CASS
Ordinanza 11 aprile 2023
Ordinanza 11 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/04/2023, n. 15049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15049 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CO IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
(al Penale Ord. Sez. 7 Num. 15049 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 27/10/2022 Il Consigliere estensore Il Preside e IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata da CO DA tesa ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CO DA deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 A
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
(al Penale Ord. Sez. 7 Num. 15049 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 27/10/2022 Il Consigliere estensore Il Preside e IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata da CO DA tesa ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CO DA deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 A