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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5736/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 59, SALO' (BS) presso il difensore avv. RIZZI MICHELA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 31 25100 BRESCIA presso il difensore avv. ASARO ALESSANDRO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLUCCIO GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA CRETA 31 25124 BRESCIA presso il difensore avv. CASTELLUCCIO GRAZIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“la difesa di parte attrice chiede la revoca e/o modifica dell'ordinanza 15 febbraio 2024 per i motivi su esposti, con rimessione della causa in istruttoria e con il richiamo del CTU a chiarimenti, sulle circostanze già dedotte nelle note autorizzate 01.12.2023.
1 Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di revoca e/o modifica, anche parziale, della suddetta ordinanza, richiamato integralmente il contenuto degli atti precedenti, la scrivente difesa insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate in atto di citazione.
Voglia l'II.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito:
- previa acquisizione del fascicolo del pregresso procedimento per A.T.P. n. 17541/2019
R.G. del Tribunale di Brescia, per le ragioni dedotte in narrativa, condannarsi il
[...]
all'immediato intervento necessario e urgente volto all'eliminazione delle CP_1
cause delle infiltrazioni di acqua e umidità; nonché al ristoro di tutte le spese sostenute dalla ricorrente per ovviare ai disagi provocati dalle ridette infiltrazioni, che si quantificano in complessivi € 9.206,44, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero al pagamento, a favore della medesima, della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e parrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
oltre al risarcimento del danno arrecato all'istante per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e il deperimento riportato dai locali, dalle strutture e dagli arredi in conseguenza dei fenomeni addotti da determinarsi, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per il forzato minor godimento dell'immobile (a causa delle sue precarie condizione igienico-sanitarie insorte per i fatti per cui è causa) e per tutto il tempo in cui questo stato si è protratto e si protrarrà, tenuto conto che lo stato di degrado dell'immobile è tutt'ora in corso;
- in caso di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, in ordine agli obblighi di fare in essa contenuti, condannare il al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di € 200,00 al giorno per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione;
- con vittoria di spese e competenze di questo giudizio e anche di quelle relative al procedimento per A.T.P. (docc. da 11 a 17).
In via istruttoria:
Ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e per testi sulle circostanze di cui in narrativa dal n.1) al n. 20), da intendersi qui trascritte e capitolate premesso l'inciso “vero
2 che”.
Sin d'ora si indica quale teste:
- geom. con studio in OG di NO (BS) – Via Trieste n. 8; Testimone_1
- ing. con studio in DO IE (BS) – Via G.B. Cipani n. 87. Testimone_2
Altri testi riservati.
Disporsi, ove ritenuto necessario, C.T.U. atta a quantificare la natura e l'entità del danno subito dall'attrice.”
Per il : Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare improcedibile l'azione esperita da parte attrice, la quale non ha esperito il preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione a mezzo di negoziazione assistita.
IN VIA PRELIMINARE GRADATA: nella non creduta ipotesi per la quale codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di dichiarare improcedibile il presente giudizio, autorizzare la chiamata della Compagnia di assicurazioni
Unipol Sai, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, così che a tale Compagnia possano essere opposte le risultanze della presente causa, e nei confronti della medesima il
Convenuto possa svolgere azione di manleva per ogni eventuale Controparte_1
pregiudizievole soccombenza, in forza del rapporto contrattuale, fissando allo scopo nuova udienza e concedendo congruo termine per l'incombente.
IN VIA PRELIMINARE GRADATA: espungere dalla produzione documentale di controparte, la relazione peritale scaturita dall'ATP rubricato all'R.G. 17541/2019, in quanto irritualmente ed illegittimamente depositata.
IN VIA PRINCIPALE: nella non creduta ipotesi per la quale codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di dichiarare improcedibile il presente giudizio, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi per la quale dovesse risultare dovuta eventuale minor somma, disporre il pagamento solo della medesima, ferme in ogni caso la maturata prescrizione per ogni richiesta
3 superiore ad Euro 5.539,56 (Euro cinquemilacinquecentotrentanove/56), nonché escluse in ogni caso qualsivoglia domanda relativa a rivalutazione monetaria e ad interessi, di qualsivoglia natura, per periodi anteriori alla pronuncia.
IN VIA ISTRUTTORIA: ferme le istanze istruttorie formulate, confermare la nullità della CTU dal punto 4 compreso, in avanti, dell'elaborato peritale, nonché confermare il rigetto delle istanze istruttorie e richieste di chiarimento formulate da parte attrice.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese di lite ed onorari di causa.”
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito: contrariis rejectis, previo accertamento e declaratoria di totale mancanza di responsabilità del assicurato, anche sotto il profilo del nesso causale, CP_1
respingere ogni domanda proposta nei confronti dello stesso e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva rivolte dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, sulla base del contratto assicurativo n. 0284900001667, stipulato dal CP_1 con dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o la perdita del diritto
[...] Controparte_3 all'indennizzo e/o la mancata copertura, da parte della terza chiamata Compagnia, di tutte o talune voci di danno e delle relative spese tecniche e di lite, per le motivazioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e del rigetto delle superiori eccezioni di prescrizione, inoperatività e non copertura, anche solo parziale delle singole pretese attoree, quantifichi il Tribunale la quota di responsabilità e relativo pagamento imputabile all'Ente assicurato, con esclusione di quanto lo stesso sia tenuto a pagare in forza del vincolo di solidarietà, limitando, per l'effetto,
l'accoglimento della domanda di manleva.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendo, a seguito di Parte_1 Controparte_1
lavori di riqualificazione urbana che hanno coinvolto le griglie di scolo e raccolta dell'acqua piovana e il rifacimento della pavimentazione, eseguiti dal tra il 2006 al 2007, la CP_1 condanna del convenuto all'immediato intervento volto all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua e umidità, nonché al ristoro delle spese sostenute per ovviare ai disagi provocati da tali fenomeni, oltre al risarcimento del danno per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento riportato dai locali, dalle strutture e degli arredi. CP_ L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c., in particolare deducendo che il sistema di raccolta delle acque è rimesso alla cura e custodia dell'Ente pubblico, laddove l'infrastruttura idraulica confluisca nella rete fognaria comunale.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto agli interventi volti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, che ha quantificato in € 9.206,44, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, oltre al risarcimento, anche in via equitativa, del danno subito per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento dei locali, delle strutture e degli arredi in conseguenza dei fenomeni addotti, nonché, in caso di ritardo nell'esecuzione della sentenza, la condanna del al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di € 200,00 al giorno per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nella sentenza.
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, Controparte_1
deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. In via principale, ha dedotto la genericità e l'infondatezza della domanda relativa al facere e alle domande risarcitorie, contestate sia nell'an, in quanto vi è responsabilità dell'attrice per aver commesso un abuso edilizio consistente nell'abbassamento della porta e non vi è prova del nesso eziologico tra i danni lamentati e i lavori effettuati dall'Amministrazione, sia nel quantum, calcolato in modo generico ed eccessivo. Il CP_1
convenuto ha eccepito, inoltre, come l'attrice nelle sue richieste risarcitorie abbia sempre richiesto il rimborso dell'importo di € 5.539,56, pertanto, qualunque richiesta relativa a poste di danno superiori è da considerarsi prescritta. Con riguardo alla domanda ex art. 614 bis c.p.c., il convenuto ha sostenuto che la stessa deve essere rigettata in quanto non solo la domanda principale è infondata, ma l'importo richiesto è manifestamente iniquo e sproporzionato. Infine, il
5 ha chiesto di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della propria CP_1
assicurazione allo scopo di essere manlevato da ogni eventuale Controparte_2
pregiudizievole soccombenza.
Con decreto del 6.08.2021 il g.o.p., in temporanea sostituzione di questo Giudice, ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per
ATP avente RG n. 17541/2019.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione di ogni Controparte_2
diritto derivante dal contratto di assicurazione, l'inoperatività della polizza, con riferimento alla decorrenza e all'oggetto dell'assicurazione, e l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, ha richiamato le difese del CP_1
assicurato circa l'an e il quantum delle pretese risarcitorie.
All'udienza del 2.08.2022 il g.o.p. ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione e ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita mediante integrazione della c.t.u. già effettuata nel procedimento per ATP, dichiarata poi parzialmente nulla in relazione ai par. 4 e 5 della relazione e a quanto riferito agli stessi nei paragrafi successivi.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Preliminarmente deve confermarsi il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita – a conferma dell'ordinanza del g.o.p. in data 4.08.22 – considerato che l'attrice risulta avere depositato prova dell'invito al alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. depositato in data CP_1
11.02.22), al quale il convenuto ha ritenuto di non aderire.
2. L'attrice ha introdotto il presente giudizio, a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 17541/19, chiedendo la condanna del Controparte_1 all'immediata esecuzione dell'intervento necessario per eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua e umidità, nonché al ristoro delle spese sostenute per ovviare ai disagi provocati da tali
6 fenomeni, oltre al risarcimento del danno per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento riportato dai locali, dalle strutture e degli arredi.
Nel proprio atto introduttivo l'attrice ha allegato la sussistenza di fenomeni infiltrativi al proprio immobile, ricostruendo la cronologia degli interventi modificativi dello stato dei luoghi, sia da parte propria che del nonché richiamando gli esiti degli accertamenti Controparte_1
peritali svolti in sede di procedura per A.T.P.
In particolare, il c.t.u. Ing. nella relazione depositata in data 1.03.21 nel procedimento per Per_1
A.T.P. avente R.G. n. 17541/19 ha concluso individuando “gli interventi atti a risolvere le problematiche riscontrate nell'innalzamento della soglia e nella risagomatura e abbassamento del fronte strada, oltre all'allargamento delle griglie su via Bortelli, con i seguenti costi (oneri fiscali compresi):
a) Ripristino quote strada e pendenze fronte casa € 9.424,09 Parte_1
b) Ripristino soglia/porta di ingresso € 2.797,05
c) Allargamento griglie di via Bortelli (parte bassa all. L) € 5.787,72” (cfr. relazione c.t.u. Ing. nel procedimento per A.T.P., pag. 27), oltre ad ipotizzare ulteriori interventi finalizzati ad Per_1
una diminuzione di acqua sulla strada, in considerazione della bassa portata della fognatura,
“consistenti nella realizzazione di una fognatura nella parte alta di via Bortelli (all. L) con collegamento ad altro ramo di fognatura per un costo presunto di € 35.258,00”, con la precisazione di ritenere tale intervento “non indispensabile e da inquadrare in un'ottica di più larga scala, e come tale meramente indicativo” (cfr. relazione c.t.u. Ing. nel Per_1
procedimento per A.T.P., pagg. 27-28).
Ebbene, considerato l'oggetto delle domande come formulate dall'attrice nell'atto di citazione, viste le conclusioni della relazione peritale in sede di A.T.P., come poc'anzi richiamate, considerato che nel lasso di tempo trascorso dalla conclusione della procedura per A.T.P. l'attrice aveva provveduto ad eseguire l'intervento di propria competenza, ovvero il ripristino della soglia di ingresso (con suo innalzamento), nel presente giudizio questo Giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione degli accertamenti peritali già svolti ante causam, al fine precipuo di
“accertare se anche a seguito della modifica dello stato dei luoghi (in particolare, con innalzamento della quota della soglia dell'abitazione di proprietà dell'attrice di 20 cm), realizzata dall'attrice successivamente all'espletamento della c.t.u., sussista ancora la necessità
7 di effettuare (tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. ing. nella propria relazione”, Per_1
come illustrato da questo Giudice nel verbale di udienza del 9 febbraio 2023.
Sulla base di tale preciso rilievo è stato demandando al medesimo c.t.u. ing. previo Per_1 accertamento delle “modifiche intervenute a seguito del deposito della relazione peritale in sede di A.T.P.” (eseguite dall'attrice in relazione alla porta d'ingresso) di accertare “se tali modifiche sono state risolutive delle problematiche lamentate dall'attrice e già accertate o se sussista ancora la necessità di effettuare (tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. nella propria relazione ovvero ulteriori e differenti interventi, di cui eventualmente quantifichi i costi” (cfr. quesito di cui all'ordinanza resa all'udienza in data 6 aprile 2023).
Deve dunque ribadirsi che l'oggetto degli accertamenti affidati al c.t.u. in sede di integrazione era specificamente circoscritto ai fenomeni infiltrativi concernenti l'ingresso pedonale all'abitazione dell'attrice, trattandosi delle uniche problematiche accertate dal c.t.u. in sede di A.T.P.: essendo evidente che il quesito, laddove riferito alle “problematiche lamentate dall'attrice e già accertate”, intendesse quelle accertate dal c.t.u. nella relazione depositata nella procedura per
A.T.P.; d'altra parte, è altrettanto pacifico che in tale sede il c.t.u. non avesse accertato alcun danneggiamento da infiltrazione in relazione all'ingresso carraio dell'immobile attoreo.
Al contempo, con il quesito formulato nel presente giudizio è stato chiesto al c.t.u. di verificare se a seguito delle modifiche medio tempore intervenute – ovvero dell'innalzamento della soglia dell'ingresso pedonale, unica modifica dello stato dei luoghi realizzata successivamente al deposito della relazione peritale in sede di A.T.P. – sussistesse ancora la necessità di effettuare
(tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. nella propria relazione (ovvero quelli sub a) e c) delle conclusioni sopra richiamate), ovvero “ulteriori e differenti interventi”, con quantificazione degli eventuali costi. Quanto a tale ultima indicazione dell'individuazione di eventuali “ulteriori
e differenti interventi”, essa non può che intendersi riferita all'oggetto della domanda, come formulata nel presente giudizio da parte attrice, e conseguentemente all'ambito degli accertamenti peritali demandati in sede integrativa al c.t.u., ovvero interventi – eventualmente diversi da quelli già indicati dal c.t.u. sub a) e c) – la cui utilità fosse per ipotesi emersa a seguito del mutato stato dei luoghi (modifica dell'altezza della soglia di ingresso pedonale dell'abitazione dell'attrice). Tale indicazione, dunque, era meramente volta a fare salva l'ipotesi che il c.t.u., a seguito del mutamento dello stato dei luoghi, come accertato in sede di integrazione, in caso di positivo accertamento della persistenza dei fenomeni infiltrativi già accertati, potesse accertare
8 l'eventuale necessità di realizzare interventi diversi da quelli già indicati nella relazione nella procedura di A.T.P., al fine di risolvere le predette problematiche infiltrative (uniche accertate in sede di A.T.P.).
Ne consegue che deve essere confermata la nullità parziale della relazione di c.t.u. nelle parti in cui il consulente dell'ufficio, non interpretando correttamente i limiti dell'incarico allo stesso affidato – come delineati dal quesito posto con ordinanza in data 6 aprile 2023 e senza informarne il Giudice, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c., sebbene, peraltro, nel verbale di sopralluogo in data 21.09.23 il c.t.u. avesse dato atto di “breve discussione se tale danno sia da considerare pertinente al quesito posto dal Giudice” (cfr. allegati alla relazione integrativa di c.t.u. depositata in data 27.10.23) – ha proceduto ad accertamenti relativi ad efflorescenze nei muri limitrofi alla porta dell'autorimessa, alla individuazione delle cause degli stessi e alla indicazione degli interventi necessari per la loro eliminazione (ovvero degli accertamenti di cui ai par. 4 “eventuali ulteriori accertamenti” e par. 5 “costo degli interventi”) nonché di quanto riferito agli stessi nei successivi paragrafi, come già statuito con ordinanza in data 16.02.24.
D'altra parte, deve osservarsi che il c.t.u. ha osservato di avere effettuato un ulteriore sopralluogo a seguito della memoria inviata dal c.t.p. attoreo Ing. e della visione delle fotografie Tes_2 relative ad “efflorescenze e distacco di colore e intonaco dai muri a lato della porta dell'autorimessa, problema che era stato accantonato perché non vi erano segni evidenti in sede di A.T.P.”, riscontrando effettivamente “che la situazione è come descritta dal C.T.P.” (cfr. integrazione di c.t.u., pag. 8). Tuttavia, deve rilevarsi che tale memoria non è rinvenibile negli allegati alla relazione integrativa del c.t.u. e, in ogni caso, la sua ammissibilità può essere posta in discussione, qualora siano stati così introdotti in causa documenti (anche fotografici) ed allegazioni nuove;
ed invero, alcuna fotografia di tali efflorescenze è stata allegata dall'attrice nel presente giudizio entro i termini preclusivi a tale fine previsti.
Proprio in ragione delle specifiche allegazioni (anche documentali) introdotte dall'attrice nel presente giudizio si è proceduto alla delimitazione dell'oggetto degli accertamenti integrativi demandati al consulente dell'ufficio, sul rilievo che nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento per A.T.P. il c.t.u. non aveva accertato alcuna efflorescenza nei muri limitrofi all'ingresso carraio e che nemmeno nel presente giudizio l'attrice ha tempestivamente e specificamente allegato la sopravvenienza di tali problematiche infiltrative (essendosi, peraltro, limitata a produrre in allegato all'atto di citazione la relazione tecnica del proprio consulente di
9 parte ing. datata 8.07.2019, già prodotta in sede di ricorso per A.T.P. e, dunque, Tes_2
relativa a rilievi eseguiti precedentemente agli accertamenti del c.t.u.).
Ciò premesso, il c.t.u. ha altresì fornito una risposta ai quesiti posti e ha così accertato che, invariato per il resto lo stato dei luoghi, “La modifica eseguita, cioè l'innalzamento della soglia fino a 20 cm dal suolo stradale ha consentito la risoluzione della problematica di entrata di acqua dalla porta”. Inoltre, ha ritenuto la non condivisibilità delle doglianze del c.t.p. attoreo in relazione ai pericoli connessi ai rigurgiti di acqua: “In caso di eventi eccezionali, considerata la pendenza della strada e della piazza, risulta pressoché impossibile che l'acqua si innalzi fino alla quota della soglia. La lamentela di parte attrice, cioè il rigurgito dell'acqua dalla griglia e dal pozzetto posti sul lato opposto della strada, nulla ha a che vedere con la problematica dell'immobile che ad oggi risulta risolta. Il fenomeno di cui si lamenta parte attrice, il rigurgito appunto, non ha come diretta conseguenza l'entrata di acqua dalla porta, semmai una difficoltà di camminamento su quei tratti di strada nel corso di fenomeni temporaleschi, cosa peraltro che interessa tutti gli abitanti, non solo parte attrice” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pagg. 5-6).
Ed invero, dalla visione di tutti i filmati prodotti dalle parti al c.t.u. e in cui in viene mostrato l'ingresso su Via San Martino in più momenti, risulta che “mai vi sono problemi di entrata di acqua dalla porta. In conclusione si può ribadire che, per quanto riguarda l'ingresso di acqua dalla porta di Via San Martino, il problema è completamente risolto” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pagg. 7-8).
Ai fini della decisione della presente causa devono essere altresì richiamati gli accertamenti svolti dal medesimo c.t.u. ing. nel procedimento per A.T.P. In particolare, nella relazione Per_1
depositata in data 1.03.21 il c.t.u. aveva accertato che: “Le cause del danno sono certamente ascrivibili alle modifiche eseguite come sopra descritto che hanno portato a ridurre ad 1-2 cm il dislivello tra la soglia e la pavimentazione. Questo dislivello minimo è il risultato dei due interventi, quello di abbassamento della soglia ad opera della proprietaria nel corso dell'intervento del 1997 e quello di rifacimento della pavimentazione ad opera del Comune.
Certo è che il secondo intervento è quello che ha contribuito maggiormente all'innesco del fenomeno in quanto è l'intervento che ha portato il dislivello ad essere quasi nullo.
Da una stima semplicemente visiva delle varie fotografie si possono indicare nei vari periodi i seguenti dislivelli tra soglia e pavimentazione stradale:
· Ante ristrutturazione abitazione circa 24 cm;
10 · Post ristrutturazione e ante ripavimentazione in porfido circa 7-8 cm;
· Post ripavimentazione in porfido 1-2 cm.
In conseguenza si può attribuire alle due componenti i seguenti valori quantitativi:
· Intervento di ristrutturazione del 1997: un primo abbassamento della soglia di circa 16-17 cm
(24 cm di dislivello ante ristrutturazione meno 7-8 cm di dislivello dopo la ristrutturazione e prima del rifacimento della pavimentazione);
· Intervento di rifacimento della pavimentazione del 2006: un innalzamento della strada di circa
6-7 cm (7-8 cm di dislivello dopo la ristrutturazione e prima del rifacimento della pavimentazione meno 1-2 cm odierni).”.
Il c.t.u. aveva anche osservato l'incidenza del cambiamento della tipologia delle precipitazioni atmosferiche nell'arco dell'ultimo ventennio: “sempre con maggior frequenza si assiste a lunghi periodi di scarsa o nulla piovosità alternati a periodi con forti precipitazioni, caratterizzate talvolta da vere e proprie piccole trombe d'aria, accompagnate da “bombe d'acqua” e grandinate violentissime” (cfr. relazione c.t.u. ing. nel procedimento per A.T.P., pagg. Per_1
16-17).
Il consulente dell'ufficio aveva altresì ritenuto che “una concausa del danno rilevato è da ricercare anche nel non corretto smaltimento delle acque meteoriche nella fognatura per il tramite delle griglie di raccolta. Infatti si è rilevato che le griglie di raccolta sono completamente mancanti nel tratto superiore di via Bortelli, sono carenti e piccole nel tratto finale (per intercettare bene l'acqua che come visto acquista molta velocità, si dovrebbero installare delle griglie a tutta larghezza e doppie). Inoltre una rete di tubazioni di diametri e materiali diversi, che è evidente non derivino da un calcolo idraulico, ma probabilmente dalla decisione di mantenere delle tratte per motivi economici, non può funzionare correttamente e smaltire le acque meteoriche in certe situazioni.” (cfr. relazione in data 1.03.21, pag. 17).
Come già osservato, il c.t.u. aveva individuato una molteplicità di interventi atti a risolvere le problematiche infiltrative riscontrate, in particolare “mirati a non far arrivare l'acqua davanti alla soglia dell'abitazione della ricorrente nel corso degli eventi meteorici”, potendosi “agire su due fronti:
1. Ricreare il dislivello tra la soglia di ingresso e la strada;
11
2. Migliorare la capacità di captazione della rete di raccolta modificando la pendenza trasversale della strada e la rete di raccolta delle acque meteoriche.” (cfr. relazione in data
1.03.21, pag. 18).
Preso atto che successivamente al deposito di tale relazione peritale è stato realizzato uno degli interventi indicati dal c.t.u., ovvero è stato ricreato il dislivello tra la soglia di ingresso e la strada
– ad opera dell'attrice, che ha provveduto all'innalzamento della soglia, che ora “presenta un gradino di circa 20 cm rispetto alla strada antistante all'uscio” (cfr. relazione c.t.u. depositata in data 27.10.23, pag. 5) – il c.t.u. ha verificato che tale modifica è stata risolutiva della problematica di entrata di acqua da tale porta, così escludendo la necessità di esecuzione degli ulteriori interventi individuati nella relazione depositata nel procedimento per A.T.P.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea di condanna del all'esecuzione di interventi CP_1
volti a modificare ulteriormente lo stato dei luoghi.
Deve peraltro osservarsi che ciò non esclude, di per sé, l'affermazione della corresponsabilità del convenuto nella determinazione dei (precedenti) fenomeni infiltrativi di acqua da tale CP_1
porta; a tale proposito giova soffermarsi sulle valutazioni già espresse dal c.t.u. nella prima relazione, ove aveva ritenuto l'ascrivibilità di tali fenomeni sia alle modifiche eseguite dall'attrice nel 1998, ovvero di abbassamento della soglia di circa 16-17 cm (con intervento non autorizzato) che di rifacimento della strada da parte del nel 2006, con innalzamento della strada di CP_1
circa 6-7 cm.
Alla luce delle richiamate conclusioni peritali, condivise da questo Tribunale e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte, deve dunque ritenersi “più probabilmente che non” che entrambi gli interventi abbiano concorso a determinare i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attrice in relazione all'entrata di acqua da tale porta di ingresso, in misura che si reputa paritaria. Non si ritiene, invero, di poter ascrivere un concorso maggiore all'intervento di rifacimento della strada da parte del atteso che il riferimento del c.t.u. ad un contributo maggiore di esso CP_1
“all'innesco del fenomeno” è dallo stesso giustificato in ragione del rilievo che è stato tale intervento a rendere il dislivello quasi nullo (cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pag. 16), tuttavia per la mera ragione che esso è stato realizzato in epoca cronologicamente successiva rispetto all'abbassamento della soglia da parte dell'attrice.
Devono dunque essere analizzate le voci di danno richieste dall'attrice. ha Parte_1
chiesto il rimborso delle spese sostenute per far fronte al contenimento dei danni causati dalle
12 problematiche infiltrative;
il c.t.u nella relazione datata 1.03.21 aveva osservato che “I lavori per
i quali parte attrice chiede un risarcimento possono essere suddivisi in due tipologie:· Quelli eseguiti sulla strada (griglie, ripristino porfido e paratoia), realizzati per cercare una risoluzione alle problematiche lamentate: da quanto emerge sembra siano stati concordati con
l'Amministrazione e personalmente ne sono convinto, altrimenti l'Ufficio tecnico non avrebbe permesso la manomissione del suolo pubblico intimandone la non esecuzione;
ritengo pertanto che possano essere ammissibili” (fatture relative ai lavori sulla strada, per euro 3.799,40, alla paratoia in lamiera, per euro 553,88); “La pensilina, oggetto forse di una incauta valutazione sul fatto che avrebbe potuto contribuire alla soluzione del problema;
sembra più un intervento di abbellimento, pertanto non ammissibile.” (euro 3.113,00, cfr. doc. 4 fasc. attoreo); “L'onorario del tecnico, necessario per la presentazione della pratica e come tale ammissibile.” (onorario
Geom. per euro 1.186,28; cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pagg. 25 e 26, e allegato N). Tes_1
Sul punto deve osservarsi che, sebbene le opere realizzate dall'attrice sul suolo pubblico non si siano rivelate risolutive, esse – ad eccezione di quelle relative alla pensilina (la cui funzione, come ritenuto dal c.t.u., risulta solo estetica) – erano volte a porre rimedio alle problematiche determinate dagli interventi realizzati dal ed essendo state realizzate su suolo pubblico, CP_1
deve ritenersi che, effettivamente, le stesse fossero state assentite dal stesso. Può CP_1
peraltro osservarsi che il pur avendo contestato in via generica la rimborsabilità di tali CP_1 spese nel presente giudizio, non ha contestato di avere autorizzato l'attrice all'esecuzione di tali opere.
Alla luce di quanto osservato, spetta all'attrice il rimborso della somma di euro 2.769,78, pari al
50% dell'importo di euro 5.539,56, così ridotto in ragione della ritenuta corresponsabilità delle parti in misura paritaria nella determinazione delle problematiche infiltrative.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Quanto agli ulteriori danni di cui l'attrice ha richiesto il risarcimento, basti osservarsi che alcuna prova ha fornito l'attrice della loro sussistenza, tanto che il c.t.u. nulla ha potuto accertare, né durante lo svolgimento delle operazioni in sede di procedimento per A.T.P., né in sede di accertamenti integrativi nel presente giudizio (“Riguardo ai danni materiali richiesti, che al
13 momento del sopralluogo non erano visibili e che non sono minimamente stati documentati, nulla si può verificare.”; “Per quanto riguarda invece i danni dovuti al rigonfiamento della porta e all'umidità al piano interrato, che non sono oggi visibili e nemmeno sono stati documentati con fotografie, il sottoscritto non può conteggiare nulla” (cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pagg.
10 e 23); ancora, “Quanto all'abitazione, poiché i danni descritti in citazione relativi alle strutture e agli arredi sono già stati eliminati e non sono documentati, nulla si può dire” (cfr. relazione c.t.u. in data 27.10.23, pag. 18).
Parimenti deve osservarsi quanto agli asseriti danni connessi a limitazioni dell'utilizzo dell'immobile, al minor godimento dello stesso o alle precarie condizioni igienico-sanitarie, del tutto sforniti sia di puntuali allegazioni che di alcun elemento probatorio.
Nemmeno tali domande risarcitorie formulate dall'attrice possono, pertanto, trovare accoglimento.
3. Il convenuto ha formulato domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato
[...]
Controparte_2
si è costituita nel presente giudizio sollevando molteplici Controparte_2
eccezioni: in primo luogo di prescrizione della domanda di manleva formulata dall'assicurato; nel merito, di inoperatività della copertura assicurativa, nonché di perdita del diritto all'indennizzo; infine, ha rilevato la sussistenza di limiti di franchigia e scoperto.
Il non ha contestato specificamente le eccezioni così formulate. Controparte_1
L'art. 2952 c.c., che disciplina in maniera specifica la prescrizione in materia di assicurazione, prevede al secondo comma un termine prescrizionale di due anni, avente carattere residuale, atteso che riguarda gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Tra questi deve pacificamente essere individuato quello dell'assicurato all'indennizzo e alle diverse prestazioni pattuite nel contratto. L'art. 2952, comma 3, c.c. indica specificamente la decorrenza del termine di prescrizione, stabilendo che esso decorre dal giorno in cui il terzo “ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. A mente del comma 4 dell'art. 2952, inoltre, “La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
14 La compagnia terza chiamata ha allegato che il in data 15.01.15 ha comunicato a CP_1 la richiesta risarcitoria pervenuta dall'attrice (cfr. doc. 2, all. 5 fasc. Controparte_2
attoreo); con comunicazione in data 10.04.15 la compagnia ha comunicato di ritenere l'assenza di copertura assicurativa (cfr. doc. 2, all. 6 fasc. attoreo). ha allegato Controparte_2
l'assenza di successive richieste sino all'instaurazione del procedimento per A.T.P. in data
15.01.2020; tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 2952, comma 4, c.p.c., deve ritenersi che il termine di sospensione sia stato sospeso. Ed invero, ove la determinazione quantitativa del credito avvenga giudizialmente, la sospensione si protrae sino a che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30.01.2006, n. 1872; Cass. 23.11.2000, n. 15149); inoltre, deve osservarsi che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione è rilevabile d'ufficio, non integrando un'eccezione in senso stretto.
Nondimeno deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza nel caso di specie.
Sul punto la compagnia terza chiamata ha dedotto, con riferimento alla decorrenza e all'oggetto dell'assicurazione, che la polizza decorre dalle ore 24 del 31.01.2014 e che i lavori di riqualificazione venivano eseguiti nel periodo 2006-2007; inoltre, che nelle condizioni generali è previsto che l'assicurazione non comprenda i danni “cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori” (cfr, art. 16, lett. A8, doc. 2 fasc.
[...]
. Controparte_2
Alla luce delle previsioni contrattuali richiamate – nemmeno contestate dal convenuto – CP_1 deve ritenersi l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso di specie, ove il CP_1
assicurato ha richiesto di essere manlevato dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei lavori eseguiti sulla strada negli anni 2006-2007, essendo pacifico che le problematiche infiltrative lamentate dall'attrice si sono verificare in epoca ben successiva all'ultimazione dei lavori.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei Controparte_1
confronti di con assorbimento delle ulteriori eccezioni formulate Controparte_2
dalla terza chiamata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare
15 una conclusione di tipo diverso. Risulta assorbita, in particolare, l'eccezione di prescrizione della domanda attorea, formulata dalla convenuta.
5. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
6. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, deve in primo luogo rammentarsi che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga ad esso acquisito) come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale - a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr., ex multis, Cass. 07.06.2019, n. 15492).
Deve altresì richiamarsi il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061).
Declinando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che l'attrice è parzialmente soccombente, rispetto alle domande formulate, delle quali solo una è stata accolta, in misura ridotta;
si ritiene, dunque, la sussistenza dei presupposti per giustificare, ex art. 92 c.p.c., la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attrice e il convenuto, nella misura della metà, e porre le residue spese di lite a carico del , sia in relazione alle spese della Controparte_1
procedura di A.T.P. che del presente giudizio.
Le residue spese di lite del presente giudizio sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico del convenuto e in favore dell'attrice in euro 137,80 per CP_1
16 spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in euro 78,08 per spese e in complessivi euro 1.112,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non si ritiene di riconoscere le spese di trasferta del procuratore attoreo
(domiciliato nel circondario del Tribunale), ritenutane la superfluità ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per c.t.p., si osserva che, come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). Tuttavia, se la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essa presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357). Né l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non dimostra inequivocabilmente che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (cfr. Cass. 12.12.1985 n. 6283).
Nel caso di specie può essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 780,00 (pari al 50% dell'importo risultante dalla fattura depositata dalla parte, cfr. doc. 16 fasc. attoreo), a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p. in sede di A.T.P. Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di spese di c.t.p. nel presente giudizio, difettando una specifica richiesta di rimborso da parte dell'attrice e in assenza di qualsivoglia documentazione probatoria.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel procedimento per A.T.P. nonché provvisoriamente nel corso del presente giudizio, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e del CP_1
nella misura della metà ciascuno.
[...]
Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte convenuta di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosene rilevare sia l'inammissibilità
– per essere stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, essendo proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr., ex multis, Cass. n.
17 14911/2018) – che, in ogni caso, l'infondatezza nel merito, stante il difetto dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in primis della soccombenza integrale dell'attrice.
Quanto alle spese di lite della terza chiamata stante il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva, esse sono poste a carico del e sono liquidate secondo Controparte_1
i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M.
147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte terza chiamata redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 2.769,78 per le causali e oltre accessori come indicati in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
- rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
- previa compensazione delle spese di lite tra e il Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50%, condanna il a rifondere l'attrice delle residue Controparte_1
spese di lite, liquidate per il presente giudizio in euro 137,80 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in euro 78,08 per spese e in complessivi euro 1.112,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 780,00 per spese di c.t.p.;
- condanna il a rifondere delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite, che liquida per il presente giudizio in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre
18 rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., sia quelle liquidate nel procedimento per A.T.P. che quelle liquidate provvisoriamente nel corso del presente giudizio, definitivamente a carico di parte attrice e del nella misura della metà ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 59, SALO' (BS) presso il difensore avv. RIZZI MICHELA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 31 25100 BRESCIA presso il difensore avv. ASARO ALESSANDRO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLUCCIO GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA CRETA 31 25124 BRESCIA presso il difensore avv. CASTELLUCCIO GRAZIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“la difesa di parte attrice chiede la revoca e/o modifica dell'ordinanza 15 febbraio 2024 per i motivi su esposti, con rimessione della causa in istruttoria e con il richiamo del CTU a chiarimenti, sulle circostanze già dedotte nelle note autorizzate 01.12.2023.
1 Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di revoca e/o modifica, anche parziale, della suddetta ordinanza, richiamato integralmente il contenuto degli atti precedenti, la scrivente difesa insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate in atto di citazione.
Voglia l'II.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito:
- previa acquisizione del fascicolo del pregresso procedimento per A.T.P. n. 17541/2019
R.G. del Tribunale di Brescia, per le ragioni dedotte in narrativa, condannarsi il
[...]
all'immediato intervento necessario e urgente volto all'eliminazione delle CP_1
cause delle infiltrazioni di acqua e umidità; nonché al ristoro di tutte le spese sostenute dalla ricorrente per ovviare ai disagi provocati dalle ridette infiltrazioni, che si quantificano in complessivi € 9.206,44, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero al pagamento, a favore della medesima, della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e parrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
oltre al risarcimento del danno arrecato all'istante per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e il deperimento riportato dai locali, dalle strutture e dagli arredi in conseguenza dei fenomeni addotti da determinarsi, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per il forzato minor godimento dell'immobile (a causa delle sue precarie condizione igienico-sanitarie insorte per i fatti per cui è causa) e per tutto il tempo in cui questo stato si è protratto e si protrarrà, tenuto conto che lo stato di degrado dell'immobile è tutt'ora in corso;
- in caso di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, in ordine agli obblighi di fare in essa contenuti, condannare il al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di € 200,00 al giorno per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione;
- con vittoria di spese e competenze di questo giudizio e anche di quelle relative al procedimento per A.T.P. (docc. da 11 a 17).
In via istruttoria:
Ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e per testi sulle circostanze di cui in narrativa dal n.1) al n. 20), da intendersi qui trascritte e capitolate premesso l'inciso “vero
2 che”.
Sin d'ora si indica quale teste:
- geom. con studio in OG di NO (BS) – Via Trieste n. 8; Testimone_1
- ing. con studio in DO IE (BS) – Via G.B. Cipani n. 87. Testimone_2
Altri testi riservati.
Disporsi, ove ritenuto necessario, C.T.U. atta a quantificare la natura e l'entità del danno subito dall'attrice.”
Per il : Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare improcedibile l'azione esperita da parte attrice, la quale non ha esperito il preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione a mezzo di negoziazione assistita.
IN VIA PRELIMINARE GRADATA: nella non creduta ipotesi per la quale codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di dichiarare improcedibile il presente giudizio, autorizzare la chiamata della Compagnia di assicurazioni
Unipol Sai, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, così che a tale Compagnia possano essere opposte le risultanze della presente causa, e nei confronti della medesima il
Convenuto possa svolgere azione di manleva per ogni eventuale Controparte_1
pregiudizievole soccombenza, in forza del rapporto contrattuale, fissando allo scopo nuova udienza e concedendo congruo termine per l'incombente.
IN VIA PRELIMINARE GRADATA: espungere dalla produzione documentale di controparte, la relazione peritale scaturita dall'ATP rubricato all'R.G. 17541/2019, in quanto irritualmente ed illegittimamente depositata.
IN VIA PRINCIPALE: nella non creduta ipotesi per la quale codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di dichiarare improcedibile il presente giudizio, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi per la quale dovesse risultare dovuta eventuale minor somma, disporre il pagamento solo della medesima, ferme in ogni caso la maturata prescrizione per ogni richiesta
3 superiore ad Euro 5.539,56 (Euro cinquemilacinquecentotrentanove/56), nonché escluse in ogni caso qualsivoglia domanda relativa a rivalutazione monetaria e ad interessi, di qualsivoglia natura, per periodi anteriori alla pronuncia.
IN VIA ISTRUTTORIA: ferme le istanze istruttorie formulate, confermare la nullità della CTU dal punto 4 compreso, in avanti, dell'elaborato peritale, nonché confermare il rigetto delle istanze istruttorie e richieste di chiarimento formulate da parte attrice.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese di lite ed onorari di causa.”
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito: contrariis rejectis, previo accertamento e declaratoria di totale mancanza di responsabilità del assicurato, anche sotto il profilo del nesso causale, CP_1
respingere ogni domanda proposta nei confronti dello stesso e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva rivolte dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, sulla base del contratto assicurativo n. 0284900001667, stipulato dal CP_1 con dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o la perdita del diritto
[...] Controparte_3 all'indennizzo e/o la mancata copertura, da parte della terza chiamata Compagnia, di tutte o talune voci di danno e delle relative spese tecniche e di lite, per le motivazioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e del rigetto delle superiori eccezioni di prescrizione, inoperatività e non copertura, anche solo parziale delle singole pretese attoree, quantifichi il Tribunale la quota di responsabilità e relativo pagamento imputabile all'Ente assicurato, con esclusione di quanto lo stesso sia tenuto a pagare in forza del vincolo di solidarietà, limitando, per l'effetto,
l'accoglimento della domanda di manleva.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il richiedendo, a seguito di Parte_1 Controparte_1
lavori di riqualificazione urbana che hanno coinvolto le griglie di scolo e raccolta dell'acqua piovana e il rifacimento della pavimentazione, eseguiti dal tra il 2006 al 2007, la CP_1 condanna del convenuto all'immediato intervento volto all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua e umidità, nonché al ristoro delle spese sostenute per ovviare ai disagi provocati da tali fenomeni, oltre al risarcimento del danno per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento riportato dai locali, dalle strutture e degli arredi. CP_ L'attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c., in particolare deducendo che il sistema di raccolta delle acque è rimesso alla cura e custodia dell'Ente pubblico, laddove l'infrastruttura idraulica confluisca nella rete fognaria comunale.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto agli interventi volti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, che ha quantificato in € 9.206,44, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, oltre al risarcimento, anche in via equitativa, del danno subito per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento dei locali, delle strutture e degli arredi in conseguenza dei fenomeni addotti, nonché, in caso di ritardo nell'esecuzione della sentenza, la condanna del al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di € 200,00 al giorno per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nella sentenza.
Il si è costituito contestando ogni avverso assunto in fatto e in diritto, Controparte_1
deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. In via principale, ha dedotto la genericità e l'infondatezza della domanda relativa al facere e alle domande risarcitorie, contestate sia nell'an, in quanto vi è responsabilità dell'attrice per aver commesso un abuso edilizio consistente nell'abbassamento della porta e non vi è prova del nesso eziologico tra i danni lamentati e i lavori effettuati dall'Amministrazione, sia nel quantum, calcolato in modo generico ed eccessivo. Il CP_1
convenuto ha eccepito, inoltre, come l'attrice nelle sue richieste risarcitorie abbia sempre richiesto il rimborso dell'importo di € 5.539,56, pertanto, qualunque richiesta relativa a poste di danno superiori è da considerarsi prescritta. Con riguardo alla domanda ex art. 614 bis c.p.c., il convenuto ha sostenuto che la stessa deve essere rigettata in quanto non solo la domanda principale è infondata, ma l'importo richiesto è manifestamente iniquo e sproporzionato. Infine, il
5 ha chiesto di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della propria CP_1
assicurazione allo scopo di essere manlevato da ogni eventuale Controparte_2
pregiudizievole soccombenza.
Con decreto del 6.08.2021 il g.o.p., in temporanea sostituzione di questo Giudice, ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per
ATP avente RG n. 17541/2019.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione di ogni Controparte_2
diritto derivante dal contratto di assicurazione, l'inoperatività della polizza, con riferimento alla decorrenza e all'oggetto dell'assicurazione, e l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, ha richiamato le difese del CP_1
assicurato circa l'an e il quantum delle pretese risarcitorie.
All'udienza del 2.08.2022 il g.o.p. ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione e ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita mediante integrazione della c.t.u. già effettuata nel procedimento per ATP, dichiarata poi parzialmente nulla in relazione ai par. 4 e 5 della relazione e a quanto riferito agli stessi nei paragrafi successivi.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Preliminarmente deve confermarsi il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita – a conferma dell'ordinanza del g.o.p. in data 4.08.22 – considerato che l'attrice risulta avere depositato prova dell'invito al alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. depositato in data CP_1
11.02.22), al quale il convenuto ha ritenuto di non aderire.
2. L'attrice ha introdotto il presente giudizio, a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 17541/19, chiedendo la condanna del Controparte_1 all'immediata esecuzione dell'intervento necessario per eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua e umidità, nonché al ristoro delle spese sostenute per ovviare ai disagi provocati da tali
6 fenomeni, oltre al risarcimento del danno per la limitazione dell'utilizzo dell'immobile e per il degrado e deperimento riportato dai locali, dalle strutture e degli arredi.
Nel proprio atto introduttivo l'attrice ha allegato la sussistenza di fenomeni infiltrativi al proprio immobile, ricostruendo la cronologia degli interventi modificativi dello stato dei luoghi, sia da parte propria che del nonché richiamando gli esiti degli accertamenti Controparte_1
peritali svolti in sede di procedura per A.T.P.
In particolare, il c.t.u. Ing. nella relazione depositata in data 1.03.21 nel procedimento per Per_1
A.T.P. avente R.G. n. 17541/19 ha concluso individuando “gli interventi atti a risolvere le problematiche riscontrate nell'innalzamento della soglia e nella risagomatura e abbassamento del fronte strada, oltre all'allargamento delle griglie su via Bortelli, con i seguenti costi (oneri fiscali compresi):
a) Ripristino quote strada e pendenze fronte casa € 9.424,09 Parte_1
b) Ripristino soglia/porta di ingresso € 2.797,05
c) Allargamento griglie di via Bortelli (parte bassa all. L) € 5.787,72” (cfr. relazione c.t.u. Ing. nel procedimento per A.T.P., pag. 27), oltre ad ipotizzare ulteriori interventi finalizzati ad Per_1
una diminuzione di acqua sulla strada, in considerazione della bassa portata della fognatura,
“consistenti nella realizzazione di una fognatura nella parte alta di via Bortelli (all. L) con collegamento ad altro ramo di fognatura per un costo presunto di € 35.258,00”, con la precisazione di ritenere tale intervento “non indispensabile e da inquadrare in un'ottica di più larga scala, e come tale meramente indicativo” (cfr. relazione c.t.u. Ing. nel Per_1
procedimento per A.T.P., pagg. 27-28).
Ebbene, considerato l'oggetto delle domande come formulate dall'attrice nell'atto di citazione, viste le conclusioni della relazione peritale in sede di A.T.P., come poc'anzi richiamate, considerato che nel lasso di tempo trascorso dalla conclusione della procedura per A.T.P. l'attrice aveva provveduto ad eseguire l'intervento di propria competenza, ovvero il ripristino della soglia di ingresso (con suo innalzamento), nel presente giudizio questo Giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione degli accertamenti peritali già svolti ante causam, al fine precipuo di
“accertare se anche a seguito della modifica dello stato dei luoghi (in particolare, con innalzamento della quota della soglia dell'abitazione di proprietà dell'attrice di 20 cm), realizzata dall'attrice successivamente all'espletamento della c.t.u., sussista ancora la necessità
7 di effettuare (tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. ing. nella propria relazione”, Per_1
come illustrato da questo Giudice nel verbale di udienza del 9 febbraio 2023.
Sulla base di tale preciso rilievo è stato demandando al medesimo c.t.u. ing. previo Per_1 accertamento delle “modifiche intervenute a seguito del deposito della relazione peritale in sede di A.T.P.” (eseguite dall'attrice in relazione alla porta d'ingresso) di accertare “se tali modifiche sono state risolutive delle problematiche lamentate dall'attrice e già accertate o se sussista ancora la necessità di effettuare (tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. nella propria relazione ovvero ulteriori e differenti interventi, di cui eventualmente quantifichi i costi” (cfr. quesito di cui all'ordinanza resa all'udienza in data 6 aprile 2023).
Deve dunque ribadirsi che l'oggetto degli accertamenti affidati al c.t.u. in sede di integrazione era specificamente circoscritto ai fenomeni infiltrativi concernenti l'ingresso pedonale all'abitazione dell'attrice, trattandosi delle uniche problematiche accertate dal c.t.u. in sede di A.T.P.: essendo evidente che il quesito, laddove riferito alle “problematiche lamentate dall'attrice e già accertate”, intendesse quelle accertate dal c.t.u. nella relazione depositata nella procedura per
A.T.P.; d'altra parte, è altrettanto pacifico che in tale sede il c.t.u. non avesse accertato alcun danneggiamento da infiltrazione in relazione all'ingresso carraio dell'immobile attoreo.
Al contempo, con il quesito formulato nel presente giudizio è stato chiesto al c.t.u. di verificare se a seguito delle modifiche medio tempore intervenute – ovvero dell'innalzamento della soglia dell'ingresso pedonale, unica modifica dello stato dei luoghi realizzata successivamente al deposito della relazione peritale in sede di A.T.P. – sussistesse ancora la necessità di effettuare
(tutti) gli ulteriori interventi indicati dal c.t.u. nella propria relazione (ovvero quelli sub a) e c) delle conclusioni sopra richiamate), ovvero “ulteriori e differenti interventi”, con quantificazione degli eventuali costi. Quanto a tale ultima indicazione dell'individuazione di eventuali “ulteriori
e differenti interventi”, essa non può che intendersi riferita all'oggetto della domanda, come formulata nel presente giudizio da parte attrice, e conseguentemente all'ambito degli accertamenti peritali demandati in sede integrativa al c.t.u., ovvero interventi – eventualmente diversi da quelli già indicati dal c.t.u. sub a) e c) – la cui utilità fosse per ipotesi emersa a seguito del mutato stato dei luoghi (modifica dell'altezza della soglia di ingresso pedonale dell'abitazione dell'attrice). Tale indicazione, dunque, era meramente volta a fare salva l'ipotesi che il c.t.u., a seguito del mutamento dello stato dei luoghi, come accertato in sede di integrazione, in caso di positivo accertamento della persistenza dei fenomeni infiltrativi già accertati, potesse accertare
8 l'eventuale necessità di realizzare interventi diversi da quelli già indicati nella relazione nella procedura di A.T.P., al fine di risolvere le predette problematiche infiltrative (uniche accertate in sede di A.T.P.).
Ne consegue che deve essere confermata la nullità parziale della relazione di c.t.u. nelle parti in cui il consulente dell'ufficio, non interpretando correttamente i limiti dell'incarico allo stesso affidato – come delineati dal quesito posto con ordinanza in data 6 aprile 2023 e senza informarne il Giudice, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c., sebbene, peraltro, nel verbale di sopralluogo in data 21.09.23 il c.t.u. avesse dato atto di “breve discussione se tale danno sia da considerare pertinente al quesito posto dal Giudice” (cfr. allegati alla relazione integrativa di c.t.u. depositata in data 27.10.23) – ha proceduto ad accertamenti relativi ad efflorescenze nei muri limitrofi alla porta dell'autorimessa, alla individuazione delle cause degli stessi e alla indicazione degli interventi necessari per la loro eliminazione (ovvero degli accertamenti di cui ai par. 4 “eventuali ulteriori accertamenti” e par. 5 “costo degli interventi”) nonché di quanto riferito agli stessi nei successivi paragrafi, come già statuito con ordinanza in data 16.02.24.
D'altra parte, deve osservarsi che il c.t.u. ha osservato di avere effettuato un ulteriore sopralluogo a seguito della memoria inviata dal c.t.p. attoreo Ing. e della visione delle fotografie Tes_2 relative ad “efflorescenze e distacco di colore e intonaco dai muri a lato della porta dell'autorimessa, problema che era stato accantonato perché non vi erano segni evidenti in sede di A.T.P.”, riscontrando effettivamente “che la situazione è come descritta dal C.T.P.” (cfr. integrazione di c.t.u., pag. 8). Tuttavia, deve rilevarsi che tale memoria non è rinvenibile negli allegati alla relazione integrativa del c.t.u. e, in ogni caso, la sua ammissibilità può essere posta in discussione, qualora siano stati così introdotti in causa documenti (anche fotografici) ed allegazioni nuove;
ed invero, alcuna fotografia di tali efflorescenze è stata allegata dall'attrice nel presente giudizio entro i termini preclusivi a tale fine previsti.
Proprio in ragione delle specifiche allegazioni (anche documentali) introdotte dall'attrice nel presente giudizio si è proceduto alla delimitazione dell'oggetto degli accertamenti integrativi demandati al consulente dell'ufficio, sul rilievo che nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento per A.T.P. il c.t.u. non aveva accertato alcuna efflorescenza nei muri limitrofi all'ingresso carraio e che nemmeno nel presente giudizio l'attrice ha tempestivamente e specificamente allegato la sopravvenienza di tali problematiche infiltrative (essendosi, peraltro, limitata a produrre in allegato all'atto di citazione la relazione tecnica del proprio consulente di
9 parte ing. datata 8.07.2019, già prodotta in sede di ricorso per A.T.P. e, dunque, Tes_2
relativa a rilievi eseguiti precedentemente agli accertamenti del c.t.u.).
Ciò premesso, il c.t.u. ha altresì fornito una risposta ai quesiti posti e ha così accertato che, invariato per il resto lo stato dei luoghi, “La modifica eseguita, cioè l'innalzamento della soglia fino a 20 cm dal suolo stradale ha consentito la risoluzione della problematica di entrata di acqua dalla porta”. Inoltre, ha ritenuto la non condivisibilità delle doglianze del c.t.p. attoreo in relazione ai pericoli connessi ai rigurgiti di acqua: “In caso di eventi eccezionali, considerata la pendenza della strada e della piazza, risulta pressoché impossibile che l'acqua si innalzi fino alla quota della soglia. La lamentela di parte attrice, cioè il rigurgito dell'acqua dalla griglia e dal pozzetto posti sul lato opposto della strada, nulla ha a che vedere con la problematica dell'immobile che ad oggi risulta risolta. Il fenomeno di cui si lamenta parte attrice, il rigurgito appunto, non ha come diretta conseguenza l'entrata di acqua dalla porta, semmai una difficoltà di camminamento su quei tratti di strada nel corso di fenomeni temporaleschi, cosa peraltro che interessa tutti gli abitanti, non solo parte attrice” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pagg. 5-6).
Ed invero, dalla visione di tutti i filmati prodotti dalle parti al c.t.u. e in cui in viene mostrato l'ingresso su Via San Martino in più momenti, risulta che “mai vi sono problemi di entrata di acqua dalla porta. In conclusione si può ribadire che, per quanto riguarda l'ingresso di acqua dalla porta di Via San Martino, il problema è completamente risolto” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pagg. 7-8).
Ai fini della decisione della presente causa devono essere altresì richiamati gli accertamenti svolti dal medesimo c.t.u. ing. nel procedimento per A.T.P. In particolare, nella relazione Per_1
depositata in data 1.03.21 il c.t.u. aveva accertato che: “Le cause del danno sono certamente ascrivibili alle modifiche eseguite come sopra descritto che hanno portato a ridurre ad 1-2 cm il dislivello tra la soglia e la pavimentazione. Questo dislivello minimo è il risultato dei due interventi, quello di abbassamento della soglia ad opera della proprietaria nel corso dell'intervento del 1997 e quello di rifacimento della pavimentazione ad opera del Comune.
Certo è che il secondo intervento è quello che ha contribuito maggiormente all'innesco del fenomeno in quanto è l'intervento che ha portato il dislivello ad essere quasi nullo.
Da una stima semplicemente visiva delle varie fotografie si possono indicare nei vari periodi i seguenti dislivelli tra soglia e pavimentazione stradale:
· Ante ristrutturazione abitazione circa 24 cm;
10 · Post ristrutturazione e ante ripavimentazione in porfido circa 7-8 cm;
· Post ripavimentazione in porfido 1-2 cm.
In conseguenza si può attribuire alle due componenti i seguenti valori quantitativi:
· Intervento di ristrutturazione del 1997: un primo abbassamento della soglia di circa 16-17 cm
(24 cm di dislivello ante ristrutturazione meno 7-8 cm di dislivello dopo la ristrutturazione e prima del rifacimento della pavimentazione);
· Intervento di rifacimento della pavimentazione del 2006: un innalzamento della strada di circa
6-7 cm (7-8 cm di dislivello dopo la ristrutturazione e prima del rifacimento della pavimentazione meno 1-2 cm odierni).”.
Il c.t.u. aveva anche osservato l'incidenza del cambiamento della tipologia delle precipitazioni atmosferiche nell'arco dell'ultimo ventennio: “sempre con maggior frequenza si assiste a lunghi periodi di scarsa o nulla piovosità alternati a periodi con forti precipitazioni, caratterizzate talvolta da vere e proprie piccole trombe d'aria, accompagnate da “bombe d'acqua” e grandinate violentissime” (cfr. relazione c.t.u. ing. nel procedimento per A.T.P., pagg. Per_1
16-17).
Il consulente dell'ufficio aveva altresì ritenuto che “una concausa del danno rilevato è da ricercare anche nel non corretto smaltimento delle acque meteoriche nella fognatura per il tramite delle griglie di raccolta. Infatti si è rilevato che le griglie di raccolta sono completamente mancanti nel tratto superiore di via Bortelli, sono carenti e piccole nel tratto finale (per intercettare bene l'acqua che come visto acquista molta velocità, si dovrebbero installare delle griglie a tutta larghezza e doppie). Inoltre una rete di tubazioni di diametri e materiali diversi, che è evidente non derivino da un calcolo idraulico, ma probabilmente dalla decisione di mantenere delle tratte per motivi economici, non può funzionare correttamente e smaltire le acque meteoriche in certe situazioni.” (cfr. relazione in data 1.03.21, pag. 17).
Come già osservato, il c.t.u. aveva individuato una molteplicità di interventi atti a risolvere le problematiche infiltrative riscontrate, in particolare “mirati a non far arrivare l'acqua davanti alla soglia dell'abitazione della ricorrente nel corso degli eventi meteorici”, potendosi “agire su due fronti:
1. Ricreare il dislivello tra la soglia di ingresso e la strada;
11
2. Migliorare la capacità di captazione della rete di raccolta modificando la pendenza trasversale della strada e la rete di raccolta delle acque meteoriche.” (cfr. relazione in data
1.03.21, pag. 18).
Preso atto che successivamente al deposito di tale relazione peritale è stato realizzato uno degli interventi indicati dal c.t.u., ovvero è stato ricreato il dislivello tra la soglia di ingresso e la strada
– ad opera dell'attrice, che ha provveduto all'innalzamento della soglia, che ora “presenta un gradino di circa 20 cm rispetto alla strada antistante all'uscio” (cfr. relazione c.t.u. depositata in data 27.10.23, pag. 5) – il c.t.u. ha verificato che tale modifica è stata risolutiva della problematica di entrata di acqua da tale porta, così escludendo la necessità di esecuzione degli ulteriori interventi individuati nella relazione depositata nel procedimento per A.T.P.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea di condanna del all'esecuzione di interventi CP_1
volti a modificare ulteriormente lo stato dei luoghi.
Deve peraltro osservarsi che ciò non esclude, di per sé, l'affermazione della corresponsabilità del convenuto nella determinazione dei (precedenti) fenomeni infiltrativi di acqua da tale CP_1
porta; a tale proposito giova soffermarsi sulle valutazioni già espresse dal c.t.u. nella prima relazione, ove aveva ritenuto l'ascrivibilità di tali fenomeni sia alle modifiche eseguite dall'attrice nel 1998, ovvero di abbassamento della soglia di circa 16-17 cm (con intervento non autorizzato) che di rifacimento della strada da parte del nel 2006, con innalzamento della strada di CP_1
circa 6-7 cm.
Alla luce delle richiamate conclusioni peritali, condivise da questo Tribunale e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte, deve dunque ritenersi “più probabilmente che non” che entrambi gli interventi abbiano concorso a determinare i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attrice in relazione all'entrata di acqua da tale porta di ingresso, in misura che si reputa paritaria. Non si ritiene, invero, di poter ascrivere un concorso maggiore all'intervento di rifacimento della strada da parte del atteso che il riferimento del c.t.u. ad un contributo maggiore di esso CP_1
“all'innesco del fenomeno” è dallo stesso giustificato in ragione del rilievo che è stato tale intervento a rendere il dislivello quasi nullo (cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pag. 16), tuttavia per la mera ragione che esso è stato realizzato in epoca cronologicamente successiva rispetto all'abbassamento della soglia da parte dell'attrice.
Devono dunque essere analizzate le voci di danno richieste dall'attrice. ha Parte_1
chiesto il rimborso delle spese sostenute per far fronte al contenimento dei danni causati dalle
12 problematiche infiltrative;
il c.t.u nella relazione datata 1.03.21 aveva osservato che “I lavori per
i quali parte attrice chiede un risarcimento possono essere suddivisi in due tipologie:· Quelli eseguiti sulla strada (griglie, ripristino porfido e paratoia), realizzati per cercare una risoluzione alle problematiche lamentate: da quanto emerge sembra siano stati concordati con
l'Amministrazione e personalmente ne sono convinto, altrimenti l'Ufficio tecnico non avrebbe permesso la manomissione del suolo pubblico intimandone la non esecuzione;
ritengo pertanto che possano essere ammissibili” (fatture relative ai lavori sulla strada, per euro 3.799,40, alla paratoia in lamiera, per euro 553,88); “La pensilina, oggetto forse di una incauta valutazione sul fatto che avrebbe potuto contribuire alla soluzione del problema;
sembra più un intervento di abbellimento, pertanto non ammissibile.” (euro 3.113,00, cfr. doc. 4 fasc. attoreo); “L'onorario del tecnico, necessario per la presentazione della pratica e come tale ammissibile.” (onorario
Geom. per euro 1.186,28; cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pagg. 25 e 26, e allegato N). Tes_1
Sul punto deve osservarsi che, sebbene le opere realizzate dall'attrice sul suolo pubblico non si siano rivelate risolutive, esse – ad eccezione di quelle relative alla pensilina (la cui funzione, come ritenuto dal c.t.u., risulta solo estetica) – erano volte a porre rimedio alle problematiche determinate dagli interventi realizzati dal ed essendo state realizzate su suolo pubblico, CP_1
deve ritenersi che, effettivamente, le stesse fossero state assentite dal stesso. Può CP_1
peraltro osservarsi che il pur avendo contestato in via generica la rimborsabilità di tali CP_1 spese nel presente giudizio, non ha contestato di avere autorizzato l'attrice all'esecuzione di tali opere.
Alla luce di quanto osservato, spetta all'attrice il rimborso della somma di euro 2.769,78, pari al
50% dell'importo di euro 5.539,56, così ridotto in ragione della ritenuta corresponsabilità delle parti in misura paritaria nella determinazione delle problematiche infiltrative.
Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Quanto agli ulteriori danni di cui l'attrice ha richiesto il risarcimento, basti osservarsi che alcuna prova ha fornito l'attrice della loro sussistenza, tanto che il c.t.u. nulla ha potuto accertare, né durante lo svolgimento delle operazioni in sede di procedimento per A.T.P., né in sede di accertamenti integrativi nel presente giudizio (“Riguardo ai danni materiali richiesti, che al
13 momento del sopralluogo non erano visibili e che non sono minimamente stati documentati, nulla si può verificare.”; “Per quanto riguarda invece i danni dovuti al rigonfiamento della porta e all'umidità al piano interrato, che non sono oggi visibili e nemmeno sono stati documentati con fotografie, il sottoscritto non può conteggiare nulla” (cfr. relazione c.t.u. in data 1.03.21, pagg.
10 e 23); ancora, “Quanto all'abitazione, poiché i danni descritti in citazione relativi alle strutture e agli arredi sono già stati eliminati e non sono documentati, nulla si può dire” (cfr. relazione c.t.u. in data 27.10.23, pag. 18).
Parimenti deve osservarsi quanto agli asseriti danni connessi a limitazioni dell'utilizzo dell'immobile, al minor godimento dello stesso o alle precarie condizioni igienico-sanitarie, del tutto sforniti sia di puntuali allegazioni che di alcun elemento probatorio.
Nemmeno tali domande risarcitorie formulate dall'attrice possono, pertanto, trovare accoglimento.
3. Il convenuto ha formulato domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato
[...]
Controparte_2
si è costituita nel presente giudizio sollevando molteplici Controparte_2
eccezioni: in primo luogo di prescrizione della domanda di manleva formulata dall'assicurato; nel merito, di inoperatività della copertura assicurativa, nonché di perdita del diritto all'indennizzo; infine, ha rilevato la sussistenza di limiti di franchigia e scoperto.
Il non ha contestato specificamente le eccezioni così formulate. Controparte_1
L'art. 2952 c.c., che disciplina in maniera specifica la prescrizione in materia di assicurazione, prevede al secondo comma un termine prescrizionale di due anni, avente carattere residuale, atteso che riguarda gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Tra questi deve pacificamente essere individuato quello dell'assicurato all'indennizzo e alle diverse prestazioni pattuite nel contratto. L'art. 2952, comma 3, c.c. indica specificamente la decorrenza del termine di prescrizione, stabilendo che esso decorre dal giorno in cui il terzo “ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. A mente del comma 4 dell'art. 2952, inoltre, “La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
14 La compagnia terza chiamata ha allegato che il in data 15.01.15 ha comunicato a CP_1 la richiesta risarcitoria pervenuta dall'attrice (cfr. doc. 2, all. 5 fasc. Controparte_2
attoreo); con comunicazione in data 10.04.15 la compagnia ha comunicato di ritenere l'assenza di copertura assicurativa (cfr. doc. 2, all. 6 fasc. attoreo). ha allegato Controparte_2
l'assenza di successive richieste sino all'instaurazione del procedimento per A.T.P. in data
15.01.2020; tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 2952, comma 4, c.p.c., deve ritenersi che il termine di sospensione sia stato sospeso. Ed invero, ove la determinazione quantitativa del credito avvenga giudizialmente, la sospensione si protrae sino a che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30.01.2006, n. 1872; Cass. 23.11.2000, n. 15149); inoltre, deve osservarsi che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione è rilevabile d'ufficio, non integrando un'eccezione in senso stretto.
Nondimeno deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza nel caso di specie.
Sul punto la compagnia terza chiamata ha dedotto, con riferimento alla decorrenza e all'oggetto dell'assicurazione, che la polizza decorre dalle ore 24 del 31.01.2014 e che i lavori di riqualificazione venivano eseguiti nel periodo 2006-2007; inoltre, che nelle condizioni generali è previsto che l'assicurazione non comprenda i danni “cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori” (cfr, art. 16, lett. A8, doc. 2 fasc.
[...]
. Controparte_2
Alla luce delle previsioni contrattuali richiamate – nemmeno contestate dal convenuto – CP_1 deve ritenersi l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso di specie, ove il CP_1
assicurato ha richiesto di essere manlevato dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei lavori eseguiti sulla strada negli anni 2006-2007, essendo pacifico che le problematiche infiltrative lamentate dall'attrice si sono verificare in epoca ben successiva all'ultimazione dei lavori.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei Controparte_1
confronti di con assorbimento delle ulteriori eccezioni formulate Controparte_2
dalla terza chiamata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare
15 una conclusione di tipo diverso. Risulta assorbita, in particolare, l'eccezione di prescrizione della domanda attorea, formulata dalla convenuta.
5. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste.
6. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, deve in primo luogo rammentarsi che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga ad esso acquisito) come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale - a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr., ex multis, Cass. 07.06.2019, n. 15492).
Deve altresì richiamarsi il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061).
Declinando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che l'attrice è parzialmente soccombente, rispetto alle domande formulate, delle quali solo una è stata accolta, in misura ridotta;
si ritiene, dunque, la sussistenza dei presupposti per giustificare, ex art. 92 c.p.c., la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attrice e il convenuto, nella misura della metà, e porre le residue spese di lite a carico del , sia in relazione alle spese della Controparte_1
procedura di A.T.P. che del presente giudizio.
Le residue spese di lite del presente giudizio sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - a carico del convenuto e in favore dell'attrice in euro 137,80 per CP_1
16 spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in euro 78,08 per spese e in complessivi euro 1.112,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non si ritiene di riconoscere le spese di trasferta del procuratore attoreo
(domiciliato nel circondario del Tribunale), ritenutane la superfluità ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per c.t.p., si osserva che, come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). Tuttavia, se la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essa presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357). Né l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non dimostra inequivocabilmente che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (cfr. Cass. 12.12.1985 n. 6283).
Nel caso di specie può essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 780,00 (pari al 50% dell'importo risultante dalla fattura depositata dalla parte, cfr. doc. 16 fasc. attoreo), a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p. in sede di A.T.P. Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di spese di c.t.p. nel presente giudizio, difettando una specifica richiesta di rimborso da parte dell'attrice e in assenza di qualsivoglia documentazione probatoria.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel procedimento per A.T.P. nonché provvisoriamente nel corso del presente giudizio, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e del CP_1
nella misura della metà ciascuno.
[...]
Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte convenuta di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosene rilevare sia l'inammissibilità
– per essere stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, essendo proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr., ex multis, Cass. n.
17 14911/2018) – che, in ogni caso, l'infondatezza nel merito, stante il difetto dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in primis della soccombenza integrale dell'attrice.
Quanto alle spese di lite della terza chiamata stante il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva, esse sono poste a carico del e sono liquidate secondo Controparte_1
i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M.
147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della scarsa complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte terza chiamata redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 2.769,78 per le causali e oltre accessori come indicati in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
- rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
- previa compensazione delle spese di lite tra e il Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50%, condanna il a rifondere l'attrice delle residue Controparte_1
spese di lite, liquidate per il presente giudizio in euro 137,80 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in euro 78,08 per spese e in complessivi euro 1.112,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 780,00 per spese di c.t.p.;
- condanna il a rifondere delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite, che liquida per il presente giudizio in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre
18 rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in relazione al procedimento per A.T.P., in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., sia quelle liquidate nel procedimento per A.T.P. che quelle liquidate provvisoriamente nel corso del presente giudizio, definitivamente a carico di parte attrice e del nella misura della metà ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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