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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Terza Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente
Dott.ssa Cristina FASANO Giudice
Dott.ssa Giada AZADI Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.8972 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
«Atri istituti e leggi speciali – ricorso ex art. 17 L. n. 56/1989» vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Paccione, come da procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_2
Falzone, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
INTERVENUTO
1 N. R.G. 8972/2024
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 17 L. n. 56/1989, depositato in data 4 settembre 2024, la dott.ssa
[...] ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento: Parte_1
a) della delibera del Commissario Straordinario dell' del Controparte_1
16 giugno 2024, recante l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di trenta giorni;
b) delle sottostanti e correlate delibere commissariali n. 67 del 2 ottobre 2023 e n. 118 del 29 dicembre
2023, con le quali era stata disposta, rispettivamente, la nomina del dott. quale Persona_1 componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989 e la proroga di detto incarico.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che il procedimento disciplinare nei suoi confronti traeva origine da un esposto presentato in data 10 gennaio 2024 da , avente a oggetto Parte_2 presunte violazioni deontologiche commesse dalla professionista nell'ambito di rapporti terapeutici intrattenuti con più componenti di uno stesso nucleo familiare. A seguito dell'esposto, il Commissario
Straordinario disponeva l'avvio della fase istruttoria, affidandone lo svolgimento al Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, composto, tra gli altri, dal dott. , iscritto all'Ordine degli Persona_1
Psicologi della Regione Calabria e dipendente dell' . Parte_3
Con riferimento alle delibere impugnate, la dott.ssa ha articolato plurimi motivi di censura, Parte_1 che possono essere così sinteticamente riassunti.
In via preliminare, ha eccepito la nullità e/o l'illegittimità della delibera di nomina del dott.
[...]
quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 dell' Per_1 [...]
, nonché della delibera di proroga di detto incarico, assumendo Controparte_1 che la richiamata disposizione consentirebbe al Commissario Straordinario di nominare quali membri del Comitato esclusivamente professionisti iscritti all'Albo della medesima articolazione regionale, in conformità alle indicazioni contenute negli artt. 5 e 6 della legge n. 56/1989. In ragione di ciò, ha lamentato l'illegittimità della partecipazione al Comitato pugliese di un iscritto all'Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria. Inoltre, ha denunciato la violazione dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e all'art. 14 legge regionale Calabria
19.03.2004, n. 11, per esser stato il dott. , in quanto dirigente pubblico a tempo pieno presso Per_1
l' , privo della necessaria autorizzazione allo svolgimento Parte_3 Parte_3 dell'incarico di cui trattasi, con conseguente incompatibilità soggettiva e illegittimità dell'intera fase istruttoria.
2 N. R.G. 8972/2024
Venendo alla delibera disciplinare, ne ha lamentato anzitutto la nullità e/o illegittimità per omesso esame dell'eccezione di incompatibilità del dott. , sollevata nel corso del procedimento Per_1 disciplinare, deducendo che il Commissario Straordinario aveva recepito le conclusioni del Comitato istruttorio acriticamente e senza assolvere all'obbligo di motivazione sullo stesso gravante.
Sotto ulteriore e concorrente profilo, ha censurato la nullità e/o l'illegittimità di tale delibera per la nullità e/o illegittimità del parere istruttorio reso dal ex art. 16, comma 4, della legge n. CP_3
56/1989, denunciando la violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto assoluto di istruttoria. Sul punto, ha lamentato in particolare: a) la violazione del diritto inviolabile di difesa, assumendo che il Comitato aveva espresso valutazioni di carattere “colpevolistico” senza adeguati accertamenti istruttori, senza audire i soggetti coinvolti e senza confrontarsi con le controdeduzioni difensive;
b) l'illegittimo utilizzo, quale fondamento della decisione sanzionatoria, dei messaggi
WhatsApp allegati all'esposto, dei quali la ricorrente aveva formalmente disconosciuto l'autenticità
e la completezza;
c) l'omessa pronuncia del Comitato sulla richiesta consulenza tecnica informatica finalizzata a verificare la genuinità dei messaggi in questione.
La ricorrente ha altresì dedotto l'illegittima mutazione dell'addebito disciplinare, assumendo che il provvedimento finale aveva fondato la sanzione su profili nuovi e diversi rispetto alle contestazioni originarie, con particolare riferimento alla valutazione dell'approccio terapeutico adottato dalla professionista e alla sua asserita inadeguatezza, violando il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e decisione finale.
Infine, ha censurato nel merito la sussistenza delle singole violazioni deontologiche contestate (artt.
26, 24, 11, 5, 25 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi), stante l'infondatezza delle stesse,
l'assenza di riscontri istruttori e l'illogicità della motivazione, concludendo per l'annullamento della delibera sanzionatoria.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il Consiglio dell'
[...]
, in persona del Commissario Straordinario p.t., che ha chiesto il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso, deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.
Nello specifico, il resistente ha preliminarmente eccepito la tardività e conseguente inammissibilità dell'impugnazione delle delibere di nomina e proroga del dott. (delibere n. 67 del 2 ottobre Per_1
2023 e n. 118 del 29 dicembre 2023), trattandosi di atti organizzativi soggetti a pubblicità legale e autonomamente impugnabili dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 56/1989. Ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto, peraltro, piena conoscenza della composizione del Comitato istruttorio mediante la comunicazione di avvio del procedimento
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disciplinare a suo carico, trasmessa in data 29 gennaio 2024, e non aveva attivato tempestivamente alcuna tutela giurisdizionale, donde la tardività dell'impugnazione. Parte_4
Ferma la valenza assorbente di quanto premesso, ha contestato anche nel merito la fondatezza delle censure articolate avverso tali delibere. Sul punto, ha dedotto che l' ha valenza Controparte_4 nazionale, essendo la territorialità riferibile unicamente agli organi dell' degli e non CP_1 CP_1 all'iscrizione dei professionisti, con conseguente piena legittimità della nomina quale membro del
Comitato pugliese ex art. 16, comma 4 di un iscritto a un altro Ordine regionale. Ancora, ha dedotto che il dott. era munito di formale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, rilasciata Per_1 dal proprio ente di appartenenza, escludendo pertanto ogni profilo di incompatibilità soggettiva.
Venendo, poi, all'asserita invalidità della delibera sanzionatoria, il resistente ha evidenziato, in primo luogo, che la stessa è stata adottata da un organo monocratico, ossia dal Commissario Straordinario, unico titolare del potere decisorio in materia disciplinare, svolgendo il Comitato ex art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 mere funzioni preistruttorie e di supporto, prive di autonomia decisionale. In tale prospettiva, ha sostenuto che la partecipazione del Comitato alla fase istruttoria preliminare – anche laddove ritenuta irregolare – risulterebbe inidonea a inficiare la validità del provvedimento finale, in quanto adottato dal Commissario Straordinario all'esito di una valutazione autonoma degli atti e delle difese dell'incolpata, donde l'insussistenza di denunciati vizi della delibera sanzionatoria, riconducibili ad asserite illegittimità della fase preistruttoria.
Ciò posto, ha escluso la sussistenza di qualsiasi violazione dell'obbligo di motivazione o del diritto di difesa, evidenziando che la ricorrente è stata posta in condizione di controdedurre, di essere assistita da un difensore e di produrre documentazione integrativa. Con particolare riferimento ai messaggi
WhatsApp, ha osservato che non vi era stato alcun formale disconoscimento da parte della ricorrente, che aveva reso una mera dichiarazione di impossibilità di verificarne l'autenticità. Indi, ha precisato che la richiesta di consulenza tecnica avrebbe avuto natura esplorativa e non obbligatoria, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione sull'adeguatezza dell'istruttoria svolta.
Quanto, infine, alle ulteriori censure articolate, ha sostenuto la carenza di qualsivoglia immutazione dell'addebito, permanendo l'identità del nucleo fattuale contestato, e che le valutazioni compiute dal sulle violazioni deontologiche rientrano nell'ambito della discrezionalità Controparte_5 tecnica di tale organo disciplinare, non sindacabile nel merito dal giudice ordinario in assenza di vizi logici o giuridici macroscopici.
All'esito della prima udienza (partecipata dai procuratori di entrambe le parti costituite, nonché dalla ricorrente personalmente, e nel corso della quale interveniva anche il Pubblico Ministero), il Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio per
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la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 28 novembre 2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
*****
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso le delibere del Commissario Straordinario dell' Controparte_1
n. 67 del 2 ottobre 2023 e n. 118 del 29 dicembre 2023, recanti, rispettivamente, la nomina e la proroga dell'incarico del dott. quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, Persona_1
L. n. 56/1989, poiché tardiva.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, sono immediatamente impugnabili – e non possono essere fatti valere solo in via derivata unitamente all'atto finale – gli atti presupposti che incidono in modo diretto e attuale sulla sfera giuridica dell'interessato, determinando un assetto procedimentale o organizzativo idoneo a spiegare effetti lesivi autonomi e indipendenti dall'esito del procedimento al quale accedono. In tale prospettiva, la stessa giurisprudenza ha chiarito che le determinazioni concernenti la composizione degli organi collegiali investiti di funzioni istruttorie, valutative o consultive integrano atti autonomamente lesivi, poiché idonei a incidere ab origine sulla legittimità del procedimento e sulle garanzie di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.
Ne consegue che, rispetto all'adozione di simili atti, l'interesse ad agire sorge nel momento stesso in cui l'interessato acquisisce piena conoscenza della composizione dell'organo ritenuto illegittimo, non potendo essere differito al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, attenendo la lesione dedotta alla struttura stessa del procedimento e alla correttezza dell'iter istruttorio espletato, e non esclusivamente all'adozione del provvedimento finale.
Alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto consegue, pertanto, la sua definitiva stabilizzazione, che preclude la possibilità di dedurne l'illegittimità in sede di impugnazione dell'atto finale.
Nel caso di specie, risulta evidente che le delibere presupposte impugnate, incidendo direttamente sull'organizzazione dell'ente e sulla composizione del Comitato chiamato a svolgere funzioni di supporto istruttorio in sede disciplinare, presentano natura di atti immediatamente lesivi e risultavano, pertanto, autonomamente impugnabili ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 56/1989, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro conoscenza legale o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dell'interessato.
Sotto tale profilo, anche a prescindere dalla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ordine,
è pacifico e provato che la ricorrente ha acquisito piena e diretta conoscenza della composizione del
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Comitato istruttorio quanto meno in data 29 gennaio 2024, allorché le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, nonché l'affidamento della fase preistruttoria, tra gli altri, al dott. (all. 3 fasc. resistente). Per_1
Nonostante ciò, la stessa ricorrente ha omesso di proporre tempestiva impugnazione delle delibere in esame, limitandosi a sollevare mere eccezioni in sede procedimentale e proponendo l'impugnazione unicamente in sede di gravame della delibera sanzionatoria finale, ossia in epoca ormai ampiamente successiva alla scadenza del termine di legge.
La mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti ne ha, pertanto, determinato la definitiva stabilizzazione, con conseguente inoppugnabilità degli stessi e preclusione alla possibilità di dedurne l'illegittimità in via derivata in sede di impugnazione dell'atto finale.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui l'interesse ad agire sarebbe sorto solo con l'adozione della sanzione disciplinare, atteso che la potenziale idoneità lesiva delle delibere presupposte era già concretamente percepibile dalla ricorrente, sotto il profilo della legittima composizione dell'organo preistruttorio, al momento della loro conoscenza (correlata all'apertura a suo carico dell'istruttoria disciplinare), sicché la mancata tempestiva impugnazione ne determina l'inoppugnabilità.
A tanto consegue l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione delle delibere n. 67/2023 e n.
118/2023 del Commissario Straordinario dell' . Controparte_1
Fermo restando la valenza assorbente delle considerazioni che precedono, è opportuno evidenziare che le censure sul punto articolate dalla ricorrente risultano, in ogni caso, infondate.
In particolare, non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 consentirebbe al Commissario Straordinario di nominare nel Comitato esclusivamente professionisti iscritti all'Albo della medesima articolazione territoriale (regionale o provinciale).
Tale interpretazione si pone in contrasto, da un lato, con il dato letterale della disposizione, che si limita a richiedere che i componenti del Comitato siano “iscritti nell'Albo”, senza introdurre alcuna limitazione di carattere territoriale. Dall'altro, con una lettura sistematica dell'impianto normativo della legge n. 56/1989, dalla quale emerge con chiarezza che i richiami agli artt. 5 e 6, invocati dalla ricorrente a sostegno della censura, attengono alla dimensione territoriale degli organi ordinistici e non al requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo, che ha valenza unitaria e nazionale.
Infatti, dalla lettura complessiva della legge n. 56/1989 si evince che: l'art. 4 istituisce l' CP_4 quale elenco unico dei professionisti abilitati all'esercizio della professione;
l'art. 5, pur
[...] prevedendo una struttura organizzativa regionale (e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, provinciale) dell'Ordine, non introduce una pluralità di Albi territorialmente distinti, ma si limita a disciplinare l'articolazione territoriale degli organi di governo dell'Ordine; l'art. 6 individua gli organi dell' e ne regola composizione e funzionamento, confermando che la territorialità rileva CP_1
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solo su piano organizzativo;
l'art. 7 subordina l'esercizio della professione all'iscrizione all'Albo, senza alcun riferimento a limiti territoriali di validità dell'iscrizione stessa, tanto che l'iscrizione in detto Albo unico legittima all'esercizio della professione sull'intero territorio nazionale e non nella sola articolazione territoriale di riferimento.
Quanto premesso rende chiaro che la territorialità attiene esclusivamente all'organizzazione e al funzionamento degli organi dell' mentre l'iscrizione all'Albo ha valenza unitaria e nazionale, CP_1 non costituendo requisito soggettivo limitativo ai fini della partecipazione alle attività previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 16, comma 4, L. n. 56/1989.
Parimenti, infondata è la dedotta incompatibilità del dott. , quale dipendente pubblico, con Per_1
l'incarico di componente del Comitato in questione, essendo acquisita in atti formale autorizzazione dello stesso allo svolgimento di detto incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza, idonea a superare i rilievi formulati ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (all. 4 fasc. resistente).
Ne consegue che, anche sotto il profilo sostanziale, le delibere presupposte di nomina e proroga del dott. quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989 non presentano i Per_1 denunciati profili di illegittimità.
2. Venendo alle censure afferenti alla delibera del Commissario Straordinario dell'
[...]
del 16 giugno 2024, le stesse sono infondate e devono essere rigettate Controparte_1 per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la nullità e/o illegittimità della delibera sanzionatoria per omessa pronuncia sull'eccezione di incompatibilità del dott. , sollevata nel corso del Persona_1 procedimento disciplinare, assumendo che tale omissione integrerebbe un vizio di motivazione e una violazione del diritto di difesa, in quanto il Straordinario avrebbe acriticamente recepito CP_5 le conclusioni del Comitato istruttorio senza procedere a una autonoma valutazione delle deduzioni difensive.
La censura non è fondata.
È pacifico che le delibere disciplinari adottate dagli Ordini professionali, pur incidendo su posizioni giuridiche soggettive dell'iscritto, costituiscono atti amministrativi e soggiacciono pertanto, quanto all'obbligo di motivazione, ai canoni propri di tale categoria. Il corretto assolvimento di tale obbligo deve essere, pertanto, valutato in relazione alla funzione dell'atto, al contenuto della decisione e al contesto procedimentale in cui esso si inserisce.
In tale prospettiva, la motivazione della delibera conclusiva del procedimento disciplinare, essendo preordinata a rendere conoscibili al destinatario le ragioni della sanzione irrogata e a consentire il successivo eventuale controllo giurisdizionale di legittimità, non impone all'autorità procedente la confutazione analitica e puntuale di tutte le deduzioni difensive, né l'esame espresso di ogni singola
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eccezione o deduzione sollevata dall'incolpato. È, invece, sufficiente che dal provvedimento emerga in modo chiaro e intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e la riconducibilità della decisione alle risultanze istruttorie acquisite.
In particolare, lo stesso obbligo di motivazione non comporta la necessità di una statuizione espressa e specifica su ogni eccezione di carattere procedimentale ovvero organizzativo, ivi comprese quelle relative alla composizione dell'organo istruttorio e alla legittimità soggettiva dei componenti del
Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, che assumono rilievo solo laddove risulti dimostrata l'idoneità del vizio denunciato a incidere direttamente sull'oggetto della decisione finale (impattando sull'esercizio del potere decisorio o causando un'effettiva compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato). In tal senso, la motivazione può risultare anche implicita o per relationem, purché il percorso argomentativo sia agevolmente ricostruibile e non affetto da manifeste aporie logiche.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né dimostrato che l'asserita incompatibilità del dott. , quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, abbia inciso in Per_1 concreto sull'esercizio del potere decisorio, determinando una compressione del diritto di difesa o un condizionamento dell'attività espletata. Le ulteriori censure di merito dalla stessa dedotte, esaminate nel prosieguo, attengono infatti alle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e non alle qualità soggettive del componente del Comitato di cui si assume l'incompatibilità, difettando pertanto ogni nesso causale tra il vizio denunciato e le doglianze prospettate.
Ne consegue che l'assenza, nella delibera impugnata, di un'autonoma statuizione sull'eccezione di incompatibilità di cui trattasi non è idonea, di per sé e in assenza della dimostrazione di una concreta incidenza sull'esercizio del potere decisorio o di una effettiva compressione del diritto di difesa, a determinare la nullità del provvedimento finale. Né può ritenersi che l'eccezione sollevata imponesse una specifica statuizione del , trattandosi di questione estranea all'oggetto Controparte_5 proprio del giudizio disciplinare, incentrato sull'accertamento delle violazioni deontologiche ascritte alla ricorrente.
Ciò posto, sembra opportuno rimarcare che la sussistenza di una concreta idoneità lesiva del vizio dedotto dalla ricorrente risulta astrattamente in contrasto con la struttura stessa del procedimento disciplinare, nonché concretamente esclusa, nel caso di specie, dal contenuto della gravata delibera sanzionatoria.
E invero, l'eccezione di incompatibilità sollevata attiene alla asserita incompatibilità soggettiva di un componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, che è organo privo di potere decisorio e titolare di mere funzioni istruttorie e di supporto. La delibera sanzionatoria è stata, invece, adottata da un organo monocratico, il Commissario Straordinario, unico titolare del potere di valutazione e
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decisione in materia disciplinare, all'esito di una autonoma ponderazione degli atti e delle difese dell'incolpata.
La separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante, nonché la diversa rilevanza dei profili afferenti alla composizione degli organi preposti all'esercizio di dette funzioni, risulta positivizzata dal Regolamento disciplinare dell' , il quale sancisce Controparte_1 espressamente la distinzione tra attività istruttoria e attività giudicante (art. 1, comma 2), attribuisce la titolarità esclusiva del potere decisorio all'organo giudicante (art. 11) e disciplina in modo tipizzato le ipotesi di astensione e ricusazione dei componenti degli organi disciplinari (art. 19), senza prevedere effetti invalidanti automatici sul provvedimento finale (cfr. Regolamento disciplinare dell' , adottato con deliberazione del Consiglio n. 96/2025 Controparte_1 del 3 ottobre 2025).
Tale assetto normativo conferma che eventuali profili soggettivi riferibili alla fase istruttoria non possono riflettersi automaticamente sull'atto conclusivo del procedimento, adottato da un organo diverso e dotato di piena autonomia valutativa, ma assumono autonomo rilievo unicamente nel caso in cui si traducano in una concreta compromissione delle garanzie difensive o abbiano un'effettiva incidenza sull'esercizio del potere decisorio, circostanze che nel caso di specie risultano sconfessate dal contenuto della delibera impugnata.
Dalla lettura dell'impugnata delibera n. 61 del 16 giugno 2024 emerge, infatti, che – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente a puntello della propria eccezione – il Commissario Straordinario ha proceduto, nel caso di specie, a una ricostruzione autonoma e puntuale dell'iter procedimentale, dando conto dell'avvio del procedimento disciplinare, delle memorie difensive presentate dalla ricorrente, dell'audizione personale della stessa, assistita dal difensore di fiducia, nonché delle ulteriori attività istruttorie svolte, prima di esaminare analiticamente i fatti contestati e le violazioni deontologiche ritenute sussistenti. La motivazione del provvedimento non si esaurisce, dunque, in un acritico recepimento del parere istruttorio del Comitato, ma si fonda su una valutazione propria e consapevole delle risultanze istruttorie e delle difese dell'incolpata.
Ne consegue che l'omessa statuizione espressa sull'eccezione afferente alla dedotta incompatibilità di un componente del Comitato istruttorio non comporta, nella fattispecie, la nullità o l'illegittimità della delibera sanzionatoria, essendo del tutto carente l'effettiva incidenza del vizio denunciato sul contenuto della decisione finale o sull'esercizio del potere disciplinare.
Ad abundatiam, va rilevato che, nella fattispecie, la sussistenza del vizio dedotto risulta, oltretutto, chiaramente esclusa in concreto, attesa l'insussistenza dell'asserita incompatibilità soggettiva del dott. , rispetto alla quale si richiamano le considerazioni in precedenza articolate. Per_1
A tutto quanto premesso consegue il rigetto della prima eccezione di nullità sollevata.
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2.2. La ricorrente ha ulteriormente dedotto la nullità e/o illegittimità della delibera sanzionatoria per asserita nullità e/o illegittimità del parere istruttorio reso dal Comitato ex art. 16, comma 4, L. n.
56/1989, denunciando la violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto assoluto di istruttoria.
Anche tali censure sono infondate.
Va preliminarmente ribadito che il parere istruttorio reso dal Comitato ex art. 16, comma 4, L. n.
56/1989 costituisce un atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva, funzionalmente preordinato all'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo competente alla decisione. Ne consegue che, come già ampiamente evidenziato, eventuali vizi afferenti alla fase istruttoria o a tale parere possono incidere sulla validità della delibera sanzionatoria solo laddove sia dimostrata una concreta incidenza sull'esercizio del potere decisorio o un'effettiva compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato.
Ciò posto, le singole censure possono essere esaminate nei termini che seguono.
Muovendo dalla doglianza afferente alla pretesa violazione del diritto di difesa e al dedotto difetto assoluto di istruttoria (articolata in via generale e con riferimento ai singoli addebiti disciplinari), la ricorrente ha assunto che il Comitato avrebbe espresso valutazioni di carattere “colpevolistico”, senza procedere a adeguati accertamenti istruttori, senza audire i soggetti coinvolti e senza confrontarsi con le controdeduzioni difensive.
La censura non coglie nel segno.
Dalla lettura degli atti e documenti acquisiti emerge che il procedimento disciplinare per cui è causa si è svolto nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dall'ordinamento. In particolare, la ricorrente è stata messa in condizione di conoscere gli addebiti, di presentare memorie difensive, di produrre documentazione e di essere personalmente sentita, con l'assistenza del proprio difensore di fiducia.
In ragione di ciò, lo stesso procedimento risulta del tutto conforme alla regolamentazione di settore, prevista dal Regolamento disciplinare dell' , il quale Controparte_1 assicura all'incolpato il diritto, nella fase istruttoria, di partecipare al procedimento, di interloquire sugli addebiti e di farsi assistere da un legale o da un collega iscritto all'Albo (artt. 7 e 8), mentre, nella fase decisoria, di essere convocato e ascoltato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (artt. 13 e 14). Tali disposizioni, lette sistematicamente, confermano che l'assetto procedimentale è strutturato in modo da garantire un contraddittorio effettivo e un adeguato esercizio del diritto di difesa, puntualmente assicurati anche nel caso di specie.
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Né l'ordinamento disciplinare impone, in via generale, l'audizione di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda o l'espletamento di specifici mezzi istruttori, rimettendo tali scelte alla discrezionalità tecnica dell'organo istruttorio e, in ultima analisi, dell'organo giudicante, come coerentemente desumibile dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate.
In tale prospettiva, le doglianze articolate dalla ricorrente, pur formalmente prospettate come vizi del parere istruttorio e del procedimento disciplinare, si sostanziano, in realtà, nella contestazione del mancato puntuale esame di tutte le argomentazioni difensive svolte nel corso del procedimento e dell'assenza di una risposta analitica alle numerose osservazioni formulate dalla dott.ssa Parte_1
Tuttavia, come in precedenza evidenziato, la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato e il correlato obbligo di motivazione delle delibere disciplinari non implicano l'obbligo dell'organo procedente di confutare in modo espresso e dettagliato ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che da una lettura complessiva della motivazione emerga che le difese dell'incolpato siano state conosciute, considerate e valutate nel loro nucleo essenziale.
Nel caso di specie, dall'esame del parere istruttorio e, soprattutto, della delibera sanzionatoria risulta evidente che le linee difensive articolate dalla ricorrente sono state ricostruite e adeguatamente prese in considerazione, seppure non mediante una risposta atomistica a ciascuna delle singole censure sollevate. La scelta di non replicare puntualmente a tutte le deduzioni difensive non integra, di per sé, un difetto assoluto di istruttoria, né una violazione del diritto di difesa, risultando coerente con la natura e la funzione del procedimento disciplinare e con un criterio di economia procedimentale.
A fronte di ciò, le medesime doglianze, nella parte in cui insistono sull'omessa valutazione di singoli profili fattuali ovvero argomentativi, pur formalmente prospettate come vizi del parere istruttorio, si risolvono peraltro, in larga parte, nella contestazione delle valutazioni compiute e nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, sollecitando un riesame del merito dell'azione disciplinare.
A tanto consegue il rigetto dell'articolata censura.
Parimenti infondata è la doglianza afferente all'utilizzo dei messaggi WhatsApp allegati all'esposto quale fondamento della decisione sanzionatoria.
Dagli atti del procedimento emerge, in primo luogo, che i messaggi in questione non sono stati oggetto di un formale disconoscimento da parte della ricorrente, ma soltanto di una generica dichiarazione di impossibilità di verificarne la completezza e la genuinità, priva di specifiche contestazioni puntuali sul contenuto o sulla riferibilità degli stessi. In secondo luogo, risulta che gli stessi messaggi (ai quali fa riferimento anche la ricorrente nella propria memoria difensiva) non sono stati utilizzati quali prove tecniche autonome, ma quali elementi indiziari e contestuali, inseriti in un più ampio compendio istruttorio e valutati unitamente agli ulteriori elementi acquisiti.
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Il loro utilizzo rientra, pertanto, nell'ambito della valutazione discrezionale degli elementi istruttori, senza che la mera dichiarazione di non poterne verificare l'autenticità o la completezza possa, di per sé, imporne l'esclusione o determinare l'illegittimità dell'istruttoria, difettando dimostrazione alcuna della loro inattendibilità o della loro decisività esclusiva ai fini della decisione.
Analoghe considerazioni devono rendersi quanto all'omessa pronuncia del Comitato sulla richiesta di consulenza tecnica informatica finalizzata a verificare la genuinità dei messaggi WhatsApp.
Sul punto, va osservato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio valutativo rimesso alla discrezionalità dell'organo procedente, la cui ammissione non è doverosa ove l'autorità ritenga di disporre di elementi sufficienti per la decisione.
Nel caso di specie, la richiesta di consulenza tecnica si atteggia, invero, come volta a supplire a una carenza probatoria e a introdurre un accertamento della natura esplorativa.
Ne consegue che, in assenza della dimostrazione della sua indispensabilità ai fini della decisione, la mancata ammissione della consulenza tecnica informatica non integra un vizio di istruttoria, né una violazione del diritto di difesa.
Di tal che anche tali ulteriori censure non possono trovare accoglimento.
Venendo, infine, alla dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché al denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, tali censure
(parimenti articolate in via generale e con riferimento ai singoli addebiti disciplinari) non colgono nel segno.
I principi sopra richiamati costituiscono, come noto, parametri di legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, il cui sindacato non può risolversi in un riesame del merito delle valutazioni compiute dall'autorità disciplinare, ma è limitato alla sola verifica della non manifesta illogicità, arbitrarietà o incoerenza del percorso decisionale.
Nel caso di specie, la delibera sanzionatoria delinea un iter argomentativo coerente e progressivo, fondato su elementi istruttori puntualmente richiamati e valutati in modo non contraddittorio.
Non risulta, in particolare, ravvisabile alcuna violazione del principio di ragionevolezza, atteso che le valutazioni espresse si pongono in rapporto di congruità logica con i fatti accertati, né del principio di logicità, non emergendo salti argomentativi, aporie motivazionali o affermazioni reciprocamente incompatibili. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, la censura è formulata in termini generici e si risolve, comunque, nella contestazione dell'apprezzamento discrezionale operato dall'organo disciplinare, non sindacabile in questa sede in assenza di evidenti profili di abnormità o sproporzione. Infine, il denunciato eccesso di potere per contraddittorietà non risulta in alcun modo specificamente individuato, non avendo la ricorrente indicato delle concrete e puntuali
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antinomie interne al percorso istruttorio o decisionale (comunque non ravvisabili), ma essendosi limitata a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite.
Ne deriva il rigetto anche degli anzidetti motivi di gravame.
3. La ricorrente ha dedotto, ancora, l'illegittima mutazione dell'addebito disciplinare, assumendo che il provvedimento sanzionatorio avrebbe fondato la decisione su profili nuovi e diversi rispetto alle contestazioni originariamente formulate, con particolare riguardo alla valutazione dell'approccio terapeutico adottato dalla professionista e alla sua asserita inadeguatezza, in violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione finale, nonché del diritto di difesa.
La censura non è fondata.
Nel procedimento disciplinare l'immutazione dell'addebito è configurabile solo allorché la decisione finale si fondi su fatti storici nuovi, ontologicamente diversi da quelli oggetto della contestazione, tali da determinare una sorpresa difensiva e da impedire all'incolpato un adeguato esercizio del diritto di difesa. Non integra, invece, un'illegittima mutazione dell'addebito la diversa qualificazione giuridica dei fatti già contestati, né l'approfondimento valutativo degli stessi alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento. Di tal che, in altri termini, ciò che rileva ai fini della legittimità del procedimento non è l'identità formale delle espressioni utilizzate nella contestazione e nella decisione finale, ma la sostanziale coincidenza del nucleo fattuale posto a fondamento dell'azione disciplinare e la possibilità, per l'incolpato, di difendersi efficacemente rispetto ad esso.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti complessivamente acquisiti emerge che il provvedimento sanzionatorio non ha introdotto nuovi fatti rispetto a quelli oggetto della contestazione originaria, ma si è limitato a sviluppare e valutare, in modo più articolato, i medesimi comportamenti già contestati alla ricorrente, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle stesse difese svolte dall'incolpata.
Le considerazioni svolte in ordine all'approccio terapeutico adottato e alla sua adeguatezza non costituiscono, pertanto, un autonomo e nuovo addebito disciplinare, ma si inseriscono coerentemente nell'ambito della valutazione dei fatti già contestati, quali elementi qualificanti della condotta oggetto di scrutinio disciplinare.
Né risulta che tale sviluppo valutativo abbia determinato una compressione del diritto di difesa, avendo la ricorrente avuto piena conoscenza dei fatti contestati fin dall'avvio del procedimento ed essendo stata posta in condizione di interloquire sugli stessi, di articolare compiutamente le proprie difese e di produrre documentazione a sostegno delle proprie tesi.
Deve, pertanto, escludersi che il provvedimento sanzionatorio abbia operato una mutazione dell'addebito in senso proprio, risolvendosi la censura in una contestazione delle valutazioni di merito operate dall'autorità disciplinare.
La doglianza va, quindi, respinta.
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4. In ultimo, sembra opportuno rimarcare che, anche sotto il profilo del merito delle valutazioni disciplinari, le censure articolate dalla ricorrente non portano a evidenza profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà tali da giustificare un intervento demolitorio della delibera impugnata.
Come già rilevato, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse dall'organo disciplinare non può tradursi in una sostituzione del giudice all'autorità competente, ma è limitato alla verifica della coerenza logica del percorso motivazionale e della sua non manifesta arbitrarietà.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva della delibera sanzionatoria emerge una ricostruzione dei fatti coerente, fondata su tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento disciplinare e su un apprezzamento non incongruo delle condotte contestate. In particolare, nitida risulta la valutazione anche delle circostanze dedotte dalla ricorrente in sede di memoria difensiva e di audizione, evidenza che plasticamente conferma non solo il corretto esercizio del diritto di difesa dell'incolpata, ma anche l'impossibilità di ravvisare nell'impugnata delibera il mero recepimento della prospettazione di cui all'esposto presentato.
A conferma di ciò si vedano, a titolo esemplificativo, i seguenti passaggi della delibera impugnata:
- pp. 2 e 3, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 26 del Codice Deontologico perché Parte_1 non avrebbe dovuto prendere in carico né la segnalante, Avv. , né il Sig. , ex marito Pt_2 CP_6 della segnalante […] l'intervento psicologico parallelo e distinto su tre soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare ha provocato un inesorabile conflitto di interessi nella professionista tanto da interferire con la natura e l'efficacia delle prestazioni psicologiche, rendendole inadeguate e dannose alle persone cui sono rivolte, tanto da costringere l'Avv. e il Sig. ad interrompere il Pt_2 CP_6 loro (individuale e parallelo) rapporto professionale, evitando e ritardando il ricorso a un intervento psicologico adeguato mettendo a rischio la propria salute psicologica, motivo per cui si erano rivolti alla Dott.ssa […] nel caso di specie, l'Avv. non sapeva che il marito era stato Parte_1 Pt_2 preso in carico dalla Dott.ssa così come la stessa professionista non sapeva, inizialmente, Parte_1 che il Sig. fosse il marito della sua paziente Avv. . Inoltre, l'Avv. , così CP_6 Pt_2 Pt_2 come confermato dalla stessa Dott.ssa aveva riferito nelle sedute psicologiche «Arrivò in Parte_1 terapia raccontandomi delle molestie e delle violenze psicologiche subite» (dal parte del marito Sig.
, cfr. controdeduzioni del 26/02/24) configurando l'ipotesi di reato ex Art. 572 c.p. e per tale CP_6 motivo la Dott.ssa avrebbe avuto l'obbligo di referto all'Autorità Giudiziaria ex Art. 365 Parte_1
c.p. Non solo non ha refertato all'Autorità Giudiziaria, ma la Dott.ssa ha continuato la Parte_1 presa in carico del Sig. , all'insaputa della moglie Avv. , nonostante le riferite CP_6 Pt_2 violenze «Pertanto, quando si palesò il Sig. , marito della Sig.ra e padre di , CP_6 Pt_2 Per_2 anziché respingerlo la Dott.ssa ascoltò le narrazioni del coniuge presunto violento e tanto Parte_1
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avvenne al chiaro fine di tutelare la presunta vittima di un presunto potenziale omicida» (cfr. verbale adunanza del 13/05/24)”;
- p. 3, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 24 del Codice Deontologico per aver Parte_1 preso in carico parallelamente ed individualmente l'Avv. , il Sig. e la figlia di Pt_2 CP_6 quest'ultimo, , ha comportato la violazione delle più basilari norme e principi del consenso Per_2 informato, alla base di ogni trattamento sanitario come nel caso di specie ai sensi dei principi esposti nell'Art. 1 della L. 219/17 […] la Dott.ssa non ha fornito informazioni adeguate e Parte_1 comprensibili circa le tre prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza […] a conferma della violazione del suddetto articolo, vi è la mancata acquisizione del consenso informato dell'Avv. , oltre all'acquisizione di un generico Pt_2
e non chiaro, quindi viziato, consenso informato del Sig. e Sig.ra in Controparte_7 Controparte_8 cui nei relativi moduli vi è indicata una non meglio precisata «consulenza psicologica (consulenza psicologica, psicoterapia, valutazione psicodiagnostica)». Consulenza psicologica, psicoterapia e valutazione psicodiagnostica sono tre interventi psicologici distinti e differenti. Tale acquisizione non chiara e viziata del consenso informato ha contribuito a rendere del tutto inefficaci e dannose le prestazioni psicologiche erogate fino a produrre anche uno stato di «simil isteria» nella stessa Dott.ssa così come dalla stessa affermato nelle sue prime memorie difensive”; Parte_1
- pp. 3 e 4, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 11 del Codice Deontologico poiché Parte_1 proprio le violazioni dell' Art. 26 e dell'Art. 24 hanno comportato la rivelazione di notizie e fatti appresi nei tre distinti interventi psicologici […] Vi è, altresì, violazione del segreto professionale allorquando l'incolpata rivela notizie, fatti e informazioni ovvero ha informato circa le prestazioni psicologiche in essere o passate a soggetti terzi quali presunti suoi conoscenti avvocati e/o colleghi, così come si evince dall'audio WhatsApp allegato alla segnalazione (in cui si rivolge ad un soggetto terzo presente con lei) e soprattutto dai messaggi intercorsi con l'Avv. e con il Sig. Pt_2 CP_6
(«Non mi contattate più voi...sento odore di falsità da tutte le parti») […]”;
- p. 4, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 5 del Codice Deontologico non ha Parte_1 riconoscendo i limiti della propria competenza. I dubbi e le certezze della Dott.ssa «Per Parte_1 la prima volta iniziai a pormi delle domande su chi fosse veramente questa persona e quale vantaggio avrebbe voluto trarre da questa storia» (memoria difensiva); «Compresi di essere stata raggirata e usata» (memoria difensiva); «Praticamente né marito né moglie avevano bisogno di terapia psicologica in quanto completamente incompatibili» (memoria difensiva); «Ma che problemi avete tutti e due?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva)”;
- pp. 5 e 6, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 25 del Codice Deontologico Parte_1 utilizzando impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone: «Comincio a
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vedere che ne sei ossessionata, ma non posso farci nulla (della menzogna)» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Disturbo paranoideo di personalità» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Mi dispiace per questa tua vita infelice dove parli solo attraverso codici. Davvero mi dispiace infinitamente» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Sei patetica figlia mia» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Tu hai seri problemi» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Se tu hai problemi, perché non hai fatto altro che minacciare, mettere nei guai tuo padre, tua sorella,
, forse con me finisce il gioco» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Ma CP_7 Per_2 che problemi avete tutti e due?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva) «Attenzione che fai danni al bambino» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); questi rappresentano solo alcune valutazioni e, addirittura, vi è anche una diagnosi nei confronti dell'Avv. utilizzati Pt_2 impropriamente, nello specifico per attaccare la paziente”;
- p. 6, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 38 del Codice Deontologico poiché la Parte_1 condotta generale e specifica tenuta dall'incolpata nel caso di specie lede sicuramente il decoro e la dignità professionale. Con il suo operato lede irrimediabilmente l'immagine della Categoria allorquando viola i più basilari principi alla base della Professione di Psicologo e relativi precetti deontologici. Il suo contegno generale valica qualsiasi limite imposto dal decoro professionale e del buon senso, lasciandosi andare a toni inaccettabili ed inqualificabili nei confronti dell'Avv. Pt_2
e del Sig. dovuti, probabilmente, come da lei stessa affermato, allo stato di «simil-isteria» CP_6 provocatole dall'Avv. . Qualche esempio di comportamento indecoroso, oltre agli scambi Pt_2 elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel capo e) relativo alla contestazione dell'Art. 25 del Codice Deontologico: «Ma siamo su scherzi a parte o cosa?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva); «Se ci vuoi raggiungere, saremmo felicissimi» (audio WhatsApp allegato alla Se segnalazione); «Sei patetica» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione)”.
Alla luce di quanto premesso, le doglianze della ricorrente, anche quando articolate con riferimento ai singoli profili di violazione deontologica, si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione delle medesime risultanze, non idonea a evidenziare vizi di legittimità, in assenza di evidenti aporie logiche o di scelte valutative manifestamente irragionevoli.
Ne consegue che il provvedimento impugnato resiste anche al controllo estrinseco di ragionevolezza, dovendo escludersi che le valutazioni disciplinari poste a fondamento della sanzione siano affette dai dedotti vizi.
5. A tutto quanto premesso consegue l'integrale rigetto del ricorso proposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa - complessità media, applicando gli onorari minimi in ragione della natura delle questioni in fatto e diritto trattate.
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PQM
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1) rigetta il ricorso
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giada Azadi Dott. Sergio Cassano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Terza Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente
Dott.ssa Cristina FASANO Giudice
Dott.ssa Giada AZADI Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.8972 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
«Atri istituti e leggi speciali – ricorso ex art. 17 L. n. 56/1989» vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Paccione, come da procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_2
Falzone, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
INTERVENUTO
1 N. R.G. 8972/2024
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 17 L. n. 56/1989, depositato in data 4 settembre 2024, la dott.ssa
[...] ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento: Parte_1
a) della delibera del Commissario Straordinario dell' del Controparte_1
16 giugno 2024, recante l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di trenta giorni;
b) delle sottostanti e correlate delibere commissariali n. 67 del 2 ottobre 2023 e n. 118 del 29 dicembre
2023, con le quali era stata disposta, rispettivamente, la nomina del dott. quale Persona_1 componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989 e la proroga di detto incarico.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che il procedimento disciplinare nei suoi confronti traeva origine da un esposto presentato in data 10 gennaio 2024 da , avente a oggetto Parte_2 presunte violazioni deontologiche commesse dalla professionista nell'ambito di rapporti terapeutici intrattenuti con più componenti di uno stesso nucleo familiare. A seguito dell'esposto, il Commissario
Straordinario disponeva l'avvio della fase istruttoria, affidandone lo svolgimento al Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, composto, tra gli altri, dal dott. , iscritto all'Ordine degli Persona_1
Psicologi della Regione Calabria e dipendente dell' . Parte_3
Con riferimento alle delibere impugnate, la dott.ssa ha articolato plurimi motivi di censura, Parte_1 che possono essere così sinteticamente riassunti.
In via preliminare, ha eccepito la nullità e/o l'illegittimità della delibera di nomina del dott.
[...]
quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 dell' Per_1 [...]
, nonché della delibera di proroga di detto incarico, assumendo Controparte_1 che la richiamata disposizione consentirebbe al Commissario Straordinario di nominare quali membri del Comitato esclusivamente professionisti iscritti all'Albo della medesima articolazione regionale, in conformità alle indicazioni contenute negli artt. 5 e 6 della legge n. 56/1989. In ragione di ciò, ha lamentato l'illegittimità della partecipazione al Comitato pugliese di un iscritto all'Ordine degli
Psicologi della Regione Calabria. Inoltre, ha denunciato la violazione dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e all'art. 14 legge regionale Calabria
19.03.2004, n. 11, per esser stato il dott. , in quanto dirigente pubblico a tempo pieno presso Per_1
l' , privo della necessaria autorizzazione allo svolgimento Parte_3 Parte_3 dell'incarico di cui trattasi, con conseguente incompatibilità soggettiva e illegittimità dell'intera fase istruttoria.
2 N. R.G. 8972/2024
Venendo alla delibera disciplinare, ne ha lamentato anzitutto la nullità e/o illegittimità per omesso esame dell'eccezione di incompatibilità del dott. , sollevata nel corso del procedimento Per_1 disciplinare, deducendo che il Commissario Straordinario aveva recepito le conclusioni del Comitato istruttorio acriticamente e senza assolvere all'obbligo di motivazione sullo stesso gravante.
Sotto ulteriore e concorrente profilo, ha censurato la nullità e/o l'illegittimità di tale delibera per la nullità e/o illegittimità del parere istruttorio reso dal ex art. 16, comma 4, della legge n. CP_3
56/1989, denunciando la violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto assoluto di istruttoria. Sul punto, ha lamentato in particolare: a) la violazione del diritto inviolabile di difesa, assumendo che il Comitato aveva espresso valutazioni di carattere “colpevolistico” senza adeguati accertamenti istruttori, senza audire i soggetti coinvolti e senza confrontarsi con le controdeduzioni difensive;
b) l'illegittimo utilizzo, quale fondamento della decisione sanzionatoria, dei messaggi
WhatsApp allegati all'esposto, dei quali la ricorrente aveva formalmente disconosciuto l'autenticità
e la completezza;
c) l'omessa pronuncia del Comitato sulla richiesta consulenza tecnica informatica finalizzata a verificare la genuinità dei messaggi in questione.
La ricorrente ha altresì dedotto l'illegittima mutazione dell'addebito disciplinare, assumendo che il provvedimento finale aveva fondato la sanzione su profili nuovi e diversi rispetto alle contestazioni originarie, con particolare riferimento alla valutazione dell'approccio terapeutico adottato dalla professionista e alla sua asserita inadeguatezza, violando il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e decisione finale.
Infine, ha censurato nel merito la sussistenza delle singole violazioni deontologiche contestate (artt.
26, 24, 11, 5, 25 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi), stante l'infondatezza delle stesse,
l'assenza di riscontri istruttori e l'illogicità della motivazione, concludendo per l'annullamento della delibera sanzionatoria.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il Consiglio dell'
[...]
, in persona del Commissario Straordinario p.t., che ha chiesto il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso, deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.
Nello specifico, il resistente ha preliminarmente eccepito la tardività e conseguente inammissibilità dell'impugnazione delle delibere di nomina e proroga del dott. (delibere n. 67 del 2 ottobre Per_1
2023 e n. 118 del 29 dicembre 2023), trattandosi di atti organizzativi soggetti a pubblicità legale e autonomamente impugnabili dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 56/1989. Ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto, peraltro, piena conoscenza della composizione del Comitato istruttorio mediante la comunicazione di avvio del procedimento
3 N. R.G. 8972/2024
disciplinare a suo carico, trasmessa in data 29 gennaio 2024, e non aveva attivato tempestivamente alcuna tutela giurisdizionale, donde la tardività dell'impugnazione. Parte_4
Ferma la valenza assorbente di quanto premesso, ha contestato anche nel merito la fondatezza delle censure articolate avverso tali delibere. Sul punto, ha dedotto che l' ha valenza Controparte_4 nazionale, essendo la territorialità riferibile unicamente agli organi dell' degli e non CP_1 CP_1 all'iscrizione dei professionisti, con conseguente piena legittimità della nomina quale membro del
Comitato pugliese ex art. 16, comma 4 di un iscritto a un altro Ordine regionale. Ancora, ha dedotto che il dott. era munito di formale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, rilasciata Per_1 dal proprio ente di appartenenza, escludendo pertanto ogni profilo di incompatibilità soggettiva.
Venendo, poi, all'asserita invalidità della delibera sanzionatoria, il resistente ha evidenziato, in primo luogo, che la stessa è stata adottata da un organo monocratico, ossia dal Commissario Straordinario, unico titolare del potere decisorio in materia disciplinare, svolgendo il Comitato ex art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 mere funzioni preistruttorie e di supporto, prive di autonomia decisionale. In tale prospettiva, ha sostenuto che la partecipazione del Comitato alla fase istruttoria preliminare – anche laddove ritenuta irregolare – risulterebbe inidonea a inficiare la validità del provvedimento finale, in quanto adottato dal Commissario Straordinario all'esito di una valutazione autonoma degli atti e delle difese dell'incolpata, donde l'insussistenza di denunciati vizi della delibera sanzionatoria, riconducibili ad asserite illegittimità della fase preistruttoria.
Ciò posto, ha escluso la sussistenza di qualsiasi violazione dell'obbligo di motivazione o del diritto di difesa, evidenziando che la ricorrente è stata posta in condizione di controdedurre, di essere assistita da un difensore e di produrre documentazione integrativa. Con particolare riferimento ai messaggi
WhatsApp, ha osservato che non vi era stato alcun formale disconoscimento da parte della ricorrente, che aveva reso una mera dichiarazione di impossibilità di verificarne l'autenticità. Indi, ha precisato che la richiesta di consulenza tecnica avrebbe avuto natura esplorativa e non obbligatoria, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione sull'adeguatezza dell'istruttoria svolta.
Quanto, infine, alle ulteriori censure articolate, ha sostenuto la carenza di qualsivoglia immutazione dell'addebito, permanendo l'identità del nucleo fattuale contestato, e che le valutazioni compiute dal sulle violazioni deontologiche rientrano nell'ambito della discrezionalità Controparte_5 tecnica di tale organo disciplinare, non sindacabile nel merito dal giudice ordinario in assenza di vizi logici o giuridici macroscopici.
All'esito della prima udienza (partecipata dai procuratori di entrambe le parti costituite, nonché dalla ricorrente personalmente, e nel corso della quale interveniva anche il Pubblico Ministero), il Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio per
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la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 28 novembre 2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
*****
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso le delibere del Commissario Straordinario dell' Controparte_1
n. 67 del 2 ottobre 2023 e n. 118 del 29 dicembre 2023, recanti, rispettivamente, la nomina e la proroga dell'incarico del dott. quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, Persona_1
L. n. 56/1989, poiché tardiva.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, sono immediatamente impugnabili – e non possono essere fatti valere solo in via derivata unitamente all'atto finale – gli atti presupposti che incidono in modo diretto e attuale sulla sfera giuridica dell'interessato, determinando un assetto procedimentale o organizzativo idoneo a spiegare effetti lesivi autonomi e indipendenti dall'esito del procedimento al quale accedono. In tale prospettiva, la stessa giurisprudenza ha chiarito che le determinazioni concernenti la composizione degli organi collegiali investiti di funzioni istruttorie, valutative o consultive integrano atti autonomamente lesivi, poiché idonei a incidere ab origine sulla legittimità del procedimento e sulle garanzie di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.
Ne consegue che, rispetto all'adozione di simili atti, l'interesse ad agire sorge nel momento stesso in cui l'interessato acquisisce piena conoscenza della composizione dell'organo ritenuto illegittimo, non potendo essere differito al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, attenendo la lesione dedotta alla struttura stessa del procedimento e alla correttezza dell'iter istruttorio espletato, e non esclusivamente all'adozione del provvedimento finale.
Alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto consegue, pertanto, la sua definitiva stabilizzazione, che preclude la possibilità di dedurne l'illegittimità in sede di impugnazione dell'atto finale.
Nel caso di specie, risulta evidente che le delibere presupposte impugnate, incidendo direttamente sull'organizzazione dell'ente e sulla composizione del Comitato chiamato a svolgere funzioni di supporto istruttorio in sede disciplinare, presentano natura di atti immediatamente lesivi e risultavano, pertanto, autonomamente impugnabili ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 56/1989, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro conoscenza legale o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dell'interessato.
Sotto tale profilo, anche a prescindere dalla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ordine,
è pacifico e provato che la ricorrente ha acquisito piena e diretta conoscenza della composizione del
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Comitato istruttorio quanto meno in data 29 gennaio 2024, allorché le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, nonché l'affidamento della fase preistruttoria, tra gli altri, al dott. (all. 3 fasc. resistente). Per_1
Nonostante ciò, la stessa ricorrente ha omesso di proporre tempestiva impugnazione delle delibere in esame, limitandosi a sollevare mere eccezioni in sede procedimentale e proponendo l'impugnazione unicamente in sede di gravame della delibera sanzionatoria finale, ossia in epoca ormai ampiamente successiva alla scadenza del termine di legge.
La mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti ne ha, pertanto, determinato la definitiva stabilizzazione, con conseguente inoppugnabilità degli stessi e preclusione alla possibilità di dedurne l'illegittimità in via derivata in sede di impugnazione dell'atto finale.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui l'interesse ad agire sarebbe sorto solo con l'adozione della sanzione disciplinare, atteso che la potenziale idoneità lesiva delle delibere presupposte era già concretamente percepibile dalla ricorrente, sotto il profilo della legittima composizione dell'organo preistruttorio, al momento della loro conoscenza (correlata all'apertura a suo carico dell'istruttoria disciplinare), sicché la mancata tempestiva impugnazione ne determina l'inoppugnabilità.
A tanto consegue l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione delle delibere n. 67/2023 e n.
118/2023 del Commissario Straordinario dell' . Controparte_1
Fermo restando la valenza assorbente delle considerazioni che precedono, è opportuno evidenziare che le censure sul punto articolate dalla ricorrente risultano, in ogni caso, infondate.
In particolare, non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 16, comma 4, della legge n. 56/1989 consentirebbe al Commissario Straordinario di nominare nel Comitato esclusivamente professionisti iscritti all'Albo della medesima articolazione territoriale (regionale o provinciale).
Tale interpretazione si pone in contrasto, da un lato, con il dato letterale della disposizione, che si limita a richiedere che i componenti del Comitato siano “iscritti nell'Albo”, senza introdurre alcuna limitazione di carattere territoriale. Dall'altro, con una lettura sistematica dell'impianto normativo della legge n. 56/1989, dalla quale emerge con chiarezza che i richiami agli artt. 5 e 6, invocati dalla ricorrente a sostegno della censura, attengono alla dimensione territoriale degli organi ordinistici e non al requisito soggettivo dell'iscrizione all'Albo, che ha valenza unitaria e nazionale.
Infatti, dalla lettura complessiva della legge n. 56/1989 si evince che: l'art. 4 istituisce l' CP_4 quale elenco unico dei professionisti abilitati all'esercizio della professione;
l'art. 5, pur
[...] prevedendo una struttura organizzativa regionale (e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, provinciale) dell'Ordine, non introduce una pluralità di Albi territorialmente distinti, ma si limita a disciplinare l'articolazione territoriale degli organi di governo dell'Ordine; l'art. 6 individua gli organi dell' e ne regola composizione e funzionamento, confermando che la territorialità rileva CP_1
6 N. R.G. 8972/2024
solo su piano organizzativo;
l'art. 7 subordina l'esercizio della professione all'iscrizione all'Albo, senza alcun riferimento a limiti territoriali di validità dell'iscrizione stessa, tanto che l'iscrizione in detto Albo unico legittima all'esercizio della professione sull'intero territorio nazionale e non nella sola articolazione territoriale di riferimento.
Quanto premesso rende chiaro che la territorialità attiene esclusivamente all'organizzazione e al funzionamento degli organi dell' mentre l'iscrizione all'Albo ha valenza unitaria e nazionale, CP_1 non costituendo requisito soggettivo limitativo ai fini della partecipazione alle attività previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 16, comma 4, L. n. 56/1989.
Parimenti, infondata è la dedotta incompatibilità del dott. , quale dipendente pubblico, con Per_1
l'incarico di componente del Comitato in questione, essendo acquisita in atti formale autorizzazione dello stesso allo svolgimento di detto incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza, idonea a superare i rilievi formulati ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (all. 4 fasc. resistente).
Ne consegue che, anche sotto il profilo sostanziale, le delibere presupposte di nomina e proroga del dott. quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989 non presentano i Per_1 denunciati profili di illegittimità.
2. Venendo alle censure afferenti alla delibera del Commissario Straordinario dell'
[...]
del 16 giugno 2024, le stesse sono infondate e devono essere rigettate Controparte_1 per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la nullità e/o illegittimità della delibera sanzionatoria per omessa pronuncia sull'eccezione di incompatibilità del dott. , sollevata nel corso del Persona_1 procedimento disciplinare, assumendo che tale omissione integrerebbe un vizio di motivazione e una violazione del diritto di difesa, in quanto il Straordinario avrebbe acriticamente recepito CP_5 le conclusioni del Comitato istruttorio senza procedere a una autonoma valutazione delle deduzioni difensive.
La censura non è fondata.
È pacifico che le delibere disciplinari adottate dagli Ordini professionali, pur incidendo su posizioni giuridiche soggettive dell'iscritto, costituiscono atti amministrativi e soggiacciono pertanto, quanto all'obbligo di motivazione, ai canoni propri di tale categoria. Il corretto assolvimento di tale obbligo deve essere, pertanto, valutato in relazione alla funzione dell'atto, al contenuto della decisione e al contesto procedimentale in cui esso si inserisce.
In tale prospettiva, la motivazione della delibera conclusiva del procedimento disciplinare, essendo preordinata a rendere conoscibili al destinatario le ragioni della sanzione irrogata e a consentire il successivo eventuale controllo giurisdizionale di legittimità, non impone all'autorità procedente la confutazione analitica e puntuale di tutte le deduzioni difensive, né l'esame espresso di ogni singola
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eccezione o deduzione sollevata dall'incolpato. È, invece, sufficiente che dal provvedimento emerga in modo chiaro e intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e la riconducibilità della decisione alle risultanze istruttorie acquisite.
In particolare, lo stesso obbligo di motivazione non comporta la necessità di una statuizione espressa e specifica su ogni eccezione di carattere procedimentale ovvero organizzativo, ivi comprese quelle relative alla composizione dell'organo istruttorio e alla legittimità soggettiva dei componenti del
Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, che assumono rilievo solo laddove risulti dimostrata l'idoneità del vizio denunciato a incidere direttamente sull'oggetto della decisione finale (impattando sull'esercizio del potere decisorio o causando un'effettiva compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato). In tal senso, la motivazione può risultare anche implicita o per relationem, purché il percorso argomentativo sia agevolmente ricostruibile e non affetto da manifeste aporie logiche.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né dimostrato che l'asserita incompatibilità del dott. , quale componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, abbia inciso in Per_1 concreto sull'esercizio del potere decisorio, determinando una compressione del diritto di difesa o un condizionamento dell'attività espletata. Le ulteriori censure di merito dalla stessa dedotte, esaminate nel prosieguo, attengono infatti alle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e non alle qualità soggettive del componente del Comitato di cui si assume l'incompatibilità, difettando pertanto ogni nesso causale tra il vizio denunciato e le doglianze prospettate.
Ne consegue che l'assenza, nella delibera impugnata, di un'autonoma statuizione sull'eccezione di incompatibilità di cui trattasi non è idonea, di per sé e in assenza della dimostrazione di una concreta incidenza sull'esercizio del potere decisorio o di una effettiva compressione del diritto di difesa, a determinare la nullità del provvedimento finale. Né può ritenersi che l'eccezione sollevata imponesse una specifica statuizione del , trattandosi di questione estranea all'oggetto Controparte_5 proprio del giudizio disciplinare, incentrato sull'accertamento delle violazioni deontologiche ascritte alla ricorrente.
Ciò posto, sembra opportuno rimarcare che la sussistenza di una concreta idoneità lesiva del vizio dedotto dalla ricorrente risulta astrattamente in contrasto con la struttura stessa del procedimento disciplinare, nonché concretamente esclusa, nel caso di specie, dal contenuto della gravata delibera sanzionatoria.
E invero, l'eccezione di incompatibilità sollevata attiene alla asserita incompatibilità soggettiva di un componente del Comitato ex art. 16, comma 4, L. n. 56/1989, che è organo privo di potere decisorio e titolare di mere funzioni istruttorie e di supporto. La delibera sanzionatoria è stata, invece, adottata da un organo monocratico, il Commissario Straordinario, unico titolare del potere di valutazione e
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decisione in materia disciplinare, all'esito di una autonoma ponderazione degli atti e delle difese dell'incolpata.
La separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante, nonché la diversa rilevanza dei profili afferenti alla composizione degli organi preposti all'esercizio di dette funzioni, risulta positivizzata dal Regolamento disciplinare dell' , il quale sancisce Controparte_1 espressamente la distinzione tra attività istruttoria e attività giudicante (art. 1, comma 2), attribuisce la titolarità esclusiva del potere decisorio all'organo giudicante (art. 11) e disciplina in modo tipizzato le ipotesi di astensione e ricusazione dei componenti degli organi disciplinari (art. 19), senza prevedere effetti invalidanti automatici sul provvedimento finale (cfr. Regolamento disciplinare dell' , adottato con deliberazione del Consiglio n. 96/2025 Controparte_1 del 3 ottobre 2025).
Tale assetto normativo conferma che eventuali profili soggettivi riferibili alla fase istruttoria non possono riflettersi automaticamente sull'atto conclusivo del procedimento, adottato da un organo diverso e dotato di piena autonomia valutativa, ma assumono autonomo rilievo unicamente nel caso in cui si traducano in una concreta compromissione delle garanzie difensive o abbiano un'effettiva incidenza sull'esercizio del potere decisorio, circostanze che nel caso di specie risultano sconfessate dal contenuto della delibera impugnata.
Dalla lettura dell'impugnata delibera n. 61 del 16 giugno 2024 emerge, infatti, che – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente a puntello della propria eccezione – il Commissario Straordinario ha proceduto, nel caso di specie, a una ricostruzione autonoma e puntuale dell'iter procedimentale, dando conto dell'avvio del procedimento disciplinare, delle memorie difensive presentate dalla ricorrente, dell'audizione personale della stessa, assistita dal difensore di fiducia, nonché delle ulteriori attività istruttorie svolte, prima di esaminare analiticamente i fatti contestati e le violazioni deontologiche ritenute sussistenti. La motivazione del provvedimento non si esaurisce, dunque, in un acritico recepimento del parere istruttorio del Comitato, ma si fonda su una valutazione propria e consapevole delle risultanze istruttorie e delle difese dell'incolpata.
Ne consegue che l'omessa statuizione espressa sull'eccezione afferente alla dedotta incompatibilità di un componente del Comitato istruttorio non comporta, nella fattispecie, la nullità o l'illegittimità della delibera sanzionatoria, essendo del tutto carente l'effettiva incidenza del vizio denunciato sul contenuto della decisione finale o sull'esercizio del potere disciplinare.
Ad abundatiam, va rilevato che, nella fattispecie, la sussistenza del vizio dedotto risulta, oltretutto, chiaramente esclusa in concreto, attesa l'insussistenza dell'asserita incompatibilità soggettiva del dott. , rispetto alla quale si richiamano le considerazioni in precedenza articolate. Per_1
A tutto quanto premesso consegue il rigetto della prima eccezione di nullità sollevata.
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2.2. La ricorrente ha ulteriormente dedotto la nullità e/o illegittimità della delibera sanzionatoria per asserita nullità e/o illegittimità del parere istruttorio reso dal Comitato ex art. 16, comma 4, L. n.
56/1989, denunciando la violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto assoluto di istruttoria.
Anche tali censure sono infondate.
Va preliminarmente ribadito che il parere istruttorio reso dal Comitato ex art. 16, comma 4, L. n.
56/1989 costituisce un atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva, funzionalmente preordinato all'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo competente alla decisione. Ne consegue che, come già ampiamente evidenziato, eventuali vizi afferenti alla fase istruttoria o a tale parere possono incidere sulla validità della delibera sanzionatoria solo laddove sia dimostrata una concreta incidenza sull'esercizio del potere decisorio o un'effettiva compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato.
Ciò posto, le singole censure possono essere esaminate nei termini che seguono.
Muovendo dalla doglianza afferente alla pretesa violazione del diritto di difesa e al dedotto difetto assoluto di istruttoria (articolata in via generale e con riferimento ai singoli addebiti disciplinari), la ricorrente ha assunto che il Comitato avrebbe espresso valutazioni di carattere “colpevolistico”, senza procedere a adeguati accertamenti istruttori, senza audire i soggetti coinvolti e senza confrontarsi con le controdeduzioni difensive.
La censura non coglie nel segno.
Dalla lettura degli atti e documenti acquisiti emerge che il procedimento disciplinare per cui è causa si è svolto nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dall'ordinamento. In particolare, la ricorrente è stata messa in condizione di conoscere gli addebiti, di presentare memorie difensive, di produrre documentazione e di essere personalmente sentita, con l'assistenza del proprio difensore di fiducia.
In ragione di ciò, lo stesso procedimento risulta del tutto conforme alla regolamentazione di settore, prevista dal Regolamento disciplinare dell' , il quale Controparte_1 assicura all'incolpato il diritto, nella fase istruttoria, di partecipare al procedimento, di interloquire sugli addebiti e di farsi assistere da un legale o da un collega iscritto all'Albo (artt. 7 e 8), mentre, nella fase decisoria, di essere convocato e ascoltato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (artt. 13 e 14). Tali disposizioni, lette sistematicamente, confermano che l'assetto procedimentale è strutturato in modo da garantire un contraddittorio effettivo e un adeguato esercizio del diritto di difesa, puntualmente assicurati anche nel caso di specie.
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Né l'ordinamento disciplinare impone, in via generale, l'audizione di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda o l'espletamento di specifici mezzi istruttori, rimettendo tali scelte alla discrezionalità tecnica dell'organo istruttorio e, in ultima analisi, dell'organo giudicante, come coerentemente desumibile dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate.
In tale prospettiva, le doglianze articolate dalla ricorrente, pur formalmente prospettate come vizi del parere istruttorio e del procedimento disciplinare, si sostanziano, in realtà, nella contestazione del mancato puntuale esame di tutte le argomentazioni difensive svolte nel corso del procedimento e dell'assenza di una risposta analitica alle numerose osservazioni formulate dalla dott.ssa Parte_1
Tuttavia, come in precedenza evidenziato, la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato e il correlato obbligo di motivazione delle delibere disciplinari non implicano l'obbligo dell'organo procedente di confutare in modo espresso e dettagliato ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che da una lettura complessiva della motivazione emerga che le difese dell'incolpato siano state conosciute, considerate e valutate nel loro nucleo essenziale.
Nel caso di specie, dall'esame del parere istruttorio e, soprattutto, della delibera sanzionatoria risulta evidente che le linee difensive articolate dalla ricorrente sono state ricostruite e adeguatamente prese in considerazione, seppure non mediante una risposta atomistica a ciascuna delle singole censure sollevate. La scelta di non replicare puntualmente a tutte le deduzioni difensive non integra, di per sé, un difetto assoluto di istruttoria, né una violazione del diritto di difesa, risultando coerente con la natura e la funzione del procedimento disciplinare e con un criterio di economia procedimentale.
A fronte di ciò, le medesime doglianze, nella parte in cui insistono sull'omessa valutazione di singoli profili fattuali ovvero argomentativi, pur formalmente prospettate come vizi del parere istruttorio, si risolvono peraltro, in larga parte, nella contestazione delle valutazioni compiute e nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, sollecitando un riesame del merito dell'azione disciplinare.
A tanto consegue il rigetto dell'articolata censura.
Parimenti infondata è la doglianza afferente all'utilizzo dei messaggi WhatsApp allegati all'esposto quale fondamento della decisione sanzionatoria.
Dagli atti del procedimento emerge, in primo luogo, che i messaggi in questione non sono stati oggetto di un formale disconoscimento da parte della ricorrente, ma soltanto di una generica dichiarazione di impossibilità di verificarne la completezza e la genuinità, priva di specifiche contestazioni puntuali sul contenuto o sulla riferibilità degli stessi. In secondo luogo, risulta che gli stessi messaggi (ai quali fa riferimento anche la ricorrente nella propria memoria difensiva) non sono stati utilizzati quali prove tecniche autonome, ma quali elementi indiziari e contestuali, inseriti in un più ampio compendio istruttorio e valutati unitamente agli ulteriori elementi acquisiti.
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Il loro utilizzo rientra, pertanto, nell'ambito della valutazione discrezionale degli elementi istruttori, senza che la mera dichiarazione di non poterne verificare l'autenticità o la completezza possa, di per sé, imporne l'esclusione o determinare l'illegittimità dell'istruttoria, difettando dimostrazione alcuna della loro inattendibilità o della loro decisività esclusiva ai fini della decisione.
Analoghe considerazioni devono rendersi quanto all'omessa pronuncia del Comitato sulla richiesta di consulenza tecnica informatica finalizzata a verificare la genuinità dei messaggi WhatsApp.
Sul punto, va osservato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio valutativo rimesso alla discrezionalità dell'organo procedente, la cui ammissione non è doverosa ove l'autorità ritenga di disporre di elementi sufficienti per la decisione.
Nel caso di specie, la richiesta di consulenza tecnica si atteggia, invero, come volta a supplire a una carenza probatoria e a introdurre un accertamento della natura esplorativa.
Ne consegue che, in assenza della dimostrazione della sua indispensabilità ai fini della decisione, la mancata ammissione della consulenza tecnica informatica non integra un vizio di istruttoria, né una violazione del diritto di difesa.
Di tal che anche tali ulteriori censure non possono trovare accoglimento.
Venendo, infine, alla dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità del procedimento disciplinare, nonché al denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, tali censure
(parimenti articolate in via generale e con riferimento ai singoli addebiti disciplinari) non colgono nel segno.
I principi sopra richiamati costituiscono, come noto, parametri di legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, il cui sindacato non può risolversi in un riesame del merito delle valutazioni compiute dall'autorità disciplinare, ma è limitato alla sola verifica della non manifesta illogicità, arbitrarietà o incoerenza del percorso decisionale.
Nel caso di specie, la delibera sanzionatoria delinea un iter argomentativo coerente e progressivo, fondato su elementi istruttori puntualmente richiamati e valutati in modo non contraddittorio.
Non risulta, in particolare, ravvisabile alcuna violazione del principio di ragionevolezza, atteso che le valutazioni espresse si pongono in rapporto di congruità logica con i fatti accertati, né del principio di logicità, non emergendo salti argomentativi, aporie motivazionali o affermazioni reciprocamente incompatibili. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, la censura è formulata in termini generici e si risolve, comunque, nella contestazione dell'apprezzamento discrezionale operato dall'organo disciplinare, non sindacabile in questa sede in assenza di evidenti profili di abnormità o sproporzione. Infine, il denunciato eccesso di potere per contraddittorietà non risulta in alcun modo specificamente individuato, non avendo la ricorrente indicato delle concrete e puntuali
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antinomie interne al percorso istruttorio o decisionale (comunque non ravvisabili), ma essendosi limitata a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite.
Ne deriva il rigetto anche degli anzidetti motivi di gravame.
3. La ricorrente ha dedotto, ancora, l'illegittima mutazione dell'addebito disciplinare, assumendo che il provvedimento sanzionatorio avrebbe fondato la decisione su profili nuovi e diversi rispetto alle contestazioni originariamente formulate, con particolare riguardo alla valutazione dell'approccio terapeutico adottato dalla professionista e alla sua asserita inadeguatezza, in violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione finale, nonché del diritto di difesa.
La censura non è fondata.
Nel procedimento disciplinare l'immutazione dell'addebito è configurabile solo allorché la decisione finale si fondi su fatti storici nuovi, ontologicamente diversi da quelli oggetto della contestazione, tali da determinare una sorpresa difensiva e da impedire all'incolpato un adeguato esercizio del diritto di difesa. Non integra, invece, un'illegittima mutazione dell'addebito la diversa qualificazione giuridica dei fatti già contestati, né l'approfondimento valutativo degli stessi alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento. Di tal che, in altri termini, ciò che rileva ai fini della legittimità del procedimento non è l'identità formale delle espressioni utilizzate nella contestazione e nella decisione finale, ma la sostanziale coincidenza del nucleo fattuale posto a fondamento dell'azione disciplinare e la possibilità, per l'incolpato, di difendersi efficacemente rispetto ad esso.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti complessivamente acquisiti emerge che il provvedimento sanzionatorio non ha introdotto nuovi fatti rispetto a quelli oggetto della contestazione originaria, ma si è limitato a sviluppare e valutare, in modo più articolato, i medesimi comportamenti già contestati alla ricorrente, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle stesse difese svolte dall'incolpata.
Le considerazioni svolte in ordine all'approccio terapeutico adottato e alla sua adeguatezza non costituiscono, pertanto, un autonomo e nuovo addebito disciplinare, ma si inseriscono coerentemente nell'ambito della valutazione dei fatti già contestati, quali elementi qualificanti della condotta oggetto di scrutinio disciplinare.
Né risulta che tale sviluppo valutativo abbia determinato una compressione del diritto di difesa, avendo la ricorrente avuto piena conoscenza dei fatti contestati fin dall'avvio del procedimento ed essendo stata posta in condizione di interloquire sugli stessi, di articolare compiutamente le proprie difese e di produrre documentazione a sostegno delle proprie tesi.
Deve, pertanto, escludersi che il provvedimento sanzionatorio abbia operato una mutazione dell'addebito in senso proprio, risolvendosi la censura in una contestazione delle valutazioni di merito operate dall'autorità disciplinare.
La doglianza va, quindi, respinta.
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4. In ultimo, sembra opportuno rimarcare che, anche sotto il profilo del merito delle valutazioni disciplinari, le censure articolate dalla ricorrente non portano a evidenza profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà tali da giustificare un intervento demolitorio della delibera impugnata.
Come già rilevato, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse dall'organo disciplinare non può tradursi in una sostituzione del giudice all'autorità competente, ma è limitato alla verifica della coerenza logica del percorso motivazionale e della sua non manifesta arbitrarietà.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva della delibera sanzionatoria emerge una ricostruzione dei fatti coerente, fondata su tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento disciplinare e su un apprezzamento non incongruo delle condotte contestate. In particolare, nitida risulta la valutazione anche delle circostanze dedotte dalla ricorrente in sede di memoria difensiva e di audizione, evidenza che plasticamente conferma non solo il corretto esercizio del diritto di difesa dell'incolpata, ma anche l'impossibilità di ravvisare nell'impugnata delibera il mero recepimento della prospettazione di cui all'esposto presentato.
A conferma di ciò si vedano, a titolo esemplificativo, i seguenti passaggi della delibera impugnata:
- pp. 2 e 3, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 26 del Codice Deontologico perché Parte_1 non avrebbe dovuto prendere in carico né la segnalante, Avv. , né il Sig. , ex marito Pt_2 CP_6 della segnalante […] l'intervento psicologico parallelo e distinto su tre soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare ha provocato un inesorabile conflitto di interessi nella professionista tanto da interferire con la natura e l'efficacia delle prestazioni psicologiche, rendendole inadeguate e dannose alle persone cui sono rivolte, tanto da costringere l'Avv. e il Sig. ad interrompere il Pt_2 CP_6 loro (individuale e parallelo) rapporto professionale, evitando e ritardando il ricorso a un intervento psicologico adeguato mettendo a rischio la propria salute psicologica, motivo per cui si erano rivolti alla Dott.ssa […] nel caso di specie, l'Avv. non sapeva che il marito era stato Parte_1 Pt_2 preso in carico dalla Dott.ssa così come la stessa professionista non sapeva, inizialmente, Parte_1 che il Sig. fosse il marito della sua paziente Avv. . Inoltre, l'Avv. , così CP_6 Pt_2 Pt_2 come confermato dalla stessa Dott.ssa aveva riferito nelle sedute psicologiche «Arrivò in Parte_1 terapia raccontandomi delle molestie e delle violenze psicologiche subite» (dal parte del marito Sig.
, cfr. controdeduzioni del 26/02/24) configurando l'ipotesi di reato ex Art. 572 c.p. e per tale CP_6 motivo la Dott.ssa avrebbe avuto l'obbligo di referto all'Autorità Giudiziaria ex Art. 365 Parte_1
c.p. Non solo non ha refertato all'Autorità Giudiziaria, ma la Dott.ssa ha continuato la Parte_1 presa in carico del Sig. , all'insaputa della moglie Avv. , nonostante le riferite CP_6 Pt_2 violenze «Pertanto, quando si palesò il Sig. , marito della Sig.ra e padre di , CP_6 Pt_2 Per_2 anziché respingerlo la Dott.ssa ascoltò le narrazioni del coniuge presunto violento e tanto Parte_1
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avvenne al chiaro fine di tutelare la presunta vittima di un presunto potenziale omicida» (cfr. verbale adunanza del 13/05/24)”;
- p. 3, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 24 del Codice Deontologico per aver Parte_1 preso in carico parallelamente ed individualmente l'Avv. , il Sig. e la figlia di Pt_2 CP_6 quest'ultimo, , ha comportato la violazione delle più basilari norme e principi del consenso Per_2 informato, alla base di ogni trattamento sanitario come nel caso di specie ai sensi dei principi esposti nell'Art. 1 della L. 219/17 […] la Dott.ssa non ha fornito informazioni adeguate e Parte_1 comprensibili circa le tre prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza […] a conferma della violazione del suddetto articolo, vi è la mancata acquisizione del consenso informato dell'Avv. , oltre all'acquisizione di un generico Pt_2
e non chiaro, quindi viziato, consenso informato del Sig. e Sig.ra in Controparte_7 Controparte_8 cui nei relativi moduli vi è indicata una non meglio precisata «consulenza psicologica (consulenza psicologica, psicoterapia, valutazione psicodiagnostica)». Consulenza psicologica, psicoterapia e valutazione psicodiagnostica sono tre interventi psicologici distinti e differenti. Tale acquisizione non chiara e viziata del consenso informato ha contribuito a rendere del tutto inefficaci e dannose le prestazioni psicologiche erogate fino a produrre anche uno stato di «simil isteria» nella stessa Dott.ssa così come dalla stessa affermato nelle sue prime memorie difensive”; Parte_1
- pp. 3 e 4, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 11 del Codice Deontologico poiché Parte_1 proprio le violazioni dell' Art. 26 e dell'Art. 24 hanno comportato la rivelazione di notizie e fatti appresi nei tre distinti interventi psicologici […] Vi è, altresì, violazione del segreto professionale allorquando l'incolpata rivela notizie, fatti e informazioni ovvero ha informato circa le prestazioni psicologiche in essere o passate a soggetti terzi quali presunti suoi conoscenti avvocati e/o colleghi, così come si evince dall'audio WhatsApp allegato alla segnalazione (in cui si rivolge ad un soggetto terzo presente con lei) e soprattutto dai messaggi intercorsi con l'Avv. e con il Sig. Pt_2 CP_6
(«Non mi contattate più voi...sento odore di falsità da tutte le parti») […]”;
- p. 4, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 5 del Codice Deontologico non ha Parte_1 riconoscendo i limiti della propria competenza. I dubbi e le certezze della Dott.ssa «Per Parte_1 la prima volta iniziai a pormi delle domande su chi fosse veramente questa persona e quale vantaggio avrebbe voluto trarre da questa storia» (memoria difensiva); «Compresi di essere stata raggirata e usata» (memoria difensiva); «Praticamente né marito né moglie avevano bisogno di terapia psicologica in quanto completamente incompatibili» (memoria difensiva); «Ma che problemi avete tutti e due?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva)”;
- pp. 5 e 6, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 25 del Codice Deontologico Parte_1 utilizzando impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone: «Comincio a
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vedere che ne sei ossessionata, ma non posso farci nulla (della menzogna)» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Disturbo paranoideo di personalità» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Mi dispiace per questa tua vita infelice dove parli solo attraverso codici. Davvero mi dispiace infinitamente» (WhatsApp allegato alla segnalazione); «Sei patetica figlia mia» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Tu hai seri problemi» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Se tu hai problemi, perché non hai fatto altro che minacciare, mettere nei guai tuo padre, tua sorella,
, forse con me finisce il gioco» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); «Ma CP_7 Per_2 che problemi avete tutti e due?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva) «Attenzione che fai danni al bambino» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione); questi rappresentano solo alcune valutazioni e, addirittura, vi è anche una diagnosi nei confronti dell'Avv. utilizzati Pt_2 impropriamente, nello specifico per attaccare la paziente”;
- p. 6, dove si legge: “la Dott.ssa ha violato l'Art. 38 del Codice Deontologico poiché la Parte_1 condotta generale e specifica tenuta dall'incolpata nel caso di specie lede sicuramente il decoro e la dignità professionale. Con il suo operato lede irrimediabilmente l'immagine della Categoria allorquando viola i più basilari principi alla base della Professione di Psicologo e relativi precetti deontologici. Il suo contegno generale valica qualsiasi limite imposto dal decoro professionale e del buon senso, lasciandosi andare a toni inaccettabili ed inqualificabili nei confronti dell'Avv. Pt_2
e del Sig. dovuti, probabilmente, come da lei stessa affermato, allo stato di «simil-isteria» CP_6 provocatole dall'Avv. . Qualche esempio di comportamento indecoroso, oltre agli scambi Pt_2 elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel capo e) relativo alla contestazione dell'Art. 25 del Codice Deontologico: «Ma siamo su scherzi a parte o cosa?» (WhatsApp allegato alla memoria difensiva); «Se ci vuoi raggiungere, saremmo felicissimi» (audio WhatsApp allegato alla Se segnalazione); «Sei patetica» (audio WhatsApp allegato alla segnalazione)”.
Alla luce di quanto premesso, le doglianze della ricorrente, anche quando articolate con riferimento ai singoli profili di violazione deontologica, si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione delle medesime risultanze, non idonea a evidenziare vizi di legittimità, in assenza di evidenti aporie logiche o di scelte valutative manifestamente irragionevoli.
Ne consegue che il provvedimento impugnato resiste anche al controllo estrinseco di ragionevolezza, dovendo escludersi che le valutazioni disciplinari poste a fondamento della sanzione siano affette dai dedotti vizi.
5. A tutto quanto premesso consegue l'integrale rigetto del ricorso proposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa - complessità media, applicando gli onorari minimi in ragione della natura delle questioni in fatto e diritto trattate.
16 N. R.G. 8972/2024
PQM
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1) rigetta il ricorso
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giada Azadi Dott. Sergio Cassano
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