CASS
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR IR, nato a [...] 1'11/03/1993 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. ____------- Penale Sent. Sez. 1 Num. 3402 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 13 novembre 2023 dal locale Tribunale, che aveva condannato OR OR alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l'imputato, sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale, posto alla guida di motoveicolo (Honda SH, targato DT8560) seppur sprovvisto di patente. 2. Ricorre OR per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione in rapporto all'esatta identificazione del motoveicolo di causa. Si sarebbe trattato di un mero ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per quanto non risulti esplicitata nel capo d'imputazione la cilindrata del motoveicolo, e la circostanza non sia stata presa in esame dalla Corte territoriale, tenuto conto del numero dei caratteri e della composizione della serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di settore (Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e relativo regolamento di esecuzione), non possono nutrirsi dubbi sul fatto che si trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e quindi di un ciclomotore. Ciò posto, il ricorso è fondato. Per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468 del 05/11/2018, Signorelli, Rv. 276152-01, preceduta da Sez. 1, n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, Miceli, Rv. 274803-01), non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo (per il ciclomotore è previsto 2 unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, mentre la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida). 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 05/12/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. ____------- Penale Sent. Sez. 1 Num. 3402 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 13 novembre 2023 dal locale Tribunale, che aveva condannato OR OR alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l'imputato, sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale, posto alla guida di motoveicolo (Honda SH, targato DT8560) seppur sprovvisto di patente. 2. Ricorre OR per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione in rapporto all'esatta identificazione del motoveicolo di causa. Si sarebbe trattato di un mero ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per quanto non risulti esplicitata nel capo d'imputazione la cilindrata del motoveicolo, e la circostanza non sia stata presa in esame dalla Corte territoriale, tenuto conto del numero dei caratteri e della composizione della serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di settore (Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, e relativo regolamento di esecuzione), non possono nutrirsi dubbi sul fatto che si trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e quindi di un ciclomotore. Ciò posto, il ricorso è fondato. Per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468 del 05/11/2018, Signorelli, Rv. 276152-01, preceduta da Sez. 1, n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, Miceli, Rv. 274803-01), non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo (per il ciclomotore è previsto 2 unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, mentre la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida). 2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 05/12/2024