Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 4Articolo 6
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11 marzo 1989
Art. 5. (Istituzione dell'ordine degli psicologi) 2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.
Esso e' strutturato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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