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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11651 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10050 /2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. ZUCCONELLI
UMBERTO, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. SIRICO AN , giusta procura in atti
NONCHE'
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_2
AN , giusta procura in atti nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_3
AN , giusta procura in atti nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_4
AN , giusta procura in atti
RESISTENTI CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 08/05/2025 il sig. esponeva: Parte_1
- che il Tribunale di Napoli pronunciava separazione consensuale dei coniugi e in Pt_1 CP_1 virtù di decreto di omologa del 28.03.2022 alle seguenti condizioni: - assegnazione della casa coniugale alla - contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad € 450,00; - assegno CP_1 di mantenimento posto a carico del pari ad € 550,00; - impegno al trasferimento Pt_1 immobiliare della nuda proprietà della casa coniugale in favore delle figlie e dell'usufrutto in favore della CP_1
- che il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e in virtù di sentenza n. 8060/2023 alle seguenti condizioni: - contributo paterno Pt_1 CP_1 al mantenimento delle figlie pari ad € 700,00; - assegno divorzile in favore della pari ad € CP_1
300,00 mensili;
- impegno al trasferimento immobiliare in favore della moglie;
- che le figlie hanno concluso il percorso di studio svolto fuori regione.
Su tali premesse chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto per le figlie e la revoca dell'assegno divorzile corrisposto in favore della moglie;
in subordine ne chiedeva la riduzione.
In data 27.10.2025 si costituivano la sig.ra nonché CP_1 Controparte_5
e le quali non si opponevano alla domanda di modifica dei patti di Controparte_3 Controparte_4 divorzio formulata dal ricorrente e deducevano di aver raggiunto un accordo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025 tenuta in forma cartolare il Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c., preso atto degli accordi raggiunti dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti:
“1) I coniugi e vivranno separati con mutuo Parte_1 CP_1 rispetto;
2) Il sig. verserà, fino al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dallo Stato Parte_1
Italiano, ovvero 67 anni, a titolo di assegno divorzile per la sig.ra , la somma di € CP_1
500,00 (cinquecento/00) come riconoscimento del ruolo e del contributo della stessa alla famiglia durante il matrimonio, a prescindere dalle opportunità di lavoro e dall'occupazione che la stessa potrebbe avere fino al raggiungimento della sua età pensionabile;
3) Avendo le figlie raggiunto la maggiore età, il Sig. gestirà in autonomia ogni Parte_1 tipo di rapporto con le figlie senza dover consultarsi prima con la signora;
CP_1
4) Le figlie acconsentono a tale modifica in favore dell'assegno divorzile per la mamma”.
Orbene, il Collegio - esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative - li recepisce.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda:
- in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8060/2023 del Tribunale di Napoli recepisce gli accordi raggiunti da e da , Parte_1 CP_1 Pt_2
, E;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- Spese di lite compensate
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10050 /2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. ZUCCONELLI
UMBERTO, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. SIRICO AN , giusta procura in atti
NONCHE'
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_2
AN , giusta procura in atti nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_3
AN , giusta procura in atti nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. SIRICO Controparte_4
AN , giusta procura in atti
RESISTENTI CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 08/05/2025 il sig. esponeva: Parte_1
- che il Tribunale di Napoli pronunciava separazione consensuale dei coniugi e in Pt_1 CP_1 virtù di decreto di omologa del 28.03.2022 alle seguenti condizioni: - assegnazione della casa coniugale alla - contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad € 450,00; - assegno CP_1 di mantenimento posto a carico del pari ad € 550,00; - impegno al trasferimento Pt_1 immobiliare della nuda proprietà della casa coniugale in favore delle figlie e dell'usufrutto in favore della CP_1
- che il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e in virtù di sentenza n. 8060/2023 alle seguenti condizioni: - contributo paterno Pt_1 CP_1 al mantenimento delle figlie pari ad € 700,00; - assegno divorzile in favore della pari ad € CP_1
300,00 mensili;
- impegno al trasferimento immobiliare in favore della moglie;
- che le figlie hanno concluso il percorso di studio svolto fuori regione.
Su tali premesse chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto per le figlie e la revoca dell'assegno divorzile corrisposto in favore della moglie;
in subordine ne chiedeva la riduzione.
In data 27.10.2025 si costituivano la sig.ra nonché CP_1 Controparte_5
e le quali non si opponevano alla domanda di modifica dei patti di Controparte_3 Controparte_4 divorzio formulata dal ricorrente e deducevano di aver raggiunto un accordo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025 tenuta in forma cartolare il Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c., preso atto degli accordi raggiunti dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti:
“1) I coniugi e vivranno separati con mutuo Parte_1 CP_1 rispetto;
2) Il sig. verserà, fino al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dallo Stato Parte_1
Italiano, ovvero 67 anni, a titolo di assegno divorzile per la sig.ra , la somma di € CP_1
500,00 (cinquecento/00) come riconoscimento del ruolo e del contributo della stessa alla famiglia durante il matrimonio, a prescindere dalle opportunità di lavoro e dall'occupazione che la stessa potrebbe avere fino al raggiungimento della sua età pensionabile;
3) Avendo le figlie raggiunto la maggiore età, il Sig. gestirà in autonomia ogni Parte_1 tipo di rapporto con le figlie senza dover consultarsi prima con la signora;
CP_1
4) Le figlie acconsentono a tale modifica in favore dell'assegno divorzile per la mamma”.
Orbene, il Collegio - esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative - li recepisce.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda:
- in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8060/2023 del Tribunale di Napoli recepisce gli accordi raggiunti da e da , Parte_1 CP_1 Pt_2
, E;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- Spese di lite compensate
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino