Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 RT
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato C.F._2 in atti, dall'avv. Antonella Mitidieri (C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latronico (PZ) alla Piazza
Umberto I n. 34
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data 28.06.2015, con atto pagina 1 di 5
il 02.01.2018 in Lagonegro;
che la casa coniugale era sita in Latronico
[...]
(PZ) alla Via Calvario n.18 e l'immobile era di esclusiva proprietà della ricorrente;
che, rispetto al pagamento del prezzo di compravendita del suddetto immobile, sussisteva il finanziamento bancario n. 14380105 con la Banca
Intesa San Paolo intestato alla ricorrente con rata mensile di € 114,19, fino al
01.02.2028; che il ricorrente era contraente con la società Cofidis di finanziamento “prestito personale” con rata mensile di € 192,14, fino al
28.06.2029; che il regime patrimoniale dei coniugi era quello della separazione dei beni;
che la ricorrente, collaboratore scolastico presso l'Istituto
Comprensivo Lagonegro, percepiva uno stipendio mensile netto di € 1.300,00 circa, mentre il ricorrente, sub-agente assicurativo della Compagnia Vittoria
Ass.ni S.p.A. con sede in Latronico, aveva un reddito da impresa con media mensile netta di € 2.100,00 circa;
che, pertanto, ciascuno dei coniugi, nei limiti e in proporzione al proprio reddito, provvedeva autonomamente al proprio sostentamento;
che la vita matrimoniale si era rivelata, da qualche tempo, intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era divenuto impossibile il proseguimento della convivenza
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà della moglie, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito è attualmente domiciliato presso l'abitazione della di lui madre, IG.ra in Latronico al Vico Cimarosa, 8, e si impegna Parte_3
a trasferire la residenza (ad oggi ancora presso la casa coniugale in Via
Calvario, 18), in altra sede entro sei mesi dall'odierna separazione;
3. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione della madre;
4.
Pertanto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'aspirazione della medesima;
5. I coniugi pagina 2 di 5 provvederanno ciascuno per sé al proprio sostentamento;
6. Il SI. PT
, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne
[...] Per_1
verserà, entro il 10 di ogni mese sul conto corrente IBAN
[...]
[...] intestato alla SI.ra la Parte_1 somma di € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie;
7. La IG.ra
, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne Parte_1
verserà, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 225,00 (euro Persona_1
duecentoventicinque/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie;
8. Inoltre i genitori e RT [...]
contribuiranno a tutte le spese extra (spese mediche, sanitarie, Parte_1
odontoiatriche, oculistiche, psicoterapeutiche, spese scolastiche di ogni tipo, comprensive di eventuali rette, tasse di iscrizione scolastica, libri scolastici, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, spese per festeggiamenti in occasione di compleanni, prima comunione e cresima, spese per attività ludico-sportive, ecc) nella misura del 50%. Tutte le predette spese straordinarie, ad eccezione delle spese medico-sanitarie urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, i quali dovranno richiedere l'emissione dei relativi documenti di spese, anche ai fini della detrazione fiscale;
9. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale di cui al D.
Lgs 230/2021 sarà percepito dal genitore collocatario IG.ra
[...]
per la figlia minore al 100% e a tale fine ne sarà fatta richiesta da Parte_1 quest'ultima all'INPS; 10. Il SI. compatibilmente con gli RT
impegni di studio, sociali e sportivi della minore, terrà con sé la figlia due weekend alternati al mese dalla fine dell'orario scolastico del venerdì alla domenica sera alle ore 20:00, entro le quali la minore dovrà essere accompagnata alla propria residenza abituale;
11. Il SI. potrà RT
vedere la figlia e trascorrere del tempo con la stessa anche nei giorni feriali ogniqualvolta ne avrà desiderio ovvero ogniqualvolta sarà la figlia a manifestare il rispettivo desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
12. Per quanto concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà i giorni dal 22 dicembre al 30 dicembre con il padre e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, secondo il criterio pagina 3 di 5 dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrere un anno il giorno di
Natale con il padre e l'anno successivo con la madre. Riguardo le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, ad anni alternati;
13. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, la figlia trascorrerà anche non consecutivamente due settimane con il padre, previa comunicazione alla madre almeno30 giorni prima e compatibilmente con gli impegni di studio, sociali ed altro della minore;
14. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
15. Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
16. Persona_1
Entrambi i coniugi danno reciprocamente contezza che le autovetture Lancia Y
Tg. DH740XL e Volkswagen Golf Tg. DR569AJ entrambe intestate alla IG.ra rimangono in uso anche al IG. il quale si Parte_1 RT
impegna al pagamento delle spese assicurative di ambedue;
17. Le spese di lite del presente atto e consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti;
18. Le spese legali saranno a carico di ognuno dei ricorrenti in parti uguali;
19. I coniugi dichiarano di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
20. I coniugi pertanto chiedono che l'udienza presidenziale venga trattata in forma scritta ex artt. 473-bis. 51, co 2° c.p.c. e art. 127-ter c.p.c.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 28/03/2025 rendeva il seguente parere: “Il
Pubblico Ministero, letti gli atti, si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
22/04/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 5 DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni di separazione indicate in ricorso e riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]
Lagonegro il 28.06.1978, che hanno contratto matrimonio in Lagonegro
(PZ) il 28/06/2015;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lagonegro (Pz) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 28/06/2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 5, P. 2, S. A, anno 2015.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conSIlio del 30/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Presidente dott.ssa Antonella Tedesco pagina 5 di 5