Articolo 18 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 16Articolo 19
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11 marzo 1989
Art. 18. (Termini per la presentazione dei ricorsi) 1. I ricorsi di cui all'art. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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