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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Scognamiglio e Teresa Parte_1
Rainone
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Giuseppe Bonito
CONVENUTA
e
e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Gaetano Danilo Prisco e Raffaele Per_1
Ferrante
CONVENUTE
1 e
, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_2 [...]
quali eredi di , e questi ultimi CP_4 Persona_1 CP_1
proprietario e società tenuta alla responsabilità civile del veicolo Fiat Punto tg
2 AW 028VA, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro verificatosi in data 14/11/2011,
alle ore 11:00 circa, in Carbonara di Nola, alla via Sansonetto, allorquando il motociclo da lui guidato veniva tamponato dal predetto veicolo Fiat Punto il cui conducente, proveniente da una traversa, non concedeva la dovuta precedenza ed invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore, il quale cadeva al suolo riportando lesioni.
Provvedevano a costituirsi in giudizio l' e CP_1 Controparte_2
i quali resistevano all'azione e ne chiedevano il rigetto, Controparte_3
mentre restavano contumaci e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
La causa veniva istruita mediante due escussioni testimoniali e,
successivamente, veniva espletata una C.T.U. medico legale;
a seguito del relativo deposito, il giudizio veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 04/11/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. sollevata dai convenuti. Difatti,
ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163
c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della
citazione […] postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto
3 di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la
ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto
introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di
offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la
conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con
esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,
comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni
per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto
di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”
(Cass. civ. 17023/2003).
Nel caso in esame, i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta argomentavano in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto della domanda esercitata.
Parimenti infondata appare l'eccepita improponibilità della domanda attorea per incompletezza della lettera di messa in mora notificata all' ex artt. CP_1
145 e 148 del D. Lgs. 209/2005, non solo per l'assoluta genericità nella formulazione della predetta eccezione (priva anche dell'indicazione degli elementi mancanti) ma, soprattutto, poiché sconfessata dal deposito in atti di
4 una raccomandata inviata dall'attore all' convenuta e contenente CP_1
tutti i dettami richiesti dalla normativa vigente in materia.
Appaiono prive di pregio anche le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da tutti i convenuti, apparendo le stesse formulate in maniera del tutto generica e prive di qualsiasi supporto probatorio.
Anche l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto appare infondata. Difatti,
ai sensi dell'art. 2947, commi 2 e 3, c.c. “Per il risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in
due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione
civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile”. Orbene, nell'ipotesi di diritto al risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale non può applicarsi la prescrizione biennale in quanto si è in presenza, in astratto, del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) e, pertanto, ai sensi del succitato art. 2947, comma 3, c.c. deve applicarsi la più lunga prescrizione penale, nella fattispecie pari a 5 anni (v.
Tribunale Roma sez. XII, 20/03/2007, n.11288).
Nel caso in esame, diversamente da quanto opinato dalla la CP_1
prescrizione veniva interrotta con la lettera raccomandata notificata alla suddetta compagnia assicurativa in data 14/01/2013 e con l'invito alla negoziazione assistita inoltrato in data 10/06/2015.
5 Venendo al merito della controversia, va rammentato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì ricordato che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Nel caso che ci occupa, la dinamica del sinistro oggetto di causa ben può
ricostruirsi alla luce delle prove documentali (in particolare del rapporto redatto dalla polizia municipale di Carbonara di Nola intervenuta sul posto subito dopo il fatto) e delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa. In particolare, il teste , sentito all'udienza del 07/12/2021 e della cui Testimone_1
attendibilità non c'è motivo di dubitare, confermava la dinamica del sinistro indicata in citazione, asserendo che “[...] Preciso che una Fiat Punto usciva da
una fabbrica di pomodori ivi localizzata e senza concedere precedenza, si
6 immetteva sulla via Sansonetto e investiva lo scooter sul quale viaggiava
, il quale a seguito dell'impatto rovinava a terra unitamente allo Parte_1
scooter sul suo lato sinistro [...]” (cfr. verbale di udienza).
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla consulenza redatta dal C.T.U. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita, argomentata ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella predetta CTU veniva riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro indicata in citazione ed il consulente confermava la sussistenza, in capo all'attore, di “[...] Esiti anatomo-
funzionali, come da esame obiettivo, di frattura bimalleolare sinistra,
pluriframmentaria a livello peroneale, trattata mediante intervento chirurgico
di riduzione, impianto di osseo eterologo ed osteosintesi mediante placca e viti
a livello peroneale, nonché di riduzione ed osteosintesi con vite malleolare a
livello tibiale (mezzi di sintesi tuttora in situ); Cicatrici chirurgiche
perimalleolari bilaterali ed esito cicatriziale sovramalleolare tibiale, come da
esame obiettivo, configuranti un danno estetico ai limiti medio-bassi della I
classe funzionale”. In particolare, il CTU accertava:
- danno biologico pari al 11%;
7 - 34 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 50%;
- 30 giorni di ITP al 25%.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 6.497,50 per l'invalidità temporanea e ad € 24.648,00 per il danno biologico (per un soggetto
8 di anni 37 al momento del sinistro), per un totale di € 31.145,50; a tale cifra vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari ad € 399,59. In
conclusione, la somma dovuta all'attore è pari ad € 31.545,00.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara la contumacia di e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
- Accoglie la domanda attorea e condanna tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.545,00
oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per
9 spese vive, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute in via solidale.
Nola, 02/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2019 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Scognamiglio e Teresa Parte_1
Rainone
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Giuseppe Bonito
CONVENUTA
e
e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti Gaetano Danilo Prisco e Raffaele Per_1
Ferrante
CONVENUTE
1 e
, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_2 [...]
quali eredi di , e questi ultimi CP_4 Persona_1 CP_1
proprietario e società tenuta alla responsabilità civile del veicolo Fiat Punto tg
2 AW 028VA, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro verificatosi in data 14/11/2011,
alle ore 11:00 circa, in Carbonara di Nola, alla via Sansonetto, allorquando il motociclo da lui guidato veniva tamponato dal predetto veicolo Fiat Punto il cui conducente, proveniente da una traversa, non concedeva la dovuta precedenza ed invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore, il quale cadeva al suolo riportando lesioni.
Provvedevano a costituirsi in giudizio l' e CP_1 Controparte_2
i quali resistevano all'azione e ne chiedevano il rigetto, Controparte_3
mentre restavano contumaci e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
La causa veniva istruita mediante due escussioni testimoniali e,
successivamente, veniva espletata una C.T.U. medico legale;
a seguito del relativo deposito, il giudizio veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e giungeva all'udienza cartolare del 04/11/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. sollevata dai convenuti. Difatti,
ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163
c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della
citazione […] postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto
3 di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la
ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto
introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di
offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la
conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con
esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,
comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni
per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto
di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”
(Cass. civ. 17023/2003).
Nel caso in esame, i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta argomentavano in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto della domanda esercitata.
Parimenti infondata appare l'eccepita improponibilità della domanda attorea per incompletezza della lettera di messa in mora notificata all' ex artt. CP_1
145 e 148 del D. Lgs. 209/2005, non solo per l'assoluta genericità nella formulazione della predetta eccezione (priva anche dell'indicazione degli elementi mancanti) ma, soprattutto, poiché sconfessata dal deposito in atti di
4 una raccomandata inviata dall'attore all' convenuta e contenente CP_1
tutti i dettami richiesti dalla normativa vigente in materia.
Appaiono prive di pregio anche le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate da tutti i convenuti, apparendo le stesse formulate in maniera del tutto generica e prive di qualsiasi supporto probatorio.
Anche l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto appare infondata. Difatti,
ai sensi dell'art. 2947, commi 2 e 3, c.c. “Per il risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in
due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione
civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile”. Orbene, nell'ipotesi di diritto al risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale non può applicarsi la prescrizione biennale in quanto si è in presenza, in astratto, del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) e, pertanto, ai sensi del succitato art. 2947, comma 3, c.c. deve applicarsi la più lunga prescrizione penale, nella fattispecie pari a 5 anni (v.
Tribunale Roma sez. XII, 20/03/2007, n.11288).
Nel caso in esame, diversamente da quanto opinato dalla la CP_1
prescrizione veniva interrotta con la lettera raccomandata notificata alla suddetta compagnia assicurativa in data 14/01/2013 e con l'invito alla negoziazione assistita inoltrato in data 10/06/2015.
5 Venendo al merito della controversia, va rammentato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì ricordato che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Nel caso che ci occupa, la dinamica del sinistro oggetto di causa ben può
ricostruirsi alla luce delle prove documentali (in particolare del rapporto redatto dalla polizia municipale di Carbonara di Nola intervenuta sul posto subito dopo il fatto) e delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa. In particolare, il teste , sentito all'udienza del 07/12/2021 e della cui Testimone_1
attendibilità non c'è motivo di dubitare, confermava la dinamica del sinistro indicata in citazione, asserendo che “[...] Preciso che una Fiat Punto usciva da
una fabbrica di pomodori ivi localizzata e senza concedere precedenza, si
6 immetteva sulla via Sansonetto e investiva lo scooter sul quale viaggiava
, il quale a seguito dell'impatto rovinava a terra unitamente allo Parte_1
scooter sul suo lato sinistro [...]” (cfr. verbale di udienza).
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla consulenza redatta dal C.T.U. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita, argomentata ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella predetta CTU veniva riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro indicata in citazione ed il consulente confermava la sussistenza, in capo all'attore, di “[...] Esiti anatomo-
funzionali, come da esame obiettivo, di frattura bimalleolare sinistra,
pluriframmentaria a livello peroneale, trattata mediante intervento chirurgico
di riduzione, impianto di osseo eterologo ed osteosintesi mediante placca e viti
a livello peroneale, nonché di riduzione ed osteosintesi con vite malleolare a
livello tibiale (mezzi di sintesi tuttora in situ); Cicatrici chirurgiche
perimalleolari bilaterali ed esito cicatriziale sovramalleolare tibiale, come da
esame obiettivo, configuranti un danno estetico ai limiti medio-bassi della I
classe funzionale”. In particolare, il CTU accertava:
- danno biologico pari al 11%;
7 - 34 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 50%;
- 30 giorni di ITP al 25%.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 6.497,50 per l'invalidità temporanea e ad € 24.648,00 per il danno biologico (per un soggetto
8 di anni 37 al momento del sinistro), per un totale di € 31.145,50; a tale cifra vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari ad € 399,59. In
conclusione, la somma dovuta all'attore è pari ad € 31.545,00.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara la contumacia di e CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
- Accoglie la domanda attorea e condanna tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.545,00
oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per
9 spese vive, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute in via solidale.
Nola, 02/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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