Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 10118/2019 R.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. n. 1524/2019 pubblicata il 22/05/2019 avente ad oggetto:
“risarcimento danni da sinistro stradale” assegnata in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025 previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c e vertente
TRA
( C.F.: ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Di Puorto Stani,( C.F.: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il predetto procuratore come in atti
APPELANTE
E con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass CP_1
S.r.l.( codice fiscale e partita IVA n. ) in persona del procuratore ad litem P.IVA_1
Dott. (C.F. rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Erika Villanova, (C.F.:
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec della predetta – C.F._4
Em_ PEC: . ecavvocati Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, ora e CP_3 CP_4 Controparte_5
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Appellati – contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni presente solo il procuratore della appellata società assicurativa, riportandosi alla documentazione prodotta, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizi per tardiva riassunzione , previa rinuncia i termini di cui all'art.190 c.p.c, con vittoria di spese di lite
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore aveva Parte_1
convenuto in giudizio la società , quale istituto assicuratore del veicolo CP_1
Ford Tourneo tg. EC858HG, nonché la società ora CP_3 [...]
proprietaria del mezzo nonché quale CP_4 Controparte_5
conducente del veicolo, per il risarcimento delle lesioni sofferte a causa dell'investimento avvenuto in data in data 03/07/2013 in Fondi (LT), lungo Via
Madonna della Grazie, civico 386, verso le ore 16.30.
Tanto premesso il aveva chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del Pt_1
veicolo convenuto con condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, e non, sofferti per le lesioni cagionate dall'urto dell'automobile, per la somma da accertarsi in corso di causa
Si era costituita in giudizio la società che aveva contestato l'esistenza CP_1
del fatto storico, oltre alla responsabilità esclusiva del veicolo convenuto, trattandosi di colpa concorsuale ed ascrivibile alla condotta imprudente del pedone, e aveva chiesto il rigetto della domanda.
Non si costituivano la società e e ne vendica CP_4 Controparte_5
dichiarata la contumacia.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi e con l'espletamento di CTU medica il
Giudice di pace riservava la causa in decisione.
Con la sentenza n. 1524/2019 in cui il Giudice di Pace di CASERTA, aveva accolto la domanda ed aveva dichiarato “la responsabilità esclusiva del conducente del
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veicolo Ford Tourneo tg. EC858HG di proprietà della società convenuta CP_6
nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto; - condanna in solido tra loro, la società e la compagnia al Controparte_7 Controparte_8
risarcimento delle lesioni in favore di mediante il pagamento in Parte_1 favore di quest'ultimo, della domma complessiva di Euro 7.083,64, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del sinistro sino al soddisfo oltre alle spese di lite per euro 1.150,00 oltre iva e cpa ed alle spese di CTU”
2. Avverso la sentenza n. 1524/2019 ha proposto appello assumendo Parte_1
che la pronuncia fosse erronea nella parte in cui, pur avendo accolto la domanda da lui proposta per conseguire il risarcimento dei danni riportati nel sinistro verificatosi in data 03/07/2013 in Fondi, liquidava l'entità dei predetti senza operare una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, l'istante si è lamentato della quantificazione dei danni dal Giudice sebbene questi avesse aderito gli esiti peritali ed ha chiesto in riforma della sentenza impugnata una diversa valutazione dei danni fisici e morali subiti .
Si è costituita la compagnia assicurativa che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art 345 cpc ed ha spiegato appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore.
Al verbale di udienza del 27.1.2022, avendo il procuratore di parte appellante dichiarato di essere stato sospeso dall'albo, il G. ST ha interrotto il Giudizio.
Con istanza depositata il 27/5/2024 l'appellante si è costituito con un nuovo difensore riassumendo il giudizio.
All'udienza del 8 aprile 2025 presente il solo difensore della parte appellata – appellante in via incidentale che ha eccepito la tardività della riassunzione ed ha chiesto decidersi il giudizio previa rinuncia ai termini di cui all'art. 90 c.p.c., il G.
ST ha assegnato al causa in decisione
3. Tanto premesso in fatto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del giudizio sospeso.
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È fondata, difatti, l'eccezione della parte appellata- appellante in via incidentale - con la quale si deduce la tardiva riassunzione del giudizio interrotto, da cui discende l'estinzione del giudizio.
La fattispecie è di certo regolata, come sostiene l'appellante, dall'art. 305, c.p.c., che prevede che il giudizio interrotto debba essere riassunto entro il termine – perentorio- di mesi tre altrimenti si estingue.
Orbene l'ordinanza di interruzione del giudizio emessa al verbale di udienza del
27/1/2022 per la temporanea perdita della capacità processuale del procuratore della parte appellante – peraltro dichiarato in udienza produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione e il conseguente termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti
(Cassazione Civile SS.UU. 20 marzo 2008, n. 7443, v anche: Cass,29/05/2024, n.
15004Cass., 22/09/2022, n. 27788).
Dichiarata l'interruzione, la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza.
Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del giudizio all'udienza del 27.1.2022 mentre l'istanza di riassunzione risulta depositata, dal nuovo procuratore dell'appellante, in data 27/5/2024 e quindi ben oltre il termine perentorio suindicato.
Non va sottaciuto peraltro il comportamento processuale della parte appellata – appellante incidentale - la quale è rimasta processualmente inerte dimostrando di non aver interesse alla riassunzione del giudizio ed alla pronuncia sull'appello incidentale spiegato.
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Ne deriva, in conclusione, che in ragione della riassunzione tardiva, effettuata dal nuovo procuratore dell'appellante e dell'inerzia processuale della parte appellata la riassunzione del giudizio deve ritenersi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
4. Alla stregua di tali considerazioni, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
5. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante e della parte appellata – appellante in via incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V. definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa da nei confronti della società Parte_1 CP_1
in persona del legale p.t , nonché nei confronti della società società , ora CP_3
e di nella contumacia di questi CP_4 Controparte_5
ultimi, così decide:
– Dichiara l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del predetto;
– Compensa le spese processuali tra le parti costituite;
– dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante e dell'appellata - appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in S. Maria C.V. 14 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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