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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2681/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3072/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 12/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP030272018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7671/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 4.1.2019 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF501AP03027/2018 notificato il 15.11.2018 relativo a I.R.P.E.F. per anno 2013 con cui l'Agenzia delle Entrate di Prato (rectius, Napoli) ha determinato ai fini I.R.P.E.F. in relazione all'anno di imposta 2013 il reddito sintetico pari ad € 342.301,00, di cui € 9.000,00 per spese per abitazione, € 35,00 per spese per comunicazioni certe ed € 332.267,00 per spese per incrementi patrimoniali, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a € 146.611,00.
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio assumeva che la parte contribuente avesse effettuato un finanziamento alla società Società_1 S.r.l. di cui era socia mediante la suddetta somma di € 332.267,00 ricevuta con bonifici bancari disposti all'estero da terzi e che la stessa parte contribuente non avesse documentato la asserita natura di prestiti provenienti da familiare di tale somma.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per la mancanza di una delega del funzionario sottoscrittore dell'atto e carenza di potere di detto funzionario per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 42 comma i D.P.R.
n. 600/1973; insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
violazione dell'art. 38, commi 1 e 4,D.P.R.
n. 600/1973, in quanto si sarebbe dovuto ricorrere al metodo analitico;
insussistenza dei redditi accertati.
La ricorrente in particolare ha contestato che le spese per incrementi patrimoniali derivanti dall'impiego della somma di € 332.267,00 quale finanziamento in favore della società Società_1 S.r.l. dimostrassero l'esistenza di redditi non dichiarati e potessero dunque fondare una ricostruzione sintetica ex art. 38, comma
4, D.P.R. n. 600/1973. Ha affermato che gli importi dei bonifici per complessivi € 332.267,00, ricevuti dalla ricorrente sul proprio conto corrente bancario i giorni 10 e 11 ottobre 2013, non possano costituire redditi diversi ex art. 67 co. i lett. 1) T.U.I.R. e quindi possano utilizzarsi per una determinazione analitica a norma dell'art. 38, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, come sostenuto dall'Ufficio.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate si costituiva solo dopo la celebrazione dell'udienza del 11/3/19 ed insisteva nella fondatezza delle contestazioni, osservando che la dichiarazione della signora
Nominativo_2, soggetto erogatore del prestito, sebbene resa davanti ad un notaio cinese non assumeva alcuna valenza probatoria in quanto non risultavano dimostrate la sua capacità patrimoniale e reddituale, né la restituzione totale o parziale del prestito.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 3072 del 2019, ha accolto il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in euro 500,00.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che in base ai documenti allegati dalla ricorrente, risulta che la disponibilità finanziaria della contribuente sia derivata da erogazioni di somme di denaro a titolo di prestito disposte dalla Cina da un parente (la nonna del marito) in suo favore. Di conseguenza, non si tratterebbe di un reddito idoneo a fondare una ricostruzione analitica ai sensi dell'art. 38 comma 4 D.P.R. n. 600/1973 come sostenuto dall'Ufficio. È stata allegata agli atti una dichiarazione della sig.ra Nominativo_2 ricevuta in data 22.1.2014 da un notaio cinese nella quale si legge che la dichiarante ha rimesso euro
340.000,00a titolo di prestito senza interessi a Ricorrente_1 per l'acquisto di casa in Italia. La Corte di primo grado ha ritenuto il documento attendibile. Il rapporto di parentela tra la sig.ra Nominativo_2 e la ricorrente sarebbe inoltre comprovato dalla certificazione rilasciata da notaio cinese, allegata dalla ricorrente. Quanto alle ulteriori spese per l'abitazione, esse non risulterebbero incompatibili con il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla contribuente e del proprio nucleo familiare. Per converso, in assenza di costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate il giudice di primo grado ha ritenuto indimostrato che il comportamento posto in essere dalla ricorrente rappresenti un escamotage (...) utilizzato dai membri della comunità cinese: trasferire capitali all'estero, solitamente frutto di attività d'impresa svolte "a nero", per garantire poi il rimpatrio in Italia al momento "opportuno" coincidente per lo più con investimenti immobiliari, l'acquisto di beni di lusso o in concomitanza con l'avvio di nuove attività imprenditoriali" come si legge nell'avviso impugnato.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha osservato che l'udienza per la discussione del ricorso sarebbe stata fissata in violazione del termine previsto dall'art. 31comma1 D.lgs. 31/12/1992, n.546; in particolare, l'udienza risulta fissata per il giorno 11 marzo 2019, quindi in data successiva alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio dell'Ufficio (04 marzo 2019), ma antecedente al termine dilatorio di trenta giorni da quello per la costituzione in giudizio, previsto appunto dalla norma sopra richiamata;
erroneamente inoltre il Giudice di primo grado avrebbe posto a carico dell'Ufficio l'onere di fornire la prova contraria di quanto dedotto dal ricorrente;
invero,
l'Ufficio aveva ampiamente argomentato la correttezza del proprio operato direttamente nella motivazione dell'avviso di accertamento, sicché sarebbe stato onere della ricorrente giustificare i fatti accertati e fornire adeguate prove contrarie in proposito. Nel caso di specie detta prova contraria non sarebbe stata offerta dato che tale non potrebbe essere qualificata una mera dichiarazione di terzi (quale quella resa dalla signora Nominativo_2), non essendo stato provato che il presunto erogatore del prestito avesse una capacità reddituale idonea a giustificare l'esborso in questione. Peraltro, indicativa dell'insostenibilità della tesi del prestito familiare sarebbe altresì la circostanza che non ne risulta documentata la restituzione, né parziale né totale.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello Ricorrente_1.
La contribuente ha ribadito la natura non reddituale della somma utilizzata per l'acquisto immobiliare, trattandosi di un prestito proveniente dalla nonna del marito (signora Nominativo_2), la cui capacità economica viene comprovata in appello mediante la produzione di "certificazioni di stato" rilasciate dalla Banca_2 che documentano il saldo del conto corrente intestato al marito della Nominativo_2, che risulta assolutamente compatibile con il pur rilevante importo del prestito.
Al riguardo, ha osservato che dette certificazioni sono state "validate" da un notaio cinese che, secondo quanto previsto alla legge notarile locale, era onerato di verificare la rispondenza a verità di quanto certificato dall'istituto bancario. Ha evidenziato che a nulla rileva il fatto che non vi sia prova dell'intervenuta restituzione della somma prestata, dato che anche l'ordinamento italiano contempla la fattispecie del prestito senza data di restituzione. L'appellata ha proposto, infine, appello incidentale avverso la sentenza impugnata relativamente alla quantificazione delle spese, che erroneamente sarebbero state determinate in soli euro
500,00.
§ 6. – La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 117 del 2021, ha accolto l'appello e condannato la parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidandole in euro 3.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ha rigettato l'appello incidentale.
In estrema sintesi la Corte di secondo grado ha ritenuto che la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla contribuente sarebbe inficiata da un intrinseco difetto di attendibilità, trattandosi di atti redatti con ideogrammi cinesi e tradotti in lingua italiana senza alcuna formalità, ovvero senza una perizia giurata che asseveri la corrispondenza del testo italiano così come tradotto con quello originario redatto in lingua straniera. In sostanza, difetta nel caso che occupa la ragionevole certezza che la versione in lingua italiana dei documenti corrisponda nei contenuti a quanto scritto nel testo originario. Inoltre, ad avviso del giudice di secondo grado, un'ulteriore considerazione dovrebbe essere svolta in merito alle "certificazioni di stato
" prodotte in appello, in quanto, secondo la discutibile traduzione offerta dalla contribuente, il notaio cinese si sarebbe limitato ad attestare solo che "l'originale della spiegazione di stato è conforme alla fotocopia allegata" e che "l'originale è autentico": ne discenderebbe, quindi, che dalla ipotetica certificazione notarile non potrebbe trarsi alcuna certezza in ordine all'attendibilità delle attestazioni asseritamente rilasciate dalla banca in merito al saldo del conto corrente del marito della Nominativo_2, atteso che sul punto il notaio non ha effettuato alcun accertamento. Né, al riguardo, soccorrerebbe il richiamo fatto dalla contribuente alla legge notarile cinese secondo cui sarebbe onere del notaio verificare anche la veridicità di quanto dichiarato dalle parti in sua presenza: osserva, infatti, il Collegio che sarebbero stati improduttivi i tentativi di ricercare la legge notarile allegata dall'appellato sì da poterne verificare il contenuto. Verifica che, comunque, non sarebbe stata dirimente dato che l'affermazione di principio valorizzata dalla difesa risulterebbe oggettivamente contraddetta dal contenuto della presunta certificazione notarile in cui non si dà atto di alcun accertamento in merito alla veridicità del contenuto delle attestazioni bancarie, ma ci si limita ad attestare una conformità della copia all'originale.
§ 7. - A seguito di ricorso per Cassazione della contribuente, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 12.12.2024 ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, cui ha rimesso altresì la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
In estrema sintesi la Corte di cassazione, ha preliminarmente ricordato che, ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione. Il giudice pertanto ha la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
Di conseguenza, osserva la Corte, laddove il giudice non riponga fiducia nella traduzione offerta dalla parte, ha l'onere di provvedere alla nomina di un traduttore, non potendo semplicemente svilire il significato probatorio degli atti offerti in prova, senza accertare il loro contenuto. Peraltro, allorquando manchi qualsivoglia contestazione in ordine alla conformità della traduzione del documento redatto in lingua straniera, come ha accaduto nella fattispecie, non è consentito al giudice sostituirsi alla parte interessata a contestarla, ciò violando il principio dispositivo della prova. La Corte ha precisato che l'Agenzia delle Entrate in replica ai motivi in esame non ha mai affermato di avere contestato la conformità delle traduzioni o la loro legalizzazione e la Corte di secondo grado non ha neppure preso in considerazione il contenuto dei documenti prodotti, accontentandosi di dubitare della corrispondenza fra il testo tradotto e quello originario. Mentre, per risolvere un simile dubbio la cui motivazione resta oscura, avuto riguardo alla legalizzazione consolare delle traduzioni- avrebbe in ogni caso potuto e dovuto nominare un traduttore.
Per altro verso, la Corte di legittimità ha rilevato un errore di diritto nella sentenza impugnata, allorquando, essa nel negare aprioristicamente il valore probatorio delle attestazioni notarili in ordine alla veridicità non solo della conformità delle copie all'originale, ma dell'attendibilità stessa della documentazione che ne forma oggetto, si limita ad affermare che improduttivi sono stati i tentativi di ricercare su fonti aperte la presunta legge notarile allegata dall'appellato, si da poterne verificare il contenuto. Ciò in quanto l'art. 14 della l. 31 maggio 1995 n. 218, richiamato dalla ricorrente, stabilisce che “1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.
A parere della Corte, sebbene la disposizione non sia di diretta applicazione nella fattispecie in esame - posto che in questo caso non si tratta di determinare la disciplina applicabile ad un rapporto giuridico recante elementi di estraneità, ma di determinare il valore di un documento formato all'estero - nondimeno, essa indica il percorso che il giudice deve seguire per ricercare la fonte normativa, non potendosi certo trincerare dietro la non reperibilità su fonti aperte. D'altro canto, la semplice richiesta alla competente autorità diplomatica avrebbe ben potuto consentire di dirimere i dubbi sull'esistenza e sul contenuto della legge regolante il potere notarile ed il contenuto degli atti notarili nella Repubblica popolare cinese, posto che, comunque, la contribuente aveva assolto l'onere su di lei gravante producendo il testo normativo e la sua traduzione giurata. Né può ritenersi che siffatto adempimento esuli dai poteri del giudice tributario, avuto riguardo al disposto dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992.
Ciò in quanto “Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti”. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16171 del 19/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 27827 del 31/10/2018; Sez.
5, Ordinanza n. 16476 del 31/07/2020).
Si tratta di un principio che ben si attaglia ad un'ipotesi come quella in esame, nella quale la parte interessata ha prodotto un testo normativo, con traduzione legalizzata, rispetto alla quale, nell'incertezza sulla effettiva provenienza, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi attribuitigli dalla legge, a mezzo di un'interrogazione delle autorità diplomatiche e consolari.
§ 8. – Ha proposto ricorso in riassunzione la contribuente, insistendo per la utilizzabilità della documentazione prodotta e la infondatezza, alla luce della medesima documentazione, dell'avviso di accertamento.
Ha richiesto, in sede di rinvio, di rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di € 5.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e a C.P.A. e I.V.A. di legge, nonché nell'importo di € 500,00 per spese vive. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle dei precedenti gradi.
§ 9. – Si è costituita nel giudizio di rinvio l'Agenzia delle entrate.
L'Ufficio ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rilevando la fondatezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 10. – L'appello principale e quello incidentale sono infondati.
Va in premessa osservato che l'art. 38 DPR n. 600/73 in vigore dal 31/05/2010 ed applicabile ratione temporis dispone che "l'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
".
In sostanza l'accertamento sintetico viene fondato dall'Agenzia delle Entrate rettificando la dichiarazione in relazione alle spese, per consumi e/o investimenti, quando essi eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
Il maggior reddito viene, quindi, desunto verificando l'ammontare delle spese effettuate dal contribuente, ritenute espressione di una determinata capacità contributiva.
Si tratta, com'è evidente, di una presunzione iuris tantum, in relazione alla quale il contribuente è naturalmente ammesso a fornire prova contraria, dimostrando l'infondatezza della pretesa erariale. Laddove manchi tale prova contraria, la presenza di elementi presuntivi indicativi di capacità contributiva, in assenza di idonea prova contraria, legittima l'accertamento sintetico dell'ufficio.
La giurisprudenza, chiamata a interpretare il contenuto della prova contraria della quale è onerato il contribuente in casi consimili, ha spesso osservato che, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n.600 del 1973,
l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso apposita documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. In particolare: “il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. per es. Cass. Sez. 5 n. 10310 del 16/04/2024, Rv. 670842 - 01).
Nel caso di specie la prova contraria è stata tuttavia assolta dalla contribuente mediante la produzione depositata in primo ed, in parte, in secondo grado (ai sensi dell'art. 58 D.gs. 546 del 1992 vigente ratione temporis, che ne consentiva il deposito) attraverso:
a. la dichiarazione della sig.ra Nominativo_2 ricevuta da notaio cinese in data 22.1.2014, integrata da identica dichiarazione in data 17.7.2018, unitamente alla sua traduzione in italiano e alla prescritta legalizzazione della competente rappresentanza consolare ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 (v. doc. 2 e 2-bis del ricorso di primo grado, qui allegati come doc. C - D), con la quale la stessa afferma di avere disposto dalla Cina nei giorni 10 e 11 ottobre 2013 la somma complessiva di € 340.000,00 in favore di Hu;
b. l'estratto del conto corrente bancario della ricorrente, relativo all'ultimo trimestre del 2013, che riporta quale causale dei bonifici «loan in favour to Ricorrente_1», ovvero «prestito in favore di Ricorrente_1» (cfr. doc. 4 delle controdeduzioni di secondo grado allegato al presente atto come doc. E).
c. la certificazione in data 21.9.2018 rilasciata da notaio cinese, munita della legalizzazione ex art. 33 D.
P.R. n. 445/2000 (cfr. doc. 3 del ricorso di primo grado, doc. F), che certifica il rapporto di parentela tra la sig.ra Nominativo_2 e la ricorrente. Nel documento si legge: «si certifica che Nominativo_2 è la nonna paterna di Nominativo_3, marito di Ricorrente_1»;
In particolare, la disponibilità di denaro della famiglia della mittente (sig.ra Nominativo_2) dei bonifici, è ulteriormente provata dai seguenti documenti:
1. certificato di matrimonio tra la sig.ra Nominativo_2 ed il sig. Nominativo_4 autenticato da notaio cinese in data 9.1.2019 (cfr. doc. 6 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. G allegato); da esso risulta che la sig.ra Nominativo_2 ed il sig. Nominativo_4 hanno registrato il loro matrimonio in data 20.3.1997; 2. certificato rilasciato da notaio cinese in data 11.1.2019 attestante il rapporto di parentela tra il sig.
Nominativo_4 ed il marito della contribuente (cfr. doc. 7 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. H); nel documento si legge: «si certifica che Nominativo_4 è il nonno paterno di Nominativo_3»;
3. certificato della Banca di Cina relativo al conto corrente intestato al sig. Nominativo_4 autenticato da notaio cinese in data 11.1.2019 (cfr. doc. 8 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. I); quest'ultimo documento attesta che il saldo di detto conto alla data del 27.3.2013 era pari a RMB/yuan 7410515,25 equivalente all'importo di € 934.020,04, mentre alla data del 31.3.2014 era pari a RMB/yuan 14986745,90 equivalente all'importo di € 1.747.643,84 (cfr. prospetti di calcolo valuta tratti dal sito della Banca_1 https://tassidicambio.bancaditalia.it/converter: doc. 9 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. J allegato).
Da tale documentazione si ricava che la famiglia della mittente (sig.ra Nominativo_2) dei bonifici corrisposti alla contribuente, in momenti prossimi all'esecuzione dei bonifici medesimi il 10-11.10.2013, aveva la disponibilità di somme di denaro superiori all'importo complessivo, pari a € 340.000,00, disposto dalla stessa mittente.
Elementi ulteriori, idonei alla valutazione cui è chiamato il giudice sono costituiti dalla giovane età della ricorrente, che all'epoca dei fatti era appena ventiduenne, il che appare poco compatibile con la produzione del reddito accertato, e la effettiva destinazione della somma bonificata che, com'è pacifico tra le parti, è stata effettivamente utilizzata per l'acquisto da parte dei coniugi Ricorrente_1 e Nominativo_3 dell'abitazione di residenza sita in Quarrata (PT), via indirizzo_1 (acquisto effettuato tramite la propria società Società_1 S.r.l.) (cfr. p. 10-11 dell'avviso di accertamento).
In punto di valutazione della documentazione prodotta, va osservato che nella pronuncia di Cassazione che dispone il rinvio a questo giudice, si osserva come: “allorquando manchi qualsivoglia contestazione in ordine alla conformità della traduzione del documento redatto in lingua straniera, non è consentito al giudice sostituirsi alla parte interessata a contestarla, ciò violando il principio dispositivo della prova …”. Sicché, prosegue la Corte, la pronuncia cassata: “pur a fronte della mancata contestazione delle traduzioni e della loro legalizzazione”, erroneamente "non prende in considerazione il contenuto dei documenti prodotti, su cui non si sofferma, accontentandosi di dubitare della corrispondenza fra il testo tradotto e quello originario ", nonostante la mancata contestazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale: “in replica ai motivi in esame si difende assumendo che si tratti di questioni di merito non valutabili in sede di legittimità, ma non afferma affatto di avere contestato la conformità delle traduzioni o la loro legalizzazione”.
Si tratta, in premessa, di un principio che vincola il giudice del rinvio. Ma va comuqnue osservato al riguardo che, nell'ambito del giudizio complessivamente svolto, effettivamente la controparte non ha mai contestato formalmente l'attendibilità della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1, in particolar modo per quanto attiene alla rispondenza della traduzione depositata all'effettivo contenuto degli atti;
né emergono in concreto indizi che ingenerino un sospetto in tal senso. Tale valutazione, del resto, riguarda anche la documentazione bancaria prodotta in sede di gravame, che avalla ulteriormente la provenienza non reddituale delle somme impiegate dalla contribuente per l'acquisto immobiliare.
D'altra parte, non appare obiettivamente individuabile una ragione di dubbio in ordine alla legalizzazione consolare delle traduzioni.
Infine, quanto alla validità del testo normativo che individua la valenza delle attestazioni notarili effettuate dal notaio cinese, prodotto con traduzione legalizzata, non si ravvisano motivi di incertezza, né essi risultano espressamente addotti dalla controparte sulla effettiva provenienza del testo medesimo.
Ne deriva che allo stato non sussistono elementi per indurre la natura reddituale delle somme impiegate per gli acquisti effettuati dalla contribuente. § 7. – Le spese possono essere compensate. Appare intuitiva difatti la natura obiettivamente controversa delle questioni trattate, unitamente alla difficoltà interpretativa della normativa straniera da consultare nel caso di specie.
Per altro verso, una parte della documentazione rilevante, soprattutto attinente ai rapporti bancari, relativi sia alla contibuente, sia ai soggetti che le hanno assicurato la provvista, documentazione evidentemente assai significativa per la decisione assunta, è stata prodotta unicamente in secondo grado, con ciò parzialmente legittimando l'impugnazione della pronuncia di prime cure, fondata su di una documentazione incompleta.
P.Q.M.
In sede di riassunzione rigetta l'appello e compensa interamente le spese di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2681/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3072/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 12/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP030272018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7671/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 4.1.2019 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF501AP03027/2018 notificato il 15.11.2018 relativo a I.R.P.E.F. per anno 2013 con cui l'Agenzia delle Entrate di Prato (rectius, Napoli) ha determinato ai fini I.R.P.E.F. in relazione all'anno di imposta 2013 il reddito sintetico pari ad € 342.301,00, di cui € 9.000,00 per spese per abitazione, € 35,00 per spese per comunicazioni certe ed € 332.267,00 per spese per incrementi patrimoniali, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a € 146.611,00.
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio assumeva che la parte contribuente avesse effettuato un finanziamento alla società Società_1 S.r.l. di cui era socia mediante la suddetta somma di € 332.267,00 ricevuta con bonifici bancari disposti all'estero da terzi e che la stessa parte contribuente non avesse documentato la asserita natura di prestiti provenienti da familiare di tale somma.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per la mancanza di una delega del funzionario sottoscrittore dell'atto e carenza di potere di detto funzionario per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 42 comma i D.P.R.
n. 600/1973; insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
violazione dell'art. 38, commi 1 e 4,D.P.R.
n. 600/1973, in quanto si sarebbe dovuto ricorrere al metodo analitico;
insussistenza dei redditi accertati.
La ricorrente in particolare ha contestato che le spese per incrementi patrimoniali derivanti dall'impiego della somma di € 332.267,00 quale finanziamento in favore della società Società_1 S.r.l. dimostrassero l'esistenza di redditi non dichiarati e potessero dunque fondare una ricostruzione sintetica ex art. 38, comma
4, D.P.R. n. 600/1973. Ha affermato che gli importi dei bonifici per complessivi € 332.267,00, ricevuti dalla ricorrente sul proprio conto corrente bancario i giorni 10 e 11 ottobre 2013, non possano costituire redditi diversi ex art. 67 co. i lett. 1) T.U.I.R. e quindi possano utilizzarsi per una determinazione analitica a norma dell'art. 38, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, come sostenuto dall'Ufficio.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate si costituiva solo dopo la celebrazione dell'udienza del 11/3/19 ed insisteva nella fondatezza delle contestazioni, osservando che la dichiarazione della signora
Nominativo_2, soggetto erogatore del prestito, sebbene resa davanti ad un notaio cinese non assumeva alcuna valenza probatoria in quanto non risultavano dimostrate la sua capacità patrimoniale e reddituale, né la restituzione totale o parziale del prestito.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 3072 del 2019, ha accolto il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in euro 500,00.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che in base ai documenti allegati dalla ricorrente, risulta che la disponibilità finanziaria della contribuente sia derivata da erogazioni di somme di denaro a titolo di prestito disposte dalla Cina da un parente (la nonna del marito) in suo favore. Di conseguenza, non si tratterebbe di un reddito idoneo a fondare una ricostruzione analitica ai sensi dell'art. 38 comma 4 D.P.R. n. 600/1973 come sostenuto dall'Ufficio. È stata allegata agli atti una dichiarazione della sig.ra Nominativo_2 ricevuta in data 22.1.2014 da un notaio cinese nella quale si legge che la dichiarante ha rimesso euro
340.000,00a titolo di prestito senza interessi a Ricorrente_1 per l'acquisto di casa in Italia. La Corte di primo grado ha ritenuto il documento attendibile. Il rapporto di parentela tra la sig.ra Nominativo_2 e la ricorrente sarebbe inoltre comprovato dalla certificazione rilasciata da notaio cinese, allegata dalla ricorrente. Quanto alle ulteriori spese per l'abitazione, esse non risulterebbero incompatibili con il reddito da lavoro dipendente prodotto dalla contribuente e del proprio nucleo familiare. Per converso, in assenza di costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate il giudice di primo grado ha ritenuto indimostrato che il comportamento posto in essere dalla ricorrente rappresenti un escamotage (...) utilizzato dai membri della comunità cinese: trasferire capitali all'estero, solitamente frutto di attività d'impresa svolte "a nero", per garantire poi il rimpatrio in Italia al momento "opportuno" coincidente per lo più con investimenti immobiliari, l'acquisto di beni di lusso o in concomitanza con l'avvio di nuove attività imprenditoriali" come si legge nell'avviso impugnato.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha osservato che l'udienza per la discussione del ricorso sarebbe stata fissata in violazione del termine previsto dall'art. 31comma1 D.lgs. 31/12/1992, n.546; in particolare, l'udienza risulta fissata per il giorno 11 marzo 2019, quindi in data successiva alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio dell'Ufficio (04 marzo 2019), ma antecedente al termine dilatorio di trenta giorni da quello per la costituzione in giudizio, previsto appunto dalla norma sopra richiamata;
erroneamente inoltre il Giudice di primo grado avrebbe posto a carico dell'Ufficio l'onere di fornire la prova contraria di quanto dedotto dal ricorrente;
invero,
l'Ufficio aveva ampiamente argomentato la correttezza del proprio operato direttamente nella motivazione dell'avviso di accertamento, sicché sarebbe stato onere della ricorrente giustificare i fatti accertati e fornire adeguate prove contrarie in proposito. Nel caso di specie detta prova contraria non sarebbe stata offerta dato che tale non potrebbe essere qualificata una mera dichiarazione di terzi (quale quella resa dalla signora Nominativo_2), non essendo stato provato che il presunto erogatore del prestito avesse una capacità reddituale idonea a giustificare l'esborso in questione. Peraltro, indicativa dell'insostenibilità della tesi del prestito familiare sarebbe altresì la circostanza che non ne risulta documentata la restituzione, né parziale né totale.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello Ricorrente_1.
La contribuente ha ribadito la natura non reddituale della somma utilizzata per l'acquisto immobiliare, trattandosi di un prestito proveniente dalla nonna del marito (signora Nominativo_2), la cui capacità economica viene comprovata in appello mediante la produzione di "certificazioni di stato" rilasciate dalla Banca_2 che documentano il saldo del conto corrente intestato al marito della Nominativo_2, che risulta assolutamente compatibile con il pur rilevante importo del prestito.
Al riguardo, ha osservato che dette certificazioni sono state "validate" da un notaio cinese che, secondo quanto previsto alla legge notarile locale, era onerato di verificare la rispondenza a verità di quanto certificato dall'istituto bancario. Ha evidenziato che a nulla rileva il fatto che non vi sia prova dell'intervenuta restituzione della somma prestata, dato che anche l'ordinamento italiano contempla la fattispecie del prestito senza data di restituzione. L'appellata ha proposto, infine, appello incidentale avverso la sentenza impugnata relativamente alla quantificazione delle spese, che erroneamente sarebbero state determinate in soli euro
500,00.
§ 6. – La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 117 del 2021, ha accolto l'appello e condannato la parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidandole in euro 3.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ha rigettato l'appello incidentale.
In estrema sintesi la Corte di secondo grado ha ritenuto che la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla contribuente sarebbe inficiata da un intrinseco difetto di attendibilità, trattandosi di atti redatti con ideogrammi cinesi e tradotti in lingua italiana senza alcuna formalità, ovvero senza una perizia giurata che asseveri la corrispondenza del testo italiano così come tradotto con quello originario redatto in lingua straniera. In sostanza, difetta nel caso che occupa la ragionevole certezza che la versione in lingua italiana dei documenti corrisponda nei contenuti a quanto scritto nel testo originario. Inoltre, ad avviso del giudice di secondo grado, un'ulteriore considerazione dovrebbe essere svolta in merito alle "certificazioni di stato
" prodotte in appello, in quanto, secondo la discutibile traduzione offerta dalla contribuente, il notaio cinese si sarebbe limitato ad attestare solo che "l'originale della spiegazione di stato è conforme alla fotocopia allegata" e che "l'originale è autentico": ne discenderebbe, quindi, che dalla ipotetica certificazione notarile non potrebbe trarsi alcuna certezza in ordine all'attendibilità delle attestazioni asseritamente rilasciate dalla banca in merito al saldo del conto corrente del marito della Nominativo_2, atteso che sul punto il notaio non ha effettuato alcun accertamento. Né, al riguardo, soccorrerebbe il richiamo fatto dalla contribuente alla legge notarile cinese secondo cui sarebbe onere del notaio verificare anche la veridicità di quanto dichiarato dalle parti in sua presenza: osserva, infatti, il Collegio che sarebbero stati improduttivi i tentativi di ricercare la legge notarile allegata dall'appellato sì da poterne verificare il contenuto. Verifica che, comunque, non sarebbe stata dirimente dato che l'affermazione di principio valorizzata dalla difesa risulterebbe oggettivamente contraddetta dal contenuto della presunta certificazione notarile in cui non si dà atto di alcun accertamento in merito alla veridicità del contenuto delle attestazioni bancarie, ma ci si limita ad attestare una conformità della copia all'originale.
§ 7. - A seguito di ricorso per Cassazione della contribuente, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 12.12.2024 ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, cui ha rimesso altresì la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
In estrema sintesi la Corte di cassazione, ha preliminarmente ricordato che, ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione. Il giudice pertanto ha la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
Di conseguenza, osserva la Corte, laddove il giudice non riponga fiducia nella traduzione offerta dalla parte, ha l'onere di provvedere alla nomina di un traduttore, non potendo semplicemente svilire il significato probatorio degli atti offerti in prova, senza accertare il loro contenuto. Peraltro, allorquando manchi qualsivoglia contestazione in ordine alla conformità della traduzione del documento redatto in lingua straniera, come ha accaduto nella fattispecie, non è consentito al giudice sostituirsi alla parte interessata a contestarla, ciò violando il principio dispositivo della prova. La Corte ha precisato che l'Agenzia delle Entrate in replica ai motivi in esame non ha mai affermato di avere contestato la conformità delle traduzioni o la loro legalizzazione e la Corte di secondo grado non ha neppure preso in considerazione il contenuto dei documenti prodotti, accontentandosi di dubitare della corrispondenza fra il testo tradotto e quello originario. Mentre, per risolvere un simile dubbio la cui motivazione resta oscura, avuto riguardo alla legalizzazione consolare delle traduzioni- avrebbe in ogni caso potuto e dovuto nominare un traduttore.
Per altro verso, la Corte di legittimità ha rilevato un errore di diritto nella sentenza impugnata, allorquando, essa nel negare aprioristicamente il valore probatorio delle attestazioni notarili in ordine alla veridicità non solo della conformità delle copie all'originale, ma dell'attendibilità stessa della documentazione che ne forma oggetto, si limita ad affermare che improduttivi sono stati i tentativi di ricercare su fonti aperte la presunta legge notarile allegata dall'appellato, si da poterne verificare il contenuto. Ciò in quanto l'art. 14 della l. 31 maggio 1995 n. 218, richiamato dalla ricorrente, stabilisce che “1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.
A parere della Corte, sebbene la disposizione non sia di diretta applicazione nella fattispecie in esame - posto che in questo caso non si tratta di determinare la disciplina applicabile ad un rapporto giuridico recante elementi di estraneità, ma di determinare il valore di un documento formato all'estero - nondimeno, essa indica il percorso che il giudice deve seguire per ricercare la fonte normativa, non potendosi certo trincerare dietro la non reperibilità su fonti aperte. D'altro canto, la semplice richiesta alla competente autorità diplomatica avrebbe ben potuto consentire di dirimere i dubbi sull'esistenza e sul contenuto della legge regolante il potere notarile ed il contenuto degli atti notarili nella Repubblica popolare cinese, posto che, comunque, la contribuente aveva assolto l'onere su di lei gravante producendo il testo normativo e la sua traduzione giurata. Né può ritenersi che siffatto adempimento esuli dai poteri del giudice tributario, avuto riguardo al disposto dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992.
Ciò in quanto “Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti”. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16171 del 19/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 27827 del 31/10/2018; Sez.
5, Ordinanza n. 16476 del 31/07/2020).
Si tratta di un principio che ben si attaglia ad un'ipotesi come quella in esame, nella quale la parte interessata ha prodotto un testo normativo, con traduzione legalizzata, rispetto alla quale, nell'incertezza sulla effettiva provenienza, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi attribuitigli dalla legge, a mezzo di un'interrogazione delle autorità diplomatiche e consolari.
§ 8. – Ha proposto ricorso in riassunzione la contribuente, insistendo per la utilizzabilità della documentazione prodotta e la infondatezza, alla luce della medesima documentazione, dell'avviso di accertamento.
Ha richiesto, in sede di rinvio, di rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di € 5.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e a C.P.A. e I.V.A. di legge, nonché nell'importo di € 500,00 per spese vive. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle dei precedenti gradi.
§ 9. – Si è costituita nel giudizio di rinvio l'Agenzia delle entrate.
L'Ufficio ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rilevando la fondatezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 10. – L'appello principale e quello incidentale sono infondati.
Va in premessa osservato che l'art. 38 DPR n. 600/73 in vigore dal 31/05/2010 ed applicabile ratione temporis dispone che "l'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
".
In sostanza l'accertamento sintetico viene fondato dall'Agenzia delle Entrate rettificando la dichiarazione in relazione alle spese, per consumi e/o investimenti, quando essi eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
Il maggior reddito viene, quindi, desunto verificando l'ammontare delle spese effettuate dal contribuente, ritenute espressione di una determinata capacità contributiva.
Si tratta, com'è evidente, di una presunzione iuris tantum, in relazione alla quale il contribuente è naturalmente ammesso a fornire prova contraria, dimostrando l'infondatezza della pretesa erariale. Laddove manchi tale prova contraria, la presenza di elementi presuntivi indicativi di capacità contributiva, in assenza di idonea prova contraria, legittima l'accertamento sintetico dell'ufficio.
La giurisprudenza, chiamata a interpretare il contenuto della prova contraria della quale è onerato il contribuente in casi consimili, ha spesso osservato che, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n.600 del 1973,
l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso apposita documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. In particolare: “il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. per es. Cass. Sez. 5 n. 10310 del 16/04/2024, Rv. 670842 - 01).
Nel caso di specie la prova contraria è stata tuttavia assolta dalla contribuente mediante la produzione depositata in primo ed, in parte, in secondo grado (ai sensi dell'art. 58 D.gs. 546 del 1992 vigente ratione temporis, che ne consentiva il deposito) attraverso:
a. la dichiarazione della sig.ra Nominativo_2 ricevuta da notaio cinese in data 22.1.2014, integrata da identica dichiarazione in data 17.7.2018, unitamente alla sua traduzione in italiano e alla prescritta legalizzazione della competente rappresentanza consolare ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 (v. doc. 2 e 2-bis del ricorso di primo grado, qui allegati come doc. C - D), con la quale la stessa afferma di avere disposto dalla Cina nei giorni 10 e 11 ottobre 2013 la somma complessiva di € 340.000,00 in favore di Hu;
b. l'estratto del conto corrente bancario della ricorrente, relativo all'ultimo trimestre del 2013, che riporta quale causale dei bonifici «loan in favour to Ricorrente_1», ovvero «prestito in favore di Ricorrente_1» (cfr. doc. 4 delle controdeduzioni di secondo grado allegato al presente atto come doc. E).
c. la certificazione in data 21.9.2018 rilasciata da notaio cinese, munita della legalizzazione ex art. 33 D.
P.R. n. 445/2000 (cfr. doc. 3 del ricorso di primo grado, doc. F), che certifica il rapporto di parentela tra la sig.ra Nominativo_2 e la ricorrente. Nel documento si legge: «si certifica che Nominativo_2 è la nonna paterna di Nominativo_3, marito di Ricorrente_1»;
In particolare, la disponibilità di denaro della famiglia della mittente (sig.ra Nominativo_2) dei bonifici, è ulteriormente provata dai seguenti documenti:
1. certificato di matrimonio tra la sig.ra Nominativo_2 ed il sig. Nominativo_4 autenticato da notaio cinese in data 9.1.2019 (cfr. doc. 6 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. G allegato); da esso risulta che la sig.ra Nominativo_2 ed il sig. Nominativo_4 hanno registrato il loro matrimonio in data 20.3.1997; 2. certificato rilasciato da notaio cinese in data 11.1.2019 attestante il rapporto di parentela tra il sig.
Nominativo_4 ed il marito della contribuente (cfr. doc. 7 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. H); nel documento si legge: «si certifica che Nominativo_4 è il nonno paterno di Nominativo_3»;
3. certificato della Banca di Cina relativo al conto corrente intestato al sig. Nominativo_4 autenticato da notaio cinese in data 11.1.2019 (cfr. doc. 8 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. I); quest'ultimo documento attesta che il saldo di detto conto alla data del 27.3.2013 era pari a RMB/yuan 7410515,25 equivalente all'importo di € 934.020,04, mentre alla data del 31.3.2014 era pari a RMB/yuan 14986745,90 equivalente all'importo di € 1.747.643,84 (cfr. prospetti di calcolo valuta tratti dal sito della Banca_1 https://tassidicambio.bancaditalia.it/converter: doc. 9 delle controdeduzioni di secondo grado, doc. J allegato).
Da tale documentazione si ricava che la famiglia della mittente (sig.ra Nominativo_2) dei bonifici corrisposti alla contribuente, in momenti prossimi all'esecuzione dei bonifici medesimi il 10-11.10.2013, aveva la disponibilità di somme di denaro superiori all'importo complessivo, pari a € 340.000,00, disposto dalla stessa mittente.
Elementi ulteriori, idonei alla valutazione cui è chiamato il giudice sono costituiti dalla giovane età della ricorrente, che all'epoca dei fatti era appena ventiduenne, il che appare poco compatibile con la produzione del reddito accertato, e la effettiva destinazione della somma bonificata che, com'è pacifico tra le parti, è stata effettivamente utilizzata per l'acquisto da parte dei coniugi Ricorrente_1 e Nominativo_3 dell'abitazione di residenza sita in Quarrata (PT), via indirizzo_1 (acquisto effettuato tramite la propria società Società_1 S.r.l.) (cfr. p. 10-11 dell'avviso di accertamento).
In punto di valutazione della documentazione prodotta, va osservato che nella pronuncia di Cassazione che dispone il rinvio a questo giudice, si osserva come: “allorquando manchi qualsivoglia contestazione in ordine alla conformità della traduzione del documento redatto in lingua straniera, non è consentito al giudice sostituirsi alla parte interessata a contestarla, ciò violando il principio dispositivo della prova …”. Sicché, prosegue la Corte, la pronuncia cassata: “pur a fronte della mancata contestazione delle traduzioni e della loro legalizzazione”, erroneamente "non prende in considerazione il contenuto dei documenti prodotti, su cui non si sofferma, accontentandosi di dubitare della corrispondenza fra il testo tradotto e quello originario ", nonostante la mancata contestazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale: “in replica ai motivi in esame si difende assumendo che si tratti di questioni di merito non valutabili in sede di legittimità, ma non afferma affatto di avere contestato la conformità delle traduzioni o la loro legalizzazione”.
Si tratta, in premessa, di un principio che vincola il giudice del rinvio. Ma va comuqnue osservato al riguardo che, nell'ambito del giudizio complessivamente svolto, effettivamente la controparte non ha mai contestato formalmente l'attendibilità della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1, in particolar modo per quanto attiene alla rispondenza della traduzione depositata all'effettivo contenuto degli atti;
né emergono in concreto indizi che ingenerino un sospetto in tal senso. Tale valutazione, del resto, riguarda anche la documentazione bancaria prodotta in sede di gravame, che avalla ulteriormente la provenienza non reddituale delle somme impiegate dalla contribuente per l'acquisto immobiliare.
D'altra parte, non appare obiettivamente individuabile una ragione di dubbio in ordine alla legalizzazione consolare delle traduzioni.
Infine, quanto alla validità del testo normativo che individua la valenza delle attestazioni notarili effettuate dal notaio cinese, prodotto con traduzione legalizzata, non si ravvisano motivi di incertezza, né essi risultano espressamente addotti dalla controparte sulla effettiva provenienza del testo medesimo.
Ne deriva che allo stato non sussistono elementi per indurre la natura reddituale delle somme impiegate per gli acquisti effettuati dalla contribuente. § 7. – Le spese possono essere compensate. Appare intuitiva difatti la natura obiettivamente controversa delle questioni trattate, unitamente alla difficoltà interpretativa della normativa straniera da consultare nel caso di specie.
Per altro verso, una parte della documentazione rilevante, soprattutto attinente ai rapporti bancari, relativi sia alla contibuente, sia ai soggetti che le hanno assicurato la provvista, documentazione evidentemente assai significativa per la decisione assunta, è stata prodotta unicamente in secondo grado, con ciò parzialmente legittimando l'impugnazione della pronuncia di prime cure, fondata su di una documentazione incompleta.
P.Q.M.
In sede di riassunzione rigetta l'appello e compensa interamente le spese di giudizio.