Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata fosse preceduta da altra intimazione notificata e da una cartella di pagamento notificata in data anteriore, escludendo quindi la fondatezza del motivo.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti precedenti (intimazione e cartella di pagamento) avessero avuto valenza interruttiva dei termini di prescrizione, rendendo la pretesa azionata non prescritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo