CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42853 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI PI IG nato a [...] il [...] LI UA nato a [...] il [...] VA SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore avv.to De Pascale il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 3-11-2022, rideterminava la pena inflitta a PE AL e AL OR in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggravata agli stessi rispettivamente ascritti ad anni 7 di reclusione ed C 2000 di multa per il primo e ad anni 5, mesi 5, giorni 10 ed C 1600 di multa per il secondo, confermando la condanna alle pene di legge nei confronti di Di TO LU ritenuto responsabile del delitto di detenzione aggravata di arma. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42853 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati avv.to de Pascale;
nell'interesse del AL deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., carenza di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti del metodo mafioso e delle più persone riunite. Nell'interesse del PE lamentava vizio di motivazione in ordine all'errato calcolo della pena posto che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, la corte di appello avrebbe dovuto ridurre la pena a seguito dell'aumento per la ritenuta aggravante speciale. 2.1 Nell'interesse del Di TO si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione delle norme processuali penali e difetto di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità del collaboratore IE ed alla ritenuta esistenza di riscontri esterni, che, invece, erano inesistenti ovvero frutto di travisamenti;
al proposito venivano criticate le conversazioni dalle quali il collegio di appello aveva ricavato l'esistenza dei riscontri, confutandole singolarmente, segnalata l'assenza di servizi di osservazione in occasione della presunta consegna dell'arma o del ritiro della stessa nonché la presenza di altro soggetto coinvolto nei medesimi traffici illeciti, tale Guerra, nello stesso stabile del Di TO ove il VE si era recato;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per mancata correlazione tra accusa e sentenza;
- violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. in assenza di qualsiasi dimostrazione della consapevolezza del Di TO di agevolare il clan, essendo emersi solo rapporti di conoscenza tra il ricorrente con IE e RO;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena posto che, rispondendo il Di TO del delitto di cui all'art. 10 L.479/1974, detenzione di arma comune da sparo, la sanzione andava ridotta di un terzo e stabilita nella forbice edittale compresa tra mesi 8 ed anni 5 e mesi 5 che doveva fare ritenere errata la determinazione in anni 3 di reclusione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. e violazione dell'art. 63 cod.pen. posto che a seguito del bilanciamento in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, l'aumento per l'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. non poteva essere superiore ad un terzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi avanzati nell'interesse del AL sono manifestamente infondati ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 2 15/10/2021, Rv. 282413 - 01). Ne consegue affermarsi che a seguito della rinuncia a tutti i motivi in punto responsabilità, come affermato nello stesso ricorso e ricavabile dalla sentenza, alcun obbligo aveva la corte di appello nel dovere motivare la presenza delle circostanze. 2. Anche il ricorso del PE, che pur lamentando difetto di motivazione rappresenta in realtà una violazione di legge nella determinazione della pena, è manifestamente infondato;
la corte di appello, con il calcolo esposto a pagina 11 della motivazione di secondo grado, ha, dapprima, effettuato il bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti del secondo comma dell'art. 629 cod.pen. e la recidiva e, poi, sulla pena base di anni 5 di reclusione ed C 1000 di multa, operato l'aumento per l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bisl cod.pen.. Tale calcolo si profila corretto alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01 imp. Cena). Il principio risulta anche più recentemente ribadito da quella pronuncia secondo cui le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata" (Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 01). Corretta appare pertanto la valutazione della corte di appello che, dopo avere effettuato il bilanciamento nei termini dell'equivalenza, aumentava la pena per l'aggravante rafforzata di cui all'art. 416 bis1 cod.pen.. 2.1 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti AL e PE al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3. Il primo motivo del ricorso Di TO è fondato. Deve innanzi tutto evidenziarsi come il ragionamento probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dai giudici di primo e secondo grado sia parzialmente differente;
ed invero, il tribunale, nelle osservazioni svolte alle pagine 26 e seguenti della pronuncia di primo grado, evidenziava come l'affermazione di responsabilità trovasse fondamento nella stessa lettura delle conversazioni intercettate dalla quali risultava emergere che IE e RO dopo avere prelevato una arma, definita nelle stesse interlocuzioni con l'appellativo "chiattona", procedevano prima alla consegna della stessa in un'abitazione individuata in quella del Di TO e, successivamente, al suo ritiro. Tuttavia, come segnalato già nei motivi di appello, benchè a pagina 36 della sentenza del tribunale 3 r l'oggetto identificato con l'appellativo "chiattona" fosse stato individuato in " una pistola con un tiratore più grande", nelle pagine successive si attribuiva al Di TO la responsabilità per la detenzione illecita di un'arma diversa e cioè un fucile a pompa. 3.1 Chiamato a risolvere tale dubbio, oltre ad altre doglianze esposte nei motivi di appello, il giudice di secondo grado mutava la valutazione complessiva del materiale probatorio ritenendo che, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, dovessero porsi quale elemento principale non il contenuto delle intercettazioni bensì le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia VE, dovendo le risultanze delle intercettazioni valere soltanto come riscontri esterni individualizzanti. Inoltre, lo stesso giudice di appello, a pagina 8 della motivazione, escludeva rilevanza ad una circostanza pure sottolineata dal giudice di prime cure, individuata dal passaggio dell'autovettura del collaboratore presso l'abitazione del Di TO rilevata dal sistema GPS il 26 marzo 2018 posto che, tale dato, confliggeva con quella ricostruzione dei fatti secondo la quale il fucile sarebbe stato consegnato e prelevato sempre utilizzando una diversa autovettura, una Lancia Y10, in uso al venditore dell'arma. Nella ricostruzione del secondo giudice, pertanto, le intercettazioni unite ai dati del sistema GPS perdevano il carattere probatorio loro attribuito dalla pronuncia del tribunale, finendo per essere valorizzate quali semplici elementi di riscontro, alla dichiarazione accusatoria del collaboratore. 3.2 Sul punto però i motivi di ricorso che contestano l'esistenza di adeguati riscontri di tipo individualizzante alla chiamata del VE paiono fondati;
ed invero, nel caso in esame, i riscontri evidenziati dal giudice di appello a pagina 6 e seguenti della sentenza impugnata appaiono privi del valore individualizzante risolvendosi nella valutazione di alcune conversazioni che vedono autore sempre lo stesso IE, e cioè il medesimo collaboratore di giustizia poi chiamante in correità, e dalle quali può desumersi che lo stesso, anche dopo avere interloquito con il RO, avesse intenzione di recarsi presso un soggetto denominato "parente" presso il quale doveva svolgere un innominato "servizio". Manca però qualsiasi coinvolgimento diretto del Di TO nelle predette conversazioni e nei fatti e qualsiasi elemento che, quantomeno allo stato, ricolleghi il predetto ricorrente alla detenzione di quell'arma che gli sarebbe stata consegnata da IE anche nell'interesse dei RO. Invero, nella autonoma valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello in senso parzialmente difforme da quello di primo grado: alcuna conversazione che vede direttamente coinvolto il Di TO è stata valorizzata;
non vi è alcun riferimento alla prima consegna ed al successivo prelievo delle armi presso quell'abitazione; manca qualsiasi indicazione dell'operazione denominata "servizio" che doveva essere svolta. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli perché attraverso un'ulteriore analisi del materiale probatorio valuti se siano sussistenti riscontri estrinseci individualizzanti nei confronti del ricorrente ovvero se, 4 r Roma, 17 ottobre 2024 IL CONSIGLI conformemente a quanto esposto dal tribunale, possa valorizzarsi altro materiale risultante dalle conversazioni intercettate da porre a fondamento della dichiarazione di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di TO LU con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di PE AL e AL OR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. LA PRESIDENTE NN VE
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore avv.to De Pascale il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 3-11-2022, rideterminava la pena inflitta a PE AL e AL OR in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggravata agli stessi rispettivamente ascritti ad anni 7 di reclusione ed C 2000 di multa per il primo e ad anni 5, mesi 5, giorni 10 ed C 1600 di multa per il secondo, confermando la condanna alle pene di legge nei confronti di Di TO LU ritenuto responsabile del delitto di detenzione aggravata di arma. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42853 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati avv.to de Pascale;
nell'interesse del AL deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., carenza di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti del metodo mafioso e delle più persone riunite. Nell'interesse del PE lamentava vizio di motivazione in ordine all'errato calcolo della pena posto che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, la corte di appello avrebbe dovuto ridurre la pena a seguito dell'aumento per la ritenuta aggravante speciale. 2.1 Nell'interesse del Di TO si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione delle norme processuali penali e difetto di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità del collaboratore IE ed alla ritenuta esistenza di riscontri esterni, che, invece, erano inesistenti ovvero frutto di travisamenti;
al proposito venivano criticate le conversazioni dalle quali il collegio di appello aveva ricavato l'esistenza dei riscontri, confutandole singolarmente, segnalata l'assenza di servizi di osservazione in occasione della presunta consegna dell'arma o del ritiro della stessa nonché la presenza di altro soggetto coinvolto nei medesimi traffici illeciti, tale Guerra, nello stesso stabile del Di TO ove il VE si era recato;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per mancata correlazione tra accusa e sentenza;
- violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. in assenza di qualsiasi dimostrazione della consapevolezza del Di TO di agevolare il clan, essendo emersi solo rapporti di conoscenza tra il ricorrente con IE e RO;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena posto che, rispondendo il Di TO del delitto di cui all'art. 10 L.479/1974, detenzione di arma comune da sparo, la sanzione andava ridotta di un terzo e stabilita nella forbice edittale compresa tra mesi 8 ed anni 5 e mesi 5 che doveva fare ritenere errata la determinazione in anni 3 di reclusione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. e violazione dell'art. 63 cod.pen. posto che a seguito del bilanciamento in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, l'aumento per l'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. non poteva essere superiore ad un terzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi avanzati nell'interesse del AL sono manifestamente infondati ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 2 15/10/2021, Rv. 282413 - 01). Ne consegue affermarsi che a seguito della rinuncia a tutti i motivi in punto responsabilità, come affermato nello stesso ricorso e ricavabile dalla sentenza, alcun obbligo aveva la corte di appello nel dovere motivare la presenza delle circostanze. 2. Anche il ricorso del PE, che pur lamentando difetto di motivazione rappresenta in realtà una violazione di legge nella determinazione della pena, è manifestamente infondato;
la corte di appello, con il calcolo esposto a pagina 11 della motivazione di secondo grado, ha, dapprima, effettuato il bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti del secondo comma dell'art. 629 cod.pen. e la recidiva e, poi, sulla pena base di anni 5 di reclusione ed C 1000 di multa, operato l'aumento per l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bisl cod.pen.. Tale calcolo si profila corretto alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01 imp. Cena). Il principio risulta anche più recentemente ribadito da quella pronuncia secondo cui le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata" (Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 01). Corretta appare pertanto la valutazione della corte di appello che, dopo avere effettuato il bilanciamento nei termini dell'equivalenza, aumentava la pena per l'aggravante rafforzata di cui all'art. 416 bis1 cod.pen.. 2.1 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti AL e PE al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 3. Il primo motivo del ricorso Di TO è fondato. Deve innanzi tutto evidenziarsi come il ragionamento probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dai giudici di primo e secondo grado sia parzialmente differente;
ed invero, il tribunale, nelle osservazioni svolte alle pagine 26 e seguenti della pronuncia di primo grado, evidenziava come l'affermazione di responsabilità trovasse fondamento nella stessa lettura delle conversazioni intercettate dalla quali risultava emergere che IE e RO dopo avere prelevato una arma, definita nelle stesse interlocuzioni con l'appellativo "chiattona", procedevano prima alla consegna della stessa in un'abitazione individuata in quella del Di TO e, successivamente, al suo ritiro. Tuttavia, come segnalato già nei motivi di appello, benchè a pagina 36 della sentenza del tribunale 3 r l'oggetto identificato con l'appellativo "chiattona" fosse stato individuato in " una pistola con un tiratore più grande", nelle pagine successive si attribuiva al Di TO la responsabilità per la detenzione illecita di un'arma diversa e cioè un fucile a pompa. 3.1 Chiamato a risolvere tale dubbio, oltre ad altre doglianze esposte nei motivi di appello, il giudice di secondo grado mutava la valutazione complessiva del materiale probatorio ritenendo che, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, dovessero porsi quale elemento principale non il contenuto delle intercettazioni bensì le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia VE, dovendo le risultanze delle intercettazioni valere soltanto come riscontri esterni individualizzanti. Inoltre, lo stesso giudice di appello, a pagina 8 della motivazione, escludeva rilevanza ad una circostanza pure sottolineata dal giudice di prime cure, individuata dal passaggio dell'autovettura del collaboratore presso l'abitazione del Di TO rilevata dal sistema GPS il 26 marzo 2018 posto che, tale dato, confliggeva con quella ricostruzione dei fatti secondo la quale il fucile sarebbe stato consegnato e prelevato sempre utilizzando una diversa autovettura, una Lancia Y10, in uso al venditore dell'arma. Nella ricostruzione del secondo giudice, pertanto, le intercettazioni unite ai dati del sistema GPS perdevano il carattere probatorio loro attribuito dalla pronuncia del tribunale, finendo per essere valorizzate quali semplici elementi di riscontro, alla dichiarazione accusatoria del collaboratore. 3.2 Sul punto però i motivi di ricorso che contestano l'esistenza di adeguati riscontri di tipo individualizzante alla chiamata del VE paiono fondati;
ed invero, nel caso in esame, i riscontri evidenziati dal giudice di appello a pagina 6 e seguenti della sentenza impugnata appaiono privi del valore individualizzante risolvendosi nella valutazione di alcune conversazioni che vedono autore sempre lo stesso IE, e cioè il medesimo collaboratore di giustizia poi chiamante in correità, e dalle quali può desumersi che lo stesso, anche dopo avere interloquito con il RO, avesse intenzione di recarsi presso un soggetto denominato "parente" presso il quale doveva svolgere un innominato "servizio". Manca però qualsiasi coinvolgimento diretto del Di TO nelle predette conversazioni e nei fatti e qualsiasi elemento che, quantomeno allo stato, ricolleghi il predetto ricorrente alla detenzione di quell'arma che gli sarebbe stata consegnata da IE anche nell'interesse dei RO. Invero, nella autonoma valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello in senso parzialmente difforme da quello di primo grado: alcuna conversazione che vede direttamente coinvolto il Di TO è stata valorizzata;
non vi è alcun riferimento alla prima consegna ed al successivo prelievo delle armi presso quell'abitazione; manca qualsiasi indicazione dell'operazione denominata "servizio" che doveva essere svolta. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli perché attraverso un'ulteriore analisi del materiale probatorio valuti se siano sussistenti riscontri estrinseci individualizzanti nei confronti del ricorrente ovvero se, 4 r Roma, 17 ottobre 2024 IL CONSIGLI conformemente a quanto esposto dal tribunale, possa valorizzarsi altro materiale risultante dalle conversazioni intercettate da porre a fondamento della dichiarazione di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di TO LU con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di PE AL e AL OR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. LA PRESIDENTE NN VE