Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2025, proposto da
Engie Servizi S.p.a. (già Conversion & Lighting S.p.A.), in persona del procuratore speciale pro tempore Avv. EL Maria Tornatora, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Liantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano in Aspromonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso in data 07/04/2023, nel procedimento sub RG 205/2023, reso esecutivo in data 17/7/2023 con decreto di esecutorietà n. 882/2023 del medesimo Tribunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EP CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6/06/2025 e depositato in pari data, la società Engie Servizi s.p.a., subentrata in tutti i rapporti e le situazioni attive e passive della società Conversion & Lighting s.p.a. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 12.12.2023, in atti, agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 327/2023, meglio indicato in epigrafe, emesso nei confronti della società incorporata Conversion & Lighting s.p.a., con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto al Comune di Santo Stefano in Aspromonte “ di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
- La somma di € 328.942,55;
- Gli interessi come da domanda;
- Le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 2.197,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.p.a. ed I.v.a. ”.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il suddetto decreto, ritualmente notificato al Comune debitore in data 7/4/2023 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 882 del 17/7/2023, per essere quindi rinotificato al Comune il successivo 5/9/2023, munito di rituale asseverazione di conformità ex artt. 196 octies e 196 undecies disp.att. c.p.c. nonché ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e come modificato dall'art. 147 L. n. 388/2000.
Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, in data 29/1/2024 ha notificato, a mezzo pec, atto di precetto per l’importo insoluto di € 310.000,16 (doc. 6), poi rinnovato il successivo 16/5/2024 (doc.7) e 11/3/2025 (doc.8), per il medesimo importo maggiorato degli interessi di mora nel frattempo maturati e, dunque, da un ultimo, per una somma complessiva di € 350.860,96.
1.2. Chiede, pertanto, al Tribunale di ordinare al Comune di Santo Stefano in Aspromonte il compimento degli atti utili e necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo de quo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, con assegnazione di un termine perentorio entro il quale provvedere e con nomina, in caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, vinte le spese.
1.3. Con memoria depositata in data 09/02/2026, la ricorrente ha “ riferito … che, nelle more … il Comune ha provveduto, in data 30.7.2025, al pagamento del solo importo di € 17.737,88, corrispondente alla fattura n. 2200000662 del 06.09.2022, scaduta il 06.10.2022, ed oggetto, tra le altre fatture, del decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sulla base del quale si fonda il presente procedimento (si v. tabella delle fatture insolute riportata a pag. 3 del ricorso monitorio del 23.1.2023 – doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente – ove al doc. n. 18 è indicata la fatt. n. 2200000662) ”.
2. Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 25/02/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto esecutivo, giusto decreto di esecutorietà n. 882 del 17/7/2023 ed è stato rinotificato via pec all’Ente locale in data 5/9/2023.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm.ii. per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7. Tenuto conto che, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha ottemperato solo parzialmente, va ordinato allo stesso di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della società ricorrente, di quanto dovuto, in forza del suddetto decreto ingiuntivo, atteso che permane l’inadempimento del Comune di intimato, che, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
7.1. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta e integrale esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento del residuo dovuto in forza del medesimo decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia (evidentemente detratto l’importo di € 17.737,88 che la ricorrente dichiara essere stato già corrisposto o di quello maggiore eventualmente già comunque versato dal Comune, in esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo).
7.2. Sono dovute in questa sede, se documentate, anche le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e le spese di notifica dello stesso, in quanto strumentali alla proposizione del presente giudizio.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia cui egli è preposto dotato delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario ad acta avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9. Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al §§ 7 -7.2..
10. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe mediante il pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme residue indicate in parte motiva, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia cui egli è preposto dotato delle necessarie competenze, il quale, su istanza della società ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- condanna il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, ancorché non costituito, nonché al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP CA | IN NT |
IL SEGRETARIO