Cass. pen., sez. VI, ordinanza 28/04/2023, n. 30767
CASS
Ordinanza 28 aprile 2023

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Massime1

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.

Commentario1

  • 1Pene sostitutive: se già applicate nella sentenza di patteggiamento sono irrevocabiliAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, ordinanza 28/04/2023, n. 30767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30767
Data del deposito : 28 aprile 2023

Testo completo