n.
15420).
Tuttavia, vero è anche che, pur nei limiti su specificati, comunque occorre provare che gli usi locali allegati (i.e. i tariffari) siano praticati nell'ambito di un contesto concorrenziale. In altri termini, avendo la legge derogato al requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, ne ha però specificato un altro, almeno nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo interpreta, ossia che gli usi locali vengano praticati tra più «operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta». Rimanendo, dunque, al piano "locale", il resistente non ha dato prova dell'esistenza di un regime concorrenziale nel porto di Pt 1 , poiché
non ha elencato quei "plurimi operatori" richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la formazione dell'uso. Tale requisito appare, del resto, del tutto razionale: se non vi sono almeno tre operatori economici in un determinato luogo, non può mai crearsi un uso di carattere commerciale sui prezzi praticati, giacché essi finiscono per essere imposti (nel caso del monopolio) e concordati o presumibilmente calmierati (nel caso di un duopolio). Questa carenza probatoria sarebbe già sufficiente a confermare il decreto di liquidazione del Gip che, correttamente, ha utilizzato il criterio analogico alternativo, poiché non era stata provata la presenza di "usi locali" nel porto di Pt 1 per l'attività economica di riferimento.
Dirimente appare, dunque, l'opzione interpretativa prescelta. Con maggiore impegno esplicativo, deve ribadirsi che, in adesione all'impostazione ricostruttiva della Parte 1 si giunge a valorizzare, per rintracciare un uso locale, quale realtà economica di riferimento, quella facente capo alla competenza dell'Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, operante in relazione a diversi scali portuali, che coinvolgono come noto
-
necessariamente una pluralità di operatori del porto di Napoli, Pt 1 e
Castellamare di Stabia;
differentemente, seguendo la linea interpretativa dell'amministrazione statale, la realtà economica del luogo in cui viene svolta la prestazione è pur sempre quella della specifica zona portuale, in relazione alla quale va indagata l'esistenza di un mercato concorrenziale idoneo a generale un
"uso locale". Ora, a parere di questo Tribunale la soluzione interpretativa offerta dalla ricorrente, che costruisce una relazione biunivoca tra uso locale e competenza dell'Autorità portuale di sistema, non coglie nel segno.
Non pare convincente, innanzitutto, il collegamento tra una situazione di fatto,
quale è una specifica condizione di mercato (nella specie, concorrenziale) caratterizzante un determinato luogo, l'opzione di politica economica e finanziaria di affidare una pluralità di porti alla gestione di un unico ente pubblico non economico. In altri termini, ai fini della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale come noto - è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del
2016, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori. Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione “monoscalo" degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali "Autorità portuali" alle
"Autorità di Sistema portuale". I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero delle Autorità; b) lo snellimento della governance portuale,
con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto.
Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si ritrovano a operare.
Ed è, pertanto, al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, che occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà
economica concorrenziale, idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale,
possibile fonte dei valori indennitari. Ebbene, nel caso in esame, [...]
monopolista nello scalo salernitano, non ha Parte 1
dimostrato che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale - teatro delle operazioni economiche di plurimi soggetti e, quindi, centro di maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. - avendo depositato, oltre alle proprie, le (irrilevanti) tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli.
Pertanto, correttamente il GIP, esclusa la sussistenza di un uso locale, ha determinato l'indennità spettante al custode istante sulla scorta di considerazioni di carattere analogico, facendo riferimento agli autocarri, assimilabili ai container per dimensioni (Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 22966 del 2011).
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non prevedibilità della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass.
S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92
c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto del GIP opposto;
b) compensalespese.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI RA, all'udienza del 19.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2828/2024 avente ad oggetto “Ricorso avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia dei containers"
TRA
con sede in Pt 1 alla via Parte 1 '
Camillo Sorgente n.72 (p.iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Fabio Cadeddu, presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in Pt 1 al n.8 della Via R. Giordano;
'
-RICORRENTE-
E
(C.F. P.IVA 2 ), in persona del Ministro Controparte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno (C.F. P.IVA 3 · P.E.C. Email 1 fax
0892586940), presso cui ope legis domicilia in Pt 1 al Corso Vittorio Emanuele,
n. 58; RESISTENTE -
NONCHE' CONTRO
Controparte 2
-RESISTENTE/ CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., artt. 170 del D.P.R.115/2002 e 15 del D. Lgs
50/2011 del 16. 4. 2024 la in persona del l.r.p.t., Parte 1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia di containers n. MRSU347502.7 e SGCU013178.1, reso in data 9.4.2024
dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, nel proc.
penale iscritto al n. 7682/2021/21 RGNR RG GIP 1066/2022 - Procedimento
-
archiviato) comunicato in data 10.4.2024. agendo nei confronti del Controparte_1
[...] in persona del CP 3 pro-tempore, nonché della CP 2 '
presso il Tribunale di Salerno e premetteva che, con istanza
[...] indirizzata all' CP 4 resso il Tribunale di Salerno e depositata a mezzo piattaforma SIAMM in data 20.1.2023 - la Parte 1 chiedeva, ai sensi degli artt.
58 e 168 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, la liquidazione dell'indennità
per l'attività di custodia svolta con riferimento ai due containers indicati in epigrafe. Riferiva la ricorrente che il GIP, con decreto del 9.4.2024 (doc. 2),
rilevava che: a) che "la tesi prospettata dall'istante (secondo cui dovrebbero considerarsi alla stregua di "usi locali", come tali rilevanti ai sensi del citato art. 58..., le tariffe commerciali adottate dall'impresa richiedente) non può trovare accoglimento nel caso specifico, atteso che l'impresa istante non ha allegato altre analoghe tariffe di imprese operanti nel settore della custodia di containers all'interno del Porto di Pt 1 (così
dunque lasciando intendere di operare in un regime di monopolio di fatto o comunque in posizione dominante nel mercato di riferimento del Porto di Pt 1 ) ed atteso che le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente privatistica (invero, le stesse appaiono legate ad esigenze commerciali di breve-medio periodo per operazioni di imbarco e sbarco su navi mercantili e, pertanto, non appaiono compatibili con le diverse esigenze di natura giudiziaria, essenzialmente di mediolungo periodo)"; b) che al caso appare applicabile l'analogia, in virtù della decisione della Suprema Corte di cui all'Ordinanza
n.1205 del 21.1.2020 e conseguentemente liquidava l'indennità di custodia in €
1469,84. La ricorrente lamentava l'illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58
comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è
determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle, l'indennità è
liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal GIP, il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto, autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali. Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che: (i) le tabelle ministeriali si possono applicare solo ai sequestri di veicoli e natanti;
(ii) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n.
752, da ultimo confermata da Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019); (iii) il provvedimento di liquidazione, afferma -senza fornire un'adeguata e specifica motivazione che le tariffe alla istanza “stante la loro natura privatistica ed in assenza di prova della loro applicazione generalizzata” non rappresentano usi locali;
(iv) solo in via residuale e, quindi, solo in assenza di usi locali si potrà fare riferimento ad una applicazione "analogica". Inoltre, sosteneva che il Gip avrebbe errato nella parte in cui parla di "monopolio" o "posizione dominante", visto che il mercato di riferimento non è il porto di Pt 1 ma quello dei porti soggetti '
alla vigilanza della stessa Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.
Secondo parte ricorrente, è altresì errata la apparente critica del GIP secondo cui le tariffe "appaiono di natura privatistica” in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (i) l'uso locale è sicuramente integrato dalle tariffe di natura privatistica utilizzate delle imprese portuali (ii) non è necessaria la prova dell'applicazione generale di tali tariffe perché le stesse costituiscono usi “a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis. La società ricorrente,
dunque, chiedeva che fosse liquidata l'indennità di custodia in conformità agli usi locali più convenienti per la PA e coincidenti con la tariffa applicata nel Porto di Pt 1 e considerato, quindi, che i contenitori sequestrati sono lunghi 20 e 40
piedi e sono rimasti in custodia rispettivamente, un totale di 781 giorni il container di 20 piedi, da moltiplicarsi per la tariffa giornaliera più vantaggiosa per l'Amministrazione pari ad € 25,00 (€ 19.525,00), nonché, un totale di 787
giorni il container di 40 piedi MRSU, da moltiplicarsi per la tariffa giornaliera più
vantaggiosa per l'Amministrazione pari ad € 50,00 (€ 39.350,00). Chiedeva quindi liquidarsi per i due containers un totale di € 58.875,00. La ricorrente così
concludeva: voglia il Tribunale adito, ogni eventuale diversa domanda, deduzione od eccezione respinta, così provvedere e giudicare, 1. accogliere la domanda e, revocato il decreto opposto, liquidare, a titolo di indennità della custodia di cui in ricorso, in favore della la somma di €58.875,00, Parte 1
così come calcolata nell'istanza di liquidazione alla quale integralmente ci si riporta,
ovvero la somma che si riterrà equa e giusta, e, quindi, condannare il Controparte 1
[...] al pagamento della relativa somma, oltre interessi di mora come per Legge;
2. Condannare altresì il al pagamento di spese e compensi del Controparte_1
presente giudizio, cui ha dato causa. In data 19.09.2024 si costituiva il convenuto con cui eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità
del ricorso per mancata instaurazione del contradditorio;
l'erroneità dell'avverso riferimento agli usi locali quale parametro per la liquidazione;
l'erroneità del riferimento alle c.d. "spese documentate" in quanto l'opponente ha richiesto il rimborso di spese, senza in alcun modo documentarle, così come richiesto dall'invocato art. 58 u.c. del DPR 115/2002. Instaurato il contradditorio, in data
7.11.2025 il Giudice, rinviava la causa per la precisazione la decisione ex art. 281
sexies al 19.11.2025 con termine per note conclusionali sino a 20 giorni prima.
Nel merito La risoluzione dell'opposizione dipende da tale questione: se siano applicabili al caso di specie i tariffari dell'Autorità portuale di Pt 1 , debitamente allegati all'istanza, in quanto usi locali oppure se questi ultimi non possano considerarsi tali con conseguente applicazione analogica nei termini già espletata dal GIP. Nel
merito, ritiene questo giudice che il GIP abbia fatto corretta applicazione delle norme di diritto che escludono i tariffari dell'Autorità portuale di Pt 1 dagli usi locali. Pertanto, il decreto di liquidazione va confermato. Specificamente, né
al momento di presentazione dell'istanza né nell'odierno giudizio, il ricorrente ha assolto alla prova che i tariffari citati possano assurgere a “usi”. Vero è che «a seguito dell'emanazione del D.M. giustizia n. 265 del 2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la CP 5 ridotte secondo equità e, in via residuale,
secondo gli usi locali)»; e che «la determinazione dell'indennità di custodia, per i
beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali.
L'uso locale, al quale rinviano il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, art. 58, comma 2, e il D.M. n. 265 del 2006, art. 5,
va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione,
comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sè a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris"» (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 13/05/2022, n.
15420).
Tuttavia, vero è anche che, pur nei limiti su specificati, comunque occorre provare che gli usi locali allegati (i.e. i tariffari) siano praticati nell'ambito di un contesto concorrenziale. In altri termini, avendo la legge derogato al requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, ne ha però specificato un altro, almeno nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo interpreta, ossia che gli usi locali vengano praticati tra più «operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta». Rimanendo, dunque, al piano "locale", il resistente non ha dato prova dell'esistenza di un regime concorrenziale nel porto di Pt 1 , poiché
non ha elencato quei "plurimi operatori" richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la formazione dell'uso. Tale requisito appare, del resto, del tutto razionale: se non vi sono almeno tre operatori economici in un determinato luogo, non può mai crearsi un uso di carattere commerciale sui prezzi praticati, giacché essi finiscono per essere imposti (nel caso del monopolio) e concordati o presumibilmente calmierati (nel caso di un duopolio). Questa carenza probatoria sarebbe già sufficiente a confermare il decreto di liquidazione del Gip che, correttamente, ha utilizzato il criterio analogico alternativo, poiché non era stata provata la presenza di "usi locali" nel porto di Pt 1 per l'attività economica di riferimento.
Dirimente appare, dunque, l'opzione interpretativa prescelta. Con maggiore impegno esplicativo, deve ribadirsi che, in adesione all'impostazione ricostruttiva della Parte 1 si giunge a valorizzare, per rintracciare un uso locale, quale realtà economica di riferimento, quella facente capo alla competenza dell'Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, operante in relazione a diversi scali portuali, che coinvolgono come noto
-
necessariamente una pluralità di operatori del porto di Napoli, Pt 1 e
Castellamare di Stabia;
differentemente, seguendo la linea interpretativa dell'amministrazione statale, la realtà economica del luogo in cui viene svolta la prestazione è pur sempre quella della specifica zona portuale, in relazione alla quale va indagata l'esistenza di un mercato concorrenziale idoneo a generale un
"uso locale". Ora, a parere di questo Tribunale la soluzione interpretativa offerta dalla ricorrente, che costruisce una relazione biunivoca tra uso locale e competenza dell'Autorità portuale di sistema, non coglie nel segno.
Non pare convincente, innanzitutto, il collegamento tra una situazione di fatto,
quale è una specifica condizione di mercato (nella specie, concorrenziale) caratterizzante un determinato luogo, l'opzione di politica economica e finanziaria di affidare una pluralità di porti alla gestione di un unico ente pubblico non economico. In altri termini, ai fini della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale come noto - è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del
2016, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori. Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione “monoscalo" degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali "Autorità portuali" alle
"Autorità di Sistema portuale". I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero delle Autorità; b) lo snellimento della governance portuale,
con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto.
Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si ritrovano a operare.
Ed è, pertanto, al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, che occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà
economica concorrenziale, idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale,
possibile fonte dei valori indennitari. Ebbene, nel caso in esame, [...]
monopolista nello scalo salernitano, non ha Parte 1
dimostrato che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale - teatro delle operazioni economiche di plurimi soggetti e, quindi, centro di maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. - avendo depositato, oltre alle proprie, le (irrilevanti) tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli.
Pertanto, correttamente il GIP, esclusa la sussistenza di un uso locale, ha determinato l'indennità spettante al custode istante sulla scorta di considerazioni di carattere analogico, facendo riferimento agli autocarri, assimilabili ai container per dimensioni (Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 22966 del 2011).
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non prevedibilità della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass.
S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92
c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi,
assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto del GIP opposto;
b) compensalespese.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI RA