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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N.8 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 112 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200010169191000 QUOTA CONSORTIL 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1344/2023 R.G.R. depositato il 9.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura speciale stesa in calce allo stesso atto, impugna la cartella di pagamento n.29720200010169191000, dell'importo di € 2.075,37 notificata il
21.11.2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica
n.8 di Ragusa, per il pagamento delle quote contributive consortili relative all'anno 2015.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, rileva:
1.sulla medesima questione si è avuto un giudicato favorevole al ricorrente in relazione all'impugnazione di altra cartella notificata dallo stesso Ente resistente per i contributi consortili richiesti per l'annualità
2014.
2.L'intervenuta prescrizione ed estinzione della pretesa creditoria del tributo relativamente all'annualità
2015, non avendo né il Consorzio di Bonifica né l'Agente della riscossione notificato alcunché prima della cartella qui impugnata.
3.Illegittimità della cartella e del tributo impugnato, atteso che gli immobili del ricorrente non risultano, né sono stati mai inseriti in un piano di classifica.
4.Mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico, insussistenza del potere impositivo del Consorzio di
Bonifica per omessa redazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, con conseguente nullità della cartella anche per difetto di motivazione.
5.Illeggittimità dell'imposizione per l'aumento smisurato delle tariffe applicate, senza che vi sia stato un comprovato incremento delle infrastrutture o dei lavori di manutenzione.
6.Carenza del Consorzio di bonifica a far tempo dal 16 dicembre 2010 di procedere alla riscossione dei tributi mediante l'iscrizione a ruolo, con conseguente inesistenza della cartella come titolo esecutivo.
Conclude la difesa del ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. Vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
17.01.2023, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 29.09.2023, rileva la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio in ordine alle questioni attinenti il merito della pretesa intimata. Conferma la legittimità della procedura azionata per il recupero delle somme iscritte a ruolo e chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 08.01.2024, la difesa del ricorrente insisteva per l'annullamento della cartella opposta.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
18.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza di trattazione del 15.01.2024, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà di parte ricorrente. Ciò in quanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass. Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento, con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà del ricorrente. Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Inoltre, poiché la cartella impugnata risulta viziata anche sotto l'ulteriore profilo di carenza di motivazione atteso che, la stessa, non é stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal
Concessionario della riscossione, i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza del ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Per cui, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7 Legge
n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dal ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica al contribuente di altri atti prodromici, è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte accoglie il ricorso del contribuente ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico in solido dell'Ente impositore
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 430,00 di cui € 400,00 per onorari difensivi ed
€ 30,00 per CUT assolto, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Così deciso in Ragusa il 15.01.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr.Emanuele Migliorisi
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N.8 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 112 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200010169191000 QUOTA CONSORTIL 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1344/2023 R.G.R. depositato il 9.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 giusta la procura speciale stesa in calce allo stesso atto, impugna la cartella di pagamento n.29720200010169191000, dell'importo di € 2.075,37 notificata il
21.11.2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica
n.8 di Ragusa, per il pagamento delle quote contributive consortili relative all'anno 2015.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, rileva:
1.sulla medesima questione si è avuto un giudicato favorevole al ricorrente in relazione all'impugnazione di altra cartella notificata dallo stesso Ente resistente per i contributi consortili richiesti per l'annualità
2014.
2.L'intervenuta prescrizione ed estinzione della pretesa creditoria del tributo relativamente all'annualità
2015, non avendo né il Consorzio di Bonifica né l'Agente della riscossione notificato alcunché prima della cartella qui impugnata.
3.Illegittimità della cartella e del tributo impugnato, atteso che gli immobili del ricorrente non risultano, né sono stati mai inseriti in un piano di classifica.
4.Mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico, insussistenza del potere impositivo del Consorzio di
Bonifica per omessa redazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, con conseguente nullità della cartella anche per difetto di motivazione.
5.Illeggittimità dell'imposizione per l'aumento smisurato delle tariffe applicate, senza che vi sia stato un comprovato incremento delle infrastrutture o dei lavori di manutenzione.
6.Carenza del Consorzio di bonifica a far tempo dal 16 dicembre 2010 di procedere alla riscossione dei tributi mediante l'iscrizione a ruolo, con conseguente inesistenza della cartella come titolo esecutivo.
Conclude la difesa del ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. Vinte le spese.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
17.01.2023, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 29.09.2023, rileva la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio in ordine alle questioni attinenti il merito della pretesa intimata. Conferma la legittimità della procedura azionata per il recupero delle somme iscritte a ruolo e chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 08.01.2024, la difesa del ricorrente insisteva per l'annullamento della cartella opposta.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata il
18.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza di trattazione del 15.01.2024, la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà di parte ricorrente. Ciò in quanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass. Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento, con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà del ricorrente. Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Inoltre, poiché la cartella impugnata risulta viziata anche sotto l'ulteriore profilo di carenza di motivazione atteso che, la stessa, non é stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal
Concessionario della riscossione, i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza del ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Per cui, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7 Legge
n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dal ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica al contribuente di altri atti prodromici, è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte accoglie il ricorso del contribuente ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico in solido dell'Ente impositore
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 430,00 di cui € 400,00 per onorari difensivi ed
€ 30,00 per CUT assolto, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Così deciso in Ragusa il 15.01.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr.Emanuele Migliorisi