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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa LA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1542/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 25.03.2024
PROMOSSO DA
con sede in Vigonza (PD) – Viale Dell'Artigianato n° 3 (C.F. e P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante ed amministratore unico signor e dal signor CP_1 CP_1
, nato RI (PD) il 17/05/1949 e residente in [...] (C.F.:
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Calzavara, elettivamente domiciliati C.F._1
presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. ), in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di con sede legale in Controparte_3
Milano, via San Prospero 4 (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
appresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Padova – 35131 Galleria Berchet n. 3, presso lo studio professionale dell' Avv. Andrea Chiarenza
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 11 Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni degli attori come da foglio di PC del 17.06.2025: “Nel merito, in via principale: -
Accogliersi la proposta opposizione all'esecuzione de qua per tutti i motivi dedotti in premessa e, per
l'effetto: 1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del precetto di cui è causa datato
23/11/2023 e notificato il 05/02/2024; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o
inefficacia del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario con garanzia ipotecaria datato 22/06/2009
per mancanza di uno dei suoi elementi fondamentali e, comunque, per contrarietà agli articoli artt. 1418,
1343, 1344, 1345, 1346, 1347 e 1427 del codice civile per tutti le motivazioni illustrate in codesta
narrativa; 3) Accertare e dichiarare che il mutuo fondiario con garanzia ipotecaria datato 22/06/2009
per le ragioni illustrate in proemio non ha valore ed efficacia di titolo esecutivo e, conseguentemente,
accertare e dichiarare che la società con sede legale in Messina (ME) – Via Bonsignore n° CP_2
1 (C.F. e P.I.: , pec: (iscritta nel registro delle Imprese di Messina P.IVA_2 Email_1
R.E.A. n° 145937) in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice di
[...]
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla CP_3
Cartolarizzazione, con sede in Milano (MI) – Via San Prospero n° 4 (C.F. e P.I.: ), non ha P.IVA_3
diritto a procedere in executivis nei confronti della società con sede in Vigonza (PD) – Parte_1
Viale Dell'Artigianato n° 3 (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante ed P.IVA_1
amministratore unico signor , quale parte mutuataria ed il signor , CP_1 CP_1
nato RI (PD) il 17/05/1949 e residente in [...] (C.F.:
), quale parte datrice d'ipoteca; In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed C.F._1
onorari di giudizio. In via istruttoria: Solo se ritenuto necessario per le motivazioni esposte in atti ed in
caso di contestazione da parte della convenuta opposta in ordine all'esattezza delle risultanze contabili pagina 2 di 11 frutto dell'elaborato peritale versato in atti: - Disporsi CTU contabile volta ad accertare, secondo le
indicazioni impartite dalla legge che, appunto, prevedono che ai fini del calcolo si debba tenere conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito, l'applicazione o meno, nel caso di specie, di un tasso di interesse
usuraio e/o la sussistenza di anatocismo, consulenza tecnica d'ufficio che, ovviamente, terrà conto dei
documenti contabili prodotti in atti e su ogni altro acquisendo relativi al mutuo ipotecario di cui è causa
e volta a quantificare l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla precettante nei confronti
della società VI.RI. S.p.A. e del signor a titolo di interessi anatocistici ossia prodotti per CP_1
effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
la correttezza delle commissioni
applicate così come indicate nel documenti agli atti nonché l'ammontare complessivo di quanto
precettato ai deducenti a titolo di interessi indicati dalla Legge 108/96 come usurari includendo nelle
componenti le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate
alla erogazione del credito.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di pc del 12.06.2025: “1) In via preliminare, rigettare la
richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il
periculum in mora, tra l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti. 2) Per l'effetto, disattendere tutte le
contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di
opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come
da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. 4) Con vittoria di
spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come
per legge.” pagina 3 di 11 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.03.2024 la società in qualità di debitrice principale e il sig. in qualità Parte_1 CP_1
di terzo datore d'ipoteca proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
02.03.2024 da , in qualità di mandataria di con cui era loro intimato il pagamento CP_2 CP_3
di € 445.642,05 quale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento fondiario stipulato il
22/06/2009 Rep. 282.972 Racc. n° 35.604 concesso da Controparte_4
credito rispetto al quale i dichiarava cessionaria. Gli opponenti esponevano
[...] CP_3
che il contratto prevedeva il rimborso del capitale mutuato mediante 180 rate mensili dell'importo di €
8.330,00 comprensive di capitale ed interessi convenzionali contrattualmente pattuiti, dalle singole scadenze delle rate al soddisfo, al tasso del 5,80%, oltre 3,00 punti in più del tasso applicato per la mora e che a garanzia del pagamento veniva iscritta ipoteca volontaria su alcuni immobili di proprietà del
. CP_1
Ciò premesso, contestavano in primo luogo la legittimazione attiva della precettante affermando che non risultava provata la titolarità del credito originato dal summenzionato mutuo fondiario in capo a CP_3
[...
dato che il finanziamento era stato contratto con “BA PA Credito Cooperativo – Società
Cooperativa” con sede in Campodarsego (PD) – Via Caltana n° 7 (C.F. e P.I. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Padova ) e non con P.IVA_4 Controparte_5
” con sede in IO di CO (PD) – Via Alessio Valerio n° 78/80 (C.F.:
[...]
e P.I. , rispetto alla quale si affermava cessionaria. P.IVA_5 P.IVA_6 CP_3
Eccepivano, in ogni caso, il difetto di valida procura alle liti, in quanto non erano state allegate all'atto di precetto le procure che conferiscono i poteri dei diversi soggetti indicati nell'intestazione del precetto notificato.
pagina 4 di 11 Contestavano, poi, la validità del contratto di mutuo che costituisce il titolo esecutivo azionato per mancanza degli elementi essenziali per la determinazione del tasso di interesse realmente applicato e, in via subordinata, la nullità delle clausole relative agli interessi allegandone l'usurarietà.
Contestavano, infine, la violazione del principio di buona fede, per essere stati richiesti interessi in misura maggiore a quanto pattuito.
Chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in data 02.05.2024 quale procuratrice di contestando le eccezioni CP_2 CP_3
in punto di carenza di titolarità del credito, allegando che il rapporto era stato trasferito prima a BA
PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa e poi da quest'ultima a Affermava CP_3
l'opposto che il primo passaggio costituiva “fatto notorio” mentre il secondo era provato dall'avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 143 del 10 dicembre 2022 (doc. 2) oltre che dalla comunicazione pubblicata sul sito internet riportato della stessa G.U. (doc. 4), laddove si legge che il numero NDG
corrispondente alla posizione dell'opponente è incluso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco, che corrisponde a quello indicato nella certificazione ex art. 50 TUB prodotta sub doc. 5.
In relazione al secondo motivo di opposizione l'opponente rilevava la natura stragiudiziale dell'atto di precetto, motivo per cui non era necessaria l'allegazione della procura alle liti.
Quanto alle censure relative alla validità ed efficacia del mutuo, contestava il valore probatorio della perizia di parte, replicando diffusamente nel merito delle doglianze.
A seguito dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza sospensiva, a cui compariva solo l'attore, il
Giudice concedeva la richiesta sospensiva, non ritenendo provata la titolarità del credito in capo a
[...]
CP_3
Seguiva lo scambio di memorie integrative ex art. 171ter cpc, con cui le parti insistevano sulle rispettive istanze, anche istruttorie, ed eccezioni, specialmente con riferimento all'eccezione di mancata prova di pagina 5 di 11 titolarità del credito. Parte opponente, infatti, rilevava che nessuna prova documentale fosse stata ex
adverso fornita con riferimento al primo trasferimento del credito per cui è causa e che nemmeno la seconda cessione poteva ritenersi provata, non essendo stato prodotto il relativo contratto. Parte opposta,
invece, produceva con seconda memoria un contratto di cessione di ramo d'azienda bancario e la dichiarazione di cessione da parte della banca cedente. L'efficacia probatoria di tali documenti veniva tuttavia contestata da parte opponente in quanto la “dichiarazione di cessione” non proveniva dalla banca originaria creditrice, né dalla cedente di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza nemmeno i documenti attestanti la sussistenza di un contratto di cessione potevano ritenersi rilevanti.
All'udienza ex art. 183 cpc le parti si riportavano agli atti insistendo sulle rispettive istanze. Il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza cartolare di rimessione in decisione, assegnando termini per deposito delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito dell'udienza la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Dirimente ai fini della decisione e assorbente rispetto alle ulteriori questioni deve ritenersi il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito in capo a CP_3
Parte opponente contesta che sia titolare del credito nascente dal contratto di CP_3
finanziamento fondiario del 22.06.2009 (Rep. 282.972 Racc. n° 35.604 registrato in Padova in data
01/07/2009 al n° 12573 serie IT), concesso da BA PA Credito Cooperativo – Società
Cooperativa, non avendo la stessa provato le vicende traslative di tale credito.
Giova richiamare i principi, ormai consolidati, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di cessione di crediti in blocco, secondo cui “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta
pagina 6 di 11 a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai
sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima,
laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere
oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può
avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono
anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati,
ai sensi dell'art. 58 T. U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da
parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal
secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della
cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi,
fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico
credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle
caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. 5478/2024). pagina 7 di 11 È inoltre principio consolidato che, qualora le cessioni siano multiple, chi si dichiara creditore deve provare non solo l'esistenza del contratto (ove vi sia contestazione) con cui egli avrebbe acquistato il credito, ma anche le cessioni “a monte”. Si veda, ad esempio, Trib. Trani 1210/2023, secondo cui “Grava
sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di
crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In caso poi di cessioni
plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni
medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto
dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.”
Passando al caso di specie, asserisce che la sua mandante è titolare del credito CP_2 CP_3
per averlo acquistato in data 30.11.2022, a titolo oneroso e pro soluto, da BA Patavina Credito
Cooperativo di SAEL e IO di CO Società Cooperativa nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB, nel perimetro della quale rientrerebbe anche il credito per cui è
causa.
In forza dei principi sopra richiamati, parte convenuta doveva quindi provare sia la prima cessione del credito, da BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa a BA Patavina Credito
Cooperativo di SAEL e IO di CO Società Cooperativa, sia la seconda, da quest'ultima a
[...]
CP_3
Quanto alla prima cessione, parte convenuta si è limitata ad allegare, nella comparsa, che “E', tuttavia,
fatto notorio che la BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa, fin dal 2015, a seguito
di una grossa crisi aziendale, è confluita nella BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e
IO di CO (BA Patavina), nata nel 2017 a seguito della fusione tra e Controparte_6 CP_6 pagina 8 di 11 IO di CO, a loro volta entrati a far parte del Gruppo bancario .” Nella memoria ex art 171ter CP_7
comma 1 cpc la convenuta ha integrato la propria difesa, affermando che “il credito vantato dall'odierna
opposta, nei confronti dell'odierni opponenti, deriva da un contratto di mutuo fondiario che questi ultimi
avevano stipulato con la BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa, confluita nella
BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e IO di CO (BA Patavina), a seguito della
fusione tra e . Tale assunto è giustificato dai seguenti Controparte_6 Controparte_8
documenti (che ci si riserva di depositare) e più precisamente:
- Atto di cessione di ramo d'azienda Repertorio 70772 Raccolta n. 23847 - registrato a Padova il
25/10/2015 al n. 12807 serie IT - notaio;
Persona_1
- Atto ricognitivo di prezzo Repertorio 71186 Raccolta n. 24014 - Registrato a Padova il 18/04/2019 al
n. 13017 serie IT - notaio;
Persona_1
- Atto di provenienza: Cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria n. 151.441 di
repertorio del Notaio di Monselice debitamente registrato e trascritto ad Este il 16 Persona_2
ottobre 2014 ai nn. 4386/3232”.
Nella memoria ex art 171ter comma 2 cpc la convenuta ha depositato, della documentazione richiamata nella memoria precedente, solo atto ricognitivo di cessione ramo d'azienda del 2019 (all. 2) oltre ad atto di cessione ramo di azienda bancaria del 2018 (all. 3) ed ad una dichiarazione resa da Parte_2
(all.4).
Ritiene il giudice che tale corredo documentale non sia sufficiente a provare la titolarità in capo a BA
Patavina, al momento della cessione di crediti ex art 58 TUB in favore di Omaha spa, del credito vantato dalla mutuante BA PA nei confronti degli opponenti.
Quanto alle circostanze rilevate in sede di costituzione, deve evidenziarsi che, a parte il fatto che non è
dato sapere come possa una società “confluire” nel 2015 in un'altra costituita nel 2017, è evidente che pagina 9 di 11 una fusione (o altro negozio giuridico che possa ricondursi al termine “confluire”) tra due istituti di credito non può rientrare nella categoria del fatto notorio, dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti
conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche
attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici
diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti;
il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando
una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto
acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti
particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice” (così Cass. 1128/2024).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che la prova del passaggio del credito dalla banca mutuataria a
BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e IO di CO non emerge nemmeno dall'esame della documentazione allegata nel corso di causa e sopra richiamata, ovvero dall'“atto ricognitivo cessione ramo d'azienda” e dall'atto di “cessione ramo di azienda bancaria”. Dalla lettura di tale documentazione emerge infatti che la cessione di ramo d'azienda documentata dalla convenuta non ha quale parte contrattuale la banca finanziatrice degli odierni opponenti (BA PA) né ha come oggetto i crediti nei loro confronti maturati, dato che la cessione vede come parti, da un lato,
[...]
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_9
Romana nn. 41/47” e, dall'altro, " Controparte_10
", con sede in SAEL (PD), Via Roma n. 10”
[...]
laddove, si ripete, non è al contrario mai menzionata la banca mutuante, né tantomeno vi si rinviene un riferimento al credito nei confronti degli opponenti.
pagina 10 di 11 Né a soluzioni diverse può giungersi valorizzando la dichiarazione prodotta con la seconda memoria integrativa sempre da parte di Fire SPV srl a firma di Controparte_11
(all. 4) in quanto tale dichiarazione non proviene dalla banca che si assumere essere la
[...]
“cedente” in tale primo passaggio (ovvero l'originaria creditrice BA PA) ma dalla banca che si assume essere la “cessionaria” (ovvero che, a quanto indicato nella dichiarazione, ha nelle CP_12
more cambiato denominazione appunto di , la cui dichiarazione non può quindi certo CP_11
dimostrare il passaggio del credito.
L'opposizione va quindi accolta, non avendo la precettante provato la titolarità del credito azionato in precetto.
Ciò detto, devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
tenendo conto dell'attività defensionale effettivamente svolta e della circostanza che l'istruttoria della causa è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
Condanna a rifondere a e al sig. le spese di lite che si liquidano CP_2 Parte_1 CP_1 complessivamente in € 6.000 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Padova, 17.10.2025
Il Giudice
LA SS
pagina 11 di 11
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa LA SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1542/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 25.03.2024
PROMOSSO DA
con sede in Vigonza (PD) – Viale Dell'Artigianato n° 3 (C.F. e P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante ed amministratore unico signor e dal signor CP_1 CP_1
, nato RI (PD) il 17/05/1949 e residente in [...] (C.F.:
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Calzavara, elettivamente domiciliati C.F._1
presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 (C.F. e P.I. ), in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di con sede legale in Controparte_3
Milano, via San Prospero 4 (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
appresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Andrea Aloi, elettivamente domiciliata in Padova – 35131 Galleria Berchet n. 3, presso lo studio professionale dell' Avv. Andrea Chiarenza
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 11 Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni degli attori come da foglio di PC del 17.06.2025: “Nel merito, in via principale: -
Accogliersi la proposta opposizione all'esecuzione de qua per tutti i motivi dedotti in premessa e, per
l'effetto: 1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del precetto di cui è causa datato
23/11/2023 e notificato il 05/02/2024; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o
inefficacia del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario con garanzia ipotecaria datato 22/06/2009
per mancanza di uno dei suoi elementi fondamentali e, comunque, per contrarietà agli articoli artt. 1418,
1343, 1344, 1345, 1346, 1347 e 1427 del codice civile per tutti le motivazioni illustrate in codesta
narrativa; 3) Accertare e dichiarare che il mutuo fondiario con garanzia ipotecaria datato 22/06/2009
per le ragioni illustrate in proemio non ha valore ed efficacia di titolo esecutivo e, conseguentemente,
accertare e dichiarare che la società con sede legale in Messina (ME) – Via Bonsignore n° CP_2
1 (C.F. e P.I.: , pec: (iscritta nel registro delle Imprese di Messina P.IVA_2 Email_1
R.E.A. n° 145937) in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice di
[...]
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla CP_3
Cartolarizzazione, con sede in Milano (MI) – Via San Prospero n° 4 (C.F. e P.I.: ), non ha P.IVA_3
diritto a procedere in executivis nei confronti della società con sede in Vigonza (PD) – Parte_1
Viale Dell'Artigianato n° 3 (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante ed P.IVA_1
amministratore unico signor , quale parte mutuataria ed il signor , CP_1 CP_1
nato RI (PD) il 17/05/1949 e residente in [...] (C.F.:
), quale parte datrice d'ipoteca; In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed C.F._1
onorari di giudizio. In via istruttoria: Solo se ritenuto necessario per le motivazioni esposte in atti ed in
caso di contestazione da parte della convenuta opposta in ordine all'esattezza delle risultanze contabili pagina 2 di 11 frutto dell'elaborato peritale versato in atti: - Disporsi CTU contabile volta ad accertare, secondo le
indicazioni impartite dalla legge che, appunto, prevedono che ai fini del calcolo si debba tenere conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito, l'applicazione o meno, nel caso di specie, di un tasso di interesse
usuraio e/o la sussistenza di anatocismo, consulenza tecnica d'ufficio che, ovviamente, terrà conto dei
documenti contabili prodotti in atti e su ogni altro acquisendo relativi al mutuo ipotecario di cui è causa
e volta a quantificare l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla precettante nei confronti
della società VI.RI. S.p.A. e del signor a titolo di interessi anatocistici ossia prodotti per CP_1
effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
la correttezza delle commissioni
applicate così come indicate nel documenti agli atti nonché l'ammontare complessivo di quanto
precettato ai deducenti a titolo di interessi indicati dalla Legge 108/96 come usurari includendo nelle
componenti le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate
alla erogazione del credito.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di pc del 12.06.2025: “1) In via preliminare, rigettare la
richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il
periculum in mora, tra l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti. 2) Per l'effetto, disattendere tutte le
contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di
opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come
da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. 4) Con vittoria di
spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come
per legge.” pagina 3 di 11 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.03.2024 la società in qualità di debitrice principale e il sig. in qualità Parte_1 CP_1
di terzo datore d'ipoteca proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data
02.03.2024 da , in qualità di mandataria di con cui era loro intimato il pagamento CP_2 CP_3
di € 445.642,05 quale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento fondiario stipulato il
22/06/2009 Rep. 282.972 Racc. n° 35.604 concesso da Controparte_4
credito rispetto al quale i dichiarava cessionaria. Gli opponenti esponevano
[...] CP_3
che il contratto prevedeva il rimborso del capitale mutuato mediante 180 rate mensili dell'importo di €
8.330,00 comprensive di capitale ed interessi convenzionali contrattualmente pattuiti, dalle singole scadenze delle rate al soddisfo, al tasso del 5,80%, oltre 3,00 punti in più del tasso applicato per la mora e che a garanzia del pagamento veniva iscritta ipoteca volontaria su alcuni immobili di proprietà del
. CP_1
Ciò premesso, contestavano in primo luogo la legittimazione attiva della precettante affermando che non risultava provata la titolarità del credito originato dal summenzionato mutuo fondiario in capo a CP_3
[...
dato che il finanziamento era stato contratto con “BA PA Credito Cooperativo – Società
Cooperativa” con sede in Campodarsego (PD) – Via Caltana n° 7 (C.F. e P.I. e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Padova ) e non con P.IVA_4 Controparte_5
” con sede in IO di CO (PD) – Via Alessio Valerio n° 78/80 (C.F.:
[...]
e P.I. , rispetto alla quale si affermava cessionaria. P.IVA_5 P.IVA_6 CP_3
Eccepivano, in ogni caso, il difetto di valida procura alle liti, in quanto non erano state allegate all'atto di precetto le procure che conferiscono i poteri dei diversi soggetti indicati nell'intestazione del precetto notificato.
pagina 4 di 11 Contestavano, poi, la validità del contratto di mutuo che costituisce il titolo esecutivo azionato per mancanza degli elementi essenziali per la determinazione del tasso di interesse realmente applicato e, in via subordinata, la nullità delle clausole relative agli interessi allegandone l'usurarietà.
Contestavano, infine, la violazione del principio di buona fede, per essere stati richiesti interessi in misura maggiore a quanto pattuito.
Chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in data 02.05.2024 quale procuratrice di contestando le eccezioni CP_2 CP_3
in punto di carenza di titolarità del credito, allegando che il rapporto era stato trasferito prima a BA
PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa e poi da quest'ultima a Affermava CP_3
l'opposto che il primo passaggio costituiva “fatto notorio” mentre il secondo era provato dall'avviso pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 143 del 10 dicembre 2022 (doc. 2) oltre che dalla comunicazione pubblicata sul sito internet riportato della stessa G.U. (doc. 4), laddove si legge che il numero NDG
corrispondente alla posizione dell'opponente è incluso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco, che corrisponde a quello indicato nella certificazione ex art. 50 TUB prodotta sub doc. 5.
In relazione al secondo motivo di opposizione l'opponente rilevava la natura stragiudiziale dell'atto di precetto, motivo per cui non era necessaria l'allegazione della procura alle liti.
Quanto alle censure relative alla validità ed efficacia del mutuo, contestava il valore probatorio della perizia di parte, replicando diffusamente nel merito delle doglianze.
A seguito dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza sospensiva, a cui compariva solo l'attore, il
Giudice concedeva la richiesta sospensiva, non ritenendo provata la titolarità del credito in capo a
[...]
CP_3
Seguiva lo scambio di memorie integrative ex art. 171ter cpc, con cui le parti insistevano sulle rispettive istanze, anche istruttorie, ed eccezioni, specialmente con riferimento all'eccezione di mancata prova di pagina 5 di 11 titolarità del credito. Parte opponente, infatti, rilevava che nessuna prova documentale fosse stata ex
adverso fornita con riferimento al primo trasferimento del credito per cui è causa e che nemmeno la seconda cessione poteva ritenersi provata, non essendo stato prodotto il relativo contratto. Parte opposta,
invece, produceva con seconda memoria un contratto di cessione di ramo d'azienda bancario e la dichiarazione di cessione da parte della banca cedente. L'efficacia probatoria di tali documenti veniva tuttavia contestata da parte opponente in quanto la “dichiarazione di cessione” non proveniva dalla banca originaria creditrice, né dalla cedente di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza nemmeno i documenti attestanti la sussistenza di un contratto di cessione potevano ritenersi rilevanti.
All'udienza ex art. 183 cpc le parti si riportavano agli atti insistendo sulle rispettive istanze. Il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza cartolare di rimessione in decisione, assegnando termini per deposito delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito dell'udienza la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Dirimente ai fini della decisione e assorbente rispetto alle ulteriori questioni deve ritenersi il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito in capo a CP_3
Parte opponente contesta che sia titolare del credito nascente dal contratto di CP_3
finanziamento fondiario del 22.06.2009 (Rep. 282.972 Racc. n° 35.604 registrato in Padova in data
01/07/2009 al n° 12573 serie IT), concesso da BA PA Credito Cooperativo – Società
Cooperativa, non avendo la stessa provato le vicende traslative di tale credito.
Giova richiamare i principi, ormai consolidati, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di cessione di crediti in blocco, secondo cui “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta
pagina 6 di 11 a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai
sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima,
laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere
oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può
avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono
anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati,
ai sensi dell'art. 58 T. U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da
parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal
secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della
cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi,
fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico
credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle
caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. 5478/2024). pagina 7 di 11 È inoltre principio consolidato che, qualora le cessioni siano multiple, chi si dichiara creditore deve provare non solo l'esistenza del contratto (ove vi sia contestazione) con cui egli avrebbe acquistato il credito, ma anche le cessioni “a monte”. Si veda, ad esempio, Trib. Trani 1210/2023, secondo cui “Grava
sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di
crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In caso poi di cessioni
plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni
medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto
dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.”
Passando al caso di specie, asserisce che la sua mandante è titolare del credito CP_2 CP_3
per averlo acquistato in data 30.11.2022, a titolo oneroso e pro soluto, da BA Patavina Credito
Cooperativo di SAEL e IO di CO Società Cooperativa nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB, nel perimetro della quale rientrerebbe anche il credito per cui è
causa.
In forza dei principi sopra richiamati, parte convenuta doveva quindi provare sia la prima cessione del credito, da BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa a BA Patavina Credito
Cooperativo di SAEL e IO di CO Società Cooperativa, sia la seconda, da quest'ultima a
[...]
CP_3
Quanto alla prima cessione, parte convenuta si è limitata ad allegare, nella comparsa, che “E', tuttavia,
fatto notorio che la BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa, fin dal 2015, a seguito
di una grossa crisi aziendale, è confluita nella BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e
IO di CO (BA Patavina), nata nel 2017 a seguito della fusione tra e Controparte_6 CP_6 pagina 8 di 11 IO di CO, a loro volta entrati a far parte del Gruppo bancario .” Nella memoria ex art 171ter CP_7
comma 1 cpc la convenuta ha integrato la propria difesa, affermando che “il credito vantato dall'odierna
opposta, nei confronti dell'odierni opponenti, deriva da un contratto di mutuo fondiario che questi ultimi
avevano stipulato con la BA PA Credito Cooperativo – Società Cooperativa, confluita nella
BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e IO di CO (BA Patavina), a seguito della
fusione tra e . Tale assunto è giustificato dai seguenti Controparte_6 Controparte_8
documenti (che ci si riserva di depositare) e più precisamente:
- Atto di cessione di ramo d'azienda Repertorio 70772 Raccolta n. 23847 - registrato a Padova il
25/10/2015 al n. 12807 serie IT - notaio;
Persona_1
- Atto ricognitivo di prezzo Repertorio 71186 Raccolta n. 24014 - Registrato a Padova il 18/04/2019 al
n. 13017 serie IT - notaio;
Persona_1
- Atto di provenienza: Cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria n. 151.441 di
repertorio del Notaio di Monselice debitamente registrato e trascritto ad Este il 16 Persona_2
ottobre 2014 ai nn. 4386/3232”.
Nella memoria ex art 171ter comma 2 cpc la convenuta ha depositato, della documentazione richiamata nella memoria precedente, solo atto ricognitivo di cessione ramo d'azienda del 2019 (all. 2) oltre ad atto di cessione ramo di azienda bancaria del 2018 (all. 3) ed ad una dichiarazione resa da Parte_2
(all.4).
Ritiene il giudice che tale corredo documentale non sia sufficiente a provare la titolarità in capo a BA
Patavina, al momento della cessione di crediti ex art 58 TUB in favore di Omaha spa, del credito vantato dalla mutuante BA PA nei confronti degli opponenti.
Quanto alle circostanze rilevate in sede di costituzione, deve evidenziarsi che, a parte il fatto che non è
dato sapere come possa una società “confluire” nel 2015 in un'altra costituita nel 2017, è evidente che pagina 9 di 11 una fusione (o altro negozio giuridico che possa ricondursi al termine “confluire”) tra due istituti di credito non può rientrare nella categoria del fatto notorio, dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti
conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche
attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici
diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti;
il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando
una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto
acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti
particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice” (così Cass. 1128/2024).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che la prova del passaggio del credito dalla banca mutuataria a
BA Patavina Credito Cooperativo di SAEL e IO di CO non emerge nemmeno dall'esame della documentazione allegata nel corso di causa e sopra richiamata, ovvero dall'“atto ricognitivo cessione ramo d'azienda” e dall'atto di “cessione ramo di azienda bancaria”. Dalla lettura di tale documentazione emerge infatti che la cessione di ramo d'azienda documentata dalla convenuta non ha quale parte contrattuale la banca finanziatrice degli odierni opponenti (BA PA) né ha come oggetto i crediti nei loro confronti maturati, dato che la cessione vede come parti, da un lato,
[...]
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_9
Romana nn. 41/47” e, dall'altro, " Controparte_10
", con sede in SAEL (PD), Via Roma n. 10”
[...]
laddove, si ripete, non è al contrario mai menzionata la banca mutuante, né tantomeno vi si rinviene un riferimento al credito nei confronti degli opponenti.
pagina 10 di 11 Né a soluzioni diverse può giungersi valorizzando la dichiarazione prodotta con la seconda memoria integrativa sempre da parte di Fire SPV srl a firma di Controparte_11
(all. 4) in quanto tale dichiarazione non proviene dalla banca che si assumere essere la
[...]
“cedente” in tale primo passaggio (ovvero l'originaria creditrice BA PA) ma dalla banca che si assume essere la “cessionaria” (ovvero che, a quanto indicato nella dichiarazione, ha nelle CP_12
more cambiato denominazione appunto di , la cui dichiarazione non può quindi certo CP_11
dimostrare il passaggio del credito.
L'opposizione va quindi accolta, non avendo la precettante provato la titolarità del credito azionato in precetto.
Ciò detto, devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
tenendo conto dell'attività defensionale effettivamente svolta e della circostanza che l'istruttoria della causa è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
Condanna a rifondere a e al sig. le spese di lite che si liquidano CP_2 Parte_1 CP_1 complessivamente in € 6.000 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Padova, 17.10.2025
Il Giudice
LA SS
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