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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1359/2019 promossa da:
FALLIMENTO Parte_1
(C.F.: ), in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. RAFFAELLA BUONCRISTIANO, presso il cui studio, sito in
Cosenza, alla Via Minzoni, n. 10, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. GIULIO BRUNO, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Neghelli n. 11/B, elettivamente domicilia
CONVENUTA
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
1 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità amministratori di società di capitali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, così provvedere: - accertare e dichiarare che i signori
[...]
e sono responsabili ex art. 146 L.F., in via solidale, o CP_1 CP_2 in subordine in via parziaria, per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, o in subordine in via parziaria, al pagamento in favore del attore di tutti i danni correlati ai Parte_2 lamentati comportamenti che si quantificano in € 52.818,07, importo corrispondente alla giacenza di cassa contanti presente alla data del
e non rinvenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_2 sulla somma rivalutata tempo per tempo dal giorno del dovuto al soddisfo e/o al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa da essi convenuti per l'indicato titolo e causale.
Con vittoria di spese e competenze di lite .»;
Parte convenuta, : «All'On. le Tribunale adito, Controparte_1 disattesa ogni contraria difesa, rigettare la domanda introduttiva del giudizio, poiché infondata e priva di ogni pregio giuridico, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, statuire in ordine alle spese e competenze del giudizio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, il
Controparte_3
, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli ex-
[...] amministratori, e , Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 52.818,07, oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 146 L.F.
La Curatela allegava in fatto: che la società fallita aveva come oggetto sociale la costruzione, gestione, amministrazione di fabbricati o porzioni di essi con diverse destinazioni;
che, alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, dalla visura stori ca risultavano amministratori della società la signora nominata con atto del Controparte_1
2 7.05.2009, e il signor , nominato con atto del 16.09.2009; CP_2 che dalla relazione ex art. 33 L.F. si evinceva che la causa del fallimento andava identificata nel debito, risultante dalla contabilità, maturato nei confronti della signora e che la società non aveva avuto Pt_3 problematiche di settore né debitorie;
che emergeva, inoltre, che la società fallita non aveva collegio sindacale, non aveva iscritto i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2016, aveva presentato le dichiarazioni fiscali e aggiornato e correttamente tenuto le scritture contabili sino al
31.12.2017; che, dalla verifica delle scritture contabili, risultava, tuttavia, una giacenza di cassa contanti al 31.12.2017 di € 52.818,07, che non era stata consegnata al Curatore e in relazione alla quale gli ex - amministratori non avevano fornito alcuna giustificazion e e che, inoltre, era presente, più o meno in tale ammontare, sin dall'anno 2010.
Tanto premesso, la Curatela osservava in diritto che i convenuti erano responsabili dell'ammanco di cassa, il quale aveva comportato un danno sia per la società che per i creditori, quantificato nell'importo complessivo di € 52.818,07, e che il Curatore è titolare dell'azione di cui all'art. 146 L.F., nella quale confluiscono le azioni di cui agli artt. 2393 e
2394 c.c., finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che è stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori.
Ciò posto, parte attrice rassegnava, dunque, le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1,
d.lgs. 28/2010.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, affermando che, al momento del fallimento, gli amministratori non avevano alcuna contezza dell'esistenza, nelle scritture contabili, di una cassa contanti pari ad € 52.818,07 e di non essere riuscita a ricostruire, nel termine di una settimana concesso dal Curatore fallimentare, gli errori contabili che giustificavano tale giacenza.
Esponeva, in particolare:
- che il primo errore nella redazione delle scritture contabili 3 riguardava gli incassi del 20.06.2010, pari ad € 10.000,00, del
30.07.2010, pari ad € 4.600,00 e quello del 30.08.2010, pari ad €
8.000,00, per un totale di € 22.600,00, importi erroneamente inseriti nella voce “cassa contanti”, mentre si trattava di incassi avvenuti mediante titoli bancari rilasciati dalla società
[...]
Parte_4
- che ulteriore errore era da imputarsi alla mancata annotazione del pagamento della somma di € 9.230,52 corrisposta al sig. Pt_5
, per l'avvenuta risoluzione bonaria del contratto di
[...] compravendita di un immobile, per la quale la società aveva restituito la somma di € 64.229,48 a mezzo bonifico e la predetta somma a titolo di IVA, a mezzo contanti, in due soluzioni;
- che, inoltre, non erano state annotate le spese di € 423,13 ed €
1.666,23, anticipate dagli amministratori a titolo di oneri al e rimborsate agli stessi;
Controparte_4
- che, infine, non era stata annotata la restituzione della somma di €
8.000,00 alla signora che aveva acquistato un Persona_1 immobile dalla società fallita;
- che, pertanto, risultava incontestabilmente che nella giacenza di cassa non potevano ricomprendersi le suddette somme per un importo complessivo di € 41.919,88.
- che, infine, la somma di € 10.898,19, era stata utilizzata per il pagamento di professionisti per l'assistenza in un procedimento penale, in cui ella era imputata con il s ig. , nella loro qualità CP_2 di amministratori, per il reato di cui all'art. 589 c.p., che aveva reso necessario un esborso che tuttavia non risultava né dalle scritture contabili né da alcuna documentazione.
Tanto dedotto, manifestava la disponibilità a restituire alla Curatela fallimentare, in solido con l'altro amministratore, la residua somma di €
10.898,19 banco iudicis per cui non era in grado di fornire la prova dell'utilizzo per fini connessi alla carica di amministratrice rivestita nella società fallita e concludeva rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza del 04.11.2019, il 4 precedente Giudice, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , ne dichiarava la contumacia, CP_2 rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dalla convenuta e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 08.01.2021, il G.I. rigettava la richiesta di parte convenuta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e rinviava all'udienza del 25.6.2021 per consentire alla convenuta di provvedere al pagamento della somma che aveva spontaneamente offerto di restituire banco iudicis.
La causa subiva una serie di rinvii e veniva assegnata a un diverso G.I. che, con ordinanza del 4 marzo 2022, accoglieva l'istanza ex art. 186-bis
c.p.c., formulata da parte attrice, per il pagamento della somma non contestata di € 10.898,19 e ammetteva i mezzi istruttori.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15.12.2024, emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare, occorre dichiarare la contumacia di CP_2
il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del
[...] presente giudizio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò posto, la domanda attorea, ad avviso del Collegio, è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori , le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell'onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 5 2394 comma 2 c.c.) (cfr. Cass., 25/05/2005, n. 11018 e Cass.,
29/09/2016, n. 19340).
Ebbene, stante la natura anche contrattuale dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell'azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe , per converso, sull'amministratore convenuto l'onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la sua responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli (cfr. Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25056). Spetta, infine, all'attore l'onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e d ella riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Alla luce di tali principi, vanno esaminati i comportamenti contestati dalla Curatela attrice ai convenuti.
Risulta per tabulas che i convenuti e sono Controparte_1 CP_2 stati amministratori della società fallita rispettivamente dall'8.5.2009 e dal 16.9.2009 sino alla dichiarazione di fallimento della stessa da parte del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 18/2018.
Ebbene, l'unico addebito formulato da parte attrice nei confronti dei convenuti concerne la mancata consegna della cassa contanti della società, essendo emerso dalle scritture contabili consegnate dalla fallita al Curatore una giacenza di cassa contanti al 31.12.2017 di € 52.818,07.
Tale circostanza è emersa dall'esame della situazione patrimoniale al
31.12.2017 e anche di quelle relative agli anni precedenti e viene rilevata nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dal Curatore fallimentare (cfr. allegati della produzione attorea).
Sul punto, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell'esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi 6 estranei all'attività d'impresa (Cass. civ. n. 13907/2014).
La condotta di distrazione/depauperamento delle risorse della società non necessariamente si sostanzia in atti appropriativi, ma può consistere anche nella circostanza di aver fatto uso delle risorse sociali che non ha trovato adeguata giustificazione causale (cfr. Trib. Roma, sent.
9863/2024).
Ed infatti, in virtù della duplice natura dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1218 c.c., incombe sull'amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l'onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali (Cass. civ., n. 12454/2016).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la convenuta ha CP_1 allegato che il valore della cassa contanti indicato nella situazione patrimoniale al momento del fallimento sarebbe frutto di una serie di errori contabili. Più segnatamente: che il primo errore nella redazione delle scritture contabili riguardava gli incassi del 20.06.2010, pari ad €
10.000,00, del 30.07.2010, pari ad € 4.600,00 e quello del 30.08.2010, pari ad € 8.000,00, per un totale di € 22.600,00, importi erroneamente inseriti nella voce “cassa contanti”, mentre si trattava di incassi avvenuti mediante titoli bancari rilasciati dalla società che Parte_4 ulteriore errore era da imputarsi alla mancata annotazione del pagamento della somma di € 9.230,52 corrisposta al sig. , per Parte_5
l'avvenuta risoluzione bonaria del contratto di compravendita di un immobile, a titolo di IVA, a mezzo contanti, in due soluzioni;
che, inoltre, non erano state annotate le spese di € 423,13 ed € 1.666,23, anticipate dagli amministratori a titolo di oneri al e Controparte_4 rimborsate agli stessi;
che, infine, non era stata annotata la restituzione della somma di € 8.000,00 alla signora che aveva Persona_1 acquistato un immobile dalla società fallita . Quanto alla residua somma di € 10.898,19 ha dedotto che era stata utilizzata per la difesa tecnica nel procedimento penale che l'aveva vista imputata ma che non era in grado di fornire alcuna documentazione a supporto di quanto affermato. 7 Preme innanzitutto evidenziare che la convenuta ha allegato CP_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza , n. 1368/2021, con cui CP_1
e sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110 c.p.,
[...] CP_2
216, comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (“perché in concorso tra loro e nella qualità di amministratori della
[...]
[…] distraevano dal patrimonio della società fallita la Parte_1 giacenza di cassa pari ad € 17.587,55”), invocandone l'efficacia prevista dall'art. 652 c.p.p. nel presente procedimento civile.
Al riguardo, si osserva che, non solo la sentenza penale concerne solo parte della condotta contestata agli amministratori nel presente giudizio civile e che la convenuta non ha nemmeno allegato – com'era suo onere –
l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, ma che in ogni caso deve escludersi l'applicabilità dell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Cosenza (l'ammanco di cassa ammontante € 17.587,55 sarebbe stato destinato alle effettive necessità dell'impresa), in quanto “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p..” (Cass. civ.
5676/2010), così come è avvenuto nel caso di specie (si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza penale: “non può ritenersi raggiunta la prova della dolosa distrazione ad opera degli amministratori. La mera annotazione, invero, nelle scritture contabili, di una giacenza di cassa non è sufficiente, a fronte delle giustificazioni documentali e dichiarative allegate dalla difesa, a ritenere comprovata la distrazione della stessa”;
l'art. 530, comma II, c.p.p. è poi richiamato nel dispositivo della sentenza).
Tanto premesso e ritenuto che la sentenza di assoluzione del Tribunale di
Cosenza sulla contestata distrazione delle somme di cui alla cassa 8 contanti non offra alcun supporto probatorio a sostegno delle tesi di parte convenuta, occorre esaminare separatamente le singole giustificazioni rese dalla alla contestazione mossa dalla Curatela. CP_1
La convenuta ha innanzitutto dedotto che gli incassi del 20.06.2010, del
30.07.2010 e del 30.08.2010 erano stati erroneamente inseriti nella voce
“cassa contanti”, mentre in realtà si tratterebbe di incassi avvenuti tramite assegni emessi in favore della società fallita dalla Parte_4
[...]
Ha, dunque, prodotto copia dei tre assegni, rispettivamente di importo pari ad € 10.000,00, 8.000,00 e 4.600,00, la scheda conto della cassa contanti dalla quale si evince che nelle predette date la società aveva incassato dalla tali somme, nonché le relative Parte_4 fatture emesse dalla Parte_1
Al riguardo la Curatela ha rilevato che, dall'elenco movimenti dell'unico conto corrente intestato alla società fallita, relativo al periodo 1.01.2010-
23.01.2011, emerge che tali assegni non sono stati versati su l conto della società: da tale circostanza si dovrebbe desumere che le predette somme sono state incassate in cassa contanti, ma non successivamente versate in banca e quindi distratte dagli amministratori.
La convenuta ha replicato che “In merito ai titoli di credito del
20.06.2010, di € 10.000,00 e quello del 30.08.2010 di € 8.000,00, da Contr informazioni assunte presso la di Cosenza, gli stessi risultano insoluti e mai pagati, mentre il titolo bancario del 30.07.2010, risulta essere stato pagato davanti al Notaio della società , Controparte_6 con sede in Castrolibero.”
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, non può ritenersi provata la condotta distrattiva in relazio ne a tali importi:
l'amministratrice ha, infatti, provato che erano state erroneamente annotate in cassa contanti tali somme, le quali invece erano state corrisposte tramite assegni bancari.
Di ciò si trova conferma nella corrispondenza tra le date delle annotazioni contabili in cassa contanti e quelle di emissione degli assegni da parte della Parte_4
La circostanza che tali assegni non siano stati incassati , in quanto mai 9 negoziati dalla presso la quale la CP_7 Parte_1 aveva acceso il proprio conto corrente e che siano stati
[...] successivamente annullati non assume alcun rilie vo ai fini della contestata distrazione, potendo al più rilevare quale inadempienza degli amministratori per non aver intrapreso le azioni di recupero del credito necessarie.
Tale contestazione, nel caso di specie, non risulta essere stata tempestivamente formulata dal attore , il quale, solo nella Parte_2 terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quando ormai si era già cristallizzato il thema decidendum, ha allegato che gli amministratori avrebbero dovuto intraprendere le azioni esecutive necessarie per il recupero del credito e dichiarare al Curato re che tali assegni non erano stati incassati.
Risulta parimenti giustificato e debitamente provato l'utilizzo per fini sociali della somma di € 9.230,52 corrisposta al signor . Parte_5
In relazione a tale importo, la ha allegato che il contratto di CP_1 compravendita stipulato con il signor era stat o Parte_5 bonariamente risolto tra le parti, tant'è che la società aveva provveduto a restituire la somma di € 64.229,48 tramite bonifico bancario e la predetta somma di € 9.230,52 a mezzo contanti.
Ebbene, tali circostanze trovano riscontro innanzitutto nella documentazione prodotta dalla convenuta , in particolare: nelle scritture contabili, dalle quali emerge che, in data 24 giugno 2014 era stato bonificato l'importo di € 64.229,48 al signor , con causale “n.c. Pt_5
01/2014 ”; nella situazione patrimoniale al 31.12.2017, in Parte_5 cui viene riportato il debito di € 9.230,52 nei confronti del;
nella Pt_5 nota di credito n. 01 del 20.06.2014, “per risoluzione del preliminare di vendita” (cfr. all.ti della produzione d i parte convenuta).
L'effettiva restituzione della somma di € 9.230,52 al signor Pt_5 emerge poi dall'informativa di polizia giudiziaria del 27 febbraio 2020 , in cui, nel riportare l'esito delle indagini svolte al Pubblico ministero, gli organi di polizia giudiziaria dichiarano che, in sede di sommarie informazioni, il aveva riferito che tale importo gli era stato Pt_5 corrisposto in contanti in diverse tranche (cfr. informativa depositata 10 telematicamente in data 29.12.2020).
Ebbene, se deve ritenersi che gli atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari abbiano un valore meramente indiziario nel giudizio civile, nel caso di specie, la restituzione della somma e la sua destinazione trovano conferma negli esaminati riscontri documentali, dai quali si desume la sussistenza del credito nei confronti del signor Pt_5
e che lo stesso era stato estinto solo in parte con bonifico bancario.
Diversamente, quanto alla somma di € 8.000,00 che la CP_1 asserisce di aver versato alla signora si osserva che Persona_1
l'esistenza di un debito della società fallita nei confronti della signora non trova alcun riscontro nella documentazione contabile prodotta. Per_1
Non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere provata la destinazione dell'asserito pagamento all'estinzione di un debito sociale né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dalla convenuta – in cui la Cara dichiara di aver concordato la restitu zione dell'importo di €
8.000,00 per la mancata installazione da parte della società della scala interna in ferro e legno - né lo stralcio del verbale di s.i.t. riportato nell'informativa di polizia giudiziaria – nel quale si legge che la Cara, in merito alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, aveva dichiarato “Con riferimento alla restituzione di parte della somma avvenuta in contanti, rappresento che mi è stato restituito l'importo di €
8.000,00 in due distinti pagamenti da euro 4.000 ciascuno, avvenuti in contanti, da parte della sig. ra Amministratrice Controparte_1 dell .” Parte_1
Tali prove, aventi valore meramente indiziario, non trovano riscontro in ulteriori elementi, così che non può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un debito sociale e la destinazione di tale somma all'estinzione dello stesso, considerato anche che la convenuta ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa , non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta, invece, documentalmente provato l'avvenuto pagamento al del complessivo importo di € 2.089,36, Parte_6 avendo la convenuta prodotto le ricevute di due bollettini postali recanti causale “Pratica edilizia n. 03/2010” ed eseguiti da “HABITAT MARANO 11 COSTRUZIONI S.R.L.” (cfr. produzione di parte convenuta).
Sul punto, la attrice ha dedotto che tali pagamenti non risultano CP_8 annotati in contabilità, dalla quale invece emerge che in data 02.07.2010 sono stati pagati oneri di concessione edilizia per € 5.589,51 e che l'amministratrice dovrebbe provare che tali costi non comprendano anche gli oneri versati al . Parte_6
La contestazione attorea non appare fondata, atteso che, come evidenziato dallo stesso , gli oneri di concess ione edilizia del Parte_2
2.07.2010 dalle scritture contabili risultano essere stati pagati tramite il conto corrente della società e non in contanti.
Quanto, infine, alla residua somma di € 10.898,19, come sostenuto dalla stessa convenuta che ne ha offerto il pagamento banco iudicis sin dalla costituzione in giudizio, non vi è alcuna prova che tale im porto sia stato utilizzato per fini sociali.
Deve concludersi che gli amministratori non hanno assolto all'onere della prova posto a loro carico di dimostrare le ragioni della mancata consegna degli importi di € 10.898,19 ed € 8.000,00, in particolare, non hanno provato la riferibilità all'attività sociale di tali spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione dei debiti sociali.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità degli ex-amministratori e per l'ammanco di cassa, pari ad € Controparte_1 CP_2
18.898,19, somma che gli stessi vanno condannati a restitui re al
Controparte_3
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore, tale somma deve essere attualizzata con l'applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Su tale somma, dunque, essendo stata effettuata la liquidazione in base ai valori alla data di produzione del danno (ovvero alla data di dichiarazione di fallimento) , rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte
(S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in 12 debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Come già osservato, con ordinanza del 4 marzo 2022 provvisoriamente esecutiva, il precedente Giudice Istruttore ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., alla convenuta, , di pagare in favore del Controparte_1
attore la somma di € 10.898,19. Parte_2
Tale ordinanza, stante la sua natura interinale , è destinata ad essere sostituita o assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena. Si tratta, infatti, di un provvedimento anticipatorio, assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con autorità di giudicato su posizioni di diritto sostanziale .
Nel caso di specie, la condanna provvisoria viene confermata, sostituita e assorbita dalla presente sentenza, non essendo inoltre emerso che, in corso di causa, abbia provveduto al pagamento al Controparte_1
della somma indicata nella citata ordinanza -ingiunzione. Parte_2
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che la domanda di parte attrice è stata accolta, sono poste a carico, in via solidale, di e Controparte_1 CP_2
e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
18.898,19, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_2
- ACCOGLIE in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e al Controparte_1 CP_2
13 pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di € Parte_1
18.898,19, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...]
delle spese di lite, che Controparte_3 si liquidano in € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A., con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1359/2019 promossa da:
FALLIMENTO Parte_1
(C.F.: ), in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. RAFFAELLA BUONCRISTIANO, presso il cui studio, sito in
Cosenza, alla Via Minzoni, n. 10, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. GIULIO BRUNO, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Neghelli n. 11/B, elettivamente domicilia
CONVENUTA
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
1 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità amministratori di società di capitali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, così provvedere: - accertare e dichiarare che i signori
[...]
e sono responsabili ex art. 146 L.F., in via solidale, o CP_1 CP_2 in subordine in via parziaria, per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, o in subordine in via parziaria, al pagamento in favore del attore di tutti i danni correlati ai Parte_2 lamentati comportamenti che si quantificano in € 52.818,07, importo corrispondente alla giacenza di cassa contanti presente alla data del
e non rinvenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_2 sulla somma rivalutata tempo per tempo dal giorno del dovuto al soddisfo e/o al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa da essi convenuti per l'indicato titolo e causale.
Con vittoria di spese e competenze di lite .»;
Parte convenuta, : «All'On. le Tribunale adito, Controparte_1 disattesa ogni contraria difesa, rigettare la domanda introduttiva del giudizio, poiché infondata e priva di ogni pregio giuridico, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, statuire in ordine alle spese e competenze del giudizio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, il
Controparte_3
, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli ex-
[...] amministratori, e , Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 52.818,07, oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 146 L.F.
La Curatela allegava in fatto: che la società fallita aveva come oggetto sociale la costruzione, gestione, amministrazione di fabbricati o porzioni di essi con diverse destinazioni;
che, alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, dalla visura stori ca risultavano amministratori della società la signora nominata con atto del Controparte_1
2 7.05.2009, e il signor , nominato con atto del 16.09.2009; CP_2 che dalla relazione ex art. 33 L.F. si evinceva che la causa del fallimento andava identificata nel debito, risultante dalla contabilità, maturato nei confronti della signora e che la società non aveva avuto Pt_3 problematiche di settore né debitorie;
che emergeva, inoltre, che la società fallita non aveva collegio sindacale, non aveva iscritto i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2016, aveva presentato le dichiarazioni fiscali e aggiornato e correttamente tenuto le scritture contabili sino al
31.12.2017; che, dalla verifica delle scritture contabili, risultava, tuttavia, una giacenza di cassa contanti al 31.12.2017 di € 52.818,07, che non era stata consegnata al Curatore e in relazione alla quale gli ex - amministratori non avevano fornito alcuna giustificazion e e che, inoltre, era presente, più o meno in tale ammontare, sin dall'anno 2010.
Tanto premesso, la Curatela osservava in diritto che i convenuti erano responsabili dell'ammanco di cassa, il quale aveva comportato un danno sia per la società che per i creditori, quantificato nell'importo complessivo di € 52.818,07, e che il Curatore è titolare dell'azione di cui all'art. 146 L.F., nella quale confluiscono le azioni di cui agli artt. 2393 e
2394 c.c., finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che è stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori.
Ciò posto, parte attrice rassegnava, dunque, le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1,
d.lgs. 28/2010.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, affermando che, al momento del fallimento, gli amministratori non avevano alcuna contezza dell'esistenza, nelle scritture contabili, di una cassa contanti pari ad € 52.818,07 e di non essere riuscita a ricostruire, nel termine di una settimana concesso dal Curatore fallimentare, gli errori contabili che giustificavano tale giacenza.
Esponeva, in particolare:
- che il primo errore nella redazione delle scritture contabili 3 riguardava gli incassi del 20.06.2010, pari ad € 10.000,00, del
30.07.2010, pari ad € 4.600,00 e quello del 30.08.2010, pari ad €
8.000,00, per un totale di € 22.600,00, importi erroneamente inseriti nella voce “cassa contanti”, mentre si trattava di incassi avvenuti mediante titoli bancari rilasciati dalla società
[...]
Parte_4
- che ulteriore errore era da imputarsi alla mancata annotazione del pagamento della somma di € 9.230,52 corrisposta al sig. Pt_5
, per l'avvenuta risoluzione bonaria del contratto di
[...] compravendita di un immobile, per la quale la società aveva restituito la somma di € 64.229,48 a mezzo bonifico e la predetta somma a titolo di IVA, a mezzo contanti, in due soluzioni;
- che, inoltre, non erano state annotate le spese di € 423,13 ed €
1.666,23, anticipate dagli amministratori a titolo di oneri al e rimborsate agli stessi;
Controparte_4
- che, infine, non era stata annotata la restituzione della somma di €
8.000,00 alla signora che aveva acquistato un Persona_1 immobile dalla società fallita;
- che, pertanto, risultava incontestabilmente che nella giacenza di cassa non potevano ricomprendersi le suddette somme per un importo complessivo di € 41.919,88.
- che, infine, la somma di € 10.898,19, era stata utilizzata per il pagamento di professionisti per l'assistenza in un procedimento penale, in cui ella era imputata con il s ig. , nella loro qualità CP_2 di amministratori, per il reato di cui all'art. 589 c.p., che aveva reso necessario un esborso che tuttavia non risultava né dalle scritture contabili né da alcuna documentazione.
Tanto dedotto, manifestava la disponibilità a restituire alla Curatela fallimentare, in solido con l'altro amministratore, la residua somma di €
10.898,19 banco iudicis per cui non era in grado di fornire la prova dell'utilizzo per fini connessi alla carica di amministratrice rivestita nella società fallita e concludeva rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza del 04.11.2019, il 4 precedente Giudice, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , ne dichiarava la contumacia, CP_2 rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dalla convenuta e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 08.01.2021, il G.I. rigettava la richiesta di parte convenuta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e rinviava all'udienza del 25.6.2021 per consentire alla convenuta di provvedere al pagamento della somma che aveva spontaneamente offerto di restituire banco iudicis.
La causa subiva una serie di rinvii e veniva assegnata a un diverso G.I. che, con ordinanza del 4 marzo 2022, accoglieva l'istanza ex art. 186-bis
c.p.c., formulata da parte attrice, per il pagamento della somma non contestata di € 10.898,19 e ammetteva i mezzi istruttori.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15.12.2024, emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare, occorre dichiarare la contumacia di CP_2
il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del
[...] presente giudizio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò posto, la domanda attorea, ad avviso del Collegio, è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori , le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell'onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 5 2394 comma 2 c.c.) (cfr. Cass., 25/05/2005, n. 11018 e Cass.,
29/09/2016, n. 19340).
Ebbene, stante la natura anche contrattuale dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell'azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe , per converso, sull'amministratore convenuto l'onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la sua responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli (cfr. Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25056). Spetta, infine, all'attore l'onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e d ella riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Alla luce di tali principi, vanno esaminati i comportamenti contestati dalla Curatela attrice ai convenuti.
Risulta per tabulas che i convenuti e sono Controparte_1 CP_2 stati amministratori della società fallita rispettivamente dall'8.5.2009 e dal 16.9.2009 sino alla dichiarazione di fallimento della stessa da parte del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 18/2018.
Ebbene, l'unico addebito formulato da parte attrice nei confronti dei convenuti concerne la mancata consegna della cassa contanti della società, essendo emerso dalle scritture contabili consegnate dalla fallita al Curatore una giacenza di cassa contanti al 31.12.2017 di € 52.818,07.
Tale circostanza è emersa dall'esame della situazione patrimoniale al
31.12.2017 e anche di quelle relative agli anni precedenti e viene rilevata nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dal Curatore fallimentare (cfr. allegati della produzione attorea).
Sul punto, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell'esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi 6 estranei all'attività d'impresa (Cass. civ. n. 13907/2014).
La condotta di distrazione/depauperamento delle risorse della società non necessariamente si sostanzia in atti appropriativi, ma può consistere anche nella circostanza di aver fatto uso delle risorse sociali che non ha trovato adeguata giustificazione causale (cfr. Trib. Roma, sent.
9863/2024).
Ed infatti, in virtù della duplice natura dell'azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1218 c.c., incombe sull'amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l'onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali (Cass. civ., n. 12454/2016).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la convenuta ha CP_1 allegato che il valore della cassa contanti indicato nella situazione patrimoniale al momento del fallimento sarebbe frutto di una serie di errori contabili. Più segnatamente: che il primo errore nella redazione delle scritture contabili riguardava gli incassi del 20.06.2010, pari ad €
10.000,00, del 30.07.2010, pari ad € 4.600,00 e quello del 30.08.2010, pari ad € 8.000,00, per un totale di € 22.600,00, importi erroneamente inseriti nella voce “cassa contanti”, mentre si trattava di incassi avvenuti mediante titoli bancari rilasciati dalla società che Parte_4 ulteriore errore era da imputarsi alla mancata annotazione del pagamento della somma di € 9.230,52 corrisposta al sig. , per Parte_5
l'avvenuta risoluzione bonaria del contratto di compravendita di un immobile, a titolo di IVA, a mezzo contanti, in due soluzioni;
che, inoltre, non erano state annotate le spese di € 423,13 ed € 1.666,23, anticipate dagli amministratori a titolo di oneri al e Controparte_4 rimborsate agli stessi;
che, infine, non era stata annotata la restituzione della somma di € 8.000,00 alla signora che aveva Persona_1 acquistato un immobile dalla società fallita . Quanto alla residua somma di € 10.898,19 ha dedotto che era stata utilizzata per la difesa tecnica nel procedimento penale che l'aveva vista imputata ma che non era in grado di fornire alcuna documentazione a supporto di quanto affermato. 7 Preme innanzitutto evidenziare che la convenuta ha allegato CP_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza , n. 1368/2021, con cui CP_1
e sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110 c.p.,
[...] CP_2
216, comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (“perché in concorso tra loro e nella qualità di amministratori della
[...]
[…] distraevano dal patrimonio della società fallita la Parte_1 giacenza di cassa pari ad € 17.587,55”), invocandone l'efficacia prevista dall'art. 652 c.p.p. nel presente procedimento civile.
Al riguardo, si osserva che, non solo la sentenza penale concerne solo parte della condotta contestata agli amministratori nel presente giudizio civile e che la convenuta non ha nemmeno allegato – com'era suo onere –
l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, ma che in ogni caso deve escludersi l'applicabilità dell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Cosenza (l'ammanco di cassa ammontante € 17.587,55 sarebbe stato destinato alle effettive necessità dell'impresa), in quanto “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p..” (Cass. civ.
5676/2010), così come è avvenuto nel caso di specie (si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza penale: “non può ritenersi raggiunta la prova della dolosa distrazione ad opera degli amministratori. La mera annotazione, invero, nelle scritture contabili, di una giacenza di cassa non è sufficiente, a fronte delle giustificazioni documentali e dichiarative allegate dalla difesa, a ritenere comprovata la distrazione della stessa”;
l'art. 530, comma II, c.p.p. è poi richiamato nel dispositivo della sentenza).
Tanto premesso e ritenuto che la sentenza di assoluzione del Tribunale di
Cosenza sulla contestata distrazione delle somme di cui alla cassa 8 contanti non offra alcun supporto probatorio a sostegno delle tesi di parte convenuta, occorre esaminare separatamente le singole giustificazioni rese dalla alla contestazione mossa dalla Curatela. CP_1
La convenuta ha innanzitutto dedotto che gli incassi del 20.06.2010, del
30.07.2010 e del 30.08.2010 erano stati erroneamente inseriti nella voce
“cassa contanti”, mentre in realtà si tratterebbe di incassi avvenuti tramite assegni emessi in favore della società fallita dalla Parte_4
[...]
Ha, dunque, prodotto copia dei tre assegni, rispettivamente di importo pari ad € 10.000,00, 8.000,00 e 4.600,00, la scheda conto della cassa contanti dalla quale si evince che nelle predette date la società aveva incassato dalla tali somme, nonché le relative Parte_4 fatture emesse dalla Parte_1
Al riguardo la Curatela ha rilevato che, dall'elenco movimenti dell'unico conto corrente intestato alla società fallita, relativo al periodo 1.01.2010-
23.01.2011, emerge che tali assegni non sono stati versati su l conto della società: da tale circostanza si dovrebbe desumere che le predette somme sono state incassate in cassa contanti, ma non successivamente versate in banca e quindi distratte dagli amministratori.
La convenuta ha replicato che “In merito ai titoli di credito del
20.06.2010, di € 10.000,00 e quello del 30.08.2010 di € 8.000,00, da Contr informazioni assunte presso la di Cosenza, gli stessi risultano insoluti e mai pagati, mentre il titolo bancario del 30.07.2010, risulta essere stato pagato davanti al Notaio della società , Controparte_6 con sede in Castrolibero.”
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, non può ritenersi provata la condotta distrattiva in relazio ne a tali importi:
l'amministratrice ha, infatti, provato che erano state erroneamente annotate in cassa contanti tali somme, le quali invece erano state corrisposte tramite assegni bancari.
Di ciò si trova conferma nella corrispondenza tra le date delle annotazioni contabili in cassa contanti e quelle di emissione degli assegni da parte della Parte_4
La circostanza che tali assegni non siano stati incassati , in quanto mai 9 negoziati dalla presso la quale la CP_7 Parte_1 aveva acceso il proprio conto corrente e che siano stati
[...] successivamente annullati non assume alcun rilie vo ai fini della contestata distrazione, potendo al più rilevare quale inadempienza degli amministratori per non aver intrapreso le azioni di recupero del credito necessarie.
Tale contestazione, nel caso di specie, non risulta essere stata tempestivamente formulata dal attore , il quale, solo nella Parte_2 terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quando ormai si era già cristallizzato il thema decidendum, ha allegato che gli amministratori avrebbero dovuto intraprendere le azioni esecutive necessarie per il recupero del credito e dichiarare al Curato re che tali assegni non erano stati incassati.
Risulta parimenti giustificato e debitamente provato l'utilizzo per fini sociali della somma di € 9.230,52 corrisposta al signor . Parte_5
In relazione a tale importo, la ha allegato che il contratto di CP_1 compravendita stipulato con il signor era stat o Parte_5 bonariamente risolto tra le parti, tant'è che la società aveva provveduto a restituire la somma di € 64.229,48 tramite bonifico bancario e la predetta somma di € 9.230,52 a mezzo contanti.
Ebbene, tali circostanze trovano riscontro innanzitutto nella documentazione prodotta dalla convenuta , in particolare: nelle scritture contabili, dalle quali emerge che, in data 24 giugno 2014 era stato bonificato l'importo di € 64.229,48 al signor , con causale “n.c. Pt_5
01/2014 ”; nella situazione patrimoniale al 31.12.2017, in Parte_5 cui viene riportato il debito di € 9.230,52 nei confronti del;
nella Pt_5 nota di credito n. 01 del 20.06.2014, “per risoluzione del preliminare di vendita” (cfr. all.ti della produzione d i parte convenuta).
L'effettiva restituzione della somma di € 9.230,52 al signor Pt_5 emerge poi dall'informativa di polizia giudiziaria del 27 febbraio 2020 , in cui, nel riportare l'esito delle indagini svolte al Pubblico ministero, gli organi di polizia giudiziaria dichiarano che, in sede di sommarie informazioni, il aveva riferito che tale importo gli era stato Pt_5 corrisposto in contanti in diverse tranche (cfr. informativa depositata 10 telematicamente in data 29.12.2020).
Ebbene, se deve ritenersi che gli atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari abbiano un valore meramente indiziario nel giudizio civile, nel caso di specie, la restituzione della somma e la sua destinazione trovano conferma negli esaminati riscontri documentali, dai quali si desume la sussistenza del credito nei confronti del signor Pt_5
e che lo stesso era stato estinto solo in parte con bonifico bancario.
Diversamente, quanto alla somma di € 8.000,00 che la CP_1 asserisce di aver versato alla signora si osserva che Persona_1
l'esistenza di un debito della società fallita nei confronti della signora non trova alcun riscontro nella documentazione contabile prodotta. Per_1
Non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere provata la destinazione dell'asserito pagamento all'estinzione di un debito sociale né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dalla convenuta – in cui la Cara dichiara di aver concordato la restitu zione dell'importo di €
8.000,00 per la mancata installazione da parte della società della scala interna in ferro e legno - né lo stralcio del verbale di s.i.t. riportato nell'informativa di polizia giudiziaria – nel quale si legge che la Cara, in merito alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, aveva dichiarato “Con riferimento alla restituzione di parte della somma avvenuta in contanti, rappresento che mi è stato restituito l'importo di €
8.000,00 in due distinti pagamenti da euro 4.000 ciascuno, avvenuti in contanti, da parte della sig. ra Amministratrice Controparte_1 dell .” Parte_1
Tali prove, aventi valore meramente indiziario, non trovano riscontro in ulteriori elementi, così che non può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un debito sociale e la destinazione di tale somma all'estinzione dello stesso, considerato anche che la convenuta ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa , non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta, invece, documentalmente provato l'avvenuto pagamento al del complessivo importo di € 2.089,36, Parte_6 avendo la convenuta prodotto le ricevute di due bollettini postali recanti causale “Pratica edilizia n. 03/2010” ed eseguiti da “HABITAT MARANO 11 COSTRUZIONI S.R.L.” (cfr. produzione di parte convenuta).
Sul punto, la attrice ha dedotto che tali pagamenti non risultano CP_8 annotati in contabilità, dalla quale invece emerge che in data 02.07.2010 sono stati pagati oneri di concessione edilizia per € 5.589,51 e che l'amministratrice dovrebbe provare che tali costi non comprendano anche gli oneri versati al . Parte_6
La contestazione attorea non appare fondata, atteso che, come evidenziato dallo stesso , gli oneri di concess ione edilizia del Parte_2
2.07.2010 dalle scritture contabili risultano essere stati pagati tramite il conto corrente della società e non in contanti.
Quanto, infine, alla residua somma di € 10.898,19, come sostenuto dalla stessa convenuta che ne ha offerto il pagamento banco iudicis sin dalla costituzione in giudizio, non vi è alcuna prova che tale im porto sia stato utilizzato per fini sociali.
Deve concludersi che gli amministratori non hanno assolto all'onere della prova posto a loro carico di dimostrare le ragioni della mancata consegna degli importi di € 10.898,19 ed € 8.000,00, in particolare, non hanno provato la riferibilità all'attività sociale di tali spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione dei debiti sociali.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità degli ex-amministratori e per l'ammanco di cassa, pari ad € Controparte_1 CP_2
18.898,19, somma che gli stessi vanno condannati a restitui re al
Controparte_3
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore, tale somma deve essere attualizzata con l'applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Su tale somma, dunque, essendo stata effettuata la liquidazione in base ai valori alla data di produzione del danno (ovvero alla data di dichiarazione di fallimento) , rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte
(S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in 12 debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Come già osservato, con ordinanza del 4 marzo 2022 provvisoriamente esecutiva, il precedente Giudice Istruttore ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., alla convenuta, , di pagare in favore del Controparte_1
attore la somma di € 10.898,19. Parte_2
Tale ordinanza, stante la sua natura interinale , è destinata ad essere sostituita o assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena. Si tratta, infatti, di un provvedimento anticipatorio, assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con autorità di giudicato su posizioni di diritto sostanziale .
Nel caso di specie, la condanna provvisoria viene confermata, sostituita e assorbita dalla presente sentenza, non essendo inoltre emerso che, in corso di causa, abbia provveduto al pagamento al Controparte_1
della somma indicata nella citata ordinanza -ingiunzione. Parte_2
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che la domanda di parte attrice è stata accolta, sono poste a carico, in via solidale, di e Controparte_1 CP_2
e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
18.898,19, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_2
- ACCOGLIE in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e al Controparte_1 CP_2
13 pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
, della complessiva somma di € Parte_1
18.898,19, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA e al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di
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delle spese di lite, che Controparte_3 si liquidano in € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A., con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
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