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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/12/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7126 /2024 RG
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7126 /2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
02/12/2024 da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
IN NN, come da mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv.MAADANI Controparte_1 C.F._2
IA , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi:
1. pronunciare, in applicazione della legge nigeriana, lo scioglimento del matrimonio
contratto a Oredo (NGA) in data 22.02.2020 tra i coniugi Parte_1
( ) e ( ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n.
138/p.2/s.C/vol.1/2023.
2. Nessun assegno viene corrisposto da una parte all'altra essendo entrambe
autosufficienti.
3. Il signor ( ) corrisponderà alla Controparte_1 C.F._2
signora ( ) entro il 15.09.2025 la somma Parte_1 C.F._1
complessiva di € 5.000,00 a titolo di risarcimento endofamiliari
4. Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, dichiarando
di rinunciare all'impugnazione della stessa.
5. Spese di lite compensate.
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e , cittadini Parte_1 Controparte_1
nigeriani, hanno contratto matrimonio il 22/02/2020 in VERONA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA parte I n. 138 anno 2023 .
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia.
Dall'unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale con addebito al marito per condotte violente denunciate penalmente, con la determinazione di un contributo al mantenimento della medesima e la condanna del resistente al risarcimento dei danni.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi a seguito di rinnovazione della notifica,
ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la scelta della legge nazionale comune (ossia la legge nigeriana), la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio e un risarcimento del danno pari ad € 5000, già versati.
All'udienza del 16/10/2025 davanti alla Presidente delegata, i coniugi confermavano l'accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione giudiziale a divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della loro legge nazionale comune, ossia la legge nigeriana, che consente il divorzio diretto, senza preventiva separazione, ai sensi dell'art. 15 co. 2 lett. c) del Matrimonial Causes Act – Chapter 220 – Laws of the
Federation of Nigeria 1990).
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza nigeriana di entrambi i coniugi, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti in Italia, a Verona, sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro". Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge nigeriana che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione.
Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata in udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti,
anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 16/10/2025). Né la circostanza che ci siano allegazioni specifiche di violenza oggetto anche di procedimento penale preclude la scelta autonoma e consapevole da parte della ricorrente, che non può essere privata del diritto di scelta solo perché vittima di violenza ed è stata informata dalla Presidente
del. che scegliendo di divorziare direttamente non potrà essere valutata nemmeno in futuro la domanda di addebito, istituto che nel nostro ordinamento per giurisprudenza costante è inscindibilmente connesso alla domanda di separazione (si veda Cass. Sez. 1, 20/03/2008, n. 7450: “In tema di separazione personale tra i coniugi, non
è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come
all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della
separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per
fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la
competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.”
I coniugi hanno altresì concordato un risarcimento dei danni in favore della moglie pari all'importo di € 5000, già corrisposto.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 22/02/2020 in VERONA, Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie C, n. 138, del Comune di VERONA,
anno2023.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7126 /2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
02/12/2024 da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
IN NN, come da mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv.MAADANI Controparte_1 C.F._2
IA , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi:
1. pronunciare, in applicazione della legge nigeriana, lo scioglimento del matrimonio
contratto a Oredo (NGA) in data 22.02.2020 tra i coniugi Parte_1
( ) e ( ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n.
138/p.2/s.C/vol.1/2023.
2. Nessun assegno viene corrisposto da una parte all'altra essendo entrambe
autosufficienti.
3. Il signor ( ) corrisponderà alla Controparte_1 C.F._2
signora ( ) entro il 15.09.2025 la somma Parte_1 C.F._1
complessiva di € 5.000,00 a titolo di risarcimento endofamiliari
4. Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, dichiarando
di rinunciare all'impugnazione della stessa.
5. Spese di lite compensate.
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e , cittadini Parte_1 Controparte_1
nigeriani, hanno contratto matrimonio il 22/02/2020 in VERONA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA parte I n. 138 anno 2023 .
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia.
Dall'unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale con addebito al marito per condotte violente denunciate penalmente, con la determinazione di un contributo al mantenimento della medesima e la condanna del resistente al risarcimento dei danni.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi a seguito di rinnovazione della notifica,
ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la scelta della legge nazionale comune (ossia la legge nigeriana), la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio e un risarcimento del danno pari ad € 5000, già versati.
All'udienza del 16/10/2025 davanti alla Presidente delegata, i coniugi confermavano l'accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione giudiziale a divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della loro legge nazionale comune, ossia la legge nigeriana, che consente il divorzio diretto, senza preventiva separazione, ai sensi dell'art. 15 co. 2 lett. c) del Matrimonial Causes Act – Chapter 220 – Laws of the
Federation of Nigeria 1990).
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza nigeriana di entrambi i coniugi, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti in Italia, a Verona, sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro". Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge nigeriana che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione.
Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata in udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti,
anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 16/10/2025). Né la circostanza che ci siano allegazioni specifiche di violenza oggetto anche di procedimento penale preclude la scelta autonoma e consapevole da parte della ricorrente, che non può essere privata del diritto di scelta solo perché vittima di violenza ed è stata informata dalla Presidente
del. che scegliendo di divorziare direttamente non potrà essere valutata nemmeno in futuro la domanda di addebito, istituto che nel nostro ordinamento per giurisprudenza costante è inscindibilmente connesso alla domanda di separazione (si veda Cass. Sez. 1, 20/03/2008, n. 7450: “In tema di separazione personale tra i coniugi, non
è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come
all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della
separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per
fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la
competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.”
I coniugi hanno altresì concordato un risarcimento dei danni in favore della moglie pari all'importo di € 5000, già corrisposto.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 22/02/2020 in VERONA, Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie C, n. 138, del Comune di VERONA,
anno2023.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra