CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Messina
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Email_5elettivamente domiciliato presso
Tper S.p.a. - 03182161202
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 RADIODIFFUSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 020 2022 90086499 26 000, notificata in data 06/06/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – CO (di seguito, AdER) richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 4.538,40, relativa a n. 12 cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione a n. 8 delle cartelle presupposte eccependo in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti e, in via subordinata, l'assenza del presupposto impositivo per alcune di esse.
Si è costituita in giudizio AdER con controdeduzioni, con le quali ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a n. 4 cartelle di pagamento (nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000), in quanto relative a crediti di natura extratributaria (sanzioni amministrative L. 689/81 irrogate da TPER S.p.A.), la cui cognizione spetterebbe al Giudice Ordinario.
Nel merito, in riferimento alle restanti n. 4 cartelle di natura tributaria, la resistente ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la rituale notifica di plurimi atti interruttivi, quali precedenti intimazioni di pagamento, che avrebbero impedito il decorso del termine prescrizionale. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei suddetti atti intermedi che avrebbero reso irretrattabile la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bologna ribadendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo dallo stesso operata.
Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con le quali ha insistito nelle proprie conclusioni, contestando le difese avversarie e ribadendo l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche alla luce degli atti interruttivi prodotti da AdER.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul difetto di giurisdizione - In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente AdER in relazione a quattro delle otto cartelle impugnate.
Le cartelle di pagamento nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000 si riferiscono a crediti iscritti a ruolo da TPER S.p.A. a titolo di “Sanzioni amministrative L. 689/1981”. Tali crediti non hanno natura tributaria, bensì sanzionatoria amministrativa, rientrando pertanto nella categoria delle entrate extratributarie.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di riscossione coattiva, rileva la natura del credito posto a fondamento dell'atto impugnato. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice tributario se il credito è di natura tributaria, e al giudice ordinario in caso contrario (cfr. ex multis Cass. S.U., Ord. n. 14831/2008). Pertanto, essendo i crediti in questione di natura non tributaria, la giurisdizione a decidere nel merito le relative controversie non appartiene a questa Corte, ma al Giudice Ordinario. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del Tribunale di Bologna in relazione alle predette quattro cartelle di pagamento.
Sulla prescrizione dei crediti tributari - Residuano alla cognizione di questo Giudice le restanti quattro cartelle di pagamento, aventi natura tributaria, per le quali il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorrente non contesta la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, ma sostiene che il diritto a riscuotere i relativi crediti si sia estinto per il decorso del tempo. Occorre, pertanto, esaminare la documentazione prodotta da AdER al fine di verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
1. Cartella n. 02020110079798266000 (TARI 2010 Comune di Messina): notificata in data 01/09/2012. L'AdER ha prodotto due atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n. 02020179002351083000, ritualmente notificata il 26/06/2017, e l'intimazione n. 02020239007862237000, regolarmente notificata il 04/04/2024. Tali atti rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica del primo atto interruttivo (26/06/2017), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza Covid-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 541 giorni), non era ancora spirato alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
2. Cartella n. 02020120018444129000 (TARI 2011 Comune di Messina e Diritto CCIAA 2009): notificata in data 23/01/2013. AdER ha prodotto quale atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02020179006124964000, la cui notifica si è regolarmente perfezionata in data 04/11/2017. Dalla data di tale atto interruttivo è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Tenuto conto della sospensione per l'emergenza Covid-19 (541 giorni), il nuovo termine di prescrizione è venuto a scadere in data 28/04/2024. Poiché l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata solo in data 06/06/2024, successivamente alla maturazione della prescrizione, il credito portato da tale cartella deve ritenersi estinto. Il ricorso, su questo punto, è fondato.
3. Cartella n. 02020130005150667000 (TARSU 2012 Comune di Messina): notificata in data 23/02/2014. AdER ha documentato la regolare notifica di due atti interruttivi successivi: l'intimazione n. 02020189008858339000, notificata il 04/02/2019, e l'intimazione n. 02020249000966064000, notificata il 04/04/2024. Tali atti rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale, decorrente dal primo atto interruttivo (04/02/2019), tenuto conto della sospensione Covid-19, non era ancora decorso alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella della notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
4. Cartella n. 02020130011473354000 (TARI 2011 Comune di Bologna e altri tributi): notificata in data 16/10/2013. Anche per tale atto l'AdER ha provato la rituale notifica di due atti interruttivi: l'intimazione n. 02020189001967847000, notificata il 17/09/2018, e l'intimazione n. 02020249000966064000 (doc.
“doc. 9 intimazione n. 02020249000966064000 con referto di notifica.pdf”), notificata il 04/04/2024. Tali atti sono rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale decorrente dal primo atto interruttivo (17/09/2018), tenuto conto della sospensione Covid-19, non era ancora spirato alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
In conclusione, viene dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Bologna in relazione alle cartelle di pagamento nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000, di cui all'iscrizione a ruolo effettuata da TPER S.p.A., in quanto relative a entrate di natura extratributaria.
Per la parte residuale il ricorso dev'essere parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 02020120018444129000 e va rigettato per il resto. Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Tribunale di Bologna per le cartelle di pagamento di cui alle iscrizioni a ruolo effettuate da TPER S.p.A. in quanto relative ad entrate extra tributarie – per la parte residuale accoglie parzialmente il ricorso spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Messina
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Bologna elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Email_5elettivamente domiciliato presso
Tper S.p.a. - 03182161202
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TRASPORTO PUBBL 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 RADIODIFFUSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 020 2022 90086499 26 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 740/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 020 2022 90086499 26 000, notificata in data 06/06/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – CO (di seguito, AdER) richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 4.538,40, relativa a n. 12 cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione a n. 8 delle cartelle presupposte eccependo in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti e, in via subordinata, l'assenza del presupposto impositivo per alcune di esse.
Si è costituita in giudizio AdER con controdeduzioni, con le quali ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a n. 4 cartelle di pagamento (nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000), in quanto relative a crediti di natura extratributaria (sanzioni amministrative L. 689/81 irrogate da TPER S.p.A.), la cui cognizione spetterebbe al Giudice Ordinario.
Nel merito, in riferimento alle restanti n. 4 cartelle di natura tributaria, la resistente ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la rituale notifica di plurimi atti interruttivi, quali precedenti intimazioni di pagamento, che avrebbero impedito il decorso del termine prescrizionale. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei suddetti atti intermedi che avrebbero reso irretrattabile la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bologna ribadendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo dallo stesso operata.
Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con le quali ha insistito nelle proprie conclusioni, contestando le difese avversarie e ribadendo l'intervenuta prescrizione dei crediti, anche alla luce degli atti interruttivi prodotti da AdER.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul difetto di giurisdizione - In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente AdER in relazione a quattro delle otto cartelle impugnate.
Le cartelle di pagamento nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000 si riferiscono a crediti iscritti a ruolo da TPER S.p.A. a titolo di “Sanzioni amministrative L. 689/1981”. Tali crediti non hanno natura tributaria, bensì sanzionatoria amministrativa, rientrando pertanto nella categoria delle entrate extratributarie.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di riscossione coattiva, rileva la natura del credito posto a fondamento dell'atto impugnato. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice tributario se il credito è di natura tributaria, e al giudice ordinario in caso contrario (cfr. ex multis Cass. S.U., Ord. n. 14831/2008). Pertanto, essendo i crediti in questione di natura non tributaria, la giurisdizione a decidere nel merito le relative controversie non appartiene a questa Corte, ma al Giudice Ordinario. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del Tribunale di Bologna in relazione alle predette quattro cartelle di pagamento.
Sulla prescrizione dei crediti tributari - Residuano alla cognizione di questo Giudice le restanti quattro cartelle di pagamento, aventi natura tributaria, per le quali il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorrente non contesta la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, ma sostiene che il diritto a riscuotere i relativi crediti si sia estinto per il decorso del tempo. Occorre, pertanto, esaminare la documentazione prodotta da AdER al fine di verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
1. Cartella n. 02020110079798266000 (TARI 2010 Comune di Messina): notificata in data 01/09/2012. L'AdER ha prodotto due atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n. 02020179002351083000, ritualmente notificata il 26/06/2017, e l'intimazione n. 02020239007862237000, regolarmente notificata il 04/04/2024. Tali atti rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica del primo atto interruttivo (26/06/2017), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione per l'emergenza Covid-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 541 giorni), non era ancora spirato alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
2. Cartella n. 02020120018444129000 (TARI 2011 Comune di Messina e Diritto CCIAA 2009): notificata in data 23/01/2013. AdER ha prodotto quale atto interruttivo l'intimazione di pagamento n. 02020179006124964000, la cui notifica si è regolarmente perfezionata in data 04/11/2017. Dalla data di tale atto interruttivo è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Tenuto conto della sospensione per l'emergenza Covid-19 (541 giorni), il nuovo termine di prescrizione è venuto a scadere in data 28/04/2024. Poiché l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata solo in data 06/06/2024, successivamente alla maturazione della prescrizione, il credito portato da tale cartella deve ritenersi estinto. Il ricorso, su questo punto, è fondato.
3. Cartella n. 02020130005150667000 (TARSU 2012 Comune di Messina): notificata in data 23/02/2014. AdER ha documentato la regolare notifica di due atti interruttivi successivi: l'intimazione n. 02020189008858339000, notificata il 04/02/2019, e l'intimazione n. 02020249000966064000, notificata il 04/04/2024. Tali atti rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale, decorrente dal primo atto interruttivo (04/02/2019), tenuto conto della sospensione Covid-19, non era ancora decorso alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella della notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
4. Cartella n. 02020130011473354000 (TARI 2011 Comune di Bologna e altri tributi): notificata in data 16/10/2013. Anche per tale atto l'AdER ha provato la rituale notifica di due atti interruttivi: l'intimazione n. 02020189001967847000, notificata il 17/09/2018, e l'intimazione n. 02020249000966064000 (doc.
“doc. 9 intimazione n. 02020249000966064000 con referto di notifica.pdf”), notificata il 04/04/2024. Tali atti sono rimasti inopposti anche perché il termine quinquennale decorrente dal primo atto interruttivo (17/09/2018), tenuto conto della sospensione Covid-19, non era ancora spirato alla data di notifica del secondo atto interruttivo (04/04/2024) né, tantomeno, è decorso da tale data a quella di notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
In conclusione, viene dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Bologna in relazione alle cartelle di pagamento nn. 02020160019642844000, 02020160021414187000, 02020170007527351000 e 02020170016867480000, di cui all'iscrizione a ruolo effettuata da TPER S.p.A., in quanto relative a entrate di natura extratributaria.
Per la parte residuale il ricorso dev'essere parzialmente accolto e, per l'effetto, va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 02020120018444129000 e va rigettato per il resto. Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Tribunale di Bologna per le cartelle di pagamento di cui alle iscrizioni a ruolo effettuate da TPER S.p.A. in quanto relative ad entrate extra tributarie – per la parte residuale accoglie parzialmente il ricorso spese compensate