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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2431/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via S. Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001449792503 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2112/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, moglie e coerede del sig. Nominativo_1 deceduto il 31.07.2017, con ricorso depositato il 02.09.2024 impugnava la cartella di pagamento n. 05920210001449792503 di complessive € 3.241,32 emessa a suo carico da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 21.05.2024.
Detta cartella traeva impulso dalle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce a seguito del controllo automatizzato del Modello Unico dei Redditi PF/2018 (anno d'imposta 2017), ex art. 36-bis DPR n. 600/73, del de cuius.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva quanto segue:
1. Nullità della notifica.
2. Nullità della cartella per vizi formali e difetto di motivazione.
3. Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale impugnata.
4. Nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del combinato disposto degli artt.
36/bis DPR n. 600/73 e/o ex art.54/bis DPR 633/72 e dell'art.6, comma 1 e 5, Legge n. 212/2000.
5. Nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza a seguito di tardività della notifica.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
In data 10.10.2024 si costitutiva in giudizio, con il deposito di proprie controdeduzioni, Agenzia delle Entrate –
Riscossione evidenziando, preliminarmente, l'intervenuto pagamento del debito iscritto a ruolo da parte della sig.ra Nominativo_2, in quanto soggetto coobbligato. Stante ciò chiedeva alla Corte di voler dichiarare la cessata materia del contendere ed in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In caso di accoglimento della domanda attorea, invocava la propria mancanza di responsabilità.
In data 16.10.2024 anche Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce depositava proprie memorie difensive evidenziando che, prima di procedere ad iscrivere a ruolo le somme richieste con la cartella in argomento, aveva trasmesso comunicazione di irregolarità all'intermediario incaricato dal de cuius a riceverla. Contestava, in ogni caso tutto quanto dedotto dalla ricorrente e, per l'effetto, chiedeva il rigetto di ogni domanda avversa e la condanna al pagamento delle spese.
In risposta alle memorie difensive depositate dalle parti resistenti, in data 14.11.2025 la ricorrente depositava osservazioni, ex art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 546/92, precisando fra le altre, che il pagamento non spontaneo non è idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere in quanto non può essere qualificato come comportamento di acquiescenza. Insisteva, pertanto, nell'originaria richiesta di accoglimento del ricorso.
Al termine dell'udienza di trattazione del 27.11.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata, in violazione del combinato disposto degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e/o ex art.54-bis DPR 633/72 e dell'art.6, comma 1 e 5, Legge n.
212/2000, parte ricorrente deduce che l'Ufficio non avrebbe fatto precedere l'iscrizione a ruolo dall'invio del c.d. “avviso bonario” che, in questa fattispecie, si rendeva obbligatoria. Ciò in quanto, non si tratta del caso di liquidazione automatizzata delle imposte le cui risultanze coincidono con gli importi dichiarati ma non versati, bensì di un errore per aver compensato (nel modello F24) un'eccedenza a credito (derivante da un anno precedente) di importo maggiore rispetto a quella dichiarata.
Al riguardo, controparte deduce di aver regolarmente trasmesso la prodromica comunicazione all'intermediario, nel rispetto delle istruzioni impartite dal sig. Nominativo_1 nel frontespizio della propria dichiarazione laddove, nella sezione “impegno per la trasmissione telematica” in corrispondenza del codice fiscale (CF_2) dell'intermediario (Dott. Nominativo_3: soggetto tenutario delle scritture contabili del de cuius), risulta apposta una crocetta in corrispondenza della casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Orbene, dall'analisi del modello di dichiarazione dei redditi PF/2018 (anno d'imposta 2017), prodotta in atti dalla ricorrente, si evince che la sua presentazione, avvenuta in data 10.10.2018, non poteva di certo essere opera diretta del sig. Nominativo_1, deceduto in data 31.07.2017, ma sicuramente di un suo erede le cui generalità, però, non erano state riportate nel frontespizio del modello. In ragione di tanto l'Ufficio non disponeva di alcuna autorizzazione ad inviare all'intermediario la comunicazione di irregolarità e, a parere di questa Corte, ciò induce a ritenere fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente che, va, pertanto accolta.
Con riferimento alla nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza a seguito di tardività della notifica, dall'analisi degli atti di causa risultano incontestati, nella loro progressione cronologia, tutta una serie di avvenimenti e circostanze che hanno comportato la decadenza dall'azione di riscossione, essendo stata eseguita in violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73. Invero, per le cartelle di pagamento “automatiche”, emesse ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, il termine ordinario per la loro notifica, a pena di decadenza, previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, è “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Quindi, nel caso di specie, posto che la dichiarazione modello unico dei Redditi PF/2018, per l'anno d'imposta 2017, è stata presentata dagli eredi in data 10.10.2018, il termine “ordinario” per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31 dicembre 2021.
Il ruolo n. 2021/250036 emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce a carico degli eredi del sig. Nominativo_1 è stato reso esecutivo in data 07.01.2021 e consegnato al concessionario della riscossione il successivo 10.02.2021.
Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) all'art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali) comma 3, ha espressamente previsto che:” I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”. Stante ciò, per effetto della predetta proroga di quattordici mesi, la cartella in argomento doveva essere notificata entro e non oltre il 28.02.2023 ma così non è stato in quanto la notifica è avvenuta in epoca ampiamente successiva ad essa e cioè in data 21.05.2024 (notifica eseguita alla sig.ra Ricorrente_1).
Ciò detto, la notifica della cartella di pagamento impugnata risulta viziata da decadenza dal potere di riscossione, essendo stata notificata in violazione della normativa di riferimento. Inoltre, quantunque inconferente ed inefficace, al caso di specie non trova applicazione l'ulteriore proroga di sei mesi, invocata da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, prevista dall'art. 65, comma 3, del DPR n. 600/73 posto che l'unico termine pendente alla data del decesso (31.07.2017) del sig. Nominativo_1 era riferito ad un periodo d'imposta precedente (2016) rispetto a quello qui esaminato ed i cui termini (ordinari) sarebbero scaduti in epoca successiva alla data del decesso del de cuius.
La cessazione della materia del contendere invocata da Ader, in seguito ad un presunto pagamento effettuato da una delle coeredi, risulta non provata attesa la mancata esibizione di prove documentali al riguardo. In ogni caso, quand'anche detto pagamento fosse stato effettuato, anche mediante rateizzazione, ciò non integrerebbe i requisiti di acquiescenza alla pretesa tributaria in virtù della manifesta contestazione espressa dalla ricorrente nelle sue memorie di replica. “Un pagamento non spontaneo, ma mosso per evitare ulteriori conseguenze (come, ad esempio, un pignoramento), non impedisce al contribuente di contestare tale atto avanti al giudice, sempre che non siano scaduti i termini per l'impugnazione” (Cass. Sentenza n. 18905 del
04.07.2023)
Per quanto innanzi esposto il ricorso deve essere accolto, restando assorbita l'analisi di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le controparti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350/00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2431/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via S. Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210001449792503 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2112/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, moglie e coerede del sig. Nominativo_1 deceduto il 31.07.2017, con ricorso depositato il 02.09.2024 impugnava la cartella di pagamento n. 05920210001449792503 di complessive € 3.241,32 emessa a suo carico da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 21.05.2024.
Detta cartella traeva impulso dalle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce a seguito del controllo automatizzato del Modello Unico dei Redditi PF/2018 (anno d'imposta 2017), ex art. 36-bis DPR n. 600/73, del de cuius.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva quanto segue:
1. Nullità della notifica.
2. Nullità della cartella per vizi formali e difetto di motivazione.
3. Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale impugnata.
4. Nullità della cartella di pagamento impugnata per palese violazione del combinato disposto degli artt.
36/bis DPR n. 600/73 e/o ex art.54/bis DPR 633/72 e dell'art.6, comma 1 e 5, Legge n. 212/2000.
5. Nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza a seguito di tardività della notifica.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
In data 10.10.2024 si costitutiva in giudizio, con il deposito di proprie controdeduzioni, Agenzia delle Entrate –
Riscossione evidenziando, preliminarmente, l'intervenuto pagamento del debito iscritto a ruolo da parte della sig.ra Nominativo_2, in quanto soggetto coobbligato. Stante ciò chiedeva alla Corte di voler dichiarare la cessata materia del contendere ed in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In caso di accoglimento della domanda attorea, invocava la propria mancanza di responsabilità.
In data 16.10.2024 anche Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce depositava proprie memorie difensive evidenziando che, prima di procedere ad iscrivere a ruolo le somme richieste con la cartella in argomento, aveva trasmesso comunicazione di irregolarità all'intermediario incaricato dal de cuius a riceverla. Contestava, in ogni caso tutto quanto dedotto dalla ricorrente e, per l'effetto, chiedeva il rigetto di ogni domanda avversa e la condanna al pagamento delle spese.
In risposta alle memorie difensive depositate dalle parti resistenti, in data 14.11.2025 la ricorrente depositava osservazioni, ex art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 546/92, precisando fra le altre, che il pagamento non spontaneo non è idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere in quanto non può essere qualificato come comportamento di acquiescenza. Insisteva, pertanto, nell'originaria richiesta di accoglimento del ricorso.
Al termine dell'udienza di trattazione del 27.11.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata, in violazione del combinato disposto degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e/o ex art.54-bis DPR 633/72 e dell'art.6, comma 1 e 5, Legge n.
212/2000, parte ricorrente deduce che l'Ufficio non avrebbe fatto precedere l'iscrizione a ruolo dall'invio del c.d. “avviso bonario” che, in questa fattispecie, si rendeva obbligatoria. Ciò in quanto, non si tratta del caso di liquidazione automatizzata delle imposte le cui risultanze coincidono con gli importi dichiarati ma non versati, bensì di un errore per aver compensato (nel modello F24) un'eccedenza a credito (derivante da un anno precedente) di importo maggiore rispetto a quella dichiarata.
Al riguardo, controparte deduce di aver regolarmente trasmesso la prodromica comunicazione all'intermediario, nel rispetto delle istruzioni impartite dal sig. Nominativo_1 nel frontespizio della propria dichiarazione laddove, nella sezione “impegno per la trasmissione telematica” in corrispondenza del codice fiscale (CF_2) dell'intermediario (Dott. Nominativo_3: soggetto tenutario delle scritture contabili del de cuius), risulta apposta una crocetta in corrispondenza della casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.
Orbene, dall'analisi del modello di dichiarazione dei redditi PF/2018 (anno d'imposta 2017), prodotta in atti dalla ricorrente, si evince che la sua presentazione, avvenuta in data 10.10.2018, non poteva di certo essere opera diretta del sig. Nominativo_1, deceduto in data 31.07.2017, ma sicuramente di un suo erede le cui generalità, però, non erano state riportate nel frontespizio del modello. In ragione di tanto l'Ufficio non disponeva di alcuna autorizzazione ad inviare all'intermediario la comunicazione di irregolarità e, a parere di questa Corte, ciò induce a ritenere fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente che, va, pertanto accolta.
Con riferimento alla nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza a seguito di tardività della notifica, dall'analisi degli atti di causa risultano incontestati, nella loro progressione cronologia, tutta una serie di avvenimenti e circostanze che hanno comportato la decadenza dall'azione di riscossione, essendo stata eseguita in violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73. Invero, per le cartelle di pagamento “automatiche”, emesse ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, il termine ordinario per la loro notifica, a pena di decadenza, previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, è “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Quindi, nel caso di specie, posto che la dichiarazione modello unico dei Redditi PF/2018, per l'anno d'imposta 2017, è stata presentata dagli eredi in data 10.10.2018, il termine “ordinario” per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31 dicembre 2021.
Il ruolo n. 2021/250036 emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce a carico degli eredi del sig. Nominativo_1 è stato reso esecutivo in data 07.01.2021 e consegnato al concessionario della riscossione il successivo 10.02.2021.
Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) all'art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali) comma 3, ha espressamente previsto che:” I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”. Stante ciò, per effetto della predetta proroga di quattordici mesi, la cartella in argomento doveva essere notificata entro e non oltre il 28.02.2023 ma così non è stato in quanto la notifica è avvenuta in epoca ampiamente successiva ad essa e cioè in data 21.05.2024 (notifica eseguita alla sig.ra Ricorrente_1).
Ciò detto, la notifica della cartella di pagamento impugnata risulta viziata da decadenza dal potere di riscossione, essendo stata notificata in violazione della normativa di riferimento. Inoltre, quantunque inconferente ed inefficace, al caso di specie non trova applicazione l'ulteriore proroga di sei mesi, invocata da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, prevista dall'art. 65, comma 3, del DPR n. 600/73 posto che l'unico termine pendente alla data del decesso (31.07.2017) del sig. Nominativo_1 era riferito ad un periodo d'imposta precedente (2016) rispetto a quello qui esaminato ed i cui termini (ordinari) sarebbero scaduti in epoca successiva alla data del decesso del de cuius.
La cessazione della materia del contendere invocata da Ader, in seguito ad un presunto pagamento effettuato da una delle coeredi, risulta non provata attesa la mancata esibizione di prove documentali al riguardo. In ogni caso, quand'anche detto pagamento fosse stato effettuato, anche mediante rateizzazione, ciò non integrerebbe i requisiti di acquiescenza alla pretesa tributaria in virtù della manifesta contestazione espressa dalla ricorrente nelle sue memorie di replica. “Un pagamento non spontaneo, ma mosso per evitare ulteriori conseguenze (come, ad esempio, un pignoramento), non impedisce al contribuente di contestare tale atto avanti al giudice, sempre che non siano scaduti i termini per l'impugnazione” (Cass. Sentenza n. 18905 del
04.07.2023)
Per quanto innanzi esposto il ricorso deve essere accolto, restando assorbita l'analisi di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le controparti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350/00, oltre oneri accessori, se dovuti.