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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03793550876
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016944652000 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa della contribuente Sap srl impugna l'intimazione descritta i epigrafe, riguardante il mancato pagamento di una cartella per Ires anno 2005. Si lamenta la mancata notificazione degli atri prodromici,
l'intervenuta prescrizione della prestesa.
Si è costituito l'Agente della riscossione contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso non merita accoglimento.
Le allegazioni di parte resistente consentono di affermare che nel caso l'intimazione impugnata è stata preceeduta dalla notifica di altra intimazione, intervenuta il 15 gennaio 2019 e mai impugnata, nonchè dalla notifica della cartella di pagamento n. 29320090026305181000, avvenuta l'11.9.2009.
Considerata la natira dei tributi, la data delle dette notifiche e la loro valenza interruttiva e quella dell'odierna intimazione, ne viene la manifesta infondatezza dei rilievi critici prospettati dal ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate coa da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 03793550876
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016944652000 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa della contribuente Sap srl impugna l'intimazione descritta i epigrafe, riguardante il mancato pagamento di una cartella per Ires anno 2005. Si lamenta la mancata notificazione degli atri prodromici,
l'intervenuta prescrizione della prestesa.
Si è costituito l'Agente della riscossione contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso non merita accoglimento.
Le allegazioni di parte resistente consentono di affermare che nel caso l'intimazione impugnata è stata preceeduta dalla notifica di altra intimazione, intervenuta il 15 gennaio 2019 e mai impugnata, nonchè dalla notifica della cartella di pagamento n. 29320090026305181000, avvenuta l'11.9.2009.
Considerata la natira dei tributi, la data delle dette notifiche e la loro valenza interruttiva e quella dell'odierna intimazione, ne viene la manifesta infondatezza dei rilievi critici prospettati dal ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate coa da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.