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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 11274/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. LUIGI PICCIONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBARA ARENA, elettivamente domiciliato in VIA FOSSO TANTILLO 14/A, MODICA
contro
Controparte_1
) con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 10 ottobre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
La domanda proposta da è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Parte_1
è pacificamente comproprietario di un terreno sito nel territorio del Comune di Parte_1 Noto, contrada Reitani e censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449. A tale fondo si accede o attraverso la IX Strada SA ZO (di seguito in colore giallo) o attraverso la X Strada SA ZO (di seguito in colore azzurro) che corre lungo il confine nord-ovest dell'appezzamento attoreo.
Entrambe le arterie sono munite di apposite sbarre con lucchetto.
Ora, per quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, se la IX Strada
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
SA ZO, essendo stata realizzata lungo il confine delle particelle che essa attraversa, risulta effettivamente annotata sulle mappe catastali, la X Strada SA ZO non è parimenti ivi indicata, seppur essa attraversi svariati appezzamenti di terreno, come visibile nell'areografia a pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio:
Come ben visibile nel superiore rilievo fotografico, la strada oggetto di doglianza attraversa i fondi censiti alle particelle 431, 898, 451, 450, 449, 429 per poi proseguire in direzione nord attraverso la particella 91 del foglio 386 (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
Circostanza non trascurabile ai fini della presente decisione è quella per cui “[…] proprio nella zona in cui insiste la "X Strada SA ZO" avviene il cambio di foglio di mappa catastale;
infatti, le particelle n. 431-898-451-450-449 (di parte attrice) ricadono nel foglio di mappa n. 411, mentre le particelle poste a nord nord-ovest della "X Strada SA ZO" ricadono nel foglio di mappa n. 386
[…]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio) – mappale, quest'ultimo, sulle cui particelle si sovrappone la limitrofa area faunistica della riserva natura orientata di ND (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio): tale circostanza ha di fatto determinato un non perfetto allineamento tra il corrente stato di fatto dei luoghi e la loro rappresentazione come evincibile dalle mappe catastali (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
Può tuttavia affermarsi, sulla base degli accertamenti effettuati in loco dal perito d'ufficio, che la X Strada SA ZO, dipartendosi da contrada Scribia, attraversa, di fatto, (anche) il fondo attoreo, ma non la limitrofa area faunistica (cfr. pag. 10 della consulenza tecnica d'ufficio), la quale, come detto, “[…] si sovrappone con le particelle ricadenti nel foglio di mappa n. 386, escludendo in toto le
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
particelle ricadenti nel foglio di mappa n. 411 […]” (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio), come ben visibile nel rilievo fotografico di seguito riportato:
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in corso di causa ha anche consentito di appurare che nel tratto iniziale della X Strada SA ZO vi è una barra in ferro con travi poste a chiusura dell'arteria, con annesso lucchetto che, all'atto dell'accesso del perito sui luoghi, non precludeva comunque l'apertura di tale cancello (si vedano le fotografie n.
6-14 in allegato alla consulenza tecnica d'ufficio); la circostanza è stata confermata anche dal testimone Testimone_1
– tecnico che, su incarico dell'attore, ha avuto modo di esaminare personalmente i luoghi (cfr. verbale d'udienza del 26 novembre 2024).
Ora, in tema di azione negatoria – quale appare essere la domanda in questa sede esercitata in via principale dal ricorrente con riguardo alla pretesa volta ad ottenere la declaratoria d'inesistenza del diritto rivendicato dall'amministrazione di inibire il passaggio presso la suddetta strada e la cessazione della condotta molesta addebitata a detto ente - l'onere probatorio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è pertanto requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia.
Si richiede perciò che il proprietario dimostri di aver acquistato in base ad un titolo valido (Cass. 472/2017); spetterà poi al convenuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza in suo capo del diritto che pretende di esercitare (Cass. 8694/2019): pertanto, in difetto di una domanda di accertamento positivo della proprietà da parte del proprietario, ovvero di accertamento negativo da parte del convenuto, saranno sufficienti - non essendo oggetto di causa la titolarità del
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R.G.A.C. 11274/2023
diritto, che è mero requisito di legittimazione attiva - anche presunzioni semplici quali l'atto di acquisto dell'immobile (Cass. 10617/2017; Cass. 12166/2002; Cass. 12488/1995; Cass. 4803/1992), salvo il potere del giudice di sindacare se gli elementi forniti siano idonei ad esaurire tale onere probatorio (Cass. 284/1987).
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti la (com)proprietà del terreno in capo all'attore – che ha comunque fornito prova di un valido titolo di acquisto del bene (cfr. doc. 1 di parte attrice), all'interno del quale ricade parte della strada in contesa.
Seppur solo incidentalmente, va detto che è evidente dallo stato dei luoghi che la X Strada SA ZO, attraversando i fondi che si frappongono fra la pubblica via ed il terreno attoreo, è inevitabilmente posta al servizio degli appezzamenti che essa attraversa, di modo che i proprietari di essi possano fruire dell'arteria per accedere alle rispettive proprietà.
L'ente convenuto ha motivato il rifiuto a consegnare le chiavi di apertura della sbarra posta al principio della suddetta strada (cfr. doc. 3 di parte convenuta) sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, co. I, g) del D.A. n. 821 del 30 maggio 1987 – che, nel disciplinare le modalità d'uso della riserva natura di ND, fa divieto d'introdurre veicoli d'ogni genere nell'area faunistica, salvo che ciò avvenga per motivi di pubblico servizio o per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche (cfr. cit. art. 2, co. II).
Senonché, il diniego appare illegittimo in virtù del fatto che, come appurato all'esito dell'istruttoria processuale, la strada in questione non ricade nella riserva naturale (cfr. pag. 13 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, alla luce delle superiori evidenze probatorie, deve accogliersi la domanda formulata in via principale da e, ai sensi dell'art. 949 c.c., dichiararsi l'inesistenza del Parte_1 diritto dell' Controparte_1
di inibire e/o limitare l'accesso e transito carrabile, da parte dell'attore, da e per la X
[...] Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani), e condannarsi il suddetto ente alla cessazione delle molestie sopra descritte ed alla consegna, a favore del , di copia delle Pt_1 chiavi di apertura del lucchetto posto presso la sbarra ubicata nel tratto iniziale della menzionata strada, nonché all'esecuzione di ogni opera utile a far sì che la suddetta sbarra non sia d'intralcio all'accesso anche carrabile da parte dell'attore da per il terreno sito nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani (censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449)
III
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
L'ingiustificata assenza di parte convenuta al primo incontro della procedura di mediazione
5 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
promossa da parte attrice ante causam (cfr. doc. 5bis di parte attrice) comporta la condanna di detta parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 12bis, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Ai sensi dell'art. 12bis, co. IV del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, deve disporsi la trasmissione di copia del presente provvedimento al pubblico ministero presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
di inibire e/o limitare l'accesso e transito carrabile,
[...] da parte di , da e per la X Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Parte_1 Noto, contrada Reitani) e, per l'effetto, condanna il suddetto ente alla cessazione delle molestie meglio descritte in parte motiva ed alla consegna, a favore di , di copia delle Parte_1 chiavi di apertura del lucchetto posto presso la sbarra ubicata nel tratto iniziale della X Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani), nonché all'esecuzione di ogni opera utile a far sì che la suddetta sbarra non sia d'intralcio all'accesso anche carrabile da parte dell'attore da per il terreno sito nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani (censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449);
2. condanna l' Controparte_1
al rimborso, a favore di delle spese di lite e di
[...] Parte_1 mediazione, che si liquidano in € 70,00 per anticipazioni ed € 725,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;
4. condanna l' Controparte_1
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
[...] importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al pubblico ministero presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. LUIGI PICCIONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBARA ARENA, elettivamente domiciliato in VIA FOSSO TANTILLO 14/A, MODICA
contro
Controparte_1
) con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 10 ottobre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
La domanda proposta da è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Parte_1
è pacificamente comproprietario di un terreno sito nel territorio del Comune di Parte_1 Noto, contrada Reitani e censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449. A tale fondo si accede o attraverso la IX Strada SA ZO (di seguito in colore giallo) o attraverso la X Strada SA ZO (di seguito in colore azzurro) che corre lungo il confine nord-ovest dell'appezzamento attoreo.
Entrambe le arterie sono munite di apposite sbarre con lucchetto.
Ora, per quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, se la IX Strada
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SA ZO, essendo stata realizzata lungo il confine delle particelle che essa attraversa, risulta effettivamente annotata sulle mappe catastali, la X Strada SA ZO non è parimenti ivi indicata, seppur essa attraversi svariati appezzamenti di terreno, come visibile nell'areografia a pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio:
Come ben visibile nel superiore rilievo fotografico, la strada oggetto di doglianza attraversa i fondi censiti alle particelle 431, 898, 451, 450, 449, 429 per poi proseguire in direzione nord attraverso la particella 91 del foglio 386 (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
Circostanza non trascurabile ai fini della presente decisione è quella per cui “[…] proprio nella zona in cui insiste la "X Strada SA ZO" avviene il cambio di foglio di mappa catastale;
infatti, le particelle n. 431-898-451-450-449 (di parte attrice) ricadono nel foglio di mappa n. 411, mentre le particelle poste a nord nord-ovest della "X Strada SA ZO" ricadono nel foglio di mappa n. 386
[…]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio) – mappale, quest'ultimo, sulle cui particelle si sovrappone la limitrofa area faunistica della riserva natura orientata di ND (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio): tale circostanza ha di fatto determinato un non perfetto allineamento tra il corrente stato di fatto dei luoghi e la loro rappresentazione come evincibile dalle mappe catastali (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
Può tuttavia affermarsi, sulla base degli accertamenti effettuati in loco dal perito d'ufficio, che la X Strada SA ZO, dipartendosi da contrada Scribia, attraversa, di fatto, (anche) il fondo attoreo, ma non la limitrofa area faunistica (cfr. pag. 10 della consulenza tecnica d'ufficio), la quale, come detto, “[…] si sovrappone con le particelle ricadenti nel foglio di mappa n. 386, escludendo in toto le
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
particelle ricadenti nel foglio di mappa n. 411 […]” (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio), come ben visibile nel rilievo fotografico di seguito riportato:
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in corso di causa ha anche consentito di appurare che nel tratto iniziale della X Strada SA ZO vi è una barra in ferro con travi poste a chiusura dell'arteria, con annesso lucchetto che, all'atto dell'accesso del perito sui luoghi, non precludeva comunque l'apertura di tale cancello (si vedano le fotografie n.
6-14 in allegato alla consulenza tecnica d'ufficio); la circostanza è stata confermata anche dal testimone Testimone_1
– tecnico che, su incarico dell'attore, ha avuto modo di esaminare personalmente i luoghi (cfr. verbale d'udienza del 26 novembre 2024).
Ora, in tema di azione negatoria – quale appare essere la domanda in questa sede esercitata in via principale dal ricorrente con riguardo alla pretesa volta ad ottenere la declaratoria d'inesistenza del diritto rivendicato dall'amministrazione di inibire il passaggio presso la suddetta strada e la cessazione della condotta molesta addebitata a detto ente - l'onere probatorio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è pertanto requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia.
Si richiede perciò che il proprietario dimostri di aver acquistato in base ad un titolo valido (Cass. 472/2017); spetterà poi al convenuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza in suo capo del diritto che pretende di esercitare (Cass. 8694/2019): pertanto, in difetto di una domanda di accertamento positivo della proprietà da parte del proprietario, ovvero di accertamento negativo da parte del convenuto, saranno sufficienti - non essendo oggetto di causa la titolarità del
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R.G.A.C. 11274/2023
diritto, che è mero requisito di legittimazione attiva - anche presunzioni semplici quali l'atto di acquisto dell'immobile (Cass. 10617/2017; Cass. 12166/2002; Cass. 12488/1995; Cass. 4803/1992), salvo il potere del giudice di sindacare se gli elementi forniti siano idonei ad esaurire tale onere probatorio (Cass. 284/1987).
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti la (com)proprietà del terreno in capo all'attore – che ha comunque fornito prova di un valido titolo di acquisto del bene (cfr. doc. 1 di parte attrice), all'interno del quale ricade parte della strada in contesa.
Seppur solo incidentalmente, va detto che è evidente dallo stato dei luoghi che la X Strada SA ZO, attraversando i fondi che si frappongono fra la pubblica via ed il terreno attoreo, è inevitabilmente posta al servizio degli appezzamenti che essa attraversa, di modo che i proprietari di essi possano fruire dell'arteria per accedere alle rispettive proprietà.
L'ente convenuto ha motivato il rifiuto a consegnare le chiavi di apertura della sbarra posta al principio della suddetta strada (cfr. doc. 3 di parte convenuta) sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, co. I, g) del D.A. n. 821 del 30 maggio 1987 – che, nel disciplinare le modalità d'uso della riserva natura di ND, fa divieto d'introdurre veicoli d'ogni genere nell'area faunistica, salvo che ciò avvenga per motivi di pubblico servizio o per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche (cfr. cit. art. 2, co. II).
Senonché, il diniego appare illegittimo in virtù del fatto che, come appurato all'esito dell'istruttoria processuale, la strada in questione non ricade nella riserva naturale (cfr. pag. 13 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, alla luce delle superiori evidenze probatorie, deve accogliersi la domanda formulata in via principale da e, ai sensi dell'art. 949 c.c., dichiararsi l'inesistenza del Parte_1 diritto dell' Controparte_1
di inibire e/o limitare l'accesso e transito carrabile, da parte dell'attore, da e per la X
[...] Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani), e condannarsi il suddetto ente alla cessazione delle molestie sopra descritte ed alla consegna, a favore del , di copia delle Pt_1 chiavi di apertura del lucchetto posto presso la sbarra ubicata nel tratto iniziale della menzionata strada, nonché all'esecuzione di ogni opera utile a far sì che la suddetta sbarra non sia d'intralcio all'accesso anche carrabile da parte dell'attore da per il terreno sito nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani (censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449)
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Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
L'ingiustificata assenza di parte convenuta al primo incontro della procedura di mediazione
5 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 11274/2023
promossa da parte attrice ante causam (cfr. doc. 5bis di parte attrice) comporta la condanna di detta parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 12bis, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Ai sensi dell'art. 12bis, co. IV del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, deve disporsi la trasmissione di copia del presente provvedimento al pubblico ministero presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
di inibire e/o limitare l'accesso e transito carrabile,
[...] da parte di , da e per la X Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Parte_1 Noto, contrada Reitani) e, per l'effetto, condanna il suddetto ente alla cessazione delle molestie meglio descritte in parte motiva ed alla consegna, a favore di , di copia delle Parte_1 chiavi di apertura del lucchetto posto presso la sbarra ubicata nel tratto iniziale della X Strada SA ZO (sita nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani), nonché all'esecuzione di ogni opera utile a far sì che la suddetta sbarra non sia d'intralcio all'accesso anche carrabile da parte dell'attore da per il terreno sito nel territorio del Comune di Noto, contrada Reitani (censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 411, particella 449);
2. condanna l' Controparte_1
al rimborso, a favore di delle spese di lite e di
[...] Parte_1 mediazione, che si liquidano in € 70,00 per anticipazioni ed € 725,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;
4. condanna l' Controparte_1
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
[...] importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al pubblico ministero presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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