Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2026REG.PROV.COLL.
N. 03031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Molfetta, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Puglia e Comando della Polizia Locale del Comune di Molfetta, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1314/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. DA AM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La controversia ha ad oggetto la nota prot. n. 51984 del 14.9.2017 del Comune di Molfetta relativa all’ordinanza di demolizione e riporto in pristino, relativa al supposto illecito edilizio inerente il fondo rustico posto a Molfetta alla Contrada ‘Le Difese’, catastalmente individuato al fg. 1, p.lla 245 (N.C.T.).
2 - Avverso il citato provvedimento, unitamente alle note prot. nn. 24333 del 02.05.2017, 26969 del 15.5.2017 e 36017 del 23.6.2017 del Comune ed al verbale di sopralluogo effettuato il 01.06.2017, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, lamentando l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
3 - Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso in primo grado.
L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale decisione per i motivi di seguito esaminati.
4 - Con l’atto di appello, la sentenza del T.a.r. Puglia è contestata deducendo: Error in iudicando per violazione degli artt. 3, comma 1, lett. 6 e.5), 6, comma 1, lett. e-bis ed e-ter, 10 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 146 del d.lgs. n. 42/2004 e 55 del Codice della navigazione, nonché dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, manifesta contraddittorietà e disparità di trattamento.
Per l’appellante, tutti gli interventi ritenuti abusivi con l’ordinanza di demolizione impugnata sono riconducibili nell’alveo dell’edilizia libera, non determinando alcun incremento di volumetria.
Con l’impugnazione in esame si insiste nel sostenere che il provvedimento impugnato muoverebbe dall’erroneo presupposto che ciascuno dei manufatti costituisca costruzione di nuova opera, per la quale si rendeva necessario il preventivo rilascio di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici. Invece, secondo l’appellante, tutte le opere di cui è stata accertata la presenza nel corso del sopralluogo sarebbero estranee all’ambito degli interventi edilizi per i quali la legge impone il rilascio di titoli abilitativi (sia edilizi, sia paesaggistici), trattandosi di manufatti di dimensioni modestissime ed amovibili, destinati ad un utilizzo meramente contingente e temporaneo, che non comporterebbero, quindi, nessuna trasformazione permanente del suolo né, tantomeno, alcun vulnus al paesaggio ed all’ambiente circostante.
4.1 - La Difesa Erariale si è costituita in giudizio per difendere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, depositando successivamente memoria difensiva.
4.2 - Il Comune di Molfetta si è costituito in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso in appello, depositando successiva memoria difensiva.
4.3 – In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale, in quanto si controverte dell’assenza pure dell’autorizzazione paesaggistica asseritamente necessaria ai fini della realizzazione degli interventi sanzionati con il provvedimento impugnato.
4.4 – Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della memoria comunale del 13.12.2025, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a. E’ invece irrilevante la documentazione prodotta dalla stessa parte in data 4.12.2025.
5 - L’appello è infondato.
Il provvedimento di demolizione impugnato è stato preceduto dall’accertamento dello stato dei luoghi dal quale è emersa l’esecuzione, senza titolo, delle seguenti opere: “1) A Sud-Ovest del fondo rustico vi è un vano deposito/ripostiglio dalle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00 ed altezza di mt. 2,30, chiuso e coperto con pannellature coibentate; 2) A circa mt. 7,70 dal ripostiglio/deposito di cui al punto 1, vi è un ulteriore vano dalle dimensioni di mt. 1,60 x 1,30, chiuso e coperto con doghe in legno; 3) A Sud, a circa mt. 10,30 dal confine di proprietà e mt. 1,90 dal confine Ovest, vi sono n. 2 manufatti adiacenti, ortogonali e indipendenti fra loro, di cui uno dalle dimensioni di mt. 1,60 x 1,60 e l’altro di mt. 2,50 x 1,50, altezza pari a mt. 2,40, adibiti entrambi a vani w.c.; 4) Modulo abitativo prefabbricato su ruote, dalle dimensioni di mt. 8,60 x 2,90 …; 5) Zona d’ombra lignea, retrostante il modulo prefabbricato di cui sopra, dalle dimensioni di mt. 15,85 x 3,20, con copertura a falda. Al di sotto della zona d’ombra, adiacente al muro di confine per tutta la sua lunghezza vi è una cucina in muratura, con lavello, priva di elettrodomestici e ante; 6) Zona d’ombra lignea adiacente il modulo prefabbricato di cui sopra, dalle dimensioni di mt. 10,30 x 5,10, con copertura a doppia falda; 7) Forno per alimenti, dalle dimensioni di mt. 2,20 x 2,20; 8) In corrispondenza del varco di accesso al fondo, ad Ovest, vi è un impianto di depurazione Imhoff; 9) L’area, a forma rettangolare, dalle dimensioni di circa mt. 30,00 x 11,00 in cui ricadono le opere, meglio descritte ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è pavimentata con ceramica”.
Con nota prot. n. 36017 del 23.6.2017 l’amministrazione ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento sanzionatorio, “rilevato che il sopralluogo fa seguito ad una preliminare attività istruttoria espletata dall’Ufficio dalla quale è emerso che le opere poste in essere e meglio esplicitate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, risultano prive di titolo abilitativo e comunque carenti sia dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto le stesse ricadono all’interno della fascia di 300 mt. dalla linea di costa sia del nulla-osta da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta, ai sensi dell’art. 55 del C.d.N., per le opere che ricadono entro la zona dei 30 mt. dal demanio marittimo”.
5.1 - Correttamente il Tar ha rilevato che le opere, per la loro tipologia e funzione, nonché per la stretta vicinanza spaziale, risultano tutte unitariamente strumentali ad un’unica necessità abitativa, risultando idonee, nel loro complesso, a soddisfare esigenze residenziali: infatti, alcune delle opere sono strumentali al soddisfacimento dei bisogni alimentari e di cottura; altre a quelle di “dimora” e soggiorno in senso stretto (la roulotte e le zone d’ombra); altre a esigenze igieniche (i due locali w.c. e l’impianto di depurazione Imhoff).
5.2 - Al riguardo, deve osservarsi che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento.
In questo senso, la giurisprudenza ha ribadito che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato deve essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Cons. Stato, VI, sent. 6 giugno 2012, n. n. 3330). Di eguale tenore la giurisprudenza penale, secondo cui: “non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato” (Corte Cass. Pen., III, sent. 23 febbraio 2017, n. 8885).
7 – Deve essere disattesa anche la prospettata natura meramente temporanea delle opere in questione, dal momento che, per quel che consta, le stesse permangono in loco da anni.
In ogni caso, sotto il profilo giuridico, si osserva come si sia ormai consolidato l’orientamento in base al quale si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016). Ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico, non possono essere quindi considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, e l'alterazione del territorio non può essere considerata né temporanea né precaria né irrilevante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015).
7.1 – Non rileva infine la presenza in loco di manufatti similari, non avendo parte appellante compiutamente descritto gli stessi al fine di poterli comparare a quelli oggetto di causa e, in ogni caso, non potendosi ritenere legittime le opere per cui è causa laddove in loco siano in ipotesi presenti analoghe strutture senza titolo.
8 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in €3.000, oltre accessori come per legge, da corrispondere in parti uguali alle parti appellate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
CL TE, Presidente
DA AM, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AM | CL TE |
IL SEGRETARIO