CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3206/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1303/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 12/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, propongono appello avverso la sentenza, n. 1303/03/2025, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha respinto il loro ricorso contro l'avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2014, relativo a maggiori ricavi della società Società_1 srl di cui erano titolari insieme al de cuius Nominativo_1 il quale deteneva la quota maggioritaria del 60 %.
Successivamente all'appello, a seguito di accordo conciliativo, l'Ufficio ha rideterminato il maggior reddito da imputare ai contribuenti procedendo conseguentemente allo sgravio parziale di imposta.
L'ufficio, pertanto, nel costituirsi ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del dlgs 175/2024 (già art. 48 dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, un accordo conciliativo che definisce l'intera controversia.
A seguito di ciò è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3206/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1303/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 12/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011200616 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, propongono appello avverso la sentenza, n. 1303/03/2025, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha respinto il loro ricorso contro l'avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2014, relativo a maggiori ricavi della società Società_1 srl di cui erano titolari insieme al de cuius Nominativo_1 il quale deteneva la quota maggioritaria del 60 %.
Successivamente all'appello, a seguito di accordo conciliativo, l'Ufficio ha rideterminato il maggior reddito da imputare ai contribuenti procedendo conseguentemente allo sgravio parziale di imposta.
L'ufficio, pertanto, nel costituirsi ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del dlgs 175/2024 (già art. 48 dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, un accordo conciliativo che definisce l'intera controversia.
A seguito di ciò è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.