Ordinanza 3 settembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/09/2018, n. 39361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39361 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TO RI nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento TO GI nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 20/03/2017 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Benevento, all'esito dell'udienza camerale fissata in seguito all'opposizione proposta da OS DA ed OS PE, disponeva l'archiviazione del procedimento penale sorto a carico di ignoti.
2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione le indicate persone offese, lamentando l'abnormità della motivazione del provvedimento di cui in premessa.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, posto che con essi vengono poste questioni sulla fondatezza della decisione del giudice procedente, che esulano completamente dal novero dei rilievi che possono essere fatti valere avverso il provvedimento di archiviazione adottato all'esito dell'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 410, co. 3, e 409, co. 2, c.p.p., limitati, ai sensi dell'art. 409, co. 6, c.p.p., ai soli casi nullità previsti dall'art. 125, cc. 5, c.p.p.
4. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 2000,00, tenuto conto dei profili di colpa individuabili a carico dei ricorrenti nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.4.