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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 208/2023, emessa dal
Tribunale di Palmi, pubblicata il 23/02/2023
TRA
Parte_1
,rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, P.IVA_1
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1
Triolo, Valeria Grandizio, che indicano la casella PEC
t quale recapito per le comunicazioni Email_1
-appellante -
E
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
- appellata contumace –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
con ricorso depositato in data 02/07/2022, R.G. Controparte_1
1768/2022, ha adito il Tribunale di Palmi al fine di vedere annullato il sollecito di pagamento n. 11531078 notificato dall' a mezzo pec il 24/05/2022, avente Pt_1
ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite, relative alla prestazione di disoccupazione agricola- trattamenti di famiglia, anno 2009, per un importo di €
4.748,03, per nullità/o annullabilità della comunicazione ovvero per decadenza e prescrizione del titolo posto alla base della richiesta. Con condanna alle spese e competenze di giudizio .
Costituitosi l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e Pt_1
l'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 22 comma
1 D.L.3.2.1970, convertito in Legge11/3/1970 n. 83. 2011, deducendo che la cancellazione era confluita nel IV elenco di variazione pubblicato nel proprio sito internet dal 10/03/2015 al 25/03/2015, cui seguivano notifica della partita debitoria con lettera del 19.5.2015 recapitata il 9.6.2015 e, successivamente, il sollecito del
22.4.2022 recapitato il 31.5.2022.
Con sentenza n. 208/2023, il Giudice Unico del Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso, statuendo: “ …dichiara il diritto di parte ricorrente a trattenere il pagamento della somma pari a € 4.748,03, richiesta dall' a titolo di indebito Pt_1
sulla DS/agr per l''anno 2009;condanna l' al pagamento, in favore del Pt_1
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in € 888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta, cpa, come per legge”.
Ha ritenuto che l' non avesse prodotto in giudizio l'elenco di variazione in cui Pt_1
era confluita la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli, né prova della pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 comma 7, Legge 111 del 06/07/2011, né della notifica della partita debitoria contenuta nella nota del
19/05/2015, così ritenendo la prestazione erogata nell'anno 2009 irripetibile per decorso della prescrizione estintiva, essendo la lettera di recupero intervenuta dopo più di dodici anni dal pagamento della stessa.
Appello.
Avverso la sentenza citata, ha proposto appello l' per i motivi di seguito Pt_1
trattati. Chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata, ritualmente convenuta non si è costituita e con ordinanza del
24/11/2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel termine assegnato del 18.10.2024 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l' denuncia l'abnormità della sentenza poiché si era Pt_1
affermato che non erano stati prodotti il IV elenco di variazione nonché la prova della sua pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011 e della successiva notifica della comunicazione datata
19.5.2015, senza avvedersi il primo giudice che tali documenti erano stati depositati unitamente alla memoria di costituzione dell'ente, nella quale se ne chiariva la rilevanza.
E' fondato, poichè l'elenco di variazione che riportava la cancellazione delle giornate nell'anno 2009 e l'attestazione della sua pubblicazione sul sito internet per
15 giorni dal 10.3.2015 al 27.3.2015 costituivano gli allegati identificati con i nn.
7 e 8; la prescrizione del conseguente indebito veniva interrotta con raccomandata del 19.5.2015 (raccomandata 61459495422-5) e dal relativo avviso di ricevimento risulta consegnata il 9.6.2015 a mani di (padre), come da allegati Persona_1
nn. 1 e 2; il termine decennale di prescrizione veniva infine interrotto dal sollecito del 22.4.2022 recapitata il 31.5.2022.
Del resto, il procuratore del ricorrente non svolgeva difesa alcuna dopo la costituzione dell' , omettendo ogni contestazione di quanto dall'ente allegato Pt_1
e documentato.
L'anzidetta documentazione vale a negare anche il primo motivo dell'originario ricorso, con cui di proponeva eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento dell'aprile 2022 sul presupposto dell' omessa notifica degli atti presupposti da parte dell' assumendo che la comunicazione opposta sarebbe stato “il primo ed Pt_1
unico atto portato a conoscenza dell'odierna ricorrente, ed invero, la stessa assume di non aver ricevuto rituale notifica né di solleciti di pagamento, né tanto meno di avvisi di avente ad oggetto il pagamento di il recupero di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE “, deducendo anche il Pt_2
difetto di motivazione per il richiamo ad altri documenti non offerti.
Tanto è smentito, come visto, dall'allegazione e contestuale produzione da parte dell' della nota ricevuta il 9 giugno 2015 con cui si comunicava alla Pt_1 CP_1
l'indebito per il periodo 01/01/2009 31/12/2009 per un importo di € 4.748,03 , così motivato : “prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi “.
Il contenuto integrale di detta prima diffida veniva riportato nel sollecito dell' aprile
2022 oggetto di opposizione (dove si legge :“con precedente lettera del 27/05/2015 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n.1 ecc....)
Va pertanto accolto il gravame, rigettando l'originario ricorso;
spese del doppio grado irripetibili stante la dichiarazione ai fini dell'esenzione depositata in prime cure dalla ricorrente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Pt_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 208/2023 pubblicata il 23/02/2023 dal Tribunale di
Palmi :
1) in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e dichiara il diritto dell' a ripetere le somme indebitamente corrisposte a Pt_1 Controparte_1
a titolo di disoccupazione agricola anno 2009, pari ad e 4.748,03:
[...]
2) spese di lite dei due gradi del giudizio irripetibili .
Camera di consiglio telematica del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 208/2023, emessa dal
Tribunale di Palmi, pubblicata il 23/02/2023
TRA
Parte_1
,rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, P.IVA_1
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1
Triolo, Valeria Grandizio, che indicano la casella PEC
t quale recapito per le comunicazioni Email_1
-appellante -
E
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
- appellata contumace –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
con ricorso depositato in data 02/07/2022, R.G. Controparte_1
1768/2022, ha adito il Tribunale di Palmi al fine di vedere annullato il sollecito di pagamento n. 11531078 notificato dall' a mezzo pec il 24/05/2022, avente Pt_1
ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite, relative alla prestazione di disoccupazione agricola- trattamenti di famiglia, anno 2009, per un importo di €
4.748,03, per nullità/o annullabilità della comunicazione ovvero per decadenza e prescrizione del titolo posto alla base della richiesta. Con condanna alle spese e competenze di giudizio .
Costituitosi l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e Pt_1
l'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 22 comma
1 D.L.3.2.1970, convertito in Legge11/3/1970 n. 83. 2011, deducendo che la cancellazione era confluita nel IV elenco di variazione pubblicato nel proprio sito internet dal 10/03/2015 al 25/03/2015, cui seguivano notifica della partita debitoria con lettera del 19.5.2015 recapitata il 9.6.2015 e, successivamente, il sollecito del
22.4.2022 recapitato il 31.5.2022.
Con sentenza n. 208/2023, il Giudice Unico del Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso, statuendo: “ …dichiara il diritto di parte ricorrente a trattenere il pagamento della somma pari a € 4.748,03, richiesta dall' a titolo di indebito Pt_1
sulla DS/agr per l''anno 2009;condanna l' al pagamento, in favore del Pt_1
procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in € 888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta, cpa, come per legge”.
Ha ritenuto che l' non avesse prodotto in giudizio l'elenco di variazione in cui Pt_1
era confluita la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli, né prova della pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 comma 7, Legge 111 del 06/07/2011, né della notifica della partita debitoria contenuta nella nota del
19/05/2015, così ritenendo la prestazione erogata nell'anno 2009 irripetibile per decorso della prescrizione estintiva, essendo la lettera di recupero intervenuta dopo più di dodici anni dal pagamento della stessa.
Appello.
Avverso la sentenza citata, ha proposto appello l' per i motivi di seguito Pt_1
trattati. Chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata, ritualmente convenuta non si è costituita e con ordinanza del
24/11/2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel termine assegnato del 18.10.2024 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l' denuncia l'abnormità della sentenza poiché si era Pt_1
affermato che non erano stati prodotti il IV elenco di variazione nonché la prova della sua pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011 e della successiva notifica della comunicazione datata
19.5.2015, senza avvedersi il primo giudice che tali documenti erano stati depositati unitamente alla memoria di costituzione dell'ente, nella quale se ne chiariva la rilevanza.
E' fondato, poichè l'elenco di variazione che riportava la cancellazione delle giornate nell'anno 2009 e l'attestazione della sua pubblicazione sul sito internet per
15 giorni dal 10.3.2015 al 27.3.2015 costituivano gli allegati identificati con i nn.
7 e 8; la prescrizione del conseguente indebito veniva interrotta con raccomandata del 19.5.2015 (raccomandata 61459495422-5) e dal relativo avviso di ricevimento risulta consegnata il 9.6.2015 a mani di (padre), come da allegati Persona_1
nn. 1 e 2; il termine decennale di prescrizione veniva infine interrotto dal sollecito del 22.4.2022 recapitata il 31.5.2022.
Del resto, il procuratore del ricorrente non svolgeva difesa alcuna dopo la costituzione dell' , omettendo ogni contestazione di quanto dall'ente allegato Pt_1
e documentato.
L'anzidetta documentazione vale a negare anche il primo motivo dell'originario ricorso, con cui di proponeva eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento dell'aprile 2022 sul presupposto dell' omessa notifica degli atti presupposti da parte dell' assumendo che la comunicazione opposta sarebbe stato “il primo ed Pt_1
unico atto portato a conoscenza dell'odierna ricorrente, ed invero, la stessa assume di non aver ricevuto rituale notifica né di solleciti di pagamento, né tanto meno di avvisi di avente ad oggetto il pagamento di il recupero di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE “, deducendo anche il Pt_2
difetto di motivazione per il richiamo ad altri documenti non offerti.
Tanto è smentito, come visto, dall'allegazione e contestuale produzione da parte dell' della nota ricevuta il 9 giugno 2015 con cui si comunicava alla Pt_1 CP_1
l'indebito per il periodo 01/01/2009 31/12/2009 per un importo di € 4.748,03 , così motivato : “prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi “.
Il contenuto integrale di detta prima diffida veniva riportato nel sollecito dell' aprile
2022 oggetto di opposizione (dove si legge :“con precedente lettera del 27/05/2015 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n.1 ecc....)
Va pertanto accolto il gravame, rigettando l'originario ricorso;
spese del doppio grado irripetibili stante la dichiarazione ai fini dell'esenzione depositata in prime cure dalla ricorrente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Pt_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 208/2023 pubblicata il 23/02/2023 dal Tribunale di
Palmi :
1) in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e dichiara il diritto dell' a ripetere le somme indebitamente corrisposte a Pt_1 Controparte_1
a titolo di disoccupazione agricola anno 2009, pari ad e 4.748,03:
[...]
2) spese di lite dei due gradi del giudizio irripetibili .
Camera di consiglio telematica del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino