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Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2021, n. 27850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27850 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAr6.K0—.T.A.LP;4140 che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 27850 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa 1'11 aprile 2019 il Tribunale militare di Roma dichiarava Francesco RA, luogotenente dei Carabinieri in servizio al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro Urbino, responsabile: a) del reato di truffa militare pluriaggravata continuata (artt. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, art. 47, n. 2, c.p.m.p. e 81 cpv. cod. pen.), contestatogli perché, mediante artifici e raggiri, costituiti dall'aver annotato orari di lavoro diversi da quelli realmente svolti e prestazioni di lavoro in realtà non effettuate, induceva in errore l'amministrazione di appartenenza, così ottenendo, quale indebito arricchimento con correlato danno per l'amministrazione, il pagamento della retribuzione stipendiale a fronte di prestazioni inesistenti. Fatti commessi tra il 26 gennaio e il 21 aprile 2018); b) del reato di abbandono di posto (art. 120, commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, comandato di servizio quale sottufficiale di giornata il giorno 17 febbraio 2018 con turno 18.00-24.00, si allontanava dalla sede di servizio alle ore 21.51, abbandonando il posto, con le aggravanti del grado e dell'essere comandato di servizio armato. Per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati per la continuazione, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione militare, con la rimozione dal grado, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. 2. Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte militare di appello, con sentenza emessa in data 20 novembre 2019, confermava l'antecedente decisione. La sentenza di appello, dopo aver respinto tutte le questioni sulla assunta illegittimità delle acquisizioni delle riprese di videosorveglianza e dei tabulati telefonici, fondava la conferma del giudizio di responsabilità sulla ritenuta accertata falsità dei dati esposti nei prospetti riepilogativi del servizio svolto dall'imputato perché non corrispondenti all'attività effettivamente prestata. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, articolando tre motivi. 3.1. Con il primo denunzia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità; illegittima acquisizione delle riprese del sistema di videosorveglianza, dei dati del traffico telefonico e dell'apparato telepass;
omessa declaratoria di nullità delle ordinanze istruttorie rese dal Tribunale alle udienze del 6/12/2018 e dell'11/04/2019. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe confermato l'utilizzabilità dei filmati tratti dagli impianti di videosorveglianza presenti presso il Comando 2 Provinciale di Pesaro Urbino, acquisiti dal Tribunale con ordinanza del 6/12/2018, escludendone ogni profilo di illegittimità attraverso un percorso argomentativo affatto inconferente rispetto alle specifiche doglianze mosse sul punto con l'atto di appello. Oggetto delle censure difensive era, difatti, "la metodica di formazione e di acquisizione da parte dell'inquirente di detta prova atipica"; invero solo in data 29 aprile 2018 il maggiore SI LA aveva dato veste e dignità procedimentale ad una attività di indagine e di acquisizione investigativa che, a suo dire, aveva avuto inizio già dalla fine del mese di gennaio 2018, epoca a far data dalla quale il predetto, "in assoluta solitudine investigativa", aveva di volta in volta acquisito filmati, duplicandoli, senza procedere, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 357, comma 3, e 373, comma 2, cod. proc. pen., alla redazione, contestuale o immediatamente successiva, di distinti verbali di documentazione per ogni singola operazione acquisitiva. Siffatte singolari modalità investigative si pongono in contrasto: a) con l'art. 11 D.Igs. n. 196 del 2003, in forza del quale la conservazione delle informazioni, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, non può superare il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate;
b) con il provvedimento generale del WL/ Garante della privacy che, al par. 3.4., prevede che la conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ma anche in dette ipotesi il tempo di conservazione non può comunque superare la settimana;
c) con la normativa convenzionale, per la quale il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. In altri termini, i filmati, registrati dal gennaio all'aprile 2018, sarebbero stati formalmente assunti e visionati solo il 29.4.2018 in violazione delle richiamate disposizioni nonché del disposto dell'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., che prescrive la procedura necessaria da seguire per assicurare la conservazione ed impedire l'alterazione dei dati e, dunque, per assicurare le fonti di prova, nonché in violazione del diritto di difesa per essere stati i ridetti filmati trattenuti per mesi senza riscontro documentale e senza informare l'ufficio di Procura. Merita, altresì, censura l'omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza istruttoria assunta all'udienza dell'11.4.2019, con cui era stata disposta l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi all'utenza dell'imputato e dei dati dell'apparato telepass associato alla sua autovettura, oggetto di una nota del LA del 21 gennaio 2019, in cui si faceva riferimento a decreti emessi, nel corso di diverso procedimento, dalla Procura della Repubblica di 3 Pesaro, rispettivamente 1'11 ottobre 2018 (decreto di acquisizione dei tabulati telefonici) e il 27 dicembre 2018 (decreto di acquisizione dei dati relativi all'apparato telepass). Epperò, anche in tal caso, le risultanze dell'attività delegata nel diverso procedimento, erano state comunicate dal LA solo il 12 febbraio 2019 alla Procura militare, che aveva dato avviso di deposito lo stesso giorno e ne aveva chiesto l'acquisizione all'udienza del 13 febbraio 2019. Nonostante la violazione sostanziale dell'obbligo di tempestivo deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, il Tribunale ne aveva disposto l'acquisizione "senza impartire le opportune disposizioni per reintegrare la difesa nelle sue prerogative". 3.2. Con il secondo motivo si duole della mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte di appello respinto, con motivazione contraddittoria, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La difesa aveva chiesto di esaminare EN Di NA, compagna dell'imputato, in merito al personale utilizzo dell'autovettura del RA nei due giorni in cui il veicolo era risultato in transito attraverso il varco autostradale di Bologna e la Corte era incorsa in un'evidente aporia, da un lato, evidenziando "l'irrilevanza del contributo testimoniale per la sporadicità di tali evenienze circostanziali", dall'altro esaltando il peso di contribuzione probatoria delle stesse evenienze. 3.3. Con il terzo motivo denunzia inosservanza ed erronea applicazione delle legge processuale (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova. I giudici di merito non avevano fornito adeguata e coerente risposta ai dubbi e alle questioni sollevate dalla difesa;
da un lato, avevano escluso la necessità o l'obbligo giuridicamente sanzionato della redazione di un singolo verbale per ogni singola acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, così evocando un modus procedendi consistito nell'acquisizione frazionata delle singole registrazioni, poi proposte all'attenzione della Procura militare con un unico atto di compendio;
dall'altro, avevano ritenuto lecito e frequente uno scrutinio a ritroso nel tempo, avvalorando la tesi dell'acquisizione in un'unica soluzione dell'intero materiale filmico, poi complessivamente visionato e duplicato solo nelle parti di interesse. Ma se il LA non aveva proceduto alla visione dei filmati almeno sino al 23.4.2018, non corrispondeva al vero che il medesimo avesse già individuato -e acquisito nelle date indicate nell'atto di compendio- le registrazioni che avevano, in ipotesi di accusa, documentato le truffe consumate dal militare. Nemmeno erano state colte le contraddizioni in cui era incorso il teste, per avere, richiesto dal P.m., prima negato di avere visionato nella loro interezza i filmati delle telecamere poste a presidio di tutti i varchi di 4 accesso alla caserma, per poi affermare di averli visionati, estrapolando e duplicando solo le immagini di interesse. Non v'era poi nessuna prova dell'integrale copertura da parte delle telecamere di tutti gli spazi, come pure erano state indebitamente svilite le precisazioni rese dall'imputato, il quale, nel corso dell'esame, aveva chiarito che per l'accesso alla caserma erano fruibili anche il cancello carraio e il cancello servente gli alloggi di servizio dei militari dimoranti nella struttura. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale militare, dr. Luigi Maria Flamini, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. L'avv.to Domenico Di liso ha insistito per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso appare nel suo complesso inammissibile. 1. Manifestamente infondata è la deduzione relativa alla inutilizzabilità dei filmati del sistema di sorveglianza perché conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di "privacy", atteso che la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale (in termini: Sez. 2, n. 22169 del 08/03/2013, Gai, Rv. 256069; Sez. 5, n. 33560 del 28/05/2015, Leto, Rv. 264355). Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di precisare che «il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 160, comma 6, (oggi art. 160 bis) nel rinviare la validità e l'efficacia di provvedimenti non conformi alla normativa in tema di privacy alla disciplina delle pertinenti norme di procedura giurisdizionali, siano esse civili o penali, sembrerebbe far salva l'utilizzabilità degli stessi in quanto: « a) un conto è la disciplina della tutela della riservatezza, sanzionata anche penalmente nell'ipotesi delle violazioni delle prescrizioni imposte dal garante (D.Lgs., art. 170) e tra le quali non vengono indicate le violazioni dell'art. 11 in tema di conservazione dei dati personali oggetto di trattamento per un tempo non superiore a quello necessario (quantificato in ventiquattro ore successive alla rilevazione da parte del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2010), un conto è l'interesse pubblico alla repressione dei reati;
b) sulla base della decisione 28 marzo 2006 n. 26795 delle Sezioni Unite di questa Corte le riprese filmate sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 234 c.p.p., per cui applicando la tesi ... della inutilizzabilità di tutti i documenti conservati per un tempo superiore alle 5 ventiquattro ore sarebbero inutilizzabili tutte le scritture, le fotografie e le riprese audio in tema di dati personali acquisite agli atti del processo dopo il dianzi indicato termine;
c) la richiamata inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge (artt. 190 e 191 c.p.p.) ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche le prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti» (Rv. 264355 citata). 1.1. Nella specie, in ogni caso, la presenza della videosorveglianza posta a presidio della sicurezza della caserma era nota all'imputato; le immagini utilizzate ritraggono i varchi di accesso all'edificio e, dunque, luoghi oggettivamente visibili da più persone, donde l'insussistenza di un diritto alla privacy connesso alla qualificazione di un luogo come domicilio, e di un diritto alla riservatezza;
le videoregistrazioni, effettuate in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, come nella specie, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, non sono prove atipiche, ma documenti (Sez. U. n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267), acquisibili senza la necessità di instaurare il contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., e, in caso di mancata acquisizione, il loro contenuto rappresentativo può essere oggetto di testimonianza (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210). Anche la lamentata violazione di garanzie difensive è palesemente insussistente, in quanto, una volta acquisito il documento rappresentato dalla registrazione, nulla ha impedito alla difesa di articolare, come in effetti ha fatto, tutte le richieste occorrenti a dimostrarne l'inefficacia dimostrativa. 1.2. Nessuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità presidia, poi, l'obbligo della polizia giudiziaria di verbalizzazione di specifici atti espressamente indicati dagli artt. 357 e 373 cod. proc. pen. e in generale, di documentazione delle attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova, documentazione che ben può intervenire in un momento successivo al compimento dell'atto ( tra le molte Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884), mentre la disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici o telematici acquisiti a quelli originali, non è pertinentemente evocata, tanto più che, in merito all'avvenuta duplicazione dei filmati, nelle parti di interesse, sul supporto dvd prodotto ed acquisito agli atti, il ricorrente non ha nemmeno prospettato una possibile alterazione delle immagini, ma anzi la ha espressamente esclusa ("se mi hanno ripreso uscire dalla caserma, sono sicuramente uscito, perché non penso siano fotomontaggi e lungi da me pensare il fatto che quelle immagini possano essere state modificate, visto come 6 le hanno acquisite" cfr. p. 39 sentenza impugnata e p. 28 e s. atto di impugnazione). 1.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo profilo di censura articolato nel primo motivo. L'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale, così come, in conformità al principio della parità delle parti nel processo stabilita dall'art. 111 Cost., il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. Ciò che, tuttavia, è indefettibilmente richiesto è che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini (tra le molte: Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino e altri, Rv. 273884; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.G., Cafà, Rv. 261484). Nel contemperamento delle contrapposte esigenze, dunque, il legislatore, prevedendo lo strumento delle "indagini integrative", ha stabilito che la documentazione relativa all'attività di cui al primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. deve essere "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia. E proprio il termine "immediato" (così come l'obbligo di avviso che deve avvenire "senza ritardo") evidenzia la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie difese. Si deve quindi affermare che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di depositare l'atto integrativo di indagine nel momento in cui questo si è formato o nel momento in cui è venuto a sua disposizione. Ebbene, è incontroverso che, nel caso in esame, il Pubblico ministero abbia immediatamente proceduto al deposito dei tabulati telefonici e dei dati relativi al telepass, la cui acquisizione era stata peraltro disposta in diverso procedimento, nello stesso giorno in cui gli atti sono venuti a sua disposizione (12 febbraio 2019) e altrettanto tempestivamente (in pari data) ne è stato dato avviso alla difesa. Nessuna violazione, non solo formale ma anche di natura sostanziale, di detto obbligo avrebbe potuto essere rilevata dal Tribunale e nemmeno la disposta acquisizione risulta avvenuta in deroga alle ordinarie scansioni istruttorie (Sez. 1, n. 4105 del 21/01/2020, Riva Forni Elettrici s.p.a., Rv. 278188), atteso che la richiesta di acquisizione dei tabulati e dei dati relativi all'apparato telepass è stata ritualmente formulata all'udienza del 13 febbraio 2019, nella quale sono state rinnovate dalle parti le rispettive richieste istruttorie a seguito dell'intervenuto mutamento della composizione del Collegio. Sicchè i 7 risultati delle investigazioni importati da altro procedimento sono stati incanalati in richiesta di prova affatto rispettosa della progressione processuale e la difesa ha avuto tutto il tempo di esaminare il materiale integrativo e di estrarne copia, sino alla successiva udienza del 4 aprile 2019, nel corso della quale il Tribunale ne ha disposto l'acquisizione. 2. Non diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso. Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova, di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Ebbene, anche sotto tale aspetto non si ravvisano nella sentenza i profili di illegalità denunziati. La Corte di appello ha motivatamente e logicamente escluso la decisività del supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa, attesa, da un lato, la sporadicità degli episodi su cui la teste avrebbe dovuto riferire, inidonei di per sé solo ad incrinare l'ampio e solido quadro probatorio raggiunto a carico dell'imputato (p. 25), e considerato, dall'altro, che la versione difensiva (ossia che nei giorni 27 marzo e 3 aprile 2018 il veicolo dell'imputato sarebbe stato in possesso della sua compagna, recatasi in entrambe le occasioni a Bologna a seguito di litigi a sfondo sentimentale, portando con sé il cellulare di RA per mandargli un messaggio) palesa la sua inverosimiglianza proprio con riferimento alle contestazioni elevate per i giorni in questione. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per la genericità e l'intrinseca sommarietà delle censure, che mostrano semplicemente di ignorare l'ampio, lineare e articolato apparato giustificativo della decisione, saldamente ancorato a tutte le risultanze processuali, analiticamente e rigorosamente valutate, scrupoloso nel fornire risposta a tutte le deduzioni difensive, singolarmente e specificamente confutate. La sentenza in verifica ha corredato la decisione dell'illustrazione logica, ragionata e completa delle relative ragioni, che il ricorso contrasta con argomenti inconsistenti, denunciando una situazione di dubbio dimostrativo, non colmato dai giudici di merito, i quali, al contrario, hanno considerato come acquisito un compendio probatorio solido ed univocamente significativo della responsabilità dell'imputato. In particolare, si è ritenuto integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di truffa militare in ragione delle chiare risultanze documentali e della fittizietà delle prestazioni di cui è stato richiesto ed ottenuto il pagamento. Oltre alla prova dell'elemento materiale della truffa e del corrispondente elemento 8 soggettivo, la Corte ha riscontrato la limitata valenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi a discarico per il loro contenuto intrinseco, contrario alle regole di buon senso, osservando che "anche ammesso che l'imputato sia un fumatore assiduo, e dando per certo che la caserma ha molti accessi e che anche una cuoca avesse il telecomando di un varco, per sostenere le tesi difensive bisognerebbe ritenere che la vettura e il telefono dell'imputato fossero sempre - in concomitanza coi casi ascritti- nel possesso di altri, che la dedizione al fumo di RA avesse tratti di sorprendente intensità, al punto da imporgli di allontanarsi (con ricadute sul servizio), che il suo andirivieni fra la caserma e l'esterno lo vedesse uscire dai varchi controllati e subito dopo stranamente rientrare da altri". L'analisi condotta dai giudici di merito si sottrae a qualsiasi censura di legittimità perché corretta, compiuta, chiaramente esplicativa e priva di vizi giuridici, oltre che dei profili di immotivata svalutazione delle argomentazioni difensive, infondatamente lamentati col ricorso. Per contro, il ricorso ripropone le medesime tematiche, ignorando i puntuali e pertinenti rilievi delle sentenze di merito e quindi incorrendo anche nel difetto di specificità. 4. Per le considerazioni svolte l'impugnazione, manifestamente infondata in tutte le sue deduzioni, va dichiarata inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 Il onsigliere e tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAr6.K0—.T.A.LP;4140 che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 27850 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa 1'11 aprile 2019 il Tribunale militare di Roma dichiarava Francesco RA, luogotenente dei Carabinieri in servizio al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro Urbino, responsabile: a) del reato di truffa militare pluriaggravata continuata (artt. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, art. 47, n. 2, c.p.m.p. e 81 cpv. cod. pen.), contestatogli perché, mediante artifici e raggiri, costituiti dall'aver annotato orari di lavoro diversi da quelli realmente svolti e prestazioni di lavoro in realtà non effettuate, induceva in errore l'amministrazione di appartenenza, così ottenendo, quale indebito arricchimento con correlato danno per l'amministrazione, il pagamento della retribuzione stipendiale a fronte di prestazioni inesistenti. Fatti commessi tra il 26 gennaio e il 21 aprile 2018); b) del reato di abbandono di posto (art. 120, commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, comandato di servizio quale sottufficiale di giornata il giorno 17 febbraio 2018 con turno 18.00-24.00, si allontanava dalla sede di servizio alle ore 21.51, abbandonando il posto, con le aggravanti del grado e dell'essere comandato di servizio armato. Per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati per la continuazione, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione militare, con la rimozione dal grado, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. 2. Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte militare di appello, con sentenza emessa in data 20 novembre 2019, confermava l'antecedente decisione. La sentenza di appello, dopo aver respinto tutte le questioni sulla assunta illegittimità delle acquisizioni delle riprese di videosorveglianza e dei tabulati telefonici, fondava la conferma del giudizio di responsabilità sulla ritenuta accertata falsità dei dati esposti nei prospetti riepilogativi del servizio svolto dall'imputato perché non corrispondenti all'attività effettivamente prestata. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, articolando tre motivi. 3.1. Con il primo denunzia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità; illegittima acquisizione delle riprese del sistema di videosorveglianza, dei dati del traffico telefonico e dell'apparato telepass;
omessa declaratoria di nullità delle ordinanze istruttorie rese dal Tribunale alle udienze del 6/12/2018 e dell'11/04/2019. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe confermato l'utilizzabilità dei filmati tratti dagli impianti di videosorveglianza presenti presso il Comando 2 Provinciale di Pesaro Urbino, acquisiti dal Tribunale con ordinanza del 6/12/2018, escludendone ogni profilo di illegittimità attraverso un percorso argomentativo affatto inconferente rispetto alle specifiche doglianze mosse sul punto con l'atto di appello. Oggetto delle censure difensive era, difatti, "la metodica di formazione e di acquisizione da parte dell'inquirente di detta prova atipica"; invero solo in data 29 aprile 2018 il maggiore SI LA aveva dato veste e dignità procedimentale ad una attività di indagine e di acquisizione investigativa che, a suo dire, aveva avuto inizio già dalla fine del mese di gennaio 2018, epoca a far data dalla quale il predetto, "in assoluta solitudine investigativa", aveva di volta in volta acquisito filmati, duplicandoli, senza procedere, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 357, comma 3, e 373, comma 2, cod. proc. pen., alla redazione, contestuale o immediatamente successiva, di distinti verbali di documentazione per ogni singola operazione acquisitiva. Siffatte singolari modalità investigative si pongono in contrasto: a) con l'art. 11 D.Igs. n. 196 del 2003, in forza del quale la conservazione delle informazioni, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, non può superare il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate;
b) con il provvedimento generale del WL/ Garante della privacy che, al par. 3.4., prevede che la conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ma anche in dette ipotesi il tempo di conservazione non può comunque superare la settimana;
c) con la normativa convenzionale, per la quale il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. In altri termini, i filmati, registrati dal gennaio all'aprile 2018, sarebbero stati formalmente assunti e visionati solo il 29.4.2018 in violazione delle richiamate disposizioni nonché del disposto dell'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., che prescrive la procedura necessaria da seguire per assicurare la conservazione ed impedire l'alterazione dei dati e, dunque, per assicurare le fonti di prova, nonché in violazione del diritto di difesa per essere stati i ridetti filmati trattenuti per mesi senza riscontro documentale e senza informare l'ufficio di Procura. Merita, altresì, censura l'omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza istruttoria assunta all'udienza dell'11.4.2019, con cui era stata disposta l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi all'utenza dell'imputato e dei dati dell'apparato telepass associato alla sua autovettura, oggetto di una nota del LA del 21 gennaio 2019, in cui si faceva riferimento a decreti emessi, nel corso di diverso procedimento, dalla Procura della Repubblica di 3 Pesaro, rispettivamente 1'11 ottobre 2018 (decreto di acquisizione dei tabulati telefonici) e il 27 dicembre 2018 (decreto di acquisizione dei dati relativi all'apparato telepass). Epperò, anche in tal caso, le risultanze dell'attività delegata nel diverso procedimento, erano state comunicate dal LA solo il 12 febbraio 2019 alla Procura militare, che aveva dato avviso di deposito lo stesso giorno e ne aveva chiesto l'acquisizione all'udienza del 13 febbraio 2019. Nonostante la violazione sostanziale dell'obbligo di tempestivo deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, il Tribunale ne aveva disposto l'acquisizione "senza impartire le opportune disposizioni per reintegrare la difesa nelle sue prerogative". 3.2. Con il secondo motivo si duole della mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte di appello respinto, con motivazione contraddittoria, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La difesa aveva chiesto di esaminare EN Di NA, compagna dell'imputato, in merito al personale utilizzo dell'autovettura del RA nei due giorni in cui il veicolo era risultato in transito attraverso il varco autostradale di Bologna e la Corte era incorsa in un'evidente aporia, da un lato, evidenziando "l'irrilevanza del contributo testimoniale per la sporadicità di tali evenienze circostanziali", dall'altro esaltando il peso di contribuzione probatoria delle stesse evenienze. 3.3. Con il terzo motivo denunzia inosservanza ed erronea applicazione delle legge processuale (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova. I giudici di merito non avevano fornito adeguata e coerente risposta ai dubbi e alle questioni sollevate dalla difesa;
da un lato, avevano escluso la necessità o l'obbligo giuridicamente sanzionato della redazione di un singolo verbale per ogni singola acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, così evocando un modus procedendi consistito nell'acquisizione frazionata delle singole registrazioni, poi proposte all'attenzione della Procura militare con un unico atto di compendio;
dall'altro, avevano ritenuto lecito e frequente uno scrutinio a ritroso nel tempo, avvalorando la tesi dell'acquisizione in un'unica soluzione dell'intero materiale filmico, poi complessivamente visionato e duplicato solo nelle parti di interesse. Ma se il LA non aveva proceduto alla visione dei filmati almeno sino al 23.4.2018, non corrispondeva al vero che il medesimo avesse già individuato -e acquisito nelle date indicate nell'atto di compendio- le registrazioni che avevano, in ipotesi di accusa, documentato le truffe consumate dal militare. Nemmeno erano state colte le contraddizioni in cui era incorso il teste, per avere, richiesto dal P.m., prima negato di avere visionato nella loro interezza i filmati delle telecamere poste a presidio di tutti i varchi di 4 accesso alla caserma, per poi affermare di averli visionati, estrapolando e duplicando solo le immagini di interesse. Non v'era poi nessuna prova dell'integrale copertura da parte delle telecamere di tutti gli spazi, come pure erano state indebitamente svilite le precisazioni rese dall'imputato, il quale, nel corso dell'esame, aveva chiarito che per l'accesso alla caserma erano fruibili anche il cancello carraio e il cancello servente gli alloggi di servizio dei militari dimoranti nella struttura. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale militare, dr. Luigi Maria Flamini, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. L'avv.to Domenico Di liso ha insistito per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso appare nel suo complesso inammissibile. 1. Manifestamente infondata è la deduzione relativa alla inutilizzabilità dei filmati del sistema di sorveglianza perché conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di "privacy", atteso che la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale (in termini: Sez. 2, n. 22169 del 08/03/2013, Gai, Rv. 256069; Sez. 5, n. 33560 del 28/05/2015, Leto, Rv. 264355). Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di precisare che «il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 160, comma 6, (oggi art. 160 bis) nel rinviare la validità e l'efficacia di provvedimenti non conformi alla normativa in tema di privacy alla disciplina delle pertinenti norme di procedura giurisdizionali, siano esse civili o penali, sembrerebbe far salva l'utilizzabilità degli stessi in quanto: « a) un conto è la disciplina della tutela della riservatezza, sanzionata anche penalmente nell'ipotesi delle violazioni delle prescrizioni imposte dal garante (D.Lgs., art. 170) e tra le quali non vengono indicate le violazioni dell'art. 11 in tema di conservazione dei dati personali oggetto di trattamento per un tempo non superiore a quello necessario (quantificato in ventiquattro ore successive alla rilevazione da parte del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2010), un conto è l'interesse pubblico alla repressione dei reati;
b) sulla base della decisione 28 marzo 2006 n. 26795 delle Sezioni Unite di questa Corte le riprese filmate sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 234 c.p.p., per cui applicando la tesi ... della inutilizzabilità di tutti i documenti conservati per un tempo superiore alle 5 ventiquattro ore sarebbero inutilizzabili tutte le scritture, le fotografie e le riprese audio in tema di dati personali acquisite agli atti del processo dopo il dianzi indicato termine;
c) la richiamata inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge (artt. 190 e 191 c.p.p.) ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche le prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti» (Rv. 264355 citata). 1.1. Nella specie, in ogni caso, la presenza della videosorveglianza posta a presidio della sicurezza della caserma era nota all'imputato; le immagini utilizzate ritraggono i varchi di accesso all'edificio e, dunque, luoghi oggettivamente visibili da più persone, donde l'insussistenza di un diritto alla privacy connesso alla qualificazione di un luogo come domicilio, e di un diritto alla riservatezza;
le videoregistrazioni, effettuate in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, come nella specie, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, non sono prove atipiche, ma documenti (Sez. U. n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267), acquisibili senza la necessità di instaurare il contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., e, in caso di mancata acquisizione, il loro contenuto rappresentativo può essere oggetto di testimonianza (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210). Anche la lamentata violazione di garanzie difensive è palesemente insussistente, in quanto, una volta acquisito il documento rappresentato dalla registrazione, nulla ha impedito alla difesa di articolare, come in effetti ha fatto, tutte le richieste occorrenti a dimostrarne l'inefficacia dimostrativa. 1.2. Nessuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità presidia, poi, l'obbligo della polizia giudiziaria di verbalizzazione di specifici atti espressamente indicati dagli artt. 357 e 373 cod. proc. pen. e in generale, di documentazione delle attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova, documentazione che ben può intervenire in un momento successivo al compimento dell'atto ( tra le molte Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884), mentre la disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici o telematici acquisiti a quelli originali, non è pertinentemente evocata, tanto più che, in merito all'avvenuta duplicazione dei filmati, nelle parti di interesse, sul supporto dvd prodotto ed acquisito agli atti, il ricorrente non ha nemmeno prospettato una possibile alterazione delle immagini, ma anzi la ha espressamente esclusa ("se mi hanno ripreso uscire dalla caserma, sono sicuramente uscito, perché non penso siano fotomontaggi e lungi da me pensare il fatto che quelle immagini possano essere state modificate, visto come 6 le hanno acquisite" cfr. p. 39 sentenza impugnata e p. 28 e s. atto di impugnazione). 1.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo profilo di censura articolato nel primo motivo. L'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale, così come, in conformità al principio della parità delle parti nel processo stabilita dall'art. 111 Cost., il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. Ciò che, tuttavia, è indefettibilmente richiesto è che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini (tra le molte: Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino e altri, Rv. 273884; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.G., Cafà, Rv. 261484). Nel contemperamento delle contrapposte esigenze, dunque, il legislatore, prevedendo lo strumento delle "indagini integrative", ha stabilito che la documentazione relativa all'attività di cui al primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. deve essere "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia. E proprio il termine "immediato" (così come l'obbligo di avviso che deve avvenire "senza ritardo") evidenzia la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie difese. Si deve quindi affermare che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di depositare l'atto integrativo di indagine nel momento in cui questo si è formato o nel momento in cui è venuto a sua disposizione. Ebbene, è incontroverso che, nel caso in esame, il Pubblico ministero abbia immediatamente proceduto al deposito dei tabulati telefonici e dei dati relativi al telepass, la cui acquisizione era stata peraltro disposta in diverso procedimento, nello stesso giorno in cui gli atti sono venuti a sua disposizione (12 febbraio 2019) e altrettanto tempestivamente (in pari data) ne è stato dato avviso alla difesa. Nessuna violazione, non solo formale ma anche di natura sostanziale, di detto obbligo avrebbe potuto essere rilevata dal Tribunale e nemmeno la disposta acquisizione risulta avvenuta in deroga alle ordinarie scansioni istruttorie (Sez. 1, n. 4105 del 21/01/2020, Riva Forni Elettrici s.p.a., Rv. 278188), atteso che la richiesta di acquisizione dei tabulati e dei dati relativi all'apparato telepass è stata ritualmente formulata all'udienza del 13 febbraio 2019, nella quale sono state rinnovate dalle parti le rispettive richieste istruttorie a seguito dell'intervenuto mutamento della composizione del Collegio. Sicchè i 7 risultati delle investigazioni importati da altro procedimento sono stati incanalati in richiesta di prova affatto rispettosa della progressione processuale e la difesa ha avuto tutto il tempo di esaminare il materiale integrativo e di estrarne copia, sino alla successiva udienza del 4 aprile 2019, nel corso della quale il Tribunale ne ha disposto l'acquisizione. 2. Non diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso. Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova, di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Ebbene, anche sotto tale aspetto non si ravvisano nella sentenza i profili di illegalità denunziati. La Corte di appello ha motivatamente e logicamente escluso la decisività del supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa, attesa, da un lato, la sporadicità degli episodi su cui la teste avrebbe dovuto riferire, inidonei di per sé solo ad incrinare l'ampio e solido quadro probatorio raggiunto a carico dell'imputato (p. 25), e considerato, dall'altro, che la versione difensiva (ossia che nei giorni 27 marzo e 3 aprile 2018 il veicolo dell'imputato sarebbe stato in possesso della sua compagna, recatasi in entrambe le occasioni a Bologna a seguito di litigi a sfondo sentimentale, portando con sé il cellulare di RA per mandargli un messaggio) palesa la sua inverosimiglianza proprio con riferimento alle contestazioni elevate per i giorni in questione. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per la genericità e l'intrinseca sommarietà delle censure, che mostrano semplicemente di ignorare l'ampio, lineare e articolato apparato giustificativo della decisione, saldamente ancorato a tutte le risultanze processuali, analiticamente e rigorosamente valutate, scrupoloso nel fornire risposta a tutte le deduzioni difensive, singolarmente e specificamente confutate. La sentenza in verifica ha corredato la decisione dell'illustrazione logica, ragionata e completa delle relative ragioni, che il ricorso contrasta con argomenti inconsistenti, denunciando una situazione di dubbio dimostrativo, non colmato dai giudici di merito, i quali, al contrario, hanno considerato come acquisito un compendio probatorio solido ed univocamente significativo della responsabilità dell'imputato. In particolare, si è ritenuto integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di truffa militare in ragione delle chiare risultanze documentali e della fittizietà delle prestazioni di cui è stato richiesto ed ottenuto il pagamento. Oltre alla prova dell'elemento materiale della truffa e del corrispondente elemento 8 soggettivo, la Corte ha riscontrato la limitata valenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'imputato e dei testi a discarico per il loro contenuto intrinseco, contrario alle regole di buon senso, osservando che "anche ammesso che l'imputato sia un fumatore assiduo, e dando per certo che la caserma ha molti accessi e che anche una cuoca avesse il telecomando di un varco, per sostenere le tesi difensive bisognerebbe ritenere che la vettura e il telefono dell'imputato fossero sempre - in concomitanza coi casi ascritti- nel possesso di altri, che la dedizione al fumo di RA avesse tratti di sorprendente intensità, al punto da imporgli di allontanarsi (con ricadute sul servizio), che il suo andirivieni fra la caserma e l'esterno lo vedesse uscire dai varchi controllati e subito dopo stranamente rientrare da altri". L'analisi condotta dai giudici di merito si sottrae a qualsiasi censura di legittimità perché corretta, compiuta, chiaramente esplicativa e priva di vizi giuridici, oltre che dei profili di immotivata svalutazione delle argomentazioni difensive, infondatamente lamentati col ricorso. Per contro, il ricorso ripropone le medesime tematiche, ignorando i puntuali e pertinenti rilievi delle sentenze di merito e quindi incorrendo anche nel difetto di specificità. 4. Per le considerazioni svolte l'impugnazione, manifestamente infondata in tutte le sue deduzioni, va dichiarata inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 Il onsigliere e tensore Il Presidente