Art. 2.
La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.
La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.