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8 agosto 2002
8 agosto 2002
Art. 8. (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo). 1. L' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo". 2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114 , del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini della valutazione dei titoli. 3. All' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo". 2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114 , del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini della valutazione dei titoli. 3. All' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".
Commentari • 3
- 1. Il testo del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 integrato con la Legge di conversionehttps://www.dirittobancario.it/ · 21 settembre 2011 · 0.77766997
Si pubblica di seguito ed in allegato il decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (G.U. n. 188 del 13 agosto 2011) Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per ilcontenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento …
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Giurisprudenza • 15
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