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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott.ssa NI CH, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 1° ottobre 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1775/23 R.G., promosso da:
, nato il [...] a [...] – RA, ivi residente C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Colombino ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio di quest'ultimo, sito in Torino (TO), Corso Monte Cucco, nr. 119;
Ricorrente contro
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.
) e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in via degli Offici 14, Perugia;
P.IVA_2
Resistente
E con l'intervento necessario del pubblico ministero;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.04.2023, si chiedeva all'intestato Tribunale di procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per il sig.
[...]
con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava di essere discendente del sig. Per_1
(alias , , cittadino italiano, nato il
[...] Persona_2 Persona_1
pagina 1 di 8 22.03.1884 a LL (Terni - TR) – Italia, figlio di e , mai Persona_3 Persona_4
naturalizzatosi cittadino brasiliano.
In particolare, il ricorrente esponeva che:
- in data 14/10/1916 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1 CP_2
a São José do Rio Pardo– RA;
[...]
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra Persona_1 Controparte_2
a BA - RA (in data 03/10/1919); Persona_5
- in data 06/01/1942, la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_5 CP_3
a San OL – RA;
[...]
- dall'unione della sig.ra con il sig. nasceva il sig. Persona_5 CP_3 [...]
a San OL - RA (in data 10/09/1945); Parte_1
Deduceva quindi il ricorrente di avere acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendente in linea retta dell'avo cittadino italiano Persona_1
Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna, ovverosia in capo alla sig.ra figlia dell'avo italiano Persona_5 Per_1 che comportava interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis
[...]
secondo la Legge n.555/1912, il ricorrente invocava le sentenze della Corte Cost. n.87/1975 e n.
30/1983 della Corte Cost. con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. Veniva infine richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
4466/2009 nella parte in cui afferma che la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato pagina 2 di 8 prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Con decreto del 2.05.2023 il giudice fissava per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.04.2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si costituiva, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che rilevava come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di CP_1 riconoscimento della cittadinanza alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato a sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa. Eccepiva che la parte attrice aveva omesso di inoltrare l'istanza in via amministrativa al competente
, sostenendo la necessità di previa presentazione di istanza amministrativa. Chiedeva, Parte_2 previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM, di verificare quindi la procedibilità dell'azione ed eccepiva l'improcedibilità e/ o l'inammissibilità della stessa per difetto di interesse in capo ai ricorrenti. Nel merito, domandava l'accertamento in via istruttoria dell'assenza di cause di perdita della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, e indicava quale esclusivo soggetto competente a svolgere detto accertamento l'autorità consolare brasiliana, formulando in tal senso istanza ex art. 213 c.p.c.; dava atto del crescente numero dei ricorsi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis che l'Amministrazione è chiamata a gestire e, stante il carattere eccezionale del fenomeno chiedeva, anche in ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, la compensazione delle spese.
Con ordinanza istruttoria del 10.04.2024, il giudice disponeva acquisirsi informazioni ex art. 213
c.p.c. sulla completezza e ritualità dell'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti al competente unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di cause Parte_2 ostative all'accoglimento della domanda. Poneva l'acquisizione delle informazioni a carico del resistente. Con note di trattazione del 9.01.2025 parte resistente dava atto che CP_1
l'autorità consolare, alla quale era stata ritualmente inoltrata l'ordinanza istruttoria del 10 aprile
2024, non aveva fornito riscontro.
La causa, rinviata in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.25, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 8 *****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - occorre premettere quanto segue circa la necessità dell'intervento del giudice per il caso di superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) o comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost).
Orbene, nel caso di specie la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere in tempo ragionevole un provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita considerato che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in RA nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in RA le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano ormai anche i 10 anni.
A tale proposito la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa condivisibilmente osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”.
In ultimo si considera, sul piano del diritto, quanto affermato dal Tribunale di Roma (con ordinanza 25/02/2020 R.G. N.39713/2018) secondo cui la disciplina sulla cittadinanza non pagina 4 di 8 impone l'avvenuta domanda, o l'intervenuto procedimento amministrativo quali presupposto o condizione per introdurre la domanda in sede giudiziale: “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali- in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo”.
*****
Nel merito, si osserva che l'ordinamento giuridico italiano prevede quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), criterio rimasto praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 (art. 4 e 7), secondo un impianto ereditato prima dall'art. 1 l. n. 555 del 1912 e poi dall'attuale l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile). La riforma legislativa del 1992, volta come detto ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana. pagina 5 di 8 residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina Pt_3
italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione. Le Sezioni Unite, poi, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del
2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce del riportato excursus, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, che ricorre nel caso di specie, se la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un.
2022/25317). pagina 6 di 8 Occorre poi verificare che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022). Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024, che poneva proprio a carico del l'acquisizione delle informazioni circa la CP_1 sussistenza di fatti interruttivi della cittadinanza.
*****
Deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Al riguardo è bene osservare che le immutazioni dei nominativi contenute negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti e che dette immutazioni sono state tutte rettificate presso i registri di stato civile esteri, ragion per cui l'identità dei vari soggetti resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi. Non sussiste in altre parole incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti. Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla Persona_1 sig.ra che l'ha trasmessa a sua volta al sig. iure sanguinis. Persona_5 Parte_1
È dunque provata la discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano iure sanguinis e non sono stati dedotti, da parte del ministero resistente, specifici eventi interruttivi.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente, che non si è opposto nel merito CP_1 all'accoglimento della domanda, e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: pagina 7 di 8 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il sig. nato il [...] a [...] Parte_1
OL (RA), è cittadino italiano.
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Perugia, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
NI CH
pagina 8 di 8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott.ssa NI CH, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 1° ottobre 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1775/23 R.G., promosso da:
, nato il [...] a [...] – RA, ivi residente C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Colombino ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio di quest'ultimo, sito in Torino (TO), Corso Monte Cucco, nr. 119;
Ricorrente contro
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.
) e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in via degli Offici 14, Perugia;
P.IVA_2
Resistente
E con l'intervento necessario del pubblico ministero;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.04.2023, si chiedeva all'intestato Tribunale di procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per il sig.
[...]
con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava di essere discendente del sig. Per_1
(alias , , cittadino italiano, nato il
[...] Persona_2 Persona_1
pagina 1 di 8 22.03.1884 a LL (Terni - TR) – Italia, figlio di e , mai Persona_3 Persona_4
naturalizzatosi cittadino brasiliano.
In particolare, il ricorrente esponeva che:
- in data 14/10/1916 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1 CP_2
a São José do Rio Pardo– RA;
[...]
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra Persona_1 Controparte_2
a BA - RA (in data 03/10/1919); Persona_5
- in data 06/01/1942, la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Persona_5 CP_3
a San OL – RA;
[...]
- dall'unione della sig.ra con il sig. nasceva il sig. Persona_5 CP_3 [...]
a San OL - RA (in data 10/09/1945); Parte_1
Deduceva quindi il ricorrente di avere acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendente in linea retta dell'avo cittadino italiano Persona_1
Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna, ovverosia in capo alla sig.ra figlia dell'avo italiano Persona_5 Per_1 che comportava interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis
[...]
secondo la Legge n.555/1912, il ricorrente invocava le sentenze della Corte Cost. n.87/1975 e n.
30/1983 della Corte Cost. con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. Veniva infine richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
4466/2009 nella parte in cui afferma che la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato pagina 2 di 8 prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Con decreto del 2.05.2023 il giudice fissava per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.04.2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si costituiva, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che rilevava come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di CP_1 riconoscimento della cittadinanza alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato a sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa. Eccepiva che la parte attrice aveva omesso di inoltrare l'istanza in via amministrativa al competente
, sostenendo la necessità di previa presentazione di istanza amministrativa. Chiedeva, Parte_2 previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM, di verificare quindi la procedibilità dell'azione ed eccepiva l'improcedibilità e/ o l'inammissibilità della stessa per difetto di interesse in capo ai ricorrenti. Nel merito, domandava l'accertamento in via istruttoria dell'assenza di cause di perdita della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti, e indicava quale esclusivo soggetto competente a svolgere detto accertamento l'autorità consolare brasiliana, formulando in tal senso istanza ex art. 213 c.p.c.; dava atto del crescente numero dei ricorsi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis che l'Amministrazione è chiamata a gestire e, stante il carattere eccezionale del fenomeno chiedeva, anche in ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, la compensazione delle spese.
Con ordinanza istruttoria del 10.04.2024, il giudice disponeva acquisirsi informazioni ex art. 213
c.p.c. sulla completezza e ritualità dell'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti al competente unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di cause Parte_2 ostative all'accoglimento della domanda. Poneva l'acquisizione delle informazioni a carico del resistente. Con note di trattazione del 9.01.2025 parte resistente dava atto che CP_1
l'autorità consolare, alla quale era stata ritualmente inoltrata l'ordinanza istruttoria del 10 aprile
2024, non aveva fornito riscontro.
La causa, rinviata in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.25, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 8 *****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
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In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - occorre premettere quanto segue circa la necessità dell'intervento del giudice per il caso di superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) o comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost).
Orbene, nel caso di specie la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere in tempo ragionevole un provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita considerato che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in RA nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in RA le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano ormai anche i 10 anni.
A tale proposito la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa condivisibilmente osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”.
In ultimo si considera, sul piano del diritto, quanto affermato dal Tribunale di Roma (con ordinanza 25/02/2020 R.G. N.39713/2018) secondo cui la disciplina sulla cittadinanza non pagina 4 di 8 impone l'avvenuta domanda, o l'intervenuto procedimento amministrativo quali presupposto o condizione per introdurre la domanda in sede giudiziale: “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali- in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo”.
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Nel merito, si osserva che l'ordinamento giuridico italiano prevede quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), criterio rimasto praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 (art. 4 e 7), secondo un impianto ereditato prima dall'art. 1 l. n. 555 del 1912 e poi dall'attuale l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile). La riforma legislativa del 1992, volta come detto ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana. pagina 5 di 8 residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina Pt_3
italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione. Le Sezioni Unite, poi, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del
2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce del riportato excursus, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, che ricorre nel caso di specie, se la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un.
2022/25317). pagina 6 di 8 Occorre poi verificare che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022). Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_1 consolare competente, neppure all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024, che poneva proprio a carico del l'acquisizione delle informazioni circa la CP_1 sussistenza di fatti interruttivi della cittadinanza.
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Deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Al riguardo è bene osservare che le immutazioni dei nominativi contenute negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti e che dette immutazioni sono state tutte rettificate presso i registri di stato civile esteri, ragion per cui l'identità dei vari soggetti resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi. Non sussiste in altre parole incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti. Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla Persona_1 sig.ra che l'ha trasmessa a sua volta al sig. iure sanguinis. Persona_5 Parte_1
È dunque provata la discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano iure sanguinis e non sono stati dedotti, da parte del ministero resistente, specifici eventi interruttivi.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente, che non si è opposto nel merito CP_1 all'accoglimento della domanda, e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: pagina 7 di 8 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il sig. nato il [...] a [...] Parte_1
OL (RA), è cittadino italiano.
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Perugia, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
NI CH
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