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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
, difesa dagli avv. Federica Vittorio e Carlotta Maniero;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dagli avv. Lucia Voltolini e Francesca Monticelli;
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1 avversaria domanda: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sig.ra ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ) in data 22.07.2012 (trascritto nel registro di stato
[...] C.F._2 civile del Comune di Prato al n. 115 parte II, serie A, anno 2012) per essere trascorso il termine i protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre
1970, n. 898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
disporre
l'affidamento super esclusivo della figlia (C.F. Persona_1
) alla sig.ra (C.F. ) C.F._3 Parte_1 C.F._1 con facoltà della medesima di decidere in via autonoma sulle questioni scolastiche e di salute di con collocamento prevalente ed esclusivo presso la madre con la R_ quale risiederà, come tutt'ora risiede, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30, così come previsto dal decreto di fissazione udienza n. cronol. 5765/2024 del
13/07/2024, per le motivazioni in atti;
disporre l'affido condiviso paritetico del figlio (C.F. ) ad entrambi i genitori come già Persona_2 C.F._4 richiesto dalla ricorrente all'udienza del 9 luglio 2024,3 i quali provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
disporre in ordine al regime di visita in tal modo: I) il figlio trascorrerà una settimana dal lunedì all'uscita Persona_2 di scuola al lunedì successivo all'entrata di scuola in via alternata con ciascun genitore. Per le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad anni alterni, con Per_2 il padre o la madre il giorno di Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di San Silvestro e Capodanno, in via alternata anche il giorno dell'Epifania; nel periodo pasquale, entrambi i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, invertendosi ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno. II) Per quanto concerne tenuto conto che, ad oggi, non ha Persona_1 alcun tipo di rapporto col padre, disporre che la stessa non sia obbligata a vedere il pagina 2 di 17 sig. senza il proprio consenso. Nella speranza che i rapporti padre-figlia
R_ possano riprendere in futuro, disporre che il IG. svolga un percorso
R_ genitoriale/familiare monitorato da un professionista sanitario (psicologo) e/o dagli assistenti sociali o da figure specializzate che il Tribunale riterrà opportune;
al contempo disporre che continui i percorsi già iniziati con gli assistenti Persona_1 sociali, di educativa domiciliare, di sostegno psicologico e permanga la presa in carico della minore, assumendo ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto nell'interesse di Quando i rapporti padre-figlia saranno ripresi
R_ prevedere il seguente calendario di visita del padre con la figlia a) durante
R_
l'anno scolastico, il padre terrà con sé nei giorni di mercoledì e giovedì, ed R_ un fine settimana il sabato e/o la domenica, inizialmente senza pernotto rispettando le tempistiche di per le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad R_ R_ anni alterni con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di San Silvestro e Capodanno, in via alternata anche il giorno dell'Epifania; nel periodo pasquale trascorrerà con il sig. ad anni alterni, il giorno di Pasqua o R_ quello di Pasquetta. Nel periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno a settembre, che i genitori concorderanno entro il 31.05 di ogni anno. condannare il sig. (C.F. CP_1
) a versare a titolo di mantenimento per la figlia C.F._2 R_ la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
[...]
ISTAT, ovvero la maggiore o minore somma nella misura che il Tribunale riterrà di determinare a titolo di mantenimento della minore che verrà versato tramite bonifico bancario entro e non oltre il 20 di ogni mese alle coordinate bancarie già note;
relativamente alle spese straordinarie per i figli disporre l'obbligo del pagamento al
50% tra i genitori, così anche per le spese mediche e dentistiche non coperte da
S.S.N., come da protocollo del CNF del 29 novembre 2017; rigettare tutte le eccezioni preliminari formulate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto, specie in punto di responsabilità aggravata e di inammissibilità del ricorso;
8) rigettare tutte le domande nel merito formulate dal sig. 9) per tutto quanto non R_ espressamente previsto, si rinvia all'accordo di separazione redatto con pagina 3 di 17 negoziazione assistita del 20.2.2023 in atti (doc.4) qui da intendersi esplicitamente richiamato.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della CTU, dell'interrogatorio formale del sig. e delle prove per testi a prova e controprova, non ammessi, così come R_ formulati nel ricorso e nella memoria ex art. 473 bis n. 17, comma 1, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze.
Per voglia il Tribunale 1) dichiarare l'inammissibilità del CP_1 CP_2 ricorso depositato dalla IG.ra per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di Pt_1 spese e competenze di causa;
2 - in via preliminare: ove il Tribunale CP_3 adito lo ritenga opportuno, acquisire la relazione redatta dall'assistente sociale e dallo psicologo, e comunque dal Servizio Sociale assegnatario, depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze nel procedimento N.
1230/23; -in via ulteriormente preliminare: disporre CTU nella quale il consulente nominato, sentiti entrambi i genitori e i minori nelle forme ritenute più opportune, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operano sotto il suo controllo e responsabilità – eseguite le visite domiciliari e/o scolastiche e segnalando all'autorità giudiziaria con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti urgenti indichi: quali siano le condizioni psichiche dei genitori formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione delle risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di analisi positiva per disturbi psichiatrici di uno di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provvede inoltre a descriverli e a precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardare la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; quali siano le condizioni psichiche dei minori formulando una diagnosi pagina 4 di 17 funzionale tenuto conto del loro stato, dell'età, dei bisogni contingenti. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza provveda il CTU a descriverli al fine di definire con maggiore accuratezza i possibile i bisogni speciali di cui sono portatori i ragazzi;
indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscono l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
indichi il
CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale educativo in favore dei minori e del nucleo familiare;
1)-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ( ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
( ) in data 22.07.2012 (trascritto nel registro di stato civile del C.F._1
Comune di Prato al n. 115 parte II, serie A, anno 2012) per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n.
898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito
IN TESI 2A)-disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) ad entrambi C.F._3 Persona_2 C.F._4
i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente della figlia R_ presso la madre con la quale risiederà nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30 e con collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà Per_2 nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14;
3.A)-disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico per entrambi i figli vengano percepite al 50% dai genitori, con decorrenza per il minore Persona_2 da Dicembre 2024, atteso il trasferimento del minore a casa del padre dal predetto mese;
IN IPOTESI: B)-disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Persona_2
(C.F. ) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._4 genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con pagina 5 di 17 collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14 e disporre l'affidamento congiunto della figlia minore (C.F. ) ad Persona_1 C.F._3 entrambi i genitori, attribuendo alla madre IG.ra l'esercizio in via Parte_1 esclusiva della responsabilità genitoriale in materia di istruzione e salute con collocamento prevalente della figlia presso la madre con la quale risiederà, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30; B)-disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico per entrambi i figli vengano percepite al 50% dai genitori, con decorrenza per il minore da Dicembre 2024, atteso il trasferimento del Persona_2 minore a casa del padre dal predetto mese;
IN IPOTESI ULTERIORE:
2.C)- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore (C.F. Persona_2
) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._4 genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14 e disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F. ) alla Persona_1 C.F._3 madre IG.ra con collocamento prevalente della figlia presso la Parte_1 madre con la quale risiederà, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30;
3.C)- disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico vengano percepite al 50% dai genitori per il figlio -con decorrenza per il minore da Per_2 Persona_2
Dicembre 2024, atteso il trasferimento del minore a casa del padre dal predetto mese- ed integralmente dalla madre per la figlia IN OGNI CASO 4)-disporre che R_ il figlio minore possa vedere ed incontrare la madre: Persona_2
Durante il periodo scolastico
• nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando si recherà a scuola (avendo cura la madre di andare a prenderlo e riportalo a scuola se il ragazzo non effettua gli spostamenti in autonomia);
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 fino all'entrata di scuola del lunedì mattina (avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre-se il pagina 6 di 17 figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- e di portarlo a scuola se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia).
Comunque, nel rispetto delle esigenze scolastiche e non del minore.
Nel periodo di interruzione scolastica:
• nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dalle ore 10,00 avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al venerdì alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 -avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al lunedì mattina alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-.
Comunque, nel rispetto delle esigenze extrascolastiche e ludiche del minore. 5)- disporre che la figlia -in ragione delle criticità manifestate nei confronti del R_ padre e dell'imminente maggiore età- possa incontrare il padre secondo le modalità che verranno indicate dalla CTU. Nell'ipotesi in cui l'invocata CTU non venga disposta stabilire che possa incontrare il padre un giorno la settimana a cena R_ anche presso l'abitazione della IG.ra considerata dalla minore quale nonna e Pt_2 comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche e non del minore;
6)-confermare e disporre che il IG. provveda al mantenimento ordinario della R_ figlia mediante corresponsione a favore della IG.ra Persona_1 Parte_1 della somma mensile di euro 150,00= o della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7)-disporre che la IG.ra provveda al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 mediante corresponsione a favore del IG. della somma Persona_2 CP_1 mensile di euro 100,00= o della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria o di pagina 7 di 17 quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8)-disporre che le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo per i procedimenti in materia familiare in uso presso il Tribunale di Prato vengano sopportate nella misura del 50% tra i genitori, ma, in ragione delle attuali spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore quali supporto psicologico R_ dal professionista privato e ripetizioni si richiede che l'esborso massimo a carico del
IG. per voci di spesa sia di E 120,00 mensili. Le spese straordinarie R_ Pt_3 saranno rimborsate, previa effettuazione dei conteggi entro il giorno 30 di ogni mese- ossia secondo il seguente schema: Spese straordinarie e subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni, frequ enza al Conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche (musica disegno pittura) corsi di informatica, centri estivi, vacanze di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso scuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario del luogo di residenza di minori, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta a mezzo mail da parte di uno dei genitori, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
pagina 8 di 17 iscrizioni e rette a scuole pubbliche, libri scolastici a corredo di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale del paese di residenza dei minori in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bolle e di assicurazione per il mezzo di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
9)-confermare e disporre che i genitori, ogni anno all'interno delle festività natalizie scolastiche, dividano equamente i tempi di permanenza con i figli compatibilmente - vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
10)- disporre che i figli e trascorrano il giorno di Pasqua un anno con il padre e un anno Per_2 R_ con la madre e che altrettanto avvenga per il giorno del Lunedì dell'Angelo che sarà trascorso con il genitore con cui non è trascorsa la Pasqua. Disporre che all'interno dell'anno solare, comunque, i genitori abbiano cura che Natale e Pasqua siano trascorsi con un diverso genitore, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
11)-disporre che e trascorrano le Per_2 R_ festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre secondo il calendario previsto per il diritto di visita, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
12)-disporre che e trascorrano durante le vacanze estive scolastiche Per_2 R_ almeno 15 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore in relazione alle ferie dei genitori;
i detti periodi dovranno essere concordati entro il 30 Maggio di ogni anno, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
13)- disporre che per i viaggi: fuori regione Toscana: i genitori debbano avvisarsi reciprocamente qualora debbano effettuare nei propri giorni e/o fine settimana di competenza e/o vacanze estive spostamenti fuori regione Toscana;
all'estero: i genitori debbano avvisarsi con congruo anticipo per ottenere il consenso al viaggio e, una volta ottenuto il consenso, abbiano l'obbligo di comunicare il programma del viaggio;
gli eventuali dinieghi andranno comunicati a mezzo mail motivando il dissenso;
pagina 9 di 17 14)-disporre che i coniugi, nell'ipotesi di concorde volontà, si autorizzino al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché autorizzino il rilascio di un passaporto personale in favore dei figli minori con impegno a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità;
15)-disporre che nulla è dovuto dal IG. a titolo di assegno divorzile in favore R_ della IG.ra Pt_1
16)-disporre che nulla è dovuto dal IG. per il mantenimento degli animali R_ domestici presenti nel nucleo familiare prima della separazione di proprietà della
IG.ra Parte_1
17)-Con vittoria di spese e competenze di causa e richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c in ragione della svolta domanda di richiesta di affido esclusivo di entrambi i minori. Si conclude altresì in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con l 22 luglio 2012 e dal CP_1 quale sono nati due figli, il 18 aprile 2008, e , il 2 luglio 2009. R_ Per_2
A sostegno della domanda ha dedotto che: i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM di Prato il 7 marzo 2023, alle condizioni che seguono: “Le condizioni dell'accordo di separazione venivano concordate come segue:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Il sig. CP_1 trasferirà altrove la propria residenza anagrafica entro il 31.03.2023. 3) La
[...] casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra quale genitore presso il Parte_1 quale i figli sono collocati in via prevalente. I figli e sono affidati R_ Per_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Prato (PO) Via A. Ceri, 30. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in modo autonomo dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese di comune
pagina 10 di 17 accordo da entrambi i coniugi. entrambi i genitori, visto la delicata fase della separazione in corso, allo scopo di consentire ai figli il giusto tempo di assestamento nella nuova situazione genitoriale/familiare, prevedono di confrontarsi preliminarmente circa i tempi e i modi di incontro dei figli con l'eventuale nuovo partner di ciascun genitore;
Il diritto di visita dei figli da parte del padre, salvo diverso accordo che sarà raggiunto di volta in volta tra i genitori, avverrà come segue: il padre terrà con sé e nei giorni di mercoledì e giovedì, R_ Per_2 pernotto incluso, ed un fine settimana alternato dal giorno di sabato fino all'entrata di scuola del lunedì mattina, salvo diverse istanze e/o esigenze dei figli, da concordare di volta in volta. In ogni caso i genitori si dichiarano disponibili a collaborare, nell'interesse dei figli, e a far fronte alle loro esigenze, eventualmente anche in deroga al presente calendario. Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno la metà delle vacanze scolastiche con l'uno e con l'altro genitore in ossequio alla regola dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i genitori, pattuendosi che: a) nel periodo natalizio i figli trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o la madre il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Capodanno;
b) nel periodo pasquale, entrambi i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé i figli o il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta, invertendosi ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno a settembre, da concordarsi entro il
31.01 di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori e tenendo, prioritariamente conto, in ragione dell'età, dei desiderata dei figli. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) che sarà sottoposto annualmente a rivalutazione ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate. Colui che anticiperà la spesa straordinaria, ne richiederà il rimborso all'altro e questi provvederà entro i successivi 15 giorni;
in caso di disaccordo sulle spese straordinarie e sulla loro refusione saranno applicate le “Linee-guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, a
pagina 11 di 17 cui le parti concordemente intendono fare esclusivo riferimento e che per semplicità si allega al presente atto. La madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli ed a beneficiare delle detrazioni fiscali in misura pari al 50%; 4) Il
IG. si impegna a pagare la metà della rata mensile di mutuo a tasso CP_1 variabile acceso con la banca Unicredit Banca di Roma spa, fino ad estinzione, a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Prato (PO) Via A. Ceri, 30, e pertanto verserà la metà della rata mensile di mutuo sul conto corrente n.
00000401391071 cointestato tra le parti due giorni prima di quello fissato per il pagamento della rata. Le spese di gestione di tale conto saranno ripartite in pari misura tra il sig. e la IG.ra Le parti concordano che CP_1 Parte_1 in ipotesi di estinzione di tale conto cointestato, il sig. si obbliga a CP_1 pagare la metà della rata mensile di mutuo versando il suddetto importo sul conto corrente indicato dalla sig.ra alla quale faranno carico in via Parte_1 esclusiva i costi di gestione ed ogni altra eventuale spesa;
La sig.ra Parte_1 si obbliga, in caso di vendita e/o di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in
Prato (PO) Via A. Ceri, 30, a riconoscere al sig. la metà del prezzo CP_1 ricavato e/o di mercato, al netto di ogni spesa. Tale obbligo è assunto dalla moglie nella consapevolezza che il marito ha contribuito in pari misura a pagare il prezzo della casa in Prato (PO) Via A Ceri 30 e, pertanto, detto obbligo è assunto dalla sig.ra ai sensi dell'art 1988 c.c., senza alcuna condizione se non quella che il Pt_1 marito abbia regolarmente versato la quota di mutuo di sua spettanza fino all'estinzione e/o fino alla vendita e/o fino al trasferimento della proprietà del citato immobile;
13) Il sig. si obbliga a sostenere la metà delle spese CP_1 veterinarie ed alimentari degli animali attualmente in alloggio presso la casa familiare (tre gatti ed un cane) fino a che saranno in vita, dopodiché cesserà definitivamente ed automaticamente ogni contribuzione;
14) Il sig. si CP_1 obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 31 Parte_1 dicembre 2022 la somma di euro 181,79 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra in via esclusiva fino al 30.09.2022, oltre alle spese Pt_1 bancarie e assicurative relative al mutuo casa fino al 07.02.2023 in tre tranche di cui le prime due (febbraio e marzo 2023, pari ad €50,00) e la terza a saldo (aprile 2023,
pagina 12 di 17 pari ad €81,79); 15) le parti dichiarano di essere entrambe lavoratori dipendenti e di non avere diritti e/o pretese reciproche, rinunciando fin da adesso ad ogni azione;
I signori e si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso Parte_1 CP_1 ad ottenere dalle competenti Autorità il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità, passaporti o lasciapassare per l'estero, anche per i figli minori;
con la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla da avere e pretendere avendo già estinto ogni altra reciproca obbligazione”; in realtà, non frequenta il padre e anche la frequentazione di R_
è inferiore a quella concordata;
anche il mantenimento non viene corrisposto Per_2 nei tempi e non sono state pagate delle spese straordinarie;
ha chiesto l'affidamento esclusivo di e l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a € 500,00 R_ mensili.
si è costituito ed ha contestato le deduzioni di controparte;
ha CP_1 chiesto la conferma dell'assegno previsto per i figli e l'affidamento condiviso degli stessi.
Nel corso del giudizio è stata sentita la quale ha dichiarato di non voler R_ vedere il padre ma di poter cambiare idea in futuro.
Per sono stati disposti l'educativa domiciliare, per i problemi scolatici, e il R_ supporto psicoterapeutico per riallacciare la relazione con il padre. I coniugi hanno svolto un percorso di mediazione familiare, che non ha avuto successo.
Le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione Parte_1 CP_1 della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con pagina 13 di 17 riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, a far tempo dall'avvenuta negoziazione assistita di separazione.
L'affidamento dei figli minori e la loro collocazione.
L'istruttoria svolta mediante l'audizione della minore e le relazioni dei R_ servizi sociali hanno consentito di accertare che non vuole vedere il padre, R_ anche se non esclude di poter cambiare idea. Nel corso del giudizio è stata R_ supportata con l'educativa domiciliare e la psicoterapia, volta soprattutto a ricostruire la relazione padre-figlia, ma ancora senza esito. Le ragioni del conflitto in esito alla separazione e all'attribuzione della responsabilità al padre della disgregazione della famiglia.
Pur non ritenendo il privo di capacità genitoriale, il Collegio ritiene che, Pt_4 poiché al momento la frequentazione tra il padre e non sussiste, e dunque il R_ non ha una vera relazione con la minore, la medesima, che peraltro, R_ raggiungerà la maggiore età il prossimo anno, debba essere affidata in via esclusiva alla madre;
stante comunque l'interessamento del padre verso la figlia e il suo desiderio di riavvicinamento, appare opportuno che i genitori prendano congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la figlia in materia di educazione, istruzione e sanità.
Con riferimento all'istruzione, nel corso del giudizio è stato accertato che R_ non ha difficoltà di apprendimento ma che le sue problematiche scolastiche sono soprattutto di ordine psicologico;
atteso il tempo trascorso e il desiderio espresso dalla minore di non proseguire l'educativa domiciliare, il Tribunale, sul parere positivo del servizio sociale, ritiene di poter revocare l'educativa domiciliare. E' invece, necessario che la minore prosegua il supporto psicoterapeutico.
, invece, nelle more del giudizio, nel dicembre 2024, si è trasferito dal Per_2 padre;
la relazione del Servizio sociale in atti dà atto che il trasferimento è avvenuto a causa di discussioni con la madre e la sorella e che il ragazzo ha riferito di essere così più sereno. Appare, dunque, opportuno mantenere il collocamento di presso Per_2
pagina 14 di 17 il padre e l'attuale regime di visita madre\figlio, che corrisponde al desiderio del minore, di ormai sedici anni.
Il mantenimento dei minori.
Entrambi i genitori hanno la collocazione prevalente di uno dei figli;
se però
frequenta regolarmente la madre, ha totalmente sospeso le visite Per_2 R_ con il padre.
Appare, dunque, congruo revocare l'assegno di mantenimento del Voce CP_4 per il figlio , a decorrere dal gennaio 2025. L'assegno per dovrà, Per_2 R_ invece, essere confermato nella misura di € 150,00. Non è fondata la richiesta di un incremento dell'assegno, in quanto la situazione di non è mutata, la R_ Pt_1 non ha più il collocamento di e il non risulta aver incrementato il Per_2 R_ proprio reddito dal marzo 2023, quando sono stati sottoscritti gli accordi di separazione.
Quanto alla richiesta del sugli animali domestici (tre gatti e un cane), R_
l'accordo sul mantenimento finchè sono in vita è stato preso dalle parti e così è destinato a permanere per tale durata.
Le spese del giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Prato il 22 luglio 2012 e trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n.115, parte II serie
A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
pagina 15 di 17 affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la R_ medesima;
gli incontri con il padre avverranno allorchè la minore vorrà incontrarlo;
affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso il padre;
potrà incontrare la madre: nel periodo scolastico, Per_2 nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando si recherà a scuola (avendo cura la madre di andare a prenderlo e riportalo a scuola se il ragazzo non effettua gli spostamenti in autonomia); a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 fino all'entrata di scuola del lunedì mattina (avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre-se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- e di portarlo a scuola se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia). Salvo migliori accordi nell'interesse del minore. Nel periodo di interruzione scolastica: nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dalle ore 10,00 avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al venerdì alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-; a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 -avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al lunedì mattina alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-. Salvo migliori accordi nell'interesse del minore;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno cinque del mese;
la R_ somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l'assegno unico per sarà percepito integralmente dalla Voce, quello per al 50% tra i R_ Per_2 genitori;
-revoca l'assegno di mantenimento di a carico del e in favore della Per_2 R_
con decorrenza da gennaio 2025; Pt_1
-invita le parti a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
-dispone che prosegua il percorso psicoterapeutico;
revoca il percorso di R_ educativa domiciliare;
pagina 16 di 17 -dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
La Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
, difesa dagli avv. Federica Vittorio e Carlotta Maniero;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dagli avv. Lucia Voltolini e Francesca Monticelli;
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1 avversaria domanda: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sig.ra ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ) in data 22.07.2012 (trascritto nel registro di stato
[...] C.F._2 civile del Comune di Prato al n. 115 parte II, serie A, anno 2012) per essere trascorso il termine i protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre
1970, n. 898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
disporre
l'affidamento super esclusivo della figlia (C.F. Persona_1
) alla sig.ra (C.F. ) C.F._3 Parte_1 C.F._1 con facoltà della medesima di decidere in via autonoma sulle questioni scolastiche e di salute di con collocamento prevalente ed esclusivo presso la madre con la R_ quale risiederà, come tutt'ora risiede, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30, così come previsto dal decreto di fissazione udienza n. cronol. 5765/2024 del
13/07/2024, per le motivazioni in atti;
disporre l'affido condiviso paritetico del figlio (C.F. ) ad entrambi i genitori come già Persona_2 C.F._4 richiesto dalla ricorrente all'udienza del 9 luglio 2024,3 i quali provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
disporre in ordine al regime di visita in tal modo: I) il figlio trascorrerà una settimana dal lunedì all'uscita Persona_2 di scuola al lunedì successivo all'entrata di scuola in via alternata con ciascun genitore. Per le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad anni alterni, con Per_2 il padre o la madre il giorno di Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di San Silvestro e Capodanno, in via alternata anche il giorno dell'Epifania; nel periodo pasquale, entrambi i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé il figlio il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, invertendosi ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno. II) Per quanto concerne tenuto conto che, ad oggi, non ha Persona_1 alcun tipo di rapporto col padre, disporre che la stessa non sia obbligata a vedere il pagina 2 di 17 sig. senza il proprio consenso. Nella speranza che i rapporti padre-figlia
R_ possano riprendere in futuro, disporre che il IG. svolga un percorso
R_ genitoriale/familiare monitorato da un professionista sanitario (psicologo) e/o dagli assistenti sociali o da figure specializzate che il Tribunale riterrà opportune;
al contempo disporre che continui i percorsi già iniziati con gli assistenti Persona_1 sociali, di educativa domiciliare, di sostegno psicologico e permanga la presa in carico della minore, assumendo ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto nell'interesse di Quando i rapporti padre-figlia saranno ripresi
R_ prevedere il seguente calendario di visita del padre con la figlia a) durante
R_
l'anno scolastico, il padre terrà con sé nei giorni di mercoledì e giovedì, ed R_ un fine settimana il sabato e/o la domenica, inizialmente senza pernotto rispettando le tempistiche di per le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad R_ R_ anni alterni con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore il giorno di San Silvestro e Capodanno, in via alternata anche il giorno dell'Epifania; nel periodo pasquale trascorrerà con il sig. ad anni alterni, il giorno di Pasqua o R_ quello di Pasquetta. Nel periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno a settembre, che i genitori concorderanno entro il 31.05 di ogni anno. condannare il sig. (C.F. CP_1
) a versare a titolo di mantenimento per la figlia C.F._2 R_ la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
[...]
ISTAT, ovvero la maggiore o minore somma nella misura che il Tribunale riterrà di determinare a titolo di mantenimento della minore che verrà versato tramite bonifico bancario entro e non oltre il 20 di ogni mese alle coordinate bancarie già note;
relativamente alle spese straordinarie per i figli disporre l'obbligo del pagamento al
50% tra i genitori, così anche per le spese mediche e dentistiche non coperte da
S.S.N., come da protocollo del CNF del 29 novembre 2017; rigettare tutte le eccezioni preliminari formulate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto, specie in punto di responsabilità aggravata e di inammissibilità del ricorso;
8) rigettare tutte le domande nel merito formulate dal sig. 9) per tutto quanto non R_ espressamente previsto, si rinvia all'accordo di separazione redatto con pagina 3 di 17 negoziazione assistita del 20.2.2023 in atti (doc.4) qui da intendersi esplicitamente richiamato.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della CTU, dell'interrogatorio formale del sig. e delle prove per testi a prova e controprova, non ammessi, così come R_ formulati nel ricorso e nella memoria ex art. 473 bis n. 17, comma 1, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze.
Per voglia il Tribunale 1) dichiarare l'inammissibilità del CP_1 CP_2 ricorso depositato dalla IG.ra per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di Pt_1 spese e competenze di causa;
2 - in via preliminare: ove il Tribunale CP_3 adito lo ritenga opportuno, acquisire la relazione redatta dall'assistente sociale e dallo psicologo, e comunque dal Servizio Sociale assegnatario, depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze nel procedimento N.
1230/23; -in via ulteriormente preliminare: disporre CTU nella quale il consulente nominato, sentiti entrambi i genitori e i minori nelle forme ritenute più opportune, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operano sotto il suo controllo e responsabilità – eseguite le visite domiciliari e/o scolastiche e segnalando all'autorità giudiziaria con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti urgenti indichi: quali siano le condizioni psichiche dei genitori formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione delle risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di analisi positiva per disturbi psichiatrici di uno di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provvede inoltre a descriverli e a precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardare la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; quali siano le condizioni psichiche dei minori formulando una diagnosi pagina 4 di 17 funzionale tenuto conto del loro stato, dell'età, dei bisogni contingenti. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza provveda il CTU a descriverli al fine di definire con maggiore accuratezza i possibile i bisogni speciali di cui sono portatori i ragazzi;
indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscono l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
indichi il
CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale educativo in favore dei minori e del nucleo familiare;
1)-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ( ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
( ) in data 22.07.2012 (trascritto nel registro di stato civile del C.F._1
Comune di Prato al n. 115 parte II, serie A, anno 2012) per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n.
898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito
IN TESI 2A)-disporre l'affidamento congiunto dei figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. ) ad entrambi C.F._3 Persona_2 C.F._4
i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente della figlia R_ presso la madre con la quale risiederà nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30 e con collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà Per_2 nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14;
3.A)-disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico per entrambi i figli vengano percepite al 50% dai genitori, con decorrenza per il minore Persona_2 da Dicembre 2024, atteso il trasferimento del minore a casa del padre dal predetto mese;
IN IPOTESI: B)-disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Persona_2
(C.F. ) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._4 genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con pagina 5 di 17 collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14 e disporre l'affidamento congiunto della figlia minore (C.F. ) ad Persona_1 C.F._3 entrambi i genitori, attribuendo alla madre IG.ra l'esercizio in via Parte_1 esclusiva della responsabilità genitoriale in materia di istruzione e salute con collocamento prevalente della figlia presso la madre con la quale risiederà, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30; B)-disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico per entrambi i figli vengano percepite al 50% dai genitori, con decorrenza per il minore da Dicembre 2024, atteso il trasferimento del Persona_2 minore a casa del padre dal predetto mese;
IN IPOTESI ULTERIORE:
2.C)- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore (C.F. Persona_2
) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._4 genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente del figlio presso il padre con il quale risiederà nell'abitazione sita in Vaiano (PO), Via Le Fornaci n.14 e disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F. ) alla Persona_1 C.F._3 madre IG.ra con collocamento prevalente della figlia presso la Parte_1 madre con la quale risiederà, nell'abitazione sita in Prato, Via A. Ceri n. 30;
3.C)- disporre che le somme erogate a titolo di assegno unico vengano percepite al 50% dai genitori per il figlio -con decorrenza per il minore da Per_2 Persona_2
Dicembre 2024, atteso il trasferimento del minore a casa del padre dal predetto mese- ed integralmente dalla madre per la figlia IN OGNI CASO 4)-disporre che R_ il figlio minore possa vedere ed incontrare la madre: Persona_2
Durante il periodo scolastico
• nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando si recherà a scuola (avendo cura la madre di andare a prenderlo e riportalo a scuola se il ragazzo non effettua gli spostamenti in autonomia);
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 fino all'entrata di scuola del lunedì mattina (avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre-se il pagina 6 di 17 figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- e di portarlo a scuola se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia).
Comunque, nel rispetto delle esigenze scolastiche e non del minore.
Nel periodo di interruzione scolastica:
• nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dalle ore 10,00 avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al venerdì alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 -avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al lunedì mattina alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-.
Comunque, nel rispetto delle esigenze extrascolastiche e ludiche del minore. 5)- disporre che la figlia -in ragione delle criticità manifestate nei confronti del R_ padre e dell'imminente maggiore età- possa incontrare il padre secondo le modalità che verranno indicate dalla CTU. Nell'ipotesi in cui l'invocata CTU non venga disposta stabilire che possa incontrare il padre un giorno la settimana a cena R_ anche presso l'abitazione della IG.ra considerata dalla minore quale nonna e Pt_2 comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche e non del minore;
6)-confermare e disporre che il IG. provveda al mantenimento ordinario della R_ figlia mediante corresponsione a favore della IG.ra Persona_1 Parte_1 della somma mensile di euro 150,00= o della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7)-disporre che la IG.ra provveda al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 mediante corresponsione a favore del IG. della somma Persona_2 CP_1 mensile di euro 100,00= o della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria o di pagina 7 di 17 quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8)-disporre che le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo per i procedimenti in materia familiare in uso presso il Tribunale di Prato vengano sopportate nella misura del 50% tra i genitori, ma, in ragione delle attuali spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore quali supporto psicologico R_ dal professionista privato e ripetizioni si richiede che l'esborso massimo a carico del
IG. per voci di spesa sia di E 120,00 mensili. Le spese straordinarie R_ Pt_3 saranno rimborsate, previa effettuazione dei conteggi entro il giorno 30 di ogni mese- ossia secondo il seguente schema: Spese straordinarie e subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni, frequ enza al Conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche (musica disegno pittura) corsi di informatica, centri estivi, vacanze di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso scuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario del luogo di residenza di minori, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta a mezzo mail da parte di uno dei genitori, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
pagina 8 di 17 iscrizioni e rette a scuole pubbliche, libri scolastici a corredo di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale del paese di residenza dei minori in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bolle e di assicurazione per il mezzo di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
9)-confermare e disporre che i genitori, ogni anno all'interno delle festività natalizie scolastiche, dividano equamente i tempi di permanenza con i figli compatibilmente - vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
10)- disporre che i figli e trascorrano il giorno di Pasqua un anno con il padre e un anno Per_2 R_ con la madre e che altrettanto avvenga per il giorno del Lunedì dell'Angelo che sarà trascorso con il genitore con cui non è trascorsa la Pasqua. Disporre che all'interno dell'anno solare, comunque, i genitori abbiano cura che Natale e Pasqua siano trascorsi con un diverso genitore, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
11)-disporre che e trascorrano le Per_2 R_ festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre secondo il calendario previsto per il diritto di visita, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
12)-disporre che e trascorrano durante le vacanze estive scolastiche Per_2 R_ almeno 15 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore in relazione alle ferie dei genitori;
i detti periodi dovranno essere concordati entro il 30 Maggio di ogni anno, compatibilmente -vista l'età dei ragazzi- con la volontà e le esigenze di costoro;
13)- disporre che per i viaggi: fuori regione Toscana: i genitori debbano avvisarsi reciprocamente qualora debbano effettuare nei propri giorni e/o fine settimana di competenza e/o vacanze estive spostamenti fuori regione Toscana;
all'estero: i genitori debbano avvisarsi con congruo anticipo per ottenere il consenso al viaggio e, una volta ottenuto il consenso, abbiano l'obbligo di comunicare il programma del viaggio;
gli eventuali dinieghi andranno comunicati a mezzo mail motivando il dissenso;
pagina 9 di 17 14)-disporre che i coniugi, nell'ipotesi di concorde volontà, si autorizzino al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, nonché autorizzino il rilascio di un passaporto personale in favore dei figli minori con impegno a reiterare tale assenso, se necessario, dinanzi alle competenti autorità;
15)-disporre che nulla è dovuto dal IG. a titolo di assegno divorzile in favore R_ della IG.ra Pt_1
16)-disporre che nulla è dovuto dal IG. per il mantenimento degli animali R_ domestici presenti nel nucleo familiare prima della separazione di proprietà della
IG.ra Parte_1
17)-Con vittoria di spese e competenze di causa e richiesta di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c in ragione della svolta domanda di richiesta di affido esclusivo di entrambi i minori. Si conclude altresì in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con l 22 luglio 2012 e dal CP_1 quale sono nati due figli, il 18 aprile 2008, e , il 2 luglio 2009. R_ Per_2
A sostegno della domanda ha dedotto che: i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM di Prato il 7 marzo 2023, alle condizioni che seguono: “Le condizioni dell'accordo di separazione venivano concordate come segue:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Il sig. CP_1 trasferirà altrove la propria residenza anagrafica entro il 31.03.2023. 3) La
[...] casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra quale genitore presso il Parte_1 quale i figli sono collocati in via prevalente. I figli e sono affidati R_ Per_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Prato (PO) Via A. Ceri, 30. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in modo autonomo dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese di comune
pagina 10 di 17 accordo da entrambi i coniugi. entrambi i genitori, visto la delicata fase della separazione in corso, allo scopo di consentire ai figli il giusto tempo di assestamento nella nuova situazione genitoriale/familiare, prevedono di confrontarsi preliminarmente circa i tempi e i modi di incontro dei figli con l'eventuale nuovo partner di ciascun genitore;
Il diritto di visita dei figli da parte del padre, salvo diverso accordo che sarà raggiunto di volta in volta tra i genitori, avverrà come segue: il padre terrà con sé e nei giorni di mercoledì e giovedì, R_ Per_2 pernotto incluso, ed un fine settimana alternato dal giorno di sabato fino all'entrata di scuola del lunedì mattina, salvo diverse istanze e/o esigenze dei figli, da concordare di volta in volta. In ogni caso i genitori si dichiarano disponibili a collaborare, nell'interesse dei figli, e a far fronte alle loro esigenze, eventualmente anche in deroga al presente calendario. Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno la metà delle vacanze scolastiche con l'uno e con l'altro genitore in ossequio alla regola dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i genitori, pattuendosi che: a) nel periodo natalizio i figli trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o la madre il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Capodanno;
b) nel periodo pasquale, entrambi i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé i figli o il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta, invertendosi ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, tra i mesi di giugno a settembre, da concordarsi entro il
31.01 di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori e tenendo, prioritariamente conto, in ragione dell'età, dei desiderata dei figli. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) che sarà sottoposto annualmente a rivalutazione ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate. Colui che anticiperà la spesa straordinaria, ne richiederà il rimborso all'altro e questi provvederà entro i successivi 15 giorni;
in caso di disaccordo sulle spese straordinarie e sulla loro refusione saranno applicate le “Linee-guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017, a
pagina 11 di 17 cui le parti concordemente intendono fare esclusivo riferimento e che per semplicità si allega al presente atto. La madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli ed a beneficiare delle detrazioni fiscali in misura pari al 50%; 4) Il
IG. si impegna a pagare la metà della rata mensile di mutuo a tasso CP_1 variabile acceso con la banca Unicredit Banca di Roma spa, fino ad estinzione, a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Prato (PO) Via A. Ceri, 30, e pertanto verserà la metà della rata mensile di mutuo sul conto corrente n.
00000401391071 cointestato tra le parti due giorni prima di quello fissato per il pagamento della rata. Le spese di gestione di tale conto saranno ripartite in pari misura tra il sig. e la IG.ra Le parti concordano che CP_1 Parte_1 in ipotesi di estinzione di tale conto cointestato, il sig. si obbliga a CP_1 pagare la metà della rata mensile di mutuo versando il suddetto importo sul conto corrente indicato dalla sig.ra alla quale faranno carico in via Parte_1 esclusiva i costi di gestione ed ogni altra eventuale spesa;
La sig.ra Parte_1 si obbliga, in caso di vendita e/o di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in
Prato (PO) Via A. Ceri, 30, a riconoscere al sig. la metà del prezzo CP_1 ricavato e/o di mercato, al netto di ogni spesa. Tale obbligo è assunto dalla moglie nella consapevolezza che il marito ha contribuito in pari misura a pagare il prezzo della casa in Prato (PO) Via A Ceri 30 e, pertanto, detto obbligo è assunto dalla sig.ra ai sensi dell'art 1988 c.c., senza alcuna condizione se non quella che il Pt_1 marito abbia regolarmente versato la quota di mutuo di sua spettanza fino all'estinzione e/o fino alla vendita e/o fino al trasferimento della proprietà del citato immobile;
13) Il sig. si obbliga a sostenere la metà delle spese CP_1 veterinarie ed alimentari degli animali attualmente in alloggio presso la casa familiare (tre gatti ed un cane) fino a che saranno in vita, dopodiché cesserà definitivamente ed automaticamente ogni contribuzione;
14) Il sig. si CP_1 obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 31 Parte_1 dicembre 2022 la somma di euro 181,79 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra in via esclusiva fino al 30.09.2022, oltre alle spese Pt_1 bancarie e assicurative relative al mutuo casa fino al 07.02.2023 in tre tranche di cui le prime due (febbraio e marzo 2023, pari ad €50,00) e la terza a saldo (aprile 2023,
pagina 12 di 17 pari ad €81,79); 15) le parti dichiarano di essere entrambe lavoratori dipendenti e di non avere diritti e/o pretese reciproche, rinunciando fin da adesso ad ogni azione;
I signori e si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso Parte_1 CP_1 ad ottenere dalle competenti Autorità il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità, passaporti o lasciapassare per l'estero, anche per i figli minori;
con la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla da avere e pretendere avendo già estinto ogni altra reciproca obbligazione”; in realtà, non frequenta il padre e anche la frequentazione di R_
è inferiore a quella concordata;
anche il mantenimento non viene corrisposto Per_2 nei tempi e non sono state pagate delle spese straordinarie;
ha chiesto l'affidamento esclusivo di e l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a € 500,00 R_ mensili.
si è costituito ed ha contestato le deduzioni di controparte;
ha CP_1 chiesto la conferma dell'assegno previsto per i figli e l'affidamento condiviso degli stessi.
Nel corso del giudizio è stata sentita la quale ha dichiarato di non voler R_ vedere il padre ma di poter cambiare idea in futuro.
Per sono stati disposti l'educativa domiciliare, per i problemi scolatici, e il R_ supporto psicoterapeutico per riallacciare la relazione con il padre. I coniugi hanno svolto un percorso di mediazione familiare, che non ha avuto successo.
Le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione Parte_1 CP_1 della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con pagina 13 di 17 riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, a far tempo dall'avvenuta negoziazione assistita di separazione.
L'affidamento dei figli minori e la loro collocazione.
L'istruttoria svolta mediante l'audizione della minore e le relazioni dei R_ servizi sociali hanno consentito di accertare che non vuole vedere il padre, R_ anche se non esclude di poter cambiare idea. Nel corso del giudizio è stata R_ supportata con l'educativa domiciliare e la psicoterapia, volta soprattutto a ricostruire la relazione padre-figlia, ma ancora senza esito. Le ragioni del conflitto in esito alla separazione e all'attribuzione della responsabilità al padre della disgregazione della famiglia.
Pur non ritenendo il privo di capacità genitoriale, il Collegio ritiene che, Pt_4 poiché al momento la frequentazione tra il padre e non sussiste, e dunque il R_ non ha una vera relazione con la minore, la medesima, che peraltro, R_ raggiungerà la maggiore età il prossimo anno, debba essere affidata in via esclusiva alla madre;
stante comunque l'interessamento del padre verso la figlia e il suo desiderio di riavvicinamento, appare opportuno che i genitori prendano congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la figlia in materia di educazione, istruzione e sanità.
Con riferimento all'istruzione, nel corso del giudizio è stato accertato che R_ non ha difficoltà di apprendimento ma che le sue problematiche scolastiche sono soprattutto di ordine psicologico;
atteso il tempo trascorso e il desiderio espresso dalla minore di non proseguire l'educativa domiciliare, il Tribunale, sul parere positivo del servizio sociale, ritiene di poter revocare l'educativa domiciliare. E' invece, necessario che la minore prosegua il supporto psicoterapeutico.
, invece, nelle more del giudizio, nel dicembre 2024, si è trasferito dal Per_2 padre;
la relazione del Servizio sociale in atti dà atto che il trasferimento è avvenuto a causa di discussioni con la madre e la sorella e che il ragazzo ha riferito di essere così più sereno. Appare, dunque, opportuno mantenere il collocamento di presso Per_2
pagina 14 di 17 il padre e l'attuale regime di visita madre\figlio, che corrisponde al desiderio del minore, di ormai sedici anni.
Il mantenimento dei minori.
Entrambi i genitori hanno la collocazione prevalente di uno dei figli;
se però
frequenta regolarmente la madre, ha totalmente sospeso le visite Per_2 R_ con il padre.
Appare, dunque, congruo revocare l'assegno di mantenimento del Voce CP_4 per il figlio , a decorrere dal gennaio 2025. L'assegno per dovrà, Per_2 R_ invece, essere confermato nella misura di € 150,00. Non è fondata la richiesta di un incremento dell'assegno, in quanto la situazione di non è mutata, la R_ Pt_1 non ha più il collocamento di e il non risulta aver incrementato il Per_2 R_ proprio reddito dal marzo 2023, quando sono stati sottoscritti gli accordi di separazione.
Quanto alla richiesta del sugli animali domestici (tre gatti e un cane), R_
l'accordo sul mantenimento finchè sono in vita è stato preso dalle parti e così è destinato a permanere per tale durata.
Le spese del giudizio.
In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Prato il 22 luglio 2012 e trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n.115, parte II serie
A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
pagina 15 di 17 affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la R_ medesima;
gli incontri con il padre avverranno allorchè la minore vorrà incontrarlo;
affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso il padre;
potrà incontrare la madre: nel periodo scolastico, Per_2 nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando si recherà a scuola (avendo cura la madre di andare a prenderlo e riportalo a scuola se il ragazzo non effettua gli spostamenti in autonomia); a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 fino all'entrata di scuola del lunedì mattina (avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre-se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- e di portarlo a scuola se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia). Salvo migliori accordi nell'interesse del minore. Nel periodo di interruzione scolastica: nei giorni di mercoledì e giovedì, pernotto incluso: il mercoledì dalle ore 10,00 avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al venerdì alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-; a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 -avendo cura la madre di andare a prenderlo a casa del padre se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia- fino al lunedì mattina alle ore 10,00 quando verrà ripreso a casa della madre dal padre e/o da un suo delegato -se il figlio non effettua gli spostamenti in autonomia-. Salvo migliori accordi nell'interesse del minore;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno cinque del mese;
la R_ somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l'assegno unico per sarà percepito integralmente dalla Voce, quello per al 50% tra i R_ Per_2 genitori;
-revoca l'assegno di mantenimento di a carico del e in favore della Per_2 R_
con decorrenza da gennaio 2025; Pt_1
-invita le parti a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
-dispone che prosegua il percorso psicoterapeutico;
revoca il percorso di R_ educativa domiciliare;
pagina 16 di 17 -dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
La Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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