Versione
19 dicembre 1982
19 dicembre 1982
Art. 15.
Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
"Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
"Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/05/2025, n. 3776Provvedimento: […] Municipia s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando l'errata valutazione ed interpretazione dell'art. 1 commi 158 e 161 della legge 296 del 296 e dell'art. 15 della legge 890 del 1982 in relazione alla notifica degli atti deducendo, in particolare, la regolarità della notifica in questione eseguita a mezzo messo notificatore presso il domicilio del destinatario con consegna a persona dichiaratasi fratello.Leggi di più...
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