Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2021, proposto da SE LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza di rimozione opere eseguite abusivamente e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 e segg. del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 assunta dal Dirigente del Comune di Fasano – Pianificazione e Gestione del Territorio, notificata in data 14 dicembre 2020;
nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente alla demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br);
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA GA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto di gravame è l’ordinanza n. 61 adottata dal Comune di Fasano in data 4 dicembre 2020, recante l’ordine di rimozione di alcune opere edilizie eseguite senza titolo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune intimato.
In data 4 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il successivo 5 febbraio 2026 il difensore del Comune di Fasano ha depositato atto di adesione alla rinuncia, dichiarando che le spese sono state già regolate tra le parti.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, e ivi trattenuta in decisione.
L’art. 84 del codice di rito, ai commi da 1 a 3, dispone che:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue .”
Nel caso di specie la rinuncia non è stata notificata, ma comunque è stata depositata in atti prima dell’udienza e la parte resistente non si è opposta, avendo -per contro- espresso la sua adesione.
Al Collegio non resta quindi che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare il giudizio estinto, in conformità agli articoli 84 e 35, comma 2, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’accordo già intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
NA GA, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GA | TO PA |
IL SEGRETARIO