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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA TO Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2626/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Giusi Renna,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
TO CH,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2626/2021
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n.1770/2017 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 2/05/2017, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli, Per_1
(29.01.1994), maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
(5.08.200), ex studente universitario.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato che la casa coniugale, di proprietà della parte attrice, già con la sentenza di separazione era stata assegnata alla stessa perché vi abitasse unitamente ai due figli. Ha precisato che il figlio maggiore Per_1 si è trasferito a Bologna dove lavora e che la coniuge non ha mai lavorato, sostentandosi con un discreto tenore di vita per mezzo del patrimonio ereditato dalla famiglia.
Ha riferito di avere un'altra figlia, nata dalla relazione con la sua attuale compagna. Ha allegato di essere socio accomandante di Unione Tipografica
Artigiana di UA NN & C. S.A.S. e di sostentarsi grazie al supporto economico della sua famiglia.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
c) un contributo mensile al mantenimento del figlio , pari ad € 200,00, Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il 22/03/2021).
1.2.- La parte si è costituita in giudizio sin dalla fase CP_1 presidenziale, non opponendosi alla decisione sullo status.
In primo luogo, ha confermato che il figlio vive a Bologna ed è Per_1 economicamente indipendente. Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, deducendo che il figlio minore abita ancora con Per_2 lei e, avendo rinunciato a proseguire gli studi, intende cercare lavoro mediante concorsi.
2 R.G. 2626/2021
Ha dedotto che il ricorrente, dal mese di Dicembre 2020, ha in autonomia ridotto il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli, versando soltanto la somma di € 200,00 direttamente al figlio . Per_2
Ha riferito di non aver mai lavorato, perché così voluto dal coniuge in costanza di matrimonio e che attualmente non ha capacità lavorativa a causa di insorte patologie.
Ha dedotto di sostentare sé stessa e il figlio unicamente grazie Per_2 al patrimonio ereditato dalla propria famiglia.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) in via riconvenzionale, un contributo mensile a carico dell'altro genitore per il mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non autosufficiente, pari ad € 400,00 eventualmente con conferma di quanto già in vigore tra le parti e imputazione della somma restante a titolo di assegno divorzile;
c) porre a carico della controparte il
100% delle spese straordinarie inerenti al figlio. Con vittoria di spese di lite, da versarsi in favore dell'erario (comparsa di risposta depositata il
30/09/2021).
1.3.- Esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha così disposto: i) ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
ii) ha posto, a carico del l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando l'importo di € 250,00; Controparte_3
iii) ha posto le spese straordinarie da sostenere per il figlio Controparte_3 nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Pt_1 CP_1
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio
1.4.- La parte attrice ha integrato la sua costituzione con memoria del
03/01/2022, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
3 R.G. 2626/2021
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lecce (LE) il giorno 05.09.1992 iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di lecce al n.328, P.II S.A. Anno 1992 tra il Sig. Pt_1
e la Sig,ra ;
[...] CP_1
2) La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà CP_1 nella sua disponibilità esclusiva completa degli arredi che la occupano;
3) Già nulla era stato previsto in favore della Sig.ra CP_1
a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale e nulla si prevede a titolo di assegno divorzile;
4) Quanto ai due figli, entrambi maggiorenni, avendo il maggiore, , di anni 31, raggiunto l'indipendenza Per_1 economica grazie ad attività lavorativa esercitata a Bologna,
e svolgendo il piccolo, , di anni 25, piccoli lavori Per_2 precari che gli consentono in qualche misura di mantenersi, sebbene quest'ultimo sia ancora convivente con la madre, non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di nessuno dei due figli;
5) Entrambi i genitori continueranno a farsi carico di eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio nella misura del 50% per ciascuno, secondo la Per_2 disciplina contenuta nel Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Lecce in data 21.05.2018;
6) Si ordini all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Lecce al n.328, P. II, S.A,
Anno 1992.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 21/02/2022).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 2626/2021
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, pubblicata in data 02/05/2017, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 24/06/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti con la convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 10/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2626/2021 R.G. introdotto con ricorso del
22/03/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 05/09/1992 tra ecce (LE), Parte_1
17/02/1962) e (Lecce (LE), 21/08/1964) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 328, parte
II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
10/11/2025;
5 R.G. 2626/2021
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL DE IA TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA TO Presidente
- AN Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2626/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Giusi Renna,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
TO CH,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2626/2021
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n.1770/2017 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 2/05/2017, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli, Per_1
(29.01.1994), maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
(5.08.200), ex studente universitario.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato che la casa coniugale, di proprietà della parte attrice, già con la sentenza di separazione era stata assegnata alla stessa perché vi abitasse unitamente ai due figli. Ha precisato che il figlio maggiore Per_1 si è trasferito a Bologna dove lavora e che la coniuge non ha mai lavorato, sostentandosi con un discreto tenore di vita per mezzo del patrimonio ereditato dalla famiglia.
Ha riferito di avere un'altra figlia, nata dalla relazione con la sua attuale compagna. Ha allegato di essere socio accomandante di Unione Tipografica
Artigiana di UA NN & C. S.A.S. e di sostentarsi grazie al supporto economico della sua famiglia.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
c) un contributo mensile al mantenimento del figlio , pari ad € 200,00, Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il 22/03/2021).
1.2.- La parte si è costituita in giudizio sin dalla fase CP_1 presidenziale, non opponendosi alla decisione sullo status.
In primo luogo, ha confermato che il figlio vive a Bologna ed è Per_1 economicamente indipendente. Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, deducendo che il figlio minore abita ancora con Per_2 lei e, avendo rinunciato a proseguire gli studi, intende cercare lavoro mediante concorsi.
2 R.G. 2626/2021
Ha dedotto che il ricorrente, dal mese di Dicembre 2020, ha in autonomia ridotto il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli, versando soltanto la somma di € 200,00 direttamente al figlio . Per_2
Ha riferito di non aver mai lavorato, perché così voluto dal coniuge in costanza di matrimonio e che attualmente non ha capacità lavorativa a causa di insorte patologie.
Ha dedotto di sostentare sé stessa e il figlio unicamente grazie Per_2 al patrimonio ereditato dalla propria famiglia.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) in via riconvenzionale, un contributo mensile a carico dell'altro genitore per il mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non autosufficiente, pari ad € 400,00 eventualmente con conferma di quanto già in vigore tra le parti e imputazione della somma restante a titolo di assegno divorzile;
c) porre a carico della controparte il
100% delle spese straordinarie inerenti al figlio. Con vittoria di spese di lite, da versarsi in favore dell'erario (comparsa di risposta depositata il
30/09/2021).
1.3.- Esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha così disposto: i) ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
ii) ha posto, a carico del l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando l'importo di € 250,00; Controparte_3
iii) ha posto le spese straordinarie da sostenere per il figlio Controparte_3 nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Pt_1 CP_1
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio
1.4.- La parte attrice ha integrato la sua costituzione con memoria del
03/01/2022, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
3 R.G. 2626/2021
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lecce (LE) il giorno 05.09.1992 iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di lecce al n.328, P.II S.A. Anno 1992 tra il Sig. Pt_1
e la Sig,ra ;
[...] CP_1
2) La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà CP_1 nella sua disponibilità esclusiva completa degli arredi che la occupano;
3) Già nulla era stato previsto in favore della Sig.ra CP_1
a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale e nulla si prevede a titolo di assegno divorzile;
4) Quanto ai due figli, entrambi maggiorenni, avendo il maggiore, , di anni 31, raggiunto l'indipendenza Per_1 economica grazie ad attività lavorativa esercitata a Bologna,
e svolgendo il piccolo, , di anni 25, piccoli lavori Per_2 precari che gli consentono in qualche misura di mantenersi, sebbene quest'ultimo sia ancora convivente con la madre, non si prevede alcun assegno di mantenimento in favore di nessuno dei due figli;
5) Entrambi i genitori continueranno a farsi carico di eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio nella misura del 50% per ciascuno, secondo la Per_2 disciplina contenuta nel Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Lecce in data 21.05.2018;
6) Si ordini all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Lecce al n.328, P. II, S.A,
Anno 1992.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 21/02/2022).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 2626/2021
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, pubblicata in data 02/05/2017, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 24/06/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti con la convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 10/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2626/2021 R.G. introdotto con ricorso del
22/03/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 05/09/1992 tra ecce (LE), Parte_1
17/02/1962) e (Lecce (LE), 21/08/1964) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 328, parte
II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
10/11/2025;
5 R.G. 2626/2021
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL DE IA TO
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