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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 678/2020 pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PERILLO GIUSEPPE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IERVOLINO RAFFAELE (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORTIERO Controparte_2 P.IVA_2
SA (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DE Controparte_3 C.F._5
RE LU (C.F. ); C.F._6
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . APPELLATA
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._7 dell'Avv. RANIERI MARIASA;
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate con scadenza al 04.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nola n. 4801/2019, pubblicata in data 15.10.2019, all'esito del giudizio avente R.G. 2620/2018, incardinato dal per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro Pt_1 verificatosi il 09.09.2017 in SA US IA (NA) alla via Scopari in conseguenza dello scontro con il veicolo di proprietà di . In particolare, l'appellante ha censurato la CP_4 sentenza in questione per le seguenti motivazioni: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver erroneamente valutato il compendio probatorio in atti non ritenendo raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
2) per la CP_4 carente, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in merito all'impossibilità di accertare le modalità e responsabilità del sinistro;
3) per aver erroneamente applicato l'art. 2054 c.c. nella parte in cui pone una presunzione di pari responsabilità; 4) per aver erroneamente e falsamente applicato gli artt. 1227 e 2054 c.c.; 5) per aver erroneamente provveduto alla quantificazione del danno liquidato;
6) per aver erroneamente individuato il dies a quo per il computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalla sentenza e non dall'evento lesivo;
7) per aver erroneamente liquidato le spese disponendo la compensazione parziale delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata di “a) accertare e dichiarare che il sinistro per il quale vi è giudizio ed i danni subiti all'autovettura tg. EX979DE di proprietà Controparte_5
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . dell'istante e le lesioni alla persona dell'attore che ne furono conseguenza immediata e diretta, si sono verificati per colpa
e responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell'autovettura Fiat 50L tg. FB663HF. E per l'effetto: b) ritenere e dichiarare totalmente infondate sia la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto sia CP_4 quella attivata dalla sig.ra e per l'effetto rigettarla. c) accertare e dichiarare che a seguito e per Controparte_3 effetto del sinistro occorso in data 09.09.2017 l'autovettura di proprietà dell'attore subiva non solo danni a cose da urto diretto (lato anteriore sa) ma anche indiretto (lato DX) quantificati, nella misura complessiva, corrispondente al
100% del totale pari a di E. 5104,73 e nel contempo lesioni nella misura complessiva corrispondente al 100% del totale pari contempo lesioni nella misura complessiva corrispondente al 100% del totale pari a di E. 2733,69 il tutto per complessivi € 7838,42 per l'effetto: d) condannare - per le causali innanzi indicate – il sig. ed CP_4
e rispettivamente nella qualità di proprietario dell'autovettura Fiat 50 (tg FB663HF) quale Controparte_6 responsabile civile dei danni arrecati all'attore e di compagnia assicuratrice ai fini r.c.a. verso terzi del predetto mezzo , al pagamento, in favore dell'istante di importo (già calcolato al netto di quanto già ricevuto) e comunque non inferiore ad € 3919,21 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento (09.09.2017) fino a quello del soddisfo o comunque di quell'importo maggiore o minore che dovesse ritenuto di giustizia, con rinunzia espressa all'eventuale esubero dal valore dichiarato;
d) porre a carico dei convenuti e il CP_4 Controparte_6 pagamento delle spese ed i compensi del doppio grado di giudizio per l'intero con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
3.1. La ritualmente citato, si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha eccepito CP_7
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello proposta da Pt_1
Proponeva ancora appello incidentale avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Nola,
[...] per mancata detrazione dal quantum debeatur della somma già incassata dall'appellante nella fase stragiudiziale, avendo dato prova del pagamento nel corso del giudizio di prime cure, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
3.2. costituitasi nel presente grado di giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'atto di appello, resistendo con particolare riguardo al motivo di appello per infondatezza dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
3.3. , parimenti costituitosi nel presente grado di giudizio, ha richiesto il rigetto CP_4 dell'appello infondato in fatto ed in diritto e ha proposto appello incidentale ai fini del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'appellante principale nella Parte_1
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . causazione del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3.4. costituitasi nel corso del presente giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale proposto da per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c. e per non CP_4 aver ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c., oltre che l'infondatezza degli ulteriori appelli incidentali proposti.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 24.01.2020 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (15.10.2019) ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 28.01.2020.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza
n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I, n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, concernenti l'erronea valutazione del compendio istruttorio in merito alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054 c.c., l'erronea individuazione del dies a quo degli interessi legali e l'erronea liquidazione delle spese.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Con riferimento alla tempestività degli appelli incidentali proposti nel corso del presente giudizio, deve evidenziarsi che l'art. 343 c.p.c. dispone che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347”, ossia nel termine di venti giorni liberi antecedenti all'udienza individuata dall'appellante nell'atto di citazione in appello.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto da risulta tempestivamente proposto ed è CP_1 ammissibile, essendosi la compagnia costituita in data 08.04.2021, prima quindi dello spirare del termine di venti giorni dall'udienza fissata in citazione (29.04.2021).
Ancora, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da , ancorché CP_4 si tratti di appello incidentale tardivo, essendosi questi costituito in data 15.10.2020, ben oltre la data dei venti giorni dall'udienza fissata in citazione e dalla quale decorre il dies a quo per la tempestiva costituzione, salva l'ipotesi (che non ricorre in questa sede) del differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168bis c.p.c. ed oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Posto, quindi, che si tratta indubbiamente di un'impugnazione incidentale tardiva perché esperita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ne occorre vagliare l'ammissibilità in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Giova precisare che, sebbene l'art. 334 comma I c.p.c. preveda la possibilità per le parti appellate di proporre appello incidentale in sede di costituzione anche quando per esse sia “decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”, la Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, anche per un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, “ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., “parti le quali è stata proposta l'impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (v. Cass. ord.
25285/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (v. Cass. sent. 14596/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (v. Cass. ord. 27616/2019; Cass. sent. 6156/2018).
Nel caso in cui non si rientri nell'ipotesi delineate dall'art. 334 c.p.c. e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non potendo consentirsi di recuperare, mediante l'impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 21.10.2022 n.
31135).
Ne consegue, quindi, che secondo la più recente giurisprudenza, al fine di vagliare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, occorre valorizzare il criterio dell'interesse che non può essere il criterio dell'interesse nascente dalla sentenza ma quello che deriva dall'impugnazione, dovendosi stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale dell'impugnazione principale possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo, giacché, solo in caso affermativo, l'impugnazione tardiva potrà ritenersi ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 09.07.2020, n. 14596). In altri termini, deve
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . ricorrere un interesse ulteriore rispetto a quello nascente dalla sentenza, “che deriva dall'impugnazione principale e che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 4640 del 1989), con la conseguenza che, ove l'interesse all'impugnazione preesista alla stessa, l'appello incidentale tardivo dovrà essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello incidentale tardivo proposto da sia CP_4 ammissibile dal momento che l'interesse ad impugnare la sentenza risulta innescato dalla censura principale prodromica ad ottenere una pronuncia che escluda del tutto la responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro per cui è causa e vada quindi a rimettere in discussione l'intero assetto degli interessi che deriva dalla sentenza impugnata.
Gli appelli incidentali risultano parimenti ammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale nel presente grado di giudizio, deve essere rilevato che, in applicazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di impugnazione, né è stato oggetti di proposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati dalla sentenza appellata, si è formato il cd. giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero dal Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Invero, in considerazione dell'appello principale e dell'appello incidentale ammissibile, è da ritenersi res iudicata l'accertamento del fatto storico foriero del danno.
5. Nel merito, risulta opportuno specificare che, ancorché l'appellante principale abbia articolato plurimi e molteplici motivi d'appello, invero la censura relativa ai motivi 1, 2, 3 e 4 dell'atto di appello
è invero unitaria e si risolve nell'erronea valutazione da parte del Giudicante di prime cure del compendio istruttorio raccolto ex artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo questi ritenuto integrata da parte del la prova liberatoria richiesta ai fini del superamento del concorso di colpa. Tali motivi Pt_1 dell'appello principale debbono, tuttavia, essere esaminati unitamente all'appello incidentale proposto da aventi ad oggetto il medesimo capo della sentenza gravata e concernenti, in CP_4 definitiva, l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro.
In punto di diritto, l'art. 2054, nel disciplinare la responsabilità in materia di circolazione di veicoli, prevede espressamente al comma II che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, con la precisazione che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di un criterio di
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . imputazione della responsabilità che opera in via sussidiaria, ossia qualora non sia possibile accertare in concreto la misura della responsabilità dei conducenti (cfr. Cass. civ., 6483/2013; Cass. civ.,
7061/2020).
La presunzione di concorso paritario di colpa nella produzione del danno in caso di scontro tra veicoli opera laddove non sia possibile l'accertamento in concreto delle cause del sinistro ovvero delle responsabilità delle parti coinvolte (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9353 del 04.04.2019 per cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro), proprio nella predetta logica di sussidiarietà, operante laddove l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe in merito all'imputazione della responsabilità del sinistro (cfr. Cass. civ., 04.04.2019, n. 9353 per cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”).
Occorre infatti che nell'ipotesi di scontro tra veicoli ciascuno dei conducenti abbia dato la prova liberatoria di aver adottato regolare condotta di guida e di aver effettuato tutte le manovre necessarie in caso di emergenza, con la precisazione che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'articolo 2054, comma 2, del codice civile, solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.10.2025, n. 26775; Cass. civ., Sez. III, 20.11.2024, n.
29927; Cass. civ., Sez. III, 17.10.2024, n. 26983).
In altri termini, il Giudice, anche qualora abbia accertato la condotta colposa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione dovendo ad ogni modo procedere all'accertamento se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Tanto premesso, la colpa presunta o accertata di uno dei due conducenti può concorrere con quella accertata dell'altro, anche in rapporto non paritetico, ma in misura inferiore o superiore secondo le risultanze del caso concreto (cfr. Cass. civ., 12.10.2011, n. 20982, per cui l'art. 2054 comma II c.c.:
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . “non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico”). Ed inoltre, anche in mancanza di specifiche norme del Codice della Strada,
è necessario accertare la violazione di norme generali e precetti di prudenza.
Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che il primo Giudice ha statuito quanto segue: “il Giudicante, tenuto conto delle modalità dell'evento del luogo ove si è verificato il sinistro, tenuto conto altresì dei danni riportati dal veicolo attoreo e dal veicolo di , ritiene che entrambi i conducenti non abbiano fornito la prova di aver CP_4 fatto il possibile per evitare la collisione”,
Con riferimento al materiale istruttorio su cui il primo Giudicante ha fondato il proprio convincimento, deve rilevarsi che il teste dell'appellante ) ha dichiarato Parte_1 Testimone_1 all'udienza del 25.09.2018 quanto segue: “ricordo che in data 9 settembre 2017, intorno all'ora di 12:00, mi trovavo in via Scopari, in SA US IA. ADR: Ricordo che dinanzi a me transitava un veicolo Fiat 50
L, provenendo da SA US IA Centro in direzione via Zabatta. ADR: Ricordo che improvvisamente il veicolo Fiat 50 L, a causa di una distrazione, poiché vedevo che trasportava un infante a cui il conducente si rivolgeva animatamente, perdeva il controllo invadendo la corsia circolazione riservata ai veicoli che procedono in senso inverso.
ADR: ricordo che per effetto dell'improvvisa invasione di corsia, l'autoveicolo Fiat 50 L impattava frontalmente e lungo la fiancata il veicolo . ADR: Ricordo, ancora, che per effetto della dinamica dell'impatto Controparte_8 subito, l'autoveicolo colpiva l'autoveicolo in sosta alla sua destra provocando danni. ADR: preciso che il CP_5 punto di impatto della Fiat 50 l della era costituito dallo spigolo anteriore sinistro”. Controparte_8
Viceversa, teste indicato dal e dall' ha reso le seguenti Testimone_2 CP_4 CP_3 dichiarazioni: “era agli inizi del mese di settembre dell'anno scorso verso il 9 o 10 settembre ed erano le 12:00 circa quando mi trovavo in SA US IA alla via Scopari, a piedi in compagnia di mio cugino Persona_1
Stavamo scendendo a piedi in direzione SA US IA centro sul marciapiede posto a destra, quando ho assistito all'incidente per cui è causa. ADR: Ho visto un'auto Volkswagen Touran di colore bluette procedere in direzione SA US IA centro, a velocità sostenuta, che a causa di un'auto FO TA parcheggiata sul margine destro della strada si allargava verso la corsia di marcia opposta, invadendola. ADR: Così facendo l'auto
impattava contro un'auto Fiat 50 di colore bianco che proveniva regolarmente dal senso di marcia opposto. CP_5
ADR: Le auto sostavano con le proprie parti anteriori sinistre ma l'impatto si verificava nella corsia percorsa dall'auto
Fiat 50. ADR: A seguito di tale scontro l'autovettura andava ad impattare con la propria fiancata destra contro la fiancata sinistra dell'auto FO TA, parcheggiata alla sua destra, metà sul marciapiede e metà sulla strada”.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Ancora, alla successiva udienza del 27/11/2018, il teste , indicato dal e Persona_1 CP_4 dall' ha dichiarato: “Ricordo che era verso l'ora di pranzo del giorno 9.9.2017 quando mi trovavo in CP_3
SA US IA alla via Scopari ed ero a piedi in compagnia di mio cugino . Scendevamo a Testimone_2 piedi verso SA US IA centro, sul marciapiede posto a destra della carreggiata. Davanti a noi a circa 5
m ho visto una FO TA di colore bianco parcheggiata per metà sul marciapiede e per metà sulla strada appunto improvvisamente è sopraggiunta un'autovettura di colore blu con direzione SA US Controparte_8
IA centro che a velocità sostenuta nel superare l'auto FO TA ha invaso la corsia opposta di marcia ed ha impattato violentemente contro un'autovettura Fiat 50 di colore bianco che proveniva dal senso opposto. Preciso che
l'impatto avveniva nella corsia percorsa dalla Fiat 50 e tra le parti anteriori sinistre delle due auto a causa dell'urto
l'auto andava ad impattare con la propria fiancata destra la fiancata sinistra della FO TA ferma sul margine destro”.
È principio consolidato in giurisprudenza che in caso di dichiarazioni testimoniali contrastanti “il giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (cfr. Corte di
Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023, n. 1699; Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., 25.01.2019, n.
207).
Nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che non vengono in essere elementi tali da condurre alla dichiarazione di inattendibilità del teste del piuttosto che dei testi del e Pt_1 CP_4 dell' Peraltro, neppure la CTU disposta in prime cure può essere pienamente utilizzata al CP_3 fine di addivenire ad una pronuncia di esclusiva responsabilità, tenuto conto che dalle risultanze della stessa emergono comunque profili di dubbio rispetto alla corretta dinamica del sinistro.
Ed infatti, il CTU Ing. pur dando atto dell'impossibilità di visionare i veicoli Persona_2 coinvolti nel sinistro (avendo il alienato il proprio veicolo e non avendolo il messo a CP_4 Pt_1 disposizione), ha inferito che “pur in presenza di testimoni discordanti che confermano l'evento, gli elementi presenti agli atti hanno evidenziato, che il veicolo VOLKSQAGEN modello TOURAN tg. EX979DE, di proprietà del sig. mentre percorreva Via Scopari, direzione SA US Centro, per la presenza Parte_1 del veicolo terzo chiamato in causa, FORD modello FIESTA tg. EK828YD parcheggiato in divieto di sosta sul margine destro della carreggiata, per evitare il suddetto sinistro si allargava verso la corsia di marcia opposta, urtando
l'autovettura FIAT 50L tg. FB663HF, di proprietà del sig. (guidata nell'occasione dalla sig.ra CP_4
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . ), che proveniva dall'opposto senso di marcia e che l'autovettura, Volkswagen Touran tg. Testimone_3
EX979DE, a seguito dell'urto andava poi ad impattare contro l'auto FORD FIESTA tg EK828YD. La tipologia dei danni subiti dal veicolo attoreo e rilevabile dal materiale fotografico prodotto (rif. foto n. 10) non appare coerente con la dinamica esposta. Più nel dettaglio i danni visibili sulla parte anteriore sinistra del veicolo attoreo non sono plausibili con la dinamica esposta ma sono bensì rapportabili ad una manovra atta ad evitare lo scontro con il veicolo proveniente dal senso di marcia opposto” (pag. 10 della CTU). Peraltro, in merito alle osservazioni avanzate dal CTP, il CTU ha parimenti chiarito che osservando “la posizione stativa post urto della ruota anteriore sinistra del veicolo VW, data l'ostruzione dovuta alla presenza del veicolo TA e ben visibile al conducente del veicolo attoreo, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione (guida più diligente)”.
In ragione di quanto precede dev'essere riconfermata la pronuncia del primo Giudice in merito al mancato raggiungimento della prova liberatoria da parte tanto del circa il Parte_2 concorso di colpa.
Ed invero, dal materiale istruttorio in atti si evince che sia stato il ad invadere la corsia del Pt_1 senso di marcia opposto nel tentativo di evitare la FO TA, con il rigetto, dunque, dei primi tre motivi di appello proposti dal Del pari, deve rigettarsi anche l'appello incidentale proposto Pt_1 dal in quanto, dall'esame della CTU cinematica, emerge che “durante le operazioni peritali, si è CP_4 intenzionalmente lasciato fluire il traffico veicolare nella corsia di marcia opposta, a quella percorsa dal veicolo attoreo, al fine di poter al meglio simulare la dinamica esposta nell'atto di citazione da parte attrice, ciò al fine di poter chiarire quale tra le due dinamiche potrebbe essere quella più plausibile. Dalle foto si vede chiaramente che le auto provenienti dal senso opposto di percorrenza del veicolo attoreo, al fine di evitare quest'ultimo si stringono verso il margine destro della carreggiata” (pag. 9 della CTU).
Tenuto conto delle risultanze della prova orale e delle conclusioni della CTU, deve ritenersi che il conducente del veicolo di proprietà di non marciasse sul margine destro della strada, CP_4 contrariamente a quanto disposto dall'art. 143 del Codice della Strada che prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada
è libera”. Con riferimento a tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 11 | P A G . aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.07.2022, n 23057).
Tanto premesso, quindi, dev'essere comunque respinto l'appello incidentale proposto dal con CP_4 conferma della sentenza impugnata in merito al concorso di colpa paritario, considerato che non è emerso nel presente giudizio una prova tranquillizzante in merito all'impossibilità da parte del conducente dell'auto Fiat 50 di evitare l'evento lesivo.
Viceversa, risulta meritevole di accoglimento il quarto motivo d'appello con il quale il ha Pt_1 censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto il concorso di colpa di ai sensi degli artt. 1227 e 2054 c.c. Controparte_3
Giova sul punto precisare che il ha rappresentato nell'atto di citazione in prime cure di aver Pt_1 impattato la FO TA di proprietà dell' a seguito dell'invasione di corsia avvenuta da CP_3 parte del veicolo di proprietà di e che in considerazione di tale invasione l'auto CP_4
finiva la sua corsa impattando contro la FO TA in sosta vietata. Viceversa, Controparte_8 secondo la prospettazione del e dell' sarebbe stato il veicolo condotto dal CP_4 CP_3 ad invadere la corsia opposta onde evitare l'auto in sosta sul lato destro della carreggiata Pt_1 percorsa dall'auto condotta dall'odierno appellante principale. Ancora, deve evidenziarsi che il CTU, anche in risposta alle osservazioni ricevute, ha chiarito – specie in merito al coinvolgimento del Con veicolo di proprietà dell – che “appare evidente che la al fine di evitare l'impatto contro la CP_3
FO TA posta sulla propria destra abbia necessariamente dovuto effettuare una manovra verso sinistra invadendo
l'altra corsia. (...) Infatti il veicolo VW, data l'ostruzione dovuta alla presenza del veicolo TA e ben visibile al conducente del veicolo attoreo avrebbe dovuto prestare più attenzione alla guida”.
Sul punto, è opportuno osservare che è circostanza del tutto pacifica, oltre che documentata, che il veicolo di proprietà dell era parcheggiato in un luogo in sosta vietata ed infatti, come CP_3 emerge dal verbale di intervento della Polizia Municipale (cfr. produzione di , è Parte_1 stata elevata la sanzione ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada, per inosservanza del segnale indicante il divieto di sosta.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2015, n. 8620) ha chiaramente precisato che un sinistro può essere causato anche da una vettura in sosta, per cui anche il veicolo fermo può ostacolare o alterare la circolazione di altri veicoli ed è innegabile che nel caso in esame l'osservanza del divieto di sosta da parte dell' avrebbe di certo evitato a monte il danneggiamento della CP_3 propria autovettura, che, ove non si fosse trovata lì, non sarebbe stata attinta dall'urto.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 12 | P A G . Di conseguenza, non può che rilevarsi come, in accoglimento del quarto motivo d'appello, la sentenza appellata vada parzialmente riformata nella parte in cui non ha riconosciuto nei rapporti tra e il concorso di colpa di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 Controparte_3
c.c., risultando opportuno precisare che, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, risulta coperta da giudicato l'assenza di CP_4 responsabilità dell nella causazione del sinistro in questione. CP_3
In tal senso, risulta quindi doveroso, come richiesto dall'appellante, quantificare l'ammontare dei danni dovuti dal all'Annunziata, con la precisazione che il e, per esso, l' Pt_1 Pt_1 CP_2
è tenuta al pagamento della minor somma pari ad € 487,75.
[...]
Dev'essere rigettato il quinto motivo d'appello concernente l'erronea liquidazione del danno conseguenza da parte del primo Giudice, nella parte in cui lo stesso ha liquidato i danni conformemente a quanto liquidato dal CTU nominato in prime cure, rappresentando che, diversamente, sarebbe stata maggiormente congrua la quantificazione dei danni effettuata dal fiduciario della propria compagnia assicurativa.
In merito alla quantificazione del danno conseguenza, l'appellante ha lamentato la mancata considerazione da parte del CTU di talune voci di danno.
Vale la pena evidenziare che sia la CTP sia il preventivo allegati non risultano idonei a costituire fonte di prova, considerato che costituiscono entrambi atti di parte e che non possono in tal senso ritenersi idonei a ritenere integrata la prova dell'effettivo verificarsi della perdita patrimoniale intervenuta.
Di conseguenza, deve riconfermarsi la liquidazione del pregiudizio patrimoniale patito dal Pt_1 effettuata dal Giudice di Pace.
Risulta maggiormente opportuno, per ragioni di ordine logico della pronuncia, procedere all'esame – prima degli ultimi motivi di appello – dell'appello incidentale proposto dalla nei CP_1 confronti di il quale è fondato e merita accoglimento. Più precisamente. la Parte_1 compagnia appellante incidentale ha dedotto, con l'appello incidentale, l'erronea valutazione da parte del Giudicante di prime cure del materiale in atti, nona avendo quest'ultimo valutato, nella quantificazione del danno, la circostanza per la quale la Compagnia ha dato prova di aver già corrisposto in favore di nella fase stragiudiziale della controversia la somma pari Parte_1 ad € 1.436,00.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 13 | P A G . Tenuto conto che la liquidazione effettuata dal primo Giudice, confermata nuovamente in questa sede, è pari ad € 1.746,38, in favore del in riforma della pronuncia impugnata, la Pt_1 [...]
è tenuta al solo pagamento in favore di della minor somma pari ad € CP_1 Parte_1
310,38, risultando in atti la piena prova del pagamento, con consequenziale restituzione delle somme indebitamente incassate.
Infine, risulta fondato l'ultimo motivo d'appello nella parte in cui il ha censurato la sentenza Pt_1 appellata nella parte in cui ha individuato il dies a quo degli interessi legali dalla data della sentenza e non dalla data dell'evento.
Ed infatti, trattandosi di debito di valore, non vi è dubbio che le somme che siano riconosciute a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale debbano essere rivalutate a far data dal verificarsi dell'evento, ossia dal 09.09.2017. Più nel dettaglio, occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (09.09.2017) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo. Contr Pertanto, in riforma della pronuncia appellata, la ev'essere condannata al pagamento in favore di della somma a titolo di danno patrimoniale pari ad € 310,38 e alla somma a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale pari ad € 1.366,84; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 14 | P A G . (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, considerato dall'avvenuto riconoscimento del concorso di colpa tra tutte le parti in causa, considerato che, in relazione anche agli appelli incidentali proposti dalla e dal viene in essere un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca CP_1 CP_4 in merito alle ragioni avanzate dall'appellante principale e considerato che l'impianto argomentativo della pronuncia di prime cure risulta confermato, con la sola eccezione dei rapporti tra il e la Pt_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate. CP_3
7. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico di , appellante incidentale, CP_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. n. 4801/2019, pubblicata in data 15.10.2019. ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e integralmente Parte_1
l'appello incidentale proposto da e per l'effetto: CP_1
(i) dichiara la sussistenza del concorso di colpa tra e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna la al pagamento a titolo di CP_3 CP_1 risarcimento del danno nei confronti di della somma pari ad € € Controparte_3
487,75, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi sulla suddetta somma dalla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 15 | P A G . nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
(ii) condanna la al pagamento in favore di della minor CP_1 Parte_1 somma a titolo di danno patrimoniale pari ad € 310,38; condanna Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure;
(iii) condanna la al pagamento in favore di degli interessi CP_1 Parte_1 compensativi al tasso legale da calcolarsi sulla complessiva somma pari ad € 1.677,22 alla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_4
c) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante incidentale, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. CP_4
Così deciso in Nola, il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 16 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 678/2020 pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PERILLO GIUSEPPE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IERVOLINO RAFFAELE (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ORTIERO Controparte_2 P.IVA_2
SA (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DE Controparte_3 C.F._5
RE LU (C.F. ); C.F._6
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . APPELLATA
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._7 dell'Avv. RANIERI MARIASA;
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate con scadenza al 04.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Nola n. 4801/2019, pubblicata in data 15.10.2019, all'esito del giudizio avente R.G. 2620/2018, incardinato dal per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro Pt_1 verificatosi il 09.09.2017 in SA US IA (NA) alla via Scopari in conseguenza dello scontro con il veicolo di proprietà di . In particolare, l'appellante ha censurato la CP_4 sentenza in questione per le seguenti motivazioni: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver erroneamente valutato il compendio probatorio in atti non ritenendo raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
2) per la CP_4 carente, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in merito all'impossibilità di accertare le modalità e responsabilità del sinistro;
3) per aver erroneamente applicato l'art. 2054 c.c. nella parte in cui pone una presunzione di pari responsabilità; 4) per aver erroneamente e falsamente applicato gli artt. 1227 e 2054 c.c.; 5) per aver erroneamente provveduto alla quantificazione del danno liquidato;
6) per aver erroneamente individuato il dies a quo per il computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalla sentenza e non dall'evento lesivo;
7) per aver erroneamente liquidato le spese disponendo la compensazione parziale delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata di “a) accertare e dichiarare che il sinistro per il quale vi è giudizio ed i danni subiti all'autovettura tg. EX979DE di proprietà Controparte_5
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . dell'istante e le lesioni alla persona dell'attore che ne furono conseguenza immediata e diretta, si sono verificati per colpa
e responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell'autovettura Fiat 50L tg. FB663HF. E per l'effetto: b) ritenere e dichiarare totalmente infondate sia la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto sia CP_4 quella attivata dalla sig.ra e per l'effetto rigettarla. c) accertare e dichiarare che a seguito e per Controparte_3 effetto del sinistro occorso in data 09.09.2017 l'autovettura di proprietà dell'attore subiva non solo danni a cose da urto diretto (lato anteriore sa) ma anche indiretto (lato DX) quantificati, nella misura complessiva, corrispondente al
100% del totale pari a di E. 5104,73 e nel contempo lesioni nella misura complessiva corrispondente al 100% del totale pari contempo lesioni nella misura complessiva corrispondente al 100% del totale pari a di E. 2733,69 il tutto per complessivi € 7838,42 per l'effetto: d) condannare - per le causali innanzi indicate – il sig. ed CP_4
e rispettivamente nella qualità di proprietario dell'autovettura Fiat 50 (tg FB663HF) quale Controparte_6 responsabile civile dei danni arrecati all'attore e di compagnia assicuratrice ai fini r.c.a. verso terzi del predetto mezzo , al pagamento, in favore dell'istante di importo (già calcolato al netto di quanto già ricevuto) e comunque non inferiore ad € 3919,21 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento (09.09.2017) fino a quello del soddisfo o comunque di quell'importo maggiore o minore che dovesse ritenuto di giustizia, con rinunzia espressa all'eventuale esubero dal valore dichiarato;
d) porre a carico dei convenuti e il CP_4 Controparte_6 pagamento delle spese ed i compensi del doppio grado di giudizio per l'intero con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
3.1. La ritualmente citato, si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha eccepito CP_7
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello proposta da Pt_1
Proponeva ancora appello incidentale avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Nola,
[...] per mancata detrazione dal quantum debeatur della somma già incassata dall'appellante nella fase stragiudiziale, avendo dato prova del pagamento nel corso del giudizio di prime cure, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
3.2. costituitasi nel presente grado di giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'atto di appello, resistendo con particolare riguardo al motivo di appello per infondatezza dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
3.3. , parimenti costituitosi nel presente grado di giudizio, ha richiesto il rigetto CP_4 dell'appello infondato in fatto ed in diritto e ha proposto appello incidentale ai fini del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'appellante principale nella Parte_1
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . causazione del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3.4. costituitasi nel corso del presente giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale proposto da per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c. e per non CP_4 aver ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348bis e ter c.p.c., oltre che l'infondatezza degli ulteriori appelli incidentali proposti.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 24.01.2020 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (15.10.2019) ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 28.01.2020.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza
n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I, n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, concernenti l'erronea valutazione del compendio istruttorio in merito alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054 c.c., l'erronea individuazione del dies a quo degli interessi legali e l'erronea liquidazione delle spese.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Con riferimento alla tempestività degli appelli incidentali proposti nel corso del presente giudizio, deve evidenziarsi che l'art. 343 c.p.c. dispone che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347”, ossia nel termine di venti giorni liberi antecedenti all'udienza individuata dall'appellante nell'atto di citazione in appello.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto da risulta tempestivamente proposto ed è CP_1 ammissibile, essendosi la compagnia costituita in data 08.04.2021, prima quindi dello spirare del termine di venti giorni dall'udienza fissata in citazione (29.04.2021).
Ancora, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da , ancorché CP_4 si tratti di appello incidentale tardivo, essendosi questi costituito in data 15.10.2020, ben oltre la data dei venti giorni dall'udienza fissata in citazione e dalla quale decorre il dies a quo per la tempestiva costituzione, salva l'ipotesi (che non ricorre in questa sede) del differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168bis c.p.c. ed oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Posto, quindi, che si tratta indubbiamente di un'impugnazione incidentale tardiva perché esperita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ne occorre vagliare l'ammissibilità in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Giova precisare che, sebbene l'art. 334 comma I c.p.c. preveda la possibilità per le parti appellate di proporre appello incidentale in sede di costituzione anche quando per esse sia “decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”, la Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, anche per un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, “ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., “parti le quali è stata proposta l'impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (v. Cass. ord.
25285/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato” (v. Cass. sent. 14596/2020) e “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (v. Cass. ord. 27616/2019; Cass. sent. 6156/2018).
Nel caso in cui non si rientri nell'ipotesi delineate dall'art. 334 c.p.c. e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non potendo consentirsi di recuperare, mediante l'impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 21.10.2022 n.
31135).
Ne consegue, quindi, che secondo la più recente giurisprudenza, al fine di vagliare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, occorre valorizzare il criterio dell'interesse che non può essere il criterio dell'interesse nascente dalla sentenza ma quello che deriva dall'impugnazione, dovendosi stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale dell'impugnazione principale possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo, giacché, solo in caso affermativo, l'impugnazione tardiva potrà ritenersi ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 09.07.2020, n. 14596). In altri termini, deve
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . ricorrere un interesse ulteriore rispetto a quello nascente dalla sentenza, “che deriva dall'impugnazione principale e che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 4640 del 1989), con la conseguenza che, ove l'interesse all'impugnazione preesista alla stessa, l'appello incidentale tardivo dovrà essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello incidentale tardivo proposto da sia CP_4 ammissibile dal momento che l'interesse ad impugnare la sentenza risulta innescato dalla censura principale prodromica ad ottenere una pronuncia che escluda del tutto la responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro per cui è causa e vada quindi a rimettere in discussione l'intero assetto degli interessi che deriva dalla sentenza impugnata.
Gli appelli incidentali risultano parimenti ammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale nel presente grado di giudizio, deve essere rilevato che, in applicazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di impugnazione, né è stato oggetti di proposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati dalla sentenza appellata, si è formato il cd. giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero dal Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Invero, in considerazione dell'appello principale e dell'appello incidentale ammissibile, è da ritenersi res iudicata l'accertamento del fatto storico foriero del danno.
5. Nel merito, risulta opportuno specificare che, ancorché l'appellante principale abbia articolato plurimi e molteplici motivi d'appello, invero la censura relativa ai motivi 1, 2, 3 e 4 dell'atto di appello
è invero unitaria e si risolve nell'erronea valutazione da parte del Giudicante di prime cure del compendio istruttorio raccolto ex artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo questi ritenuto integrata da parte del la prova liberatoria richiesta ai fini del superamento del concorso di colpa. Tali motivi Pt_1 dell'appello principale debbono, tuttavia, essere esaminati unitamente all'appello incidentale proposto da aventi ad oggetto il medesimo capo della sentenza gravata e concernenti, in CP_4 definitiva, l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro.
In punto di diritto, l'art. 2054, nel disciplinare la responsabilità in materia di circolazione di veicoli, prevede espressamente al comma II che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, con la precisazione che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di un criterio di
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . imputazione della responsabilità che opera in via sussidiaria, ossia qualora non sia possibile accertare in concreto la misura della responsabilità dei conducenti (cfr. Cass. civ., 6483/2013; Cass. civ.,
7061/2020).
La presunzione di concorso paritario di colpa nella produzione del danno in caso di scontro tra veicoli opera laddove non sia possibile l'accertamento in concreto delle cause del sinistro ovvero delle responsabilità delle parti coinvolte (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9353 del 04.04.2019 per cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro), proprio nella predetta logica di sussidiarietà, operante laddove l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe in merito all'imputazione della responsabilità del sinistro (cfr. Cass. civ., 04.04.2019, n. 9353 per cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”).
Occorre infatti che nell'ipotesi di scontro tra veicoli ciascuno dei conducenti abbia dato la prova liberatoria di aver adottato regolare condotta di guida e di aver effettuato tutte le manovre necessarie in caso di emergenza, con la precisazione che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'articolo 2054, comma 2, del codice civile, solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.10.2025, n. 26775; Cass. civ., Sez. III, 20.11.2024, n.
29927; Cass. civ., Sez. III, 17.10.2024, n. 26983).
In altri termini, il Giudice, anche qualora abbia accertato la condotta colposa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione dovendo ad ogni modo procedere all'accertamento se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Tanto premesso, la colpa presunta o accertata di uno dei due conducenti può concorrere con quella accertata dell'altro, anche in rapporto non paritetico, ma in misura inferiore o superiore secondo le risultanze del caso concreto (cfr. Cass. civ., 12.10.2011, n. 20982, per cui l'art. 2054 comma II c.c.:
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . “non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico”). Ed inoltre, anche in mancanza di specifiche norme del Codice della Strada,
è necessario accertare la violazione di norme generali e precetti di prudenza.
Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che il primo Giudice ha statuito quanto segue: “il Giudicante, tenuto conto delle modalità dell'evento del luogo ove si è verificato il sinistro, tenuto conto altresì dei danni riportati dal veicolo attoreo e dal veicolo di , ritiene che entrambi i conducenti non abbiano fornito la prova di aver CP_4 fatto il possibile per evitare la collisione”,
Con riferimento al materiale istruttorio su cui il primo Giudicante ha fondato il proprio convincimento, deve rilevarsi che il teste dell'appellante ) ha dichiarato Parte_1 Testimone_1 all'udienza del 25.09.2018 quanto segue: “ricordo che in data 9 settembre 2017, intorno all'ora di 12:00, mi trovavo in via Scopari, in SA US IA. ADR: Ricordo che dinanzi a me transitava un veicolo Fiat 50
L, provenendo da SA US IA Centro in direzione via Zabatta. ADR: Ricordo che improvvisamente il veicolo Fiat 50 L, a causa di una distrazione, poiché vedevo che trasportava un infante a cui il conducente si rivolgeva animatamente, perdeva il controllo invadendo la corsia circolazione riservata ai veicoli che procedono in senso inverso.
ADR: ricordo che per effetto dell'improvvisa invasione di corsia, l'autoveicolo Fiat 50 L impattava frontalmente e lungo la fiancata il veicolo . ADR: Ricordo, ancora, che per effetto della dinamica dell'impatto Controparte_8 subito, l'autoveicolo colpiva l'autoveicolo in sosta alla sua destra provocando danni. ADR: preciso che il CP_5 punto di impatto della Fiat 50 l della era costituito dallo spigolo anteriore sinistro”. Controparte_8
Viceversa, teste indicato dal e dall' ha reso le seguenti Testimone_2 CP_4 CP_3 dichiarazioni: “era agli inizi del mese di settembre dell'anno scorso verso il 9 o 10 settembre ed erano le 12:00 circa quando mi trovavo in SA US IA alla via Scopari, a piedi in compagnia di mio cugino Persona_1
Stavamo scendendo a piedi in direzione SA US IA centro sul marciapiede posto a destra, quando ho assistito all'incidente per cui è causa. ADR: Ho visto un'auto Volkswagen Touran di colore bluette procedere in direzione SA US IA centro, a velocità sostenuta, che a causa di un'auto FO TA parcheggiata sul margine destro della strada si allargava verso la corsia di marcia opposta, invadendola. ADR: Così facendo l'auto
impattava contro un'auto Fiat 50 di colore bianco che proveniva regolarmente dal senso di marcia opposto. CP_5
ADR: Le auto sostavano con le proprie parti anteriori sinistre ma l'impatto si verificava nella corsia percorsa dall'auto
Fiat 50. ADR: A seguito di tale scontro l'autovettura andava ad impattare con la propria fiancata destra contro la fiancata sinistra dell'auto FO TA, parcheggiata alla sua destra, metà sul marciapiede e metà sulla strada”.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Ancora, alla successiva udienza del 27/11/2018, il teste , indicato dal e Persona_1 CP_4 dall' ha dichiarato: “Ricordo che era verso l'ora di pranzo del giorno 9.9.2017 quando mi trovavo in CP_3
SA US IA alla via Scopari ed ero a piedi in compagnia di mio cugino . Scendevamo a Testimone_2 piedi verso SA US IA centro, sul marciapiede posto a destra della carreggiata. Davanti a noi a circa 5
m ho visto una FO TA di colore bianco parcheggiata per metà sul marciapiede e per metà sulla strada appunto improvvisamente è sopraggiunta un'autovettura di colore blu con direzione SA US Controparte_8
IA centro che a velocità sostenuta nel superare l'auto FO TA ha invaso la corsia opposta di marcia ed ha impattato violentemente contro un'autovettura Fiat 50 di colore bianco che proveniva dal senso opposto. Preciso che
l'impatto avveniva nella corsia percorsa dalla Fiat 50 e tra le parti anteriori sinistre delle due auto a causa dell'urto
l'auto andava ad impattare con la propria fiancata destra la fiancata sinistra della FO TA ferma sul margine destro”.
È principio consolidato in giurisprudenza che in caso di dichiarazioni testimoniali contrastanti “il giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (cfr. Corte di
Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023, n. 1699; Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., 25.01.2019, n.
207).
Nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che non vengono in essere elementi tali da condurre alla dichiarazione di inattendibilità del teste del piuttosto che dei testi del e Pt_1 CP_4 dell' Peraltro, neppure la CTU disposta in prime cure può essere pienamente utilizzata al CP_3 fine di addivenire ad una pronuncia di esclusiva responsabilità, tenuto conto che dalle risultanze della stessa emergono comunque profili di dubbio rispetto alla corretta dinamica del sinistro.
Ed infatti, il CTU Ing. pur dando atto dell'impossibilità di visionare i veicoli Persona_2 coinvolti nel sinistro (avendo il alienato il proprio veicolo e non avendolo il messo a CP_4 Pt_1 disposizione), ha inferito che “pur in presenza di testimoni discordanti che confermano l'evento, gli elementi presenti agli atti hanno evidenziato, che il veicolo VOLKSQAGEN modello TOURAN tg. EX979DE, di proprietà del sig. mentre percorreva Via Scopari, direzione SA US Centro, per la presenza Parte_1 del veicolo terzo chiamato in causa, FORD modello FIESTA tg. EK828YD parcheggiato in divieto di sosta sul margine destro della carreggiata, per evitare il suddetto sinistro si allargava verso la corsia di marcia opposta, urtando
l'autovettura FIAT 50L tg. FB663HF, di proprietà del sig. (guidata nell'occasione dalla sig.ra CP_4
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . ), che proveniva dall'opposto senso di marcia e che l'autovettura, Volkswagen Touran tg. Testimone_3
EX979DE, a seguito dell'urto andava poi ad impattare contro l'auto FORD FIESTA tg EK828YD. La tipologia dei danni subiti dal veicolo attoreo e rilevabile dal materiale fotografico prodotto (rif. foto n. 10) non appare coerente con la dinamica esposta. Più nel dettaglio i danni visibili sulla parte anteriore sinistra del veicolo attoreo non sono plausibili con la dinamica esposta ma sono bensì rapportabili ad una manovra atta ad evitare lo scontro con il veicolo proveniente dal senso di marcia opposto” (pag. 10 della CTU). Peraltro, in merito alle osservazioni avanzate dal CTP, il CTU ha parimenti chiarito che osservando “la posizione stativa post urto della ruota anteriore sinistra del veicolo VW, data l'ostruzione dovuta alla presenza del veicolo TA e ben visibile al conducente del veicolo attoreo, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione (guida più diligente)”.
In ragione di quanto precede dev'essere riconfermata la pronuncia del primo Giudice in merito al mancato raggiungimento della prova liberatoria da parte tanto del circa il Parte_2 concorso di colpa.
Ed invero, dal materiale istruttorio in atti si evince che sia stato il ad invadere la corsia del Pt_1 senso di marcia opposto nel tentativo di evitare la FO TA, con il rigetto, dunque, dei primi tre motivi di appello proposti dal Del pari, deve rigettarsi anche l'appello incidentale proposto Pt_1 dal in quanto, dall'esame della CTU cinematica, emerge che “durante le operazioni peritali, si è CP_4 intenzionalmente lasciato fluire il traffico veicolare nella corsia di marcia opposta, a quella percorsa dal veicolo attoreo, al fine di poter al meglio simulare la dinamica esposta nell'atto di citazione da parte attrice, ciò al fine di poter chiarire quale tra le due dinamiche potrebbe essere quella più plausibile. Dalle foto si vede chiaramente che le auto provenienti dal senso opposto di percorrenza del veicolo attoreo, al fine di evitare quest'ultimo si stringono verso il margine destro della carreggiata” (pag. 9 della CTU).
Tenuto conto delle risultanze della prova orale e delle conclusioni della CTU, deve ritenersi che il conducente del veicolo di proprietà di non marciasse sul margine destro della strada, CP_4 contrariamente a quanto disposto dall'art. 143 del Codice della Strada che prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada
è libera”. Con riferimento a tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 11 | P A G . aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.07.2022, n 23057).
Tanto premesso, quindi, dev'essere comunque respinto l'appello incidentale proposto dal con CP_4 conferma della sentenza impugnata in merito al concorso di colpa paritario, considerato che non è emerso nel presente giudizio una prova tranquillizzante in merito all'impossibilità da parte del conducente dell'auto Fiat 50 di evitare l'evento lesivo.
Viceversa, risulta meritevole di accoglimento il quarto motivo d'appello con il quale il ha Pt_1 censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto il concorso di colpa di ai sensi degli artt. 1227 e 2054 c.c. Controparte_3
Giova sul punto precisare che il ha rappresentato nell'atto di citazione in prime cure di aver Pt_1 impattato la FO TA di proprietà dell' a seguito dell'invasione di corsia avvenuta da CP_3 parte del veicolo di proprietà di e che in considerazione di tale invasione l'auto CP_4
finiva la sua corsa impattando contro la FO TA in sosta vietata. Viceversa, Controparte_8 secondo la prospettazione del e dell' sarebbe stato il veicolo condotto dal CP_4 CP_3 ad invadere la corsia opposta onde evitare l'auto in sosta sul lato destro della carreggiata Pt_1 percorsa dall'auto condotta dall'odierno appellante principale. Ancora, deve evidenziarsi che il CTU, anche in risposta alle osservazioni ricevute, ha chiarito – specie in merito al coinvolgimento del Con veicolo di proprietà dell – che “appare evidente che la al fine di evitare l'impatto contro la CP_3
FO TA posta sulla propria destra abbia necessariamente dovuto effettuare una manovra verso sinistra invadendo
l'altra corsia. (...) Infatti il veicolo VW, data l'ostruzione dovuta alla presenza del veicolo TA e ben visibile al conducente del veicolo attoreo avrebbe dovuto prestare più attenzione alla guida”.
Sul punto, è opportuno osservare che è circostanza del tutto pacifica, oltre che documentata, che il veicolo di proprietà dell era parcheggiato in un luogo in sosta vietata ed infatti, come CP_3 emerge dal verbale di intervento della Polizia Municipale (cfr. produzione di , è Parte_1 stata elevata la sanzione ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada, per inosservanza del segnale indicante il divieto di sosta.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2015, n. 8620) ha chiaramente precisato che un sinistro può essere causato anche da una vettura in sosta, per cui anche il veicolo fermo può ostacolare o alterare la circolazione di altri veicoli ed è innegabile che nel caso in esame l'osservanza del divieto di sosta da parte dell' avrebbe di certo evitato a monte il danneggiamento della CP_3 propria autovettura, che, ove non si fosse trovata lì, non sarebbe stata attinta dall'urto.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 12 | P A G . Di conseguenza, non può che rilevarsi come, in accoglimento del quarto motivo d'appello, la sentenza appellata vada parzialmente riformata nella parte in cui non ha riconosciuto nei rapporti tra e il concorso di colpa di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 Controparte_3
c.c., risultando opportuno precisare che, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, risulta coperta da giudicato l'assenza di CP_4 responsabilità dell nella causazione del sinistro in questione. CP_3
In tal senso, risulta quindi doveroso, come richiesto dall'appellante, quantificare l'ammontare dei danni dovuti dal all'Annunziata, con la precisazione che il e, per esso, l' Pt_1 Pt_1 CP_2
è tenuta al pagamento della minor somma pari ad € 487,75.
[...]
Dev'essere rigettato il quinto motivo d'appello concernente l'erronea liquidazione del danno conseguenza da parte del primo Giudice, nella parte in cui lo stesso ha liquidato i danni conformemente a quanto liquidato dal CTU nominato in prime cure, rappresentando che, diversamente, sarebbe stata maggiormente congrua la quantificazione dei danni effettuata dal fiduciario della propria compagnia assicurativa.
In merito alla quantificazione del danno conseguenza, l'appellante ha lamentato la mancata considerazione da parte del CTU di talune voci di danno.
Vale la pena evidenziare che sia la CTP sia il preventivo allegati non risultano idonei a costituire fonte di prova, considerato che costituiscono entrambi atti di parte e che non possono in tal senso ritenersi idonei a ritenere integrata la prova dell'effettivo verificarsi della perdita patrimoniale intervenuta.
Di conseguenza, deve riconfermarsi la liquidazione del pregiudizio patrimoniale patito dal Pt_1 effettuata dal Giudice di Pace.
Risulta maggiormente opportuno, per ragioni di ordine logico della pronuncia, procedere all'esame – prima degli ultimi motivi di appello – dell'appello incidentale proposto dalla nei CP_1 confronti di il quale è fondato e merita accoglimento. Più precisamente. la Parte_1 compagnia appellante incidentale ha dedotto, con l'appello incidentale, l'erronea valutazione da parte del Giudicante di prime cure del materiale in atti, nona avendo quest'ultimo valutato, nella quantificazione del danno, la circostanza per la quale la Compagnia ha dato prova di aver già corrisposto in favore di nella fase stragiudiziale della controversia la somma pari Parte_1 ad € 1.436,00.
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 13 | P A G . Tenuto conto che la liquidazione effettuata dal primo Giudice, confermata nuovamente in questa sede, è pari ad € 1.746,38, in favore del in riforma della pronuncia impugnata, la Pt_1 [...]
è tenuta al solo pagamento in favore di della minor somma pari ad € CP_1 Parte_1
310,38, risultando in atti la piena prova del pagamento, con consequenziale restituzione delle somme indebitamente incassate.
Infine, risulta fondato l'ultimo motivo d'appello nella parte in cui il ha censurato la sentenza Pt_1 appellata nella parte in cui ha individuato il dies a quo degli interessi legali dalla data della sentenza e non dalla data dell'evento.
Ed infatti, trattandosi di debito di valore, non vi è dubbio che le somme che siano riconosciute a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale debbano essere rivalutate a far data dal verificarsi dell'evento, ossia dal 09.09.2017. Più nel dettaglio, occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (09.09.2017) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo. Contr Pertanto, in riforma della pronuncia appellata, la ev'essere condannata al pagamento in favore di della somma a titolo di danno patrimoniale pari ad € 310,38 e alla somma a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale pari ad € 1.366,84; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 14 | P A G . (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, considerato dall'avvenuto riconoscimento del concorso di colpa tra tutte le parti in causa, considerato che, in relazione anche agli appelli incidentali proposti dalla e dal viene in essere un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca CP_1 CP_4 in merito alle ragioni avanzate dall'appellante principale e considerato che l'impianto argomentativo della pronuncia di prime cure risulta confermato, con la sola eccezione dei rapporti tra il e la Pt_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate. CP_3
7. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico di , appellante incidentale, CP_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. n. 4801/2019, pubblicata in data 15.10.2019. ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e integralmente Parte_1
l'appello incidentale proposto da e per l'effetto: CP_1
(i) dichiara la sussistenza del concorso di colpa tra e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna la al pagamento a titolo di CP_3 CP_1 risarcimento del danno nei confronti di della somma pari ad € € Controparte_3
487,75, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi sulla suddetta somma dalla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 15 | P A G . nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
(ii) condanna la al pagamento in favore di della minor CP_1 Parte_1 somma a titolo di danno patrimoniale pari ad € 310,38; condanna Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure;
(iii) condanna la al pagamento in favore di degli interessi CP_1 Parte_1 compensativi al tasso legale da calcolarsi sulla complessiva somma pari ad € 1.677,22 alla data del fatto (09.09.2017) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_4
c) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante incidentale, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. CP_4
Così deciso in Nola, il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 678/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 16 | P A G .