TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2705/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FISSORE CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2 (CN), rappresentata e difesa dall'avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in BRA Parte_1 Parte_2 il 11/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17.09.2002, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 09.12.2024 R.G. 3526/2024. Con ricorso depositato il 01/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese legali sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, in BRA il 11/10/2009, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2009 parte I Parte_2 serie n. 39 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il signor la signora dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Pt_1 Parte_2 rinunciare pertanto reciprocamente a richieste di assegno divorzile.
Il signor e la signora dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di Pt_1 Parte_2 natura patrimoniale.
La figlia è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed indipendente Per_1
Il signor e la signora provvederanno ad onorare integralmente le spese legali dei Pt_1 Parte_2 rispettivi difensori
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2705/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FISSORE CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2 (CN), rappresentata e difesa dall'avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in BRA Parte_1 Parte_2 il 11/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17.09.2002, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 09.12.2024 R.G. 3526/2024. Con ricorso depositato il 01/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese legali sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, in BRA il 11/10/2009, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2009 parte I Parte_2 serie n. 39 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Il signor la signora dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Pt_1 Parte_2 rinunciare pertanto reciprocamente a richieste di assegno divorzile.
Il signor e la signora dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di Pt_1 Parte_2 natura patrimoniale.
La figlia è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed indipendente Per_1
Il signor e la signora provvederanno ad onorare integralmente le spese legali dei Pt_1 Parte_2 rispettivi difensori
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente